N. 72 ORDINANZA 22 febbraio - 1 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego  pubblico  -  Dipendenti  del   Ministero   delle   poste   e
 telecomunicazioni  -    Ex  combattenti  -  Fruizione  del  beneficio
 dell'anzianita'  convenzionale  -  Conseguente  diritto  al   computo
 dell'anzianita' aggiuntiva di anni due nella progressione economica -
 Questione  gia'  esaminata  dalla  Corte  e  decisa  con  sentenza n.
 153/1994 e ordinanze nn. 299 e 351 del 1994 - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).
 
 (Cost., artt. 3 e 36).
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
 Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
    CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,  prof.  Luigi  MENGONI,  prof.  Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco  GUIZZI,  prof.   Cesare   MIRABELLI,   prof.   Fernando
    SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
    Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 4, comma 5,
 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti  in  materia
 di  finanza  pubblica),  promossi  con quattro ordinanze emesse il 13
 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sui
 ricorsi riuniti proposti da De Maio Pasquale ed altri, Pezzolo  Luigi
 ed  altri,  Albini  Luigi ed altri, Rizzo Giuseppe ed altri contro il
 Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritte  ai  nn.
 392,  413,  418,  581  del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27,  28  e  41,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 25  gennaio  1995  il  Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto  che  numerosi  dipendenti  del  Ministero  delle Poste e
 telecomunicazioni hanno chiesto,  con  distinti  ricorsi  diretti  al
 Tribunale Amministrativo regionale della Liguria, la declaratoria del
 loro  diritto  a  fruire del beneficio dell'anzianita' convenzionale,
 attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n.  336  (Norme  a
 favore  dei  dipendenti  civili  dello  Stato  ed  Enti  pubblici  ex
 combattenti  e  assimilati),  agli  ex   combattenti   (e   categorie
 equiparate),  e  il  conseguente  diritto al computo della anzianita'
 aggiuntiva di anni  due  nella  progressione  economica,  ricostruita
 sulla  base  di  disposizioni  di  carattere  generale,  quali quelle
 contenute negli accordi nazionali di lavoro;
      che, successivamente alla proposizione dei ricorsi,  e'  entrata
 in  vigore  la  legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in
 materia di finanza pubblica), la  quale,  all'art.  4,  comma  5,  ha
 stabilito  che  non  si  dovra'  procedere  al computo delle maggiori
 anzianita'  previste  dalla  legge  n.  336/1970  anche  in  sede  di
 successiva   ricostruzione  economica  prevista  da  disposizioni  di
 carattere generale e che, di  conseguenza,  si  dovra'  procedere  al
 riassorbimento   degli   eventuali   maggiori   trattamenti  gia'  in
 godimento;
      che  riuniti  i  ricorsi  in  quattro   gruppi,   il   Tribunale
 Amministrativo  regionale  della  Liguria  ha  sollevato, con quattro
 identiche  ordinanze,  questione   di   legittimita'   costituzionale
 dell'art.  4,  comma  5, della legge n. 498/1992, in riferimento agli
 artt. 3 e 36 della Costituzione;
      che  secondo  il  giudice  rimettente   il   ricorso,   tendente
 all'accertamento  del  diritto alla determinazione della retribuzione
 computando l'anzianita' di servizio attribuita ai pubblici dipendenti
 ex combattenti ed equiparati, dall'art. 1 della  legge  n.  336/1970,
 andrebbe   accolto,   in  ossequio  ad  una  concorde  e  consolidata
 giurisprudenza  amministrativa,  se  non  vi  ostasse   il   disposto
 dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992;
      che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianita' di servizio
 attribuita  agli  ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge
 n. 336/1970 non differirebbe dall'anzianita' derivante  dal  servizio
 effettivamente  prestato  e  spiegherebbe  i  suoi  effetti anche nel
 computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi
 nazionali di lavoro;
      che  il  legislatore,  con  l'art.  4,  comma  5, della legge n.
 498/1992, ha tuttavia stabilito che non si dovra' piu'  procedere  al
 computo  delle  dette anzianita' quando si passi ad una ricostruzione
 economica della retribuzione gia' spettante al pubblico dipendente;
      che, sempre secondo il parere del collegio rimettente, la  norma
 sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perche'
 non  diversamente  da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la
 sentenza n. 39/1993 essa ha determinato una ingiustificata disparita'
 di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa  condizione
 di  ex  combattenti (e categorie equiparate), essendosi attribuito ad
 alcuni e negato ad altri il beneficio;
      e che, nel caso de quo, la denunciata  disparita'  non  potrebbe
 dirsi  sanata  per  effetto  della  disposizione  che  stabilisce  il
 riassorbimento dei migliori trattamenti  in  godimento  da  parte  di
 taluni,   atteso   che   la   situazione   di   eguaglianza  potrebbe
 ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco  di  tempo
 ampio e consistente;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale
 ha concluso per l'inammissibilita' o l'infondatezza  della  questione
 prospettata;
    Considerato  che  le  ordinanze  sollevano  la stessa questione di
 costituzionalita' gia' esaminata da questa Corte e  decisa  nel  1994
 con  la sentenza n. 153 e, successivamente, con le ordinanze n. 299 e
 351, senza prospettare nuovi motivi;
      che la questione, previa la riunione dei giudizi, va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 la Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.
 498 (Interventi urgenti in materia di finanza  pubblica),  sollevata,
 in  riferimento  agli  artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale
 Amministrativo regionale della Liguria con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0297