N. 147 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 gennaio 1995
N. 147 Ordinanza emessa il 13 gennaio 1995 dal pretore di Taranto, sezione distaccata di S. Giorgio Jonico nel procedimento penale a carico di Venosino Paolo Lavoro (collocamento al) - Obbligo di assunzione dei lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio per il tramite dell'ufficio di collocamento - Inosservanza - Previsione di sanzioni penali - Irrazionalita' della impugnata normativa in quanto non tiene conto delle decisioni dell'imprenditore circa l'entita' della sua azienda e delle disponibilita' economiche a far fronte all'onere che deriva dalle nuove obbligatorie assunzioni - Irragionevole eguale trattamento dell'imprenditore privato rispetto a quello pubblico per il quale l'adempimento dell'obbligo in questione e' subordinato all'ipotesi di vacanze nell'organico - Violazione del principio della liberta' dell'iniziativa economica privata, nonche' della garanzia previdenziale. (Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 11). (Cost., artt. 3, 38 e 41).(GU n.12 del 22-3-1995 )
IL VICE PRETORE Sentite le parti all'udienza del 13 gennaio 1995 le quali concludevano come da verbale; Considerato che Venosino Paolo proponeva opposizione avverso decreto penale di condanna n. 94/5886 emesso in data 30 maggio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Taranto; che il detto decreto veniva preliminarmente al dibattimento revocato; che alla odierna udienza il difensore dell'imputato sollevava eccezione di incostituzionalita' dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in relazione degli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione; R I L E V A La norma di cui all'oggetto impone al datore di lavoro privato che abbia alle sue dipendenze piu' di 35 lavoratori tra operai ed impiegati di assumere lavoratori appartenenti al titolo primo stessa legge per una aliquota complessiva del 15% del personale di servizio. L'obbligo della assunzione da parte del datore di lavoro privato dunque risulta essere automatico in quanto scatta nel momento in cui il numero dei suoi lavoratori supera le 35 unita'. Tale obbligo e' in capo al datore del quale tuttavia non si prende in considerazione alcuna sua decisione in ordine sia alle dimensioni della sua azienda e sia alle disponibilita' economiche dello stesso il quale viene chiamato in virtu' di questo obbligo ad affrontare nuove spese legate alle nuove assunzioni. Ne deriva che il datore privato viene posto sullo stesso piano di quello pubblico, e cio' per evidenti ragioni e' irragionevole. Inoltre principio costituzionale insormontabile e' quello previsto dall'art. 41 della Costituzione a mente del quale l'iniziativa economica privata e' libera, intendendosi con tale principio come vada rispettata la liberta' di iniziativa economica del datore di lavoro che investe chiaramente sia la liberta' di organizzazione che di gestione della impresa. L'art. 11 della legge n. 482/1968 imponendo l'assunzione di determinati lavoratori per una determinata aliquota altro non fa che porsi in contrasto con tale principio. Peraltro gia' la Corte di cassazione vestita della questione (terza sezione penale 11 febbraio 1994) trasmetteva gli atti alla Corte costituzionale con motivazione a cui questo giudicante ritiene di dover aderire.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482 in relazione agli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il presente giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria tale ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; della presente ordinanza viene data lettura alle parti in dibattimento. San Giorgio Jonico, addi' 13 gennaio 1995 Il vice pretore: PESARE 95C0336