N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1995

                                N. 142
 Ordinanza emessa il 17 gennaio  1995  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari  contro il tribunale di Nicosia nel procedimento penale a
 carico di Guiso Salvatore
 Processo penale - Infermita'  mentale  sopravvenuta  dell'imputato  -
 Impedimento   a   partecipare   coscientemente   al   procedimento  -
 Conseguente  obbligatoria  sospensione  sine  die  del   processo   -
 Ingiustificata disparita' di trattamento per mancata possibilita' per
 il  curatore  speciale di rappresentarlo processualmente - Violazione
 del diritto di difesa -  Lesione  del  principio  di  obbligatorieta'
 dell'azione penale.
 Processo  penale  -  Infermita'  mentale sopravvenuta dell'imputato -
 Sospensione del procedimento  -  Reiterazione  a  cadenza  semestrale
 dell'accertamento  peritale  -  Asserita  violazione del principio di
 buon andamento della p.a.
 (C.P.P. 1988, artt. 71 e 72).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 97 e 112).
(GU n.12 del 22-3-1995 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale
 iscritto  al  n.  99/1992  r.g.n.r.  e 193/1992 r.g.i.p., a carico di
 Guiso Salvatore.
    Premesso   che  in  data  10  giugno  1992  il  procuratore  della
 Repubblica presso il tribunale di  Nicosia  depositava  richiesta  di
 rinvio  a  giudizio  nei confronti di Guiso Salvatore per il reato di
 cui all'art. 423, secondo comma, del  c.p.  e  che  alla  susseguente
 udienza  preliminare, questo giudice disponeva, ai sensi dell'art. 70
 del c.p.p., perizia, a  seguito  della  quale  veniva  accertato  che
 l'imputato  risultava  affetto  da  demenza  arteriosclerotica  post-
 apoplettica, che impediva la sua cosciente partecipazione al processo
 penale;
      che pertanto in data  5  marzo  1993  il  giudice  disponeva  la
 sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 71 del c.p.p.;
      che  veniva  altresi'  accertato che, al momento in cui venivano
 commessi  i  fatti  oggetto  del  capo  d'imputazione,  la  capacita'
 d'intendere  e  di  volere del Guiso risultava grandemente scemata ma
 non esclusa, e che pertanto lo stesso rimaneva imputabile;
      che venivano disposti, durante la sospensione del  procedimento,
 accertamenti  peritali  con  cadenza  semestrale sullo stato di mente
 dell'imputato, cosi' come prescritto dal primo comma dell'art. 72 del
 c.p.p.;
      che  in  particolare,  in  occasione  dell'ultimo   accertamento
 peritale  in ordine di tempo, il giudice chiedeva al perito se, sulla
 scorta della  migliore  scienza  ed  esperienza  medica  attuale,  la
 malattia  o  le malattie di cui l'imputato risultasse affetto fossero
 suscettibili di evolversi in maniera benigna e  se  tali  malattia  o
 malattie,  eventualmente in atto, avessero necessita', ai fini di una
 loro comprensione clinica ed ai fini dell'incidenza  sulla  cosciente
 partecipazione  del  periziando al processo, di accertamenti disposti
 con cadenza semestrale ed il perito rispondeva negativamente a  tutti
 i  predetti quesiti, evidenziando come la malattia mentale, ancora in
 atto, fosse insuscettibile di evoluzione benigna e  non  necessitasse
 affatto  di  accertamenti  con  cadenza  semestrale ai fini della sua
 comprensione clinica ed ai fini della valutazione sulla sua incidenza
 ad una cosciente partecipazione da parte dell'imputato al processo.
    Tanto  premesso,  ritiene   questo   giudice   rilevante   e   non
 manifestamente  infondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  71  del  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  prevede  che   il
 procedimento   sia  sospeso  quando,  a  seguito  degli  accertamenti
 previsti dall'art. 70  del  c.p.p.,  risulta  che  lo  stato  mentale
 dell'imputato  e'  tale  da  impedirne la cosciente partecipazione al
 procedimento, nonche' dell'art. 72 del c.p.p.,  nella  parte  in  cui
 prescrive al giudice di disporre accertamenti peritali sullo stato di
 mente  dell'imputato ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il
 procedimento non abbia ripreso il suo corso.
    In punto di rilevanza sul presente procedimento, va osservato  che
 ambedue  le  norme  sopra  richiamate  debbono essere necessariamente
 applicate nella concreta fattispecie in esame, pur  in  presenza  dei
 vizi  di  costituzionalita'  che  si  vengono  a  prospettare  ed  in
 particolare la sospensione preclude al giudice di esercitare  il  suo
 potere-dovere  attinente  alla  funzione  giurisdizionale,  impedendo
 irrrazionalmente la prosecuzione del procedimento.
    Va infatti osservato, circa la non  manifesta  infondatezza  delle
 questioni,  che  l'imputato,  a  prescindere dalla sua colpevolezza o
 meno, ha un diritto  costituzionalmente  garantito  ad  ottenere  una
 pronuncia  nel  merito sulla sua responsabilita' penale e sui termini
 concreti  di  tale  responsabilita'. La sospensione del procedimento,
 cosi' come viene regolata dalla legge, si risolve in un  impedimento,
 a   tempo  indeterminato,  del  diritto  di  quest'ultimo  ad  essere
 giudicato e quindi ad avere un processo in  tempi  ragionevoli  (cfr.
 l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
 ratificata con legge 4 agosto 1955).
