N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1995
N. 142 Ordinanza emessa il 17 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari contro il tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di Guiso Salvatore Processo penale - Infermita' mentale sopravvenuta dell'imputato - Impedimento a partecipare coscientemente al procedimento - Conseguente obbligatoria sospensione sine die del processo - Ingiustificata disparita' di trattamento per mancata possibilita' per il curatore speciale di rappresentarlo processualmente - Violazione del diritto di difesa - Lesione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. Processo penale - Infermita' mentale sopravvenuta dell'imputato - Sospensione del procedimento - Reiterazione a cadenza semestrale dell'accertamento peritale - Asserita violazione del principio di buon andamento della p.a. (C.P.P. 1988, artt. 71 e 72). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, 97 e 112).(GU n.12 del 22-3-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale iscritto al n. 99/1992 r.g.n.r. e 193/1992 r.g.i.p., a carico di Guiso Salvatore. Premesso che in data 10 giugno 1992 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Nicosia depositava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Guiso Salvatore per il reato di cui all'art. 423, secondo comma, del c.p. e che alla susseguente udienza preliminare, questo giudice disponeva, ai sensi dell'art. 70 del c.p.p., perizia, a seguito della quale veniva accertato che l'imputato risultava affetto da demenza arteriosclerotica post- apoplettica, che impediva la sua cosciente partecipazione al processo penale; che pertanto in data 5 marzo 1993 il giudice disponeva la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 71 del c.p.p.; che veniva altresi' accertato che, al momento in cui venivano commessi i fatti oggetto del capo d'imputazione, la capacita' d'intendere e di volere del Guiso risultava grandemente scemata ma non esclusa, e che pertanto lo stesso rimaneva imputabile; che venivano disposti, durante la sospensione del procedimento, accertamenti peritali con cadenza semestrale sullo stato di mente dell'imputato, cosi' come prescritto dal primo comma dell'art. 72 del c.p.p.; che in particolare, in occasione dell'ultimo accertamento peritale in ordine di tempo, il giudice chiedeva al perito se, sulla scorta della migliore scienza ed esperienza medica attuale, la malattia o le malattie di cui l'imputato risultasse affetto fossero suscettibili di evolversi in maniera benigna e se tali malattia o malattie, eventualmente in atto, avessero necessita', ai fini di una loro comprensione clinica ed ai fini dell'incidenza sulla cosciente partecipazione del periziando al processo, di accertamenti disposti con cadenza semestrale ed il perito rispondeva negativamente a tutti i predetti quesiti, evidenziando come la malattia mentale, ancora in atto, fosse insuscettibile di evoluzione benigna e non necessitasse affatto di accertamenti con cadenza semestrale ai fini della sua comprensione clinica ed ai fini della valutazione sulla sua incidenza ad una cosciente partecipazione da parte dell'imputato al processo. Tanto premesso, ritiene questo giudice rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del c.p.p., nella parte in cui prevede che il procedimento sia sospeso quando, a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 70 del c.p.p., risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, nonche' dell'art. 72 del c.p.p., nella parte in cui prescrive al giudice di disporre accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. In punto di rilevanza sul presente procedimento, va osservato che ambedue le norme sopra richiamate debbono essere necessariamente applicate nella concreta fattispecie in esame, pur in presenza dei vizi di costituzionalita' che si vengono a prospettare ed in particolare la sospensione preclude al giudice di esercitare il suo potere-dovere attinente alla funzione giurisdizionale, impedendo irrrazionalmente la prosecuzione del procedimento. Va infatti osservato, circa la non manifesta infondatezza delle questioni, che l'imputato, a prescindere dalla sua colpevolezza o meno, ha un diritto costituzionalmente garantito ad ottenere una pronuncia nel merito sulla sua responsabilita' penale e sui termini concreti di tale responsabilita'. La sospensione del procedimento, cosi' come viene regolata dalla legge, si risolve in un impedimento, a tempo indeterminato, del diritto di quest'ultimo ad essere giudicato e quindi ad avere un processo in tempi ragionevoli (cfr. l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955). L'art. 71 del c.p.p. regola anche quei casi, ai quali appartiene quello in esame e che sicuramente coprono la maggioranza delle ipotesi che possono in concreto verificarsi, rispetto ai quali non e' possibile attivare la procedura per quelle limitate integrazioni probatorie previste dall'art. 71, quarto comma, del c.p.p.