N. 8 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 marzo 1995
N. 8 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 9 marzo 1995 (della regione Lazio) Assistenza e beneficenza - Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei relativi benefici economici - Previsione: a) della semplificazione dei procedimenti; b) della distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche, di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti; c) della soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione ai prefetti delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili; d) della facolta' dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilita' di rispondere e di indicare la data in cui puo' effettuarsi la visita domiciliare - Previsione, altresi', di un potere sostitutivo delle regioni nei confronti delle UU.SS.LL. inadempienti all'obbligo di fissazione della data della visita medica nei tre mesi decorrenti dall'istanza volta ad ottenere l'accertamento sanitario della invalidita' nonche' della legittimazione passiva della regione nei procedimenti giurisdizionali concernenti gli accertamenti sanitari - Lesione dell'autonomia regionale mediante attribuzione alla regione di compiti ed oneri di spettanza dello Stato - Violazione del principio della riserva di legge per l'attribuzione alle regioni di funzioni amministrative e di buon andamento della p.a. (D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698). (Cost., artt. 97, 117 e 118).(GU n.16 del 19-4-1995 )
Ricorso per conflitto di attribuzione della regione Lazio, in persona del presidente della Giunta regionale pro-tempore, giusta deliberazione della giunta regionale n. 537 del 17 febbraio 1995, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, del prof. avv. Franco Gaetano Scoca e con lui elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Paisiello n. 55, ricorrente, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore, resistente, per il regolamento di competenza in relazione al d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, in Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1994, n. 298. F A T T O L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 527, recante interventi correttivi di finanza pubblica prevedeva l'emanazione di un regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della legge n. 537). Tale regolamento avrebbe dovuto disciplinare il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita' civile e sordomutismo sulla base dei generali criteri di semplificazione procedimentale e di differenziazione del procedimento di accertamento sanitario da quello per la concessione delle provvidenze, con attribuzione delle rispettive competenze alle Commissioni mediche (di cui alla legge n. 295 del 1990) ed ai prefetti. Il regolamento in parola e' stato emanato con d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 298 del 22 dicembre 1994. L'articolo 3, comma 1, del citato decreto prevede che le istanze volte ad ottenere l'accertamento sanitario dell'invalidita' civile da parte della Commissione medica debbano essere soddisfatte mediante convocazione entro tre mesi dalla data di presentazione della istanza predetta. Trascorso inutilmente tale termine, pero', l'articolo in argomento prevede la facolta' di diffida dell'interessato all'Assessorato alla sanita' della regione territorialmente competente, il quale avrebbe il compito di fissare la data della visita (da effettuarsi a cura della Commissione suddetta), entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda ovvero, se la diffida sia stata presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione. Inoltre, l'art. 3, comma 5, nell'ammettere la tutela giurisdizionale davanti al Giudice ordinario dei soggetti interessati, attribuisce alle Regioni la legittimazione passiva sia nei procedimenti avverso i giudizi emessi dalle Commissioni di primo grado delle UU.SS.LL., sia in quelli che possono essere instaurati per le omesse convocazioni alla visita nei termini anzidetti. Tali disposizioni comportano conseguenze gravi per le Regioni. Da un lato, infatti, si prevede un considerevole e preoccupante aumento del lavoro d'ufficio, derivante dall'incombenza di costituire il referente dei soggetti interessati cui far pervenire le diffide volte alla fissazione della data di convocazione alle visite e, piu' in generale, per aver un continuo aggiornamento della situazione relativa agli accertamenti nelle singole UU.SS.LL. In secondo luogo, le disposizioni in esame configurano una nuova ed ulteriore ipotesi di responsabiita' a carico delle Regioni, con un conseguente obbligo di risarcimento dei danni. Tali ultime disposizioni sono lesive delle attribuzioni della regione Lazio, la quale solleva conflitto di attribuzione impugnando il d.P.R. in argomento per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione degli articoli 117 e 118 della Carta costituzionale e, in particolare, della riserva di legge contenuta nell'articolo 118, comma 2. Violazione dei generali principi di buon andamento nell'organizzazione della pubblica amministrazione, art. 97 della Costituzione. 