N. 12 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 1995

                                 N. 12
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 3 marzo 1995  (del  commissario  dello  Stato  per  la
 regione siciliana)
 Regione Sicilia - Beni culturali - Contributo annuale alla Fondazione
    Museo   Mandralisca   di   Cefalu',   alla  Associazione  Istituto
    internazionale del Papiro di Siracusa, alla  Associazione  per  la
    conservazione  delle tradizioni popolari Museo delle marionette di
    Palermo  ed alla Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella a Capo
    d'Orlando - Insussistenza o, almeno, non dimostrata  esistenza  di
    obiettiva  diversita'  della situazione degli istituti destinatari
    dei benefici in questione rispetto a quelle di enti  similari  che
    giustifichino razionalmente la disciplina di privilegio adottata -
    Incidenza  sui  principi  di  imparzialita' e buon andamento della
    p.a.
 (Delibera legislativa regione Sicilia del 17 febbraio 1995).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.15 del 12-4-1995 )
    L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 febbraio  1995
 ha  approvato  il  disegno  di  legge  n.  694 dal titolo "Contributo
 annuale  alla  fondazione  Museo   Mandralisca   di   Cefalu',   alla
 associazione  Istituto  internazionale  del  papiro di Siracusa, alla
 Associazione per la conservazione  delle  tradizioni  popolari  Museo
 delle  Marionette  di  Palermo ed alla fondazione Famiglia Piccolo di
 Calanovella a Capo d'Orlando", pervenuto a questo  commissariato,  ai
 sensi  e  per  gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 20
 febbraio 1995.
    Il  provvedimento  legislativo,  con   il   quale   si   autorizza
 l'assessore  regionale  del  ramo  ad  erogare  contributi annuali in
 favore delle predette istituzioni culturali, da' adito a  rilievi  di
 carattere  costituzionale,  sotto  il  profilo della violazione degli
 articoli 3 e 97 della Costituzione, per i motivi che  di  seguito  si
 espongono.
    A  fronte di una legislazione ordinaria e di principio che prevede
 l'ammissione a contributi pubblici di tutti  i  soggetti  pubblici  e
 privati  su  un piano di parita' per il mantenimento e l'esercizio di
 attivita'  di  rilevante  interesse  culturale   e   fruibili   dalla
 collettivita',  l'assemblea regionale interviene con un provvedimento
 ad hoc destinato esclusivamente a quattro istituzioni, senza ancorare
 la scelta operata a precisi e confacenti parametri di comparazione  e
 valutazione.
    Il principio di eguaglianza (art. 13 della Costituzione), infatti,
 esige  che le leggi singolari, come quella in esame, corrispondano ad
 obiettive  diversita'   delle   situazioni   considerate   (id   est,
 istituzioni  culturali di comprovato interesse collettivo che operino
 in difficili  condizioni  finanziarie)  rispetto  a  quelle  di  enti
 similari,   che  giustifichino  razionalmente  ed  obiettivamente  la
 disciplina di privilegio adottata.
    Occorre, pertanto, che la ratio della  legge  si  esaurisca  nella
 fattispecie  da  questa  considerata  e  non  possa  essere  estesa a
 situazioni, concrete o ipotizzabili, che,  pur  presentando  elementi
 comuni  con  esse,  se ne diversifichino in modo e misura tali da non
 rendere loro applicabile la normativa disposta per il caso singolo.
    Ove  queste  condizioni  non  esistono,  ove  cioe'   come   nella
 fattispecie  in  esame,  sussistono  situazioni  omogenee  rispetto a
 quelle singolarmente considerate, non si  puo'  non  incorrere  nella
 violazione  del  principio  di  eguaglianza,  perche'  si determinano
 ingiustificate posizioni di vantaggio per le istituzioni beneficiarie
 della legge rispetto a quelle escluse.
    Infatti,  come  viene  riconosciuto   dalla   stessa   commissione
 legislativa  nella  relazione  illustrativa  del disegno di legge "vi
 sono istituzioni culturali  in  Sicilia  che,  nonostante  l'indubbio
 interesse  collettivo  che  rivestono  tanto  per  la conservazione e
 valorizzazione   del   patrimonio   storico  comune,  quanto  per  le
 potenzialita' turistiche e quindi economiche in  senso  lato,  vivono
 costantemente  sull'orlo  del  tracollo finanziario e organizzativo e
 che spesso hanno continuato ad esistere solo per l'impegno volontario
 di chi ne e' direttamente responsabile.
    Rientrano in  questa  casistica  certamente  la  fondazione  Museo
 Mandralisca  di  Cefalu',  l'associazione Istituto internazionale del
 Papiro di Siracusa,  il  Museo  delle  Marionette  di  Palermo  e  la
 fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella di Capo d'Orlando".
