N. 148 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 giugno 1994

                                N. 148
 Ordinanza emessa il  10  giugno  1994  dal  tribunale  amministrativo
 regionale per la Lombardia
 (pervenuta  alla  Corte  costituzionale  il 6 marzo 1995) sul ricorso
 proposto da Marchi Carla c/I.N.P.S.
 Impiego  pubblico  -  Dipendenti  dell'I.N.P.S.   -   Computo   della
 indennita'  integrativa  nella  determinazione  della  indennita'  di
 anzianita' - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso  con
 declaratoria  di  compensazione  delle  spese  -  Compressione  della
 funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale
 contro gli atti illegittimi della p.a.
 Impiego  pubblico  -  Computo  dell'indennita'  integrativa  speciale
 nell'indennita'  di  anzianita'  -  Obbligo della presentazione della
 domanda - Mancata  esclusione  per  i  dipendenti  gia'  cessati  dal
 servizio  i  quali  abbiano  promosso  azione giudiziaria al fine del
 computo predetto - Irrazionalita' e disparita' di trattamento.
 Impiego pubblico - Computo  dell'indennita'  integrativa  speciale  -
 Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Prevista
 esclusione  -  Disparita'  di trattamento tra dipendenti collocati in
 pensione in passato e quelli pensionati nel corrente  anno  (1994)  -
 Incidenza   sul   principio   della  retribuzione  (anche  differita)
 proporzionata ed adeguata.
 Impiego pubblico - Computo dell'indennita' integrativa speciale nella
 determinazione della indennita' di anzianita' - Limitazione al 30 per
 cento della indennita' integrativa speciale della  quota  computabile
 ai  fini  del  calcolo della indennita' di anzianita' - Incidenza sul
 principio di uguaglianza nonche'  sul  principio  della  retribuzione
 (anche  differita)  proporzionata  ed  adeguata  -  Riferimento  alla
 sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993.
 (Legge  29  gennaio  1994, n. 87, artt. 1, lettera a) e b); 2, quarto
 comma, 3 e 4).
 (Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36,  103
 e 113).
(GU n.12 del 22-3-1995 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n. 107/1991
 proposto da Marchi Carla, rappresentata e  difesa  dall'avv.  Gesuele
 Panucci  ed  elettivamente  domiciliata  presso  lo  studio dell'avv.
 Francesco Rocco di Torrepadula in Milano, via Cesare Battisti, n.  1,
 contro   l'I.N.P.S.,  in  persona  del  suo  presidente  pro-tempore,
 rappresentato e difeso dagli avv.ti  Claudio  Casalvieri  e  Giuseppe
 Giannini  ed  elettivamente domiciliato in Milano, piazza Missori, n.
 12 e nei confronti della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano per
 l'accertamento del diritto  al  computo  dell'indennita'  integrativa
 speciale nel trattamento di fine lavoro;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udito, alla pubblica udienza del 10 giugno 1994, il relatore dott.
 Francesco Mariuzzo;
    Uditi, altresi', i procuratori delle parti;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con ricorso notificato il  21  dicembre  1990,  depositato  il  14
 gennaio  1991,  la  dott.ssa Carla Marchi, premesso di avere prestato
 servizio presso il resistente ente sino  all'8  dicembre  1985  e  di
 avere  percepito  la somma di L. 46.946.407 a titolo di liquidazione,
 assume l'illegittimita' del computo a tal fine effettuato, he avrebbe
 tenuto  conto  soltanto  dello  stipendio  tabellare  e   non   anche
 dell'indennita' integrativa speciale.
    Quest'ultima dovrebbe considerarsi, invece, parte integrante della
 retribuzione  annua  spettante,  a  norma dell'art. 13 della legge 20
 marzo 1975, n. 75 e del regolamento del personale dell'I.N.P.S .
    Il suddetto ente si e' costituito  in  giudizio,  resistendo  alla
 domanda  e  richiamandosi  sia  alla legge 27 maggio 1959, n. 324 che
 alla  giurisprudenza   del   giudice   amministrativo   al   riguardo
 consolidatasi.
    All'udienza  del  10  giugno  1994  la causa e' stata trattenuta a
 sentenza dal Collegio.
                             D I R I T T O
    La questione sulla quale viene  richiesto  l'esame  del  Tribunale
 attiene  alla  rivendicata computabilita' dell'indennita' integrativa
 speciale nella liquidazione del trattamento di fine lavoro  spettante
 al dipendente dell'I.N.P.S .
    In    proposito,    occorre    premettere   che,   successivamente
 all'introduzione del presente giudizio, la  Corte  costituzionale  ha
 dichiarato  la  illegittimita' dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e
 c) della legge 27 maggio 1959, n. 324, nonche' degli artt. 3 e 38 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e degli artt. 13 e 26 della legge 20
 marzo 1975, n. 70,  nella  parte  in  cui  non  prevedono  i  calcolo
 dell'i.i.s.  nei relativi trattamenti di fine lavoro (sent. 19 maggio
 1993, n. 243).
    In  tale  occasione  la  Corte ha soggiunto che, pur divenendo gli
 interressati titolari del diritto soggettivo all'inclusione del visto
 emolumento nella retribuzione, spetta comunque in  via  esclusiva  al
 legislatore  la determinazione della misura, dei modi e dei tempi del
 necessario computo e con cio' la  concreta  realizzazione  del  detto
 beneficio.