(assunzione di prove che possono portare al proscioglimento dell'imputato e, quando v'e' pericolo nel ritardo, ogni altra prova richiesta dalle parti). Pertanto, innanzi all'insussistenza dell'esigenza di aquisizioni probatorie durante la sospensione, che peraltro, dalla stessa letterale formulazione della norma, risulta essere l'ipotesi normale, la sospensione si protrarrebbe sine die, con il solo rimedio rispetto a tale impasse, degli eventuali risultati degli accertamenti peritali disposti con cadenza semestrale ex art. 72 del c.p.p., i quali accertassero il venir meno delle cause che dettero luogo all'incapacita' processuale. Ma, come risulta in atti, vi sono determinate malattie, come quella di cui soffre l'imputato, insuscettibili di miglioramento secondo la migliore scienza ed esperienza medica. Di conseguenza, appare nella presente fattispecie violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto paradossalmente una normativa dettata per una maggiore tutela di determinati soggetti finisce per determinare un'ingiustificata disparita' di trattamento tra colui che e' in grado di partecipare coscientemente al processo e colui che non lo e' nei confrontri di quest'ultimo il procedimento resta sospeso sine die, invece che proseguire nei confronti del curatore speciale che gia' rappresenta l'incapace ai fini d'impulso probatorio, ne' si vede quale sia la ragione percui non dovrebbe rappresentarlo, processualmente, a tutti gli effetti. Appare altresi' violato l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella misura in cui - attraverso la preclusione all'interessato di difendersi nel merito, senza la prefissione necessaria di scadenze temporali - viene ad essere irrazionalmente bloccato il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Sotto altro profilo e speculare profilo, appare violato l'art. 112 della Costituzione che sancisce l'obbligo di esercizio, da parte del p.m. dell'azione penale. Tale potere-dovere viene di fatto neutralizzato da una sospensione del processo che contiene in se' la certezza della sua illimitata durata. Anche l'art.72 del c.p.p., nel caso in cui l'imputato sia affetto da infermita' tali da essere insuscettibili di miglioramento secondo la migliore scienza ed esperienza, risulta incongruo nella parte in cui dispone la reiterazione della perizia sullo stato di mente, con cadenza semestrale. Con questa procedura, appare inutilmente gravato l'erario, che deve anticipare le spese occorrenti per la perizia. D'altro canto, per soddisfare le esigenze di accertamento che potrebbero, in via eventuale, derivare da straordinari ed imprevedibili miglioramenti dello stato di salute mentale dell'imputato, basterebbe in ogni caso la previsione, gia' contenuta nella norma, di accertamenti laddove il giudice "ne ravvisi l'esigenza". Appare in tal modo violato il principio del buon andamento della p.a. di cui all'art. 97 della Costituzione, segnatamente sotto l'aspetto dell'economicita' dell'attivita' stessa. La Corte costituzionale ha gia' stabilito che l'art. 97 puo' riferirsi anche all'amministrazione giudiziaria (Corte costituzionale, 10 maggio 1982, n. 86).
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 del c.p.p., nella parte in cui prescrive che il giudice obbligatoriamente disponga la sospensione del procedimento, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del c.p.p., nella parte in cui prevede che il giudice obbligatoriamente disponga accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato ogni successiva scadenza di sei mesi, per contrasto con l'art. 97 della Costituzione; Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alle parti, al difensore dell'imputato, al p.m. ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Nicosia, addi' 17 gennaio 1995 Il giudice per le indagini preliminari: MARZIALI 95C0331