    L'art.  71  del c.p.p. regola anche quei casi, ai quali appartiene
 quello in esame  e  che  sicuramente  coprono  la  maggioranza  delle
 ipotesi che possono in concreto verificarsi, rispetto ai quali non e'
 possibile  attivare  la  procedura  per  quelle limitate integrazioni
 probatorie previste dall'art. 71, quarto comma, del c.p.p.(assunzione
 di prove che possono  portare  al  proscioglimento  dell'imputato  e,
 quando  v'e'  pericolo  nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle
 parti).  Pertanto,   innanzi   all'insussistenza   dell'esigenza   di
 aquisizioni  probatorie  durante  la sospensione, che peraltro, dalla
 stessa letterale formulazione della norma, risulta  essere  l'ipotesi
 normale, la sospensione si protrarrebbe sine die, con il solo rimedio
 rispetto a tale impasse, degli eventuali risultati degli accertamenti
 peritali  disposti  con  cadenza  semestrale ex art. 72 del c.p.p., i
 quali accertassero il  venir  meno  delle  cause  che  dettero  luogo
 all'incapacita' processuale.
    Ma,  come  risulta  in  atti,  vi  sono determinate malattie, come
 quella di cui  soffre  l'imputato,  insuscettibili  di  miglioramento
 secondo la migliore scienza ed esperienza medica.
    Di conseguenza, appare nella presente fattispecie violato l'art. 3
 della  Costituzione,  in quanto paradossalmente una normativa dettata
 per  una  maggiore  tutela  di  determinati  soggetti   finisce   per
 determinare un'ingiustificata disparita' di trattamento tra colui che
 e' in grado di partecipare coscientemente al processo e colui che non
 lo  e'  nei  confrontri di quest'ultimo il procedimento resta sospeso
 sine die, invece che proseguire nei confronti del  curatore  speciale
 che  gia' rappresenta l'incapace ai fini d'impulso probatorio, ne' si
 vede  quale  sia  la  ragione  percui  non  dovrebbe  rappresentarlo,
 processualmente,  a tutti gli effetti. Appare altresi' violato l'art.
 24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  nella  misura  in  cui  -
 attraverso  la  preclusione all'interessato di difendersi nel merito,
 senza la prefissione necessaria di  scadenze  temporali  -  viene  ad
 essere  irrazionalmente bloccato il diritto di difesa in ogni stato e
 grado del procedimento.
    Sotto altro profilo e speculare profilo, appare violato l'art. 112
 della Costituzione che sancisce l'obbligo di esercizio, da parte  del
 p.m.   dell'azione   penale.   Tale   potere-dovere  viene  di  fatto
 neutralizzato da una sospensione del processo che contiene in se'  la
 certezza della sua illimitata durata.
    Anche  l'art.72 del c.p.p., nel caso in cui l'imputato sia affetto
 da infermita' tali da essere insuscettibili di miglioramento  secondo
 la  migliore  scienza ed esperienza, risulta incongruo nella parte in
 cui dispone la reiterazione della perizia sullo stato di  mente,  con
 cadenza  semestrale. Con questa procedura, appare inutilmente gravato
 l'erario, che deve anticipare le spese  occorrenti  per  la  perizia.
 D'altro  canto,  per  soddisfare  le  esigenze  di  accertamento  che
 potrebbero,  in  via   eventuale,   derivare   da   straordinari   ed
 imprevedibili   miglioramenti   dello   stato   di   salute   mentale
 dell'imputato,  basterebbe in ogni caso la previsione, gia' contenuta
 nella  norma,  di  accertamenti  laddove  il  giudice   "ne   ravvisi
 l'esigenza".
    Appare  in  tal modo violato il principio del buon andamento della
 p.a. di  cui  all'art.  97  della  Costituzione,  segnatamente  sotto
 l'aspetto   dell'economicita'   dell'attivita'   stessa.   La   Corte
 costituzionale ha gia' stabilito che l'art. 97 puo'  riferirsi  anche
 all'amministrazione  giudiziaria  (Corte  costituzionale,  10  maggio
 1982, n. 86).
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 71 del c.p.p., nella parte in
 cui  prescrive  che  il   giudice   obbligatoriamente   disponga   la
 sospensione  del  procedimento,  per  contrasto  con gli artt. 3, 24,
 secondo comma, e 112 della Costituzione;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 72 del c.p.p., nella parte in
 cui prevede che il giudice  obbligatoriamente  disponga  accertamenti
 peritali  sullo stato di mente dell'imputato ogni successiva scadenza
 di sei mesi, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione;
    Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione  degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
 cancelleria alle parti, al difensore dell'imputato,  al  p.m.  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Nicosia, addi' 17 gennaio 1995
           Il giudice per le indagini preliminari: MARZIALI
 
 95C0331