N. 87 SENTENZA 8 - 17 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni -  Pensione  di  reversibilita'  -
 Condizionamento alla titolarita' di assegno attribuito giudizialmente
 e  non anche alla titolarita' di assegno attribuito convenzionalmente
 -   Titolarita'   dell'assegno   giudizialmente   riconosciuta    non
 surrogabile da convenzione privata - Non fondatezza.
 
 (Legge  1›  dicembre  1970,  n. 898, art. 9, secondo comma, novellato
 dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.12 del 22-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
 MENGONI, prof. Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
 VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 9, comma 2,
 della legge  1›  dicembre  1970,  n.  898  (Disciplina  dei  casi  di
 scioglimento  del  matrimonio),  novellato dall'art. 2 della legge 1›
 agosto 1978, n. 436 (Norme integrative della legge 1  dicembre  1970,
 n.  898, sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), e
 dall'art. 13 della legge 6 marzo  1987,  n.  74  (Nuove  norme  sulla
 disciplina  dei  casi  di  scioglimento del matrimonio), promosso con
 ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dalla Corte di appello di Torino
 nel procedimento civile vertente tra Nata  Ida  Angela  e  l'