    Orbene, se non sono contestabili la valenza ed il rilievo, anche a
 livello  ultraregionale, delle associazioni e fondazioni beneficiarie
 della sovvenzione, cio' che costituisce motivo di censura e' l'omessa
 valutazione e comparizione della loro  situazione  con  quella  delle
 altre  istituzioni operanti in Sicilia, peraltro espressamente tenuta
 presente dalla stessa commissione.
    Infatti,  se  rientra  nella  discrezionalita'   del   legislatore
 regionale stabilire l'ambito della disciplina da adottare, non sfugge
 alla  verifica  del  giudice  delle  leggi  accertare  che  non vi e'
 contrasto tra la ratio della legge (la salvaguardia  e  la  fruizione
 dei  beni culturali di rilievo pubblico) e la sua limitazione a pochi
 e ben individuati casi  concreti.  Detto  esame  comparativo  avrebbe
 potuto  invero  essere effettuato, mediante una esaustiva istruttoria
 in sede di esame del d.d.l. da  parte  della  commissione  di  merito
 dalla   cui  conclusione  fosse  emersa  un'obiettiva  diversita'  di
 condizioni che giustificava la  scelta  operata  dal  legislatore  in
 favore dei citati quattro enti con esclusione degli altri casi cui lo
 stesso trattamento avrebbe potuto estendersi.
    Secondo   costante  giurisprudenza  di  codesta  Corte,  e'  stato
 ritenuto non leso il principio di cui all'art. 3  della  Costituzione
 soltanto  nell'ipotesi  in  cui  le  situazioni  giuridiche  messe  a
 confronto sono intrinsecamente eterogenee e quando  differiscono  fra
 loro per aspetti del tutto particolari.
    Nella  fattispecie  in  argomento, secondo anche quanto emerge dai
 lavori preparatori e dai chiarimenti forniti  dai  competenti  organi
 regionali  ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, non si rileva
 una particolare situazione sotto il profilo  finanziario  degli  enti
 destinatari    del    provvedimento   legislativo   che   giustifichi
 l'intervento derogatorio.
    Se e', infatti, vero che  i  predetti  enti  in  atto  versano  in
 condizioni  finanziarie difficili, e' altrettanto vero che altri enti
 operanti nello stesso settore soffrono dello stesso anche piu'  grave
 disagio.
    D'altronde  rimedio  congruo  e  razionale  poteva  invero  essere
 costituito dal corrispondente come nel recente passato, un contributo
 una tantum senza pregiudicare per il futuro, in attesa  dell'adozione
 di una disciplina generale ed organica, la disponibilita' delle poche
 risorse  da  destinare  in  maniera  equa e differenziata a tutti gli
 altri soggetti,  in  relazione  all'entita'  degli  interessi  e  dei
 bisogni da soddisfare.
    Ed invero lo stesso assessore regionale, come e' dato evincere dal
 contenuto  della  nota n. 280 del 23 febbraio 1995 (allegato 1) aveva
 evidenziato in seno alla commissione di  merito  l'inopportunita'  di
 "continuare  con  il  sistema degli interventi finalizzati tendenti a
 disperdere  le  poche  risorse a disposizione della regione" ed aveva
 proposto di procedere ad una revisione  critica  dell'intero  sistema
 degli interventi nel settore.
    La disposizione legislativa de qua e' inoltre censurabile sotto il
 profilo  del mancato rispetto del principio del buon andamento di cui
 all'art. 97 della Costituzione.
    Il legislatore omette, infatti, di  introdurre  la  indispensabile
 disciplina  relativa alla utilizzazione del contributo, limitandosi a
 destinarlo genericamente al  perseguimento  dei  fini  istituzionali,
 senza prescrivere il controllo e la verifica dei risultati conseguiti
 e quindi del corretto impiego delle provvidenze erogate.
    Ne'  serve  a  superare  la  censura  di  illegittimita'  sotto il
 suddetto profilo il rinvio al generico potere di vigilanza attribuito
 all'assessore preposto al ramo, in virtu' del quale e' stata  emanata
 una  circolare nel 1991 che regolamenta le modalita' per l'erogazione
 dei contributi disposti da leggi regionali in favore  degli  istituti
 culturali.
    La  possibilita'  non  remota  che le prescrizioni contenute nella
 suddetta  circolare  non  siano  del  tutto  vincolanti   e   possano
 agevolmente  essere  disattese e' resa evidente anche dai chiarimenti
 forniti dall'assessorato (allegato 1), secondo  cui  uno  degli  enti
 beneficiari,  destinatario  di precedente contributo straordinario ex
 art. 56 della l.r. n. 15/1993, non ha a tutt'oggi reso il  rendiconto
 sull'utilizzazione delle somme percepite.
    Il legislatore, inoltre, non ha tenuto nella debita considerazione
 la circostanza che talune istituzioni sono gia' destinatarie, come si
 evince  dagli acclusi bilanci (allegato 2), di provvidenze di diverso
 importo erogate da altri soggetti pubblici.
