N. 72 ORDINANZA 22 febbraio - 1 marzo 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ex combattenti - Fruizione del beneficio dell'anzianita' convenzionale - Conseguente diritto al computo dell'anzianita' aggiuntiva di anni due nella progressione economica - Questione gia' esaminata dalla Corte e decisa con sentenza n. 153/1994 e ordinanze nn. 299 e 351 del 1994 - Manifesta infondatezza. (Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.10 del 8-3-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promossi con quattro ordinanze emesse il 13 gennaio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da De Maio Pasquale ed altri, Pezzolo Luigi ed altri, Albini Luigi ed altri, Rizzo Giuseppe ed altri contro il Ministero delle poste e telecomunicazioni ed altra, iscritte ai nn. 392, 413, 418, 581 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 27, 28 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto che numerosi dipendenti del Ministero delle Poste e telecomunicazioni hanno chiesto, con distinti ricorsi diretti al Tribunale Amministrativo regionale della Liguria, la declaratoria del loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianita' convenzionale, attribuito dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati), agli ex combattenti (e categorie equiparate), e il conseguente diritto al computo della anzianita' aggiuntiva di anni due nella progressione economica, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro; che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha stabilito che non si dovra' procedere al computo delle maggiori anzianita' previste dalla legge n. 336/1970 anche in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che, di conseguenza, si dovra' procedere al riassorbimento degli eventuali maggiori trattamenti gia' in godimento; che riuniti i ricorsi in quattro gruppi, il Tribunale Amministrativo regionale della Liguria ha sollevato, con quattro identiche ordinanze, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione; che secondo il giudice rimettente il ricorso, tendente all'accertamento del diritto alla determinazione della retribuzione computando l'anzianita' di servizio attribuita ai pubblici dipendenti ex combattenti ed equiparati, dall'art. 1 della legge n. 336/1970, andrebbe accolto, in ossequio ad una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa, se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992; che in base alla cennata giurisprudenza l'anzianita' di servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge n. 336/1970 non differirebbe dall'anzianita' derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi nazionali di lavoro; che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n. 498/1992, ha tuttavia stabilito che non si dovra' piu' procedere al computo delle dette anzianita' quando si passi ad una ricostruzione economica della retribuzione gia' spettante al pubblico dipendente; che, sempre secondo il parere del collegio rimettente, la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perche' non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la sentenza n. 39/1993 essa ha determinato una ingiustificata disparita' di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di ex combattenti (e categorie equiparate), essendosi attribuito ad alcuni e negato ad altri il beneficio; e che, nel caso de quo, la denunciata disparita' non potrebbe dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo ampio e consistente; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha concluso per l'inammissibilita' o l'infondatezza della questione prospettata; Considerato che le ordinanze sollevano la stessa questione di costituzionalita' gia' esaminata da questa Corte e decisa nel 1994 con la sentenza n. 153 e, successivamente, con le ordinanze n. 299 e 351, senza prospettare nuovi motivi; che la questione, previa la riunione dei giudizi, va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo regionale della Liguria con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA 95C0297