N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 1995

                                N. 140
     Ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dalla Corte di cassazione
           sul ricorso proposto da Grasso Francesco ed altro
 Inquinamento   -   Scarichi  provenienti  da  insediamenti  civili  -
 Attivazione  degli  stessi  senza  aver   richiesto   la   preventiva
 autorizzazione    -    Ritenuta    depenalizzazione    -    Lamentata
 irragionevolezza  in  riferimento  al  sistema  di  sanatoria  e  per
 l'ambito  di  applicazione  -  Disparita'  di trattamento rispetto ad
 ipotesi meno gravi ma punite con maggior severita'.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, primo comma, 6, secondo  comma,
 e 7, terzo e quinto comma).
 (Cost., artt. 3).
(GU n.12 del 22-3-1995 )
                    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  di  rinvio  alla  Corte
 costituzionale nel procedimento  contro  Grasso  Francesco  e  Grasso
 Concetto,  imputati  del reato di cui all'art. 21, primo comma, della
 legge  n.  319/1976  per  scarico  da   insediamento   civile   senza
 autorizzazione e condannati dal pretore di Giarre con sentenza del 28
 aprile 1994 alla pena ciascuno di tre milioni di ammenda.
    La  Corte  ritiene  di  dover sollevare di ufficio la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo  comma,  6,  secondo
 comma,  e  7, terzo e quinto comma del decreto-legge 16 gennaio 1995,
 n. 9, per violazione degli  artt.  3,  9,  10,  25,  32  e  41  della
 Costituzione.
    La  questione e' rilevante ai fini della decisione del ricorso per
 Cassazione proposta dagli imputati, atteso che investe la  norma  che
 direttamente incide sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso
 concreto.
    2.  -  L'art.  6, secondo comma del decreto-legge n. 9/1995 sembra
 non piu' prevedere come reato l'ipotesi di "scarichi civili  e  delle
 pubbliche  fognature"  senza  autorizzazione,  in  quanto la norma e'
 aggiunta all'art. 21 della  legge  n.  319/1976  (che  come  e'  noto
 contempla   tale   reato)   ed   e'   ora   stabilita  una  "sanzione
 amministrativa da lire dieci milioni al lire cento milioni".
    Poiche' il successivo art. 7 del decreto-legge citato introduce la
 possibilita'  di  sanatoria  anche  per  "scarichi   provenienti   da
 insediamenti  abitativi" e per scarichi da insediamenti "adibiti allo
 svolgimento   di   attivita'   alberghiera,   turistica,    sportiva,
 ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola ed artigianale", prevede-
 ndo  una  somma  differenziata  a  titolo  di  oblazione  (500.000  e
 1.000.000) (terzo comma) e stabilisce anche per tali  scarichi  senza
 autorizzazione  la  "estinzione"  del  reato (quinto comma), la Corte
 ritiene di  ravvisare  nella  struttura  oggettiva  della  norma  una
 contraddizione,  in  quanto non si puo' sanare e dunque estinguere un
 reato che non sia piu' tale.
    Infatti la "sanatoria" presuppone che un fatto contimui ad  essere
 reato,  mentre la "depenalizzazione" esclude la sussistenza del reato
 (quale che sia l'epoca del fatto), con la conseguenza  della  pratica
 impossibilita'  di  applicazione  di una norma - come quella citata -
 che in modo non ragionevole preveda  contemporaneamente  due  ipotesi
 tra loro alternative.
    2.  -  Dubbi  di  legittimita'  costituzionale  -  per  difetto di
 coordinamento e sospetta incoerenza - sorgono anche  con  riferimento
 all'art.  3,  primo  comma  del  decreto-legge  in  esame, che in via
 generale, e senza una necessita' logica, nel prevedere  una  modifica
 dell'art.  21,  terzo comma, della legge n. 319/1976 (superamento dei
 limiti tabellari) premette la frase:  "Fatte  salve  le  disposizioni
 penali  di  cui  al primo ed al secondo comma", con cio' manifestando
 chiaramente l'intenzione di conservare  il  reato  di  scarico  senza
 autorizzazione.
