N. 74 ORDINANZA 22 febbraio - 1 marzo 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Deducibilita' ai fini dell'Irpef dovuta per il 1983, delle spese per psicoanalisi e psicoterapeutiche - Ammissibilita' in deduzione nella vigenza della legge n. 56/1989 - Non deducibilita' delle spese sostenute negli anni di imposta anteriore al 1989 - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 10, lett. d); d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. e)). (Cost., artt. 3 e 32).(GU n.10 del 8-3-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: avv. Ugo SPAGNOLI; Giudici: prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi) promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano su ricorso proposto da Occhionero Achille contro l'Ufficio II.DD. di Milano iscritta al n. 634 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Milano - con ordinanza del 3 marzo 1994, emessa in un giudizio promosso da un contribuente per contestare l'esclusa deducibilita' di spese di psicanalisi ai fini dell'IRPEF dovuta per il 1983 - ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 10, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 e 10, lett. e), d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte appunto in cui non includono tra le spese mediche deducibili, ai detti fini, quelle di psiconalisi e psicoterapia, "sopratutto se sostenute (come nella specie) "negli anni d'imposta antecedenti all'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56 istitutiva dell'ordinamento della professione di psicologo", per asserito contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione; che, nel giudizio innanzi alla Corte, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire l'infondatezza, sotto ogni profilo, della cosi' proposta impugnativa; Considerato che, per quanto attiene alla attualita', la questione (a prescindere da ogni rilievo di ammissibilita') e' comunque manifestamente infondata, per la ragione, che nel vigore della legge n. 56/1989 citata, le spese di psicanalisi sono pienamente ammesse in deduzione, come dalla stessa Commissione rimettente, del resto riconosciuto; che, anche con riguardo al periodo in contestazione, la questione e' del pari manifestamente infondata; che, infatti, la non deducibilita' delle spese di psicoanalisi e di psicoterapia sostenute negli anni di imposta anteriori al 1989 costituisce conseguenza duplicemente obbligata: per un verso, dalla distinzione operata, a monte, dal legislatore e non messa in discussione dal giudice a quo, tra spese per cure generiche non deducibili (se non in misura limitata ed a determinate condizioni) e spese per cure specialistiche integralmente ed incondizionatamente invece deducibili, e, per altro verso, dalla natura innegabilmente non specialistica delle prestazioni di psicoanalisi e psicoterapia rese precedentemente alla introduzione, definizione e disciplina della professione di psicologo e della istituzione del correlativo albo con esplicita previsione del relativo corso di specializzazione, attuata appunto solo con la richiamata legge 18 febbraio 1989 n. 56; Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e 10, lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1995. Il Presidente: SPAGNOLI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 1 marzo 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA 95C0299