    Chiarito  quanto precede va gradatamente rilevato che, nelle more,
 e' entrata in vigore  la  legge  29  gennaio  1994,  n.  87,  che  ha
 stabilito che la gia' ricordata indennita' deve essere considerata ai
 fini  di  cui  sopra  a  decorrere  dal  1›  dicembre  1994  e, per i
 dipendenti degli enti di cui alla legge 30 marzo 1975, n.  70,  nella
 misura   del  30%  di  quella  annualmente  percepita  alla  data  di
 cessazione dal servizio; il tutto,  previa  richiesta  da  presentare
 all'amministrazione  di  appartenenza entro il termine perentorio del
 30 settembre 1994.
    La medesima legge, ha  inoltre,  stabilito  che,  in  relazione  a
 quanto  sopra,  i  giudizi pendenti sono dichiarati estinti d'ufficio
 con compensazione delle spese tra le parti,  mentre  i  provvedimenti
 giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.
    A fronte del quadro normativo cosi' delineatosi reputa il Collegio
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale sollevata dalla  difesa  della  ricorrente  nel  corso
 della discussione orale.
    E'  sufficiente sottolineare al riguardo che analoga previsione di
 estinzione dei giudizi pendenti  con  compensazione  delle  spese  di
 giudizio, e' stata gia' dichiarata incostituzionale dal giudice delle
 leggi  (legge  6  agosto  1984,  n.  425), siccome riferita a pretese
 tempestivamente azionate dagli aventi diritto anteriormente alla loro
 nuova disciplina in sede legislativa (sent. 10 aprile 1987, n. 123).
    Vi e', poi, da osservare  che,  seppure  la  Corte  costituzionale
 abbia   riconosciuto   al   legislatore   l'esercizio   di  una  lata
 discrezionalita' nella determinazione dei tempi e  della  misura  dle
 dovuto  riconoscimento,  l'indicazione  della  percentuale  del  30%,
 associata  all'esclusione  della  rivalutazione  e  degli   interessi
 legali,  fortemente  indubita  la  effettivita'  ed  adeguatezza  del
 relativo computo.
    L'obbligo di estinzione sancito nella legge 29 gennaio 1994, n. 87
 di per se' escluderebbe dunque ogni possibilita' di ulteriore  rinvio
 alla  Corte  per  il  riscontro  dell'osservanza  dei  parametri gia'
 indicati dalla stessa nella ricordata sentenza  19  maggio  1993,  n.
 243.
    Il  che  pare  autonomamente  tradursi  in una violazione non solo
 degli artt. 3, 24, primo e secondo comma  e  25,  primo  comma  della
 Costituzione,  ma,  altresi',  degli  artt.  3,  36,  103 e 113 della
 stessa,   addove   arbitrariamente   viene    ridotta    la    tutela
 giurisdizionale  accordata dal giudice amministrtivo, assoggettando i
 dipendenti in questione  ad  un  trattamento  sperequato  rispetto  a
 quello  di altri soggetti, gia' in godimento di una poziore posizione
 in sede di collocamento a riposo.
    Rafforza, infine, il delineato dubbio  di  incostituzionalita'  la
 circostanza  che il legislatore ha rimesso la parziale riliquidazione
 in questione  ad  una  procedura  amministrativa,  con  la  eventuale
 necessita'  che,  sia  in relazione alla conclusione di questa che ad
 altre  insorgenti  questioni,  gli  interessati  debbano  risproporre
 azione   davanti   al   Giudice   amministrativo:   dal   che  sembra
 corrispondente discendere una arbitraria posticipazione della  tutela
 ed  un  ingiusto aggravio di spese di giudizio, a fronte dei quali la
 disposta estinzione di quelli pendenti rappresenta la  fonte  di  una
 lesione non meramente ipotetica ed eventuale.
    Al  Collegio  non sono certamente ignote le gravissime difficolta'
 della finanza pubblica e le ragioni per  le  quali  il  pur  doveroso
 riconoscimento   della   natura   retributiva  piena  dell'indennita'
 integrativa  speciale  ha   condotto   ad   una   -   cosi'   modesta
 commisurazione   della  stessa  a  favore  di  soggetti  che  l'hanno
 rivendicata in giudizio.
    Tutto  cio'  non  pare,  tuttavia,  ragionevole  e   proporzionata
 espressione di quella discrezionalita' che la Corte costituzionale ha
 riferito  al  legislatore,  risolvendosi  la disposta incisione in un
 trattamento deteriore e sperequato rispetto sia ad  altri  dipendenti
 pubblici  che  alle altre componenti della retribuzione da computarsi
 invece integralmente ai fini del trattamento di fine servizio.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Sospende  il  presente giudizio ed ordina l'immediata trasmissione
 degli  atti  alla  Corte  costituzionale  per  la  risoluzione  della
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1,  lettere a) e b), 2, 4
 comma, 3 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 per contrasto con gli
 artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113  e  36
 della  Costituzione,  laddove  impongono  l'immediata  estinzione dei
 giudizi pendenti, la  presentazione  da  parte  della  ricorrente  di
 domanda di riliquidazione in via amministrativa, limitando, altresi',
 il  prescritto  computo  al 30% dell'i.i.s. in godimento alla data di
 collocazione  a  riposo,  escluso  restando  il   riconoscimento   di
 interessi e di rivalutazione monetaria;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti in
 causa ed al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi'  statuito  in  Milano,  il  10  giugno  1994,  in  Camera di
 Consiglio.
                      Il presidente est. MARIUZZO
    Il consigliere: SPADAVECCHIA
                                              Il referendario: PASSONI
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