N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1995

                                N. 147
 Ordinanza  emessa  il 13 gennaio 1995 dal pretore di Taranto, sezione
 distaccata di S. Giorgio Jonico nel procedimento penale a  carico  di
 Venosino Paolo
 Lavoro  (collocamento  al)  -  Obbligo  di  assunzione dei lavoratori
 aventi  diritto  al  collocamento   obbligatorio   per   il   tramite
 dell'ufficio  di collocamento - Inosservanza - Previsione di sanzioni
 penali - Irrazionalita' della impugnata normativa in quanto non tiene
 conto delle decisioni dell'imprenditore  circa  l'entita'  della  sua
 azienda  e delle disponibilita' economiche a far fronte all'onere che
 deriva dalle nuove obbligatorie  assunzioni  -  Irragionevole  eguale
 trattamento  dell'imprenditore privato rispetto a quello pubblico per
 il quale  l'adempimento  dell'obbligo  in  questione  e'  subordinato
 all'ipotesi di vacanze nell'organico - Violazione del principio della
 liberta'  dell'iniziativa  economica  privata, nonche' della garanzia
 previdenziale.
 (Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11).
 (Cost., artt. 3, 38 e 41).
(GU n.12 del 22-3-1995 )
                            IL VICE PRETORE
    Sentite  le  parti  all'udienza  del  13  gennaio  1995  le  quali
 concludevano come da verbale;
    Considerato  che  Venosino  Paolo  proponeva  opposizione  avverso
 decreto penale di condanna n. 94/5886 emesso in data 30  maggio  1994
 dal   giudice   per   le   indagini  preliminari  presso  la  pretura
 circondariale di Taranto;
      che il detto  decreto  veniva  preliminarmente  al  dibattimento
 revocato;
      che  alla  odierna  udienza il difensore dell'imputato sollevava
 eccezione di incostituzionalita' dell'art. 11 della  legge  2  aprile
 1968, n. 482, in relazione degli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione;
                              R I L E V A
    La norma di cui all'oggetto impone al datore di lavoro privato che
 abbia  alle  sue  dipendenze  piu'  di  35  lavoratori  tra operai ed
 impiegati di assumere lavoratori appartenenti al titolo primo  stessa
 legge per una aliquota complessiva del 15% del personale di servizio.
    L'obbligo  della  assunzione da parte del datore di lavoro privato
 dunque risulta essere automatico in quanto scatta nel momento in  cui
 il numero dei suoi lavoratori supera le 35 unita'. Tale obbligo e' in
 capo  al  datore  del  quale tuttavia non si prende in considerazione
 alcuna sua decisione in ordine sia alle dimensioni della sua  azienda
 e  sia  alle  disponibilita'  economiche  dello stesso il quale viene
 chiamato in virtu' di questo obbligo ad affrontare nuove spese legate
 alle nuove assunzioni. Ne deriva che il datore  privato  viene  posto
 sullo stesso piano di quello pubblico, e cio' per evidenti ragioni e'
 irragionevole.
    Inoltre principio costituzionale insormontabile e' quello previsto
 dall'art.  41  della  Costituzione  a  mente  del  quale l'iniziativa
 economica privata e' libera, intendendosi  con  tale  principio  come
 vada  rispettata  la  liberta'  di iniziativa economica del datore di
 lavoro che investe chiaramente sia la liberta' di organizzazione  che
 di gestione della impresa.
    L'art.  11  della  legge  n.  482/1968  imponendo  l'assunzione di
 determinati lavoratori per una determinata aliquota altro non fa  che
 porsi  in  contrasto  con  tale  principio. Peraltro gia' la Corte di
 cassazione vestita della questione (terza sezione penale 11  febbraio
 1994)  trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale con motivazione
 a cui questo giudicante ritiene di dover aderire.
                               P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968,
 n. 482 in relazione agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione;
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo  1953,  n.  87,  sospende  il
 presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che a cura della cancelleria tale ordinanza sia notificata
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  ai  Presidenti
 delle  due Camere del Parlamento; della presente ordinanza viene data
 lettura alle parti in dibattimento.
      San Giorgio Jonico, addi' 13 gennaio 1995
                        Il vice pretore: PESARE
 
 95C0336