1. - Le disposizioni in esame appaiono gravemente lesive dell'autonomia regionale e, in particolare, della riserva di legge contenuta nel secondo comma dell'art. 118 della Costituzione. Come e' noto, tale disposizione prevede che "lo Stato puo' con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative" oltre a quelle indicate nel precedente art. 117 della Costituzione. Ebbene, e' proprio in violazione di questa previsione che e' stato emanato il regolamento emanato con d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, nella parte in cui impone alle Regioni l'esercizio di nuovo funzioni amministrative. Non pare necessario soffermarsi su temi cosi' noti a codesta sovrana Corte per rilevare come nel caso di specie si assista ad una duplice e palese violazione della riserva di legge prevista dal costituente, sia sotto l'aspetto c.d. negativo, sia sotto quello positivo. Tale riserva, infatti, non solo impone un divieto di disciplinare determinate materie con fonti subordinate, ma obbliga il legislatore a disciplinare compiutamente la materia riservata, in modo da limitare gli spazi di discrezionalita' dell'esecutivo. Ed e' proprio in questa ultima accezione che la riserva e' prevalentemente intesa nell'insegnamento di codesta Corte. Nel caso di specie, sotto entrambe gli aspetti il principio della riserva di legge non ha trovato la necessaria applicazione. In primo luogo, infatti, le nuove funzioni sono state attribuite alla regione Lazio (ed alle altre Regioni italiane) con un mero atto regolamentare. In secondo luogo, il provvedimento regolamentare in argomento e' stato emanato a seguito di una previsione legislativa che seppure circoscrive la discrezionalita' di chi e' autorizzato alla emanazione dell'atto regolamentare non fa cenno alcuno a nuove competenze regionali. La disposizione in questione e' l'art. 11, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 che, per l'emanazione del regolamento fissa "i seguenti criteri: a) semplificazione dei procedimenti; b) distinzione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze, con attribuzione della rispettiva competenza alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, e ai prefetti; c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica e devoluzione delle funzioni concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai prefetti; d) previsione della facolta' dell'invalido convocato per accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilita' a rispondere e di indicare la data in cui puo' effettuarsi la visita domiciliare". Inoltre, "le unita' sanitarie locali competenti informano il prefetto in ordine alla consistenza numerica e allo stato delle domande ancora giacenti .. il prefetto invia al Ministro dell'interno apposita relazione riassuntiva circa lo stato amministrativo delle pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze". Da una attenta lettura si vede come, sebbene i criteri per la redazione del regolamento siano stati indicati in modo puntuale e sufficientemente dettagliato, nessuna previsione legislativa accenni in qualche modo all'attribuzione di competenze alle Regioni. Di piu', la disposizione legislativa e' molto precisa nell'indicare gli organi e uffici cui spetta, in via esclusiva, la competenza in materia e li individua nelle: 1) commissioni mediche; 2) prefetti; 3) unita' sanitarie locali; 4) Ministero dell'interno. E' evidente, pertanto, come sia arbitrario non sono alla luce dell'art. 118 della Costituzione, ma anche alla luce della legge che disciplina la materia la scelta dell'esecutivo nella emanazione del regolamento che qui si contesta. Da queste notazioni consegue che, nella specie, la violazione del principio della riseva di legge sussiste in ogni caso, anche se si volesse sostenere che quella indicata nel secondo comma dell'articolo 118 e' una riserva relativa di legge. Infatti, la specifica disposizione (art. 3, commi 1 e 5) che attribuisce nuove funzioni alle Regioni e' stata emanata in assenza di una qualsiasi previsione legislativa che possa, anche indirettamente, giustificarne la legittimita' costituzionale. 2. - Per le medesime ragioni, la disposizione regolamentare in argomento concreta una ulteriore violazione del principio della riserva di legge. Ci si riferisce alla previsione dell'art. 97 della Costituzione cui "i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione". Infatti, avendo ad oggetto proprio la organizzazione degli uffici che esercitano l'accertamento sanitario delle minorazioni civili, il regolamento indicato in epigrafe si pone in palese contrasto anche con la riserva di legge contenuta nell'art. 97, limitatamente alla parte in cui attribuisce alcune funzioni alle Regioni. 3. - Il principio della riserva di legge, di cui in questa sede si contestano piu' violazioni, prima che la relazione tra atti, riguarda i rapporti tra gli organi. Alla luce dell'origine storica dell'istituto, puo' concludersi anzi che il rapporto tra atti non e' che la conseguenza del rapporto tra organi o complessi di organi (e' questo l'insegnamento di Vezio Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova, 1984, 55 e ss.). Anche nel caso che si sottopone a codesta sovrana Corte la violazione del principio della riserva di legge determina una alterazione dei rapporti tra soggetti pubblici e incide in modo negativo sulla ripartizione di competenza tra Stato e Regioni. Da tale violazione, infatti, deriva un abusivo ampliamento delle attribuzioni delle Regioni che costituisce senza dubbio una illegittima invasione (e comunque indesiderata ed illegittima estensione) della sfera di competenze riservate alla Regione alla Carta fondamentale.
P. Q. M. Voglia la sovrana Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato - a mezzo di regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge n. 400 del 1988 - delegare alla regione Lazio l'esercizio delle nuove funzioni amministrative di cui all'articolo 3, commi 1 e 5 del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 e, conseguentemente, che non spetta alla regione Lazio l'esercizio delle richiamate funzioni; con ogni consequenziale statuizione. Roma, addi' 18 febbraio 1995 Prof. avv. Franco Gaetano SCOCA 95C0344