    Poiche' uno dei principi cardine della legge n. 319/1976 e' quello
 di sottoporre ad un controllo preventivo tutti gli scarichi (art. 1),
 attraverso  lo  strumento di una apposita autorizzazione (come in via
 generale sancisce l'art. 9, ultimo comma,  della  legge  n.  319/1976
 "Tutti  gli  scarichi  debbono essere autorizzati", norma non toccata
 dal decreto-legge in esame) e poiche'  l'art.  21,  primo  e  secondo
 comma, del sistema sanzionatorio della legge n. 319/1976 e' costruito
 in  funzione di tale principio per tutti gli scarichi "nuovi" risulta
 non chiaro se il reato di scarico senza autorizzazione  si  riferisca
 solo agli insediamenti produttivi od anche agli insediamenti civili e
 quale sia l'ambito della prevista sanatoria.
    3.  -  Come  gia'  detto,  sembra si siano voluti sottrarre in via
 permanente   alla   disciplina   generale    dell'art.    21    sulle
 autorizzazioni,  penalmente  sanzionato,  gli  scarichi  civili  e da
 pubbliche fognature con la previsione, in caso di inosservanza, della
 sola sanzione amministrativa.
    Le  sanzioni  penali  dell'art.  21  in  tema  di   autorizzazione
 resterebbero   in  vigore  solo  per  gli  scarichi  da  insediamenti
 produttivi (con possibilita' di sanatoria rispetto al passato). Ma si
 tratterebbe di una conclusione che sembra incompatibile non solo  con
 il tenore testuale dell'art. 7, punto 3, del decreto-legge n. 9/1995,
 dove  sono  citati  espressamente  gli  scarichi civili, ma anche con
 quanto rimane del quadro complessivo della Merli. L'art. 15  di  tale
 legge (cui tutto l'art. 6 del decreto-legge in esame fa riferimento),
 riguarda,  infatti, con ogni evidenza, solo gli scarichi esistenti al
 13 giugno 1976 mentre, con altettanta evidenza, il  decreto-legge  si
 riferisce  agli  scarichi nuovi, attivati dopo il 13 giugno 1976 (che
 vengono "aperti").
    Resta in vigore, perche' non toccato dal nuovo  decreto-legge  per
 tutti  gli  scarichi  nuovi  l'art.  23 della legge Merli che prevede
 tuttora il reato nel caso di  effettuazione  di  scarichi  prima  che
 l'autorizzazione   richiesta  sia  stata  concessa.  Si  arriva  alla
 conseguenza  che  chi  apre  un  nuovo  scarico  senza  richiedere od
 ottenere l'autorizzazione sarebbe punito,  in  base  al  nuovo  comma
 aggiunto  all'art.  21 dal decreto-legge n. 9/1995, con sola sanzione
 amministrativa, ma se apre lo scarico prematuramente, avendo  chiesto
 ma  ancora  non  ottenuto  l'autorizzazione e' punito, ai sensi della
 "vecchia" e tuttora valida legge  Merli,  ben  piu'  gravemente,  con
 sanzione penale.
    Appare  in tal modo la irrazionalita' e disparita' di trattamento,
 in quanto l'ipotesi piu' lieve rimane sanzionata penalmente (art. 23)
 e l'ipotesi piu' grave sarebbe depenalizzata.
    4. - Conclusivamente il decreto-legge in esame sembra ispirato  ad
 un  principio  di non ragionevolezza per quanto attiene al sistema di
 sanatoria introdotto per l'art.  21,  primo  comma,  della  legge  n.
 319/1976 e per l'ambito di applicazione, con violazione del principio
 di   uguaglianza,  art.  3  della  Costituzione,  per  disparita'  di
 trattamento senza valide  giustificazioni  riferite  alla  diversita'
 delle situazioni di fatto discilinate.
                               P. Q. M.
    Solleva d'ufficio la questione di costituzionalita' degli artt. 3,
 primo  comma,  6,  secondo  comma,  e  7,  terzo  e quinto comma, del
 decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9;
    Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente  del Consiglio nonche' ai Presidenti della
 Camera dei deputati e del Senato.
      Roma, addi' 25 gennaio 1995
                         Il presidente: GLINNI
                                              Il relatore: POSTIGLIONE
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