N. 140 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 1995
N. 140 Ordinanza emessa il 25 gennaio 1995 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Grasso Francesco ed altro Inquinamento - Scarichi provenienti da insediamenti civili - Attivazione degli stessi senza aver richiesto la preventiva autorizzazione - Ritenuta depenalizzazione - Lamentata irragionevolezza in riferimento al sistema di sanatoria e per l'ambito di applicazione - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi ma punite con maggior severita'. (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, terzo e quinto comma). (Cost., artt. 3).(GU n.12 del 22-3-1995 )
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale nel procedimento contro Grasso Francesco e Grasso Concetto, imputati del reato di cui all'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 per scarico da insediamento civile senza autorizzazione e condannati dal pretore di Giarre con sentenza del 28 aprile 1994 alla pena ciascuno di tre milioni di ammenda. La Corte ritiene di dover sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, terzo e quinto comma del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9, per violazione degli artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41 della Costituzione. La questione e' rilevante ai fini della decisione del ricorso per Cassazione proposta dagli imputati, atteso che investe la norma che direttamente incide sul trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto. 2. - L'art. 6, secondo comma del decreto-legge n. 9/1995 sembra non piu' prevedere come reato l'ipotesi di "scarichi civili e delle pubbliche fognature" senza autorizzazione, in quanto la norma e' aggiunta all'art. 21 della legge n. 319/1976 (che come e' noto contempla tale reato) ed e' ora stabilita una "sanzione amministrativa da lire dieci milioni al lire cento milioni". Poiche' il successivo art. 7 del decreto-legge citato introduce la possibilita' di sanatoria anche per "scarichi provenienti da insediamenti abitativi" e per scarichi da insediamenti "adibiti allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, agricola ed artigianale", prevede- ndo una somma differenziata a titolo di oblazione (500.000 e 1.000.000) (terzo comma) e stabilisce anche per tali scarichi senza autorizzazione la "estinzione" del reato (quinto comma), la Corte ritiene di ravvisare nella struttura oggettiva della norma una contraddizione, in quanto non si puo' sanare e dunque estinguere un reato che non sia piu' tale. Infatti la "sanatoria" presuppone che un fatto contimui ad essere reato, mentre la "depenalizzazione" esclude la sussistenza del reato (quale che sia l'epoca del fatto), con la conseguenza della pratica impossibilita' di applicazione di una norma - come quella citata - che in modo non ragionevole preveda contemporaneamente due ipotesi tra loro alternative. 2. - Dubbi di legittimita' costituzionale - per difetto di coordinamento e sospetta incoerenza - sorgono anche con riferimento all'art. 3, primo comma del decreto-legge in esame, che in via generale, e senza una necessita' logica, nel prevedere una modifica dell'art. 21, terzo comma, della legge n. 319/1976 (superamento dei limiti tabellari) premette la frase: "Fatte salve le disposizioni penali di cui al primo ed al secondo comma", con cio' manifestando chiaramente l'intenzione di conservare il reato di scarico senza autorizzazione. Poiche' uno dei principi cardine della legge n. 319/1976 e' quello di sottoporre ad un controllo preventivo tutti gli scarichi (art. 1), attraverso lo strumento di una apposita autorizzazione (come in via generale sancisce l'art. 9, ultimo comma, della legge n. 319/1976 "Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati", norma non toccata dal decreto-legge in esame) e poiche' l'art. 21, primo e secondo comma, del sistema sanzionatorio della legge n. 319/1976 e' costruito in funzione di tale principio per tutti gli scarichi "nuovi" risulta non chiaro se il reato di scarico senza autorizzazione si riferisca solo agli insediamenti produttivi od anche agli insediamenti civili e quale sia l'ambito della prevista sanatoria. 3. - Come gia' detto, sembra si siano voluti sottrarre in via permanente alla disciplina generale dell'art. 21 sulle autorizzazioni, penalmente sanzionato, gli scarichi civili e da pubbliche fognature con la previsione, in caso di inosservanza, della sola sanzione amministrativa. Le sanzioni penali dell'art. 21 in tema di autorizzazione resterebbero in vigore solo per gli scarichi da insediamenti produttivi (con possibilita' di sanatoria rispetto al passato). Ma si tratterebbe di una conclusione che sembra incompatibile non solo con il tenore testuale dell'art. 7, punto 3, del decreto-legge n. 9/1995, dove sono citati espressamente gli scarichi civili, ma anche con quanto rimane del quadro complessivo della Merli. L'art. 15 di tale legge (cui tutto l'art. 6 del decreto-legge in esame fa riferimento), riguarda, infatti, con ogni evidenza, solo gli scarichi esistenti al 13 giugno 1976 mentre, con altettanta evidenza, il decreto-legge si riferisce agli scarichi nuovi, attivati dopo il 13 giugno 1976 (che vengono "aperti"). Resta in vigore, perche' non toccato dal nuovo decreto-legge per tutti gli scarichi nuovi l'art. 23 della legge Merli che prevede tuttora il reato nel caso di effettuazione di scarichi prima che l'autorizzazione richiesta sia stata concessa. Si arriva alla conseguenza che chi apre un nuovo scarico senza richiedere od ottenere l'autorizzazione sarebbe punito, in base al nuovo comma aggiunto all'art. 21 dal decreto-legge n. 9/1995, con sola sanzione amministrativa, ma se apre lo scarico prematuramente, avendo chiesto ma ancora non ottenuto l'autorizzazione e' punito, ai sensi della "vecchia" e tuttora valida legge Merli, ben piu' gravemente, con sanzione penale. Appare in tal modo la irrazionalita' e disparita' di trattamento, in quanto l'ipotesi piu' lieve rimane sanzionata penalmente (art. 23) e l'ipotesi piu' grave sarebbe depenalizzata. 4. - Conclusivamente il decreto-legge in esame sembra ispirato ad un principio di non ragionevolezza per quanto attiene al sistema di sanatoria introdotto per l'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 e per l'ambito di applicazione, con violazione del principio di uguaglianza, art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento senza valide giustificazioni riferite alla diversita' delle situazioni di fatto discilinate.
P. Q. M. Solleva d'ufficio la questione di costituzionalita' degli artt. 3, primo comma, 6, secondo comma, e 7, terzo e quinto comma, del decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio nonche' ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Roma, addi' 25 gennaio 1995 Il presidente: GLINNI Il relatore: POSTIGLIONE 95C0329