N. 73 ORDINANZA 22 febbraio - 1 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  - Coniugi separati - Trasferimento immobiliare -
 Agevolazioni  fiscali  -  Mancata  estensione  -  Formulazione  della
 questione  sotto  un  profilo  di  carattere  alternativo e di natura
 interpretativa - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19, in relazione agli  artt.  3  del
 d.P.R.  26 ottobre 1972, n. 635, 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
 643, e 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).
 
 (Cost., artt. 3 e 24).
 
(GU n.10 del 8-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI;
 Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
    Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
    GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
    Cesare  MIRABELLI,  prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
    dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 19 della  legge
 6  marzo  1987,  n.  74  (Nuove  norme  sulla  disciplina dei casi di
 scioglimento di matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R.  26
 ottobre   1972,   n.  635  (Disciplina  delle  imposte  ipotecarie  e
 catastali), 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre  1972,  n.  643  (Istituzione
 dell'imposta  comunale sull'incremento di valore degli immobili), 1 e
 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131  (Approvazione  del  testo  unico
 delle  disposizioni  concernenti  l'imposta di registro) promosso con
 ordinanza emessa il 28 marzo 1994  dalla  Commissione  tributaria  di
 primo  grado  di Imperia su ricorso proposto da Merlo Franco ed altra
 contro l'Ufficio del Registro di  Imperia  iscritta  al  n.  565  del
 registro  ordinanze  1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Imperia -
 con  ordinanza  del  28 marzo 1994 emessa in un giudizio nel quale si
 controverteva  sulla  assoggettabilita'  alle  imposte  di  registro,
 ipotecaria,  catastale  ed INVIM, di un trasferimento immobiliare tra
 coniugi separati attuativa di impegno assunto in sede di  separazione
 -  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma primo, della
 Costituzione questione incidentale di legittimita' dell'art. 19 della
 legge 6 marzo 1987 n. 74, in relazione agli artt. 3 d.P.R. 26 ottobre
 1972 n. 635, 1 e 2 d.P.R. 1972 n. 643, 1 e 2 d.P.R.  26 aprile  1986,
 n. 131;
      che  nel  giudizio  innanzi  a  questa  Corte  non  vi  e' stata
 costituzione di parte, ne' intervento del  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri;
    Considerato  che,  nella  prospettazione  del  giudice  a  quo, il
 predetto art. 19 della legge n. 74/1987 - che esenta  "dalle  imposte
 di  bollo  di  registro  e da ogni altra tassa .. tutti gli atti ed i
 provvedimenti  relativi   al   procedimento   di   scioglimento   del
 matrimonio"  -  viene  denunciato  non  solo  "nella parte in cui non
 estende le agevolazioni fiscali agli atti conseguenti al procedimento
 di  separazione  dei  coniugi",  ma  anche  "nella   parte   in   cui
 espressamente  non  prevede  l'esenzione  dall'imposta  di  registro,
 ipotecaria,  catastale  ed INVIM dei trasferimenti di immobili tra le
 parti in osservanza delle condizioni di separazione o di divorzio";
      che, nei termini testuali cosi' riferiti, la seconda parte della
 censura, a prescindere  dalla  estraneita'  al  giudizio  a  quo  del
 profilo  relativo  alla  ipotesi  di divorzio, sembrerebbe assorbente
 della prima, una  volta  che  richiede  una  pronunzia  additiva  che
 direttamente  inserisca nell'art. 19 l'esenzione degli atti di cui si
 tratta nella ipotesi di separazione, senza  passare  per  il  tramite
 della comparazione con la disciplina dell'ipotesi di divorzio ed anzi
 postulando  che,  allo  stato,  tale  esenzione  non  sia  da  questo
 prevista;
      che, in realta', la formulazione della questione e'  volutamente
 ancipite,  avendo la Commissione rimettente consapevolmente omesso di
 prendere posizione in ordine al quesito  di  fondo,  da  essa  stessa
 posto, "se l'alienazione di immobili in ottemperanza a statuizioni di
 divorzio  sia  attualmente  esente da imposta". Per cui, in sostanza,
 l'impugnativa si presenta strutturata in forma  alternativa,  secondo
 che  si ritenga - primo profilo - ovvero si escluda - secondo profilo
 -  che  allo  stato  l'art.  19  esenti  da  ogni  imposizione  anche
 alienazioni siffatte;
      che,   proprio   per   tale   carattere  alternativo  della  sua
 formulazione   (oltreche'   per   la   sua   attinenza   a    profili
 interpretativi,   per   di   piu'   afferenti   lo   stesso   tertium
 comparationis), la  questione  e'  manifestamente,  per  piu'  versi,
 inammissibile  (cfr.  ordinanze  n.  45, 114, 206, 227, 325 e 427 del
 1994);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  innanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n.
 74  (Nuove  norme  sulla  disciplina  dei  casi  di  scioglimento  di
 matrimonio), in relazione agli artt. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
 635  (Disciplina  delle  imposte  ipotecarie  e catastali), 1 e 2 del
 d.P.R. 26 ottobre 1972, n.  643  (Istituzione  dell'imposta  comunale
 sull'incremento di valore degli immobili), 1 e 2 del d.P.R. 26 aprile
 1986,  n.  131  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
 concernenti l'imposta di registro)  sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3  e  24  Costituzione,  dalla Commissione tributaria di primo
 grado di Imperia, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995.
                        Il Presidente: SPAGNOLI
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
    Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995.
                       Il cancelliere: FRUSCELLA
 95C0298