   Tale omessa valutazione e' indice di mancato  ossequio  ai  criteri
 del   buon   andamento   della   p.a.,   giacche'   si  sarebbe  piu'
 opportunamente dovuto prevedre, quanto meno, l'alternativita' e/o  la
 sussidiarieta' dell'intervento regionale rispetto alle altre forme di
 finanziamento  pubblico  e  cio' al fine di garantire non solo la par
 condicio sostanziale tra le singole istituzioni culturali,  ma  anche
 la ottimale utilizzazione delle risorse, peraltro esigue, destinate a
 garantire il mantenimento e la fruizione da parte della collettivita'
 dei beni culturali esistenti.
    Dagli stessi lavori preparatori, inoltre, si rileva che nonostante
 sia  emersa l'obiettiva ed improcrastinabile necessita' di procedere,
 in  tempi  regionevolmente   brevi,   all'adozione   di   un'organica
 disciplina degli interventi regionali in materia, il legislatore, pur
 prendendo   atto   dell'esistenza  di  altre  istituzioni  e  realta'
 parimenti abbisognevoli di sostegno, ha individuato, sulla scorta  di
 un   d.d.l.   di  iniziativa  parlamentare  e  previa  audizione  dei
 rispettivi rappresentanti, solo quattro istituzioni attribuendo  loro
 un  contributo  a regime, ritenendo con cio' rispettata la previsione
 degli articoli del regolamento  che  disciplinano  la  partecipazione
 all'elaborazione  dei  progetti  di  legge  dei  rappresentanti degli
 interessi professionali.
    Ed invero, che  l'imparzialita'  e  la  trasparenza  costituiscano
 elementi  connaturati  al  buon  andamento risulta indubbio anche dal
 limite imposto  dal  legislatore  nazionale  e  regionale  al  potere
 discrezionale   della   p.a.,   con   le   leggi   sul   procedimento
 amministrativo  (legge n. 241/1990 e l.r. n. 10/1991, rispettivamente
 articoli 12 e 13).
    Non  appare,  pertanto,  ragionevole  che  il  legislatore   possa
 esimersi  dall'osservanza  delle  norme  da  esso stesso poste in via
 generale ed adottare quindi una norma di privilegio,  non  suffragata
 da congrue e specifiche motivazioni.
    Non  ininfluente  e',  altresi',  la circostanza che il contributo
 ordinario teste' disposto sia rivolto ad istituzioni che  versano  in
 situazioni oggettivamente diverse.
    Infatti, mentre per alcune di esse sussistono concrete difficolta'
 finanziarie,  nonostante, in qualche caso, l'esistenza di un cospicuo
 patrimonio, per altre  il  contributo  regionale  verrebbe  accordato
 anche in presenza di una situazione economica non deficitaria.
    In  quest'ultima  ipotesi il legislatore avrebbe dovuto quantomeno
 subordinare l'erogazione ed il mantenimento del finanziamento annuale
 alla preventiva presentazione  e  valutazione  di  un  programma  che
 giustifichi l'esigenza dell'impiego di altre risorse.
    Infine  non  e' superfluo rilevare che nel corso della discussione
 in commissione l'assessore regionale ha messo in evidenza  l'esigenza
 di   una  diversa  politica  culturale  in  Sicilia,  osservando,  in
 particolare, che numerosi musei istituiti con la legge  regionale  n.
 17/1991  rimangono chiusi per mancanza di adeguati fondi da destinare
 all'assunzione di personale ed alla manutenzione dei locali.
    Da cio' emerge palesemente quanto  sia  incongrua  l'adozione  del
 disegno  di legge con il quale si finanziano enti privati, certamente
 meritevoli di attenzione, nel momento stesso in cui si  constata  che
 non  sono  bastevoli i fondi previsti in bilancio per il mantenimento
 di non meno meritevoli istituzioni di carattere pubblico.
                               P. Q. M.
    Con riserva di presentare  memorie  illustrative  nei  termini  di
 legge,  il  sottoscritto  dott.  Vittorio  Piraneo, commissario dello
 Stato per la Regione siciliana,  sensi  dell'art.  28  dello  statuto
 speciale, con il presente atto impugna il disegno di legge n. 694 dal
 titolo  "Contributo  annuale  alla  fondazione  Museo  Mandralisca di
 Cefalu', alla associazione  Istituto  internazionale  del  papiro  di
 Siracusa,  alla  Associazione  per  la conservazione delle tradizioni
 popolari  Museo  delle  Marionette  di  Palermo  ed  alla  fondazione
 Famiglia   Piccolo   di   Calanovella  a  Capo  d'Orlando"  approvato
 dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 17 febbraio  1995
 per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione.
      Palermo, addi' 25 febbraio 1995
     Il commissario dello Stato per la Regione siciliana: PIRANEO
 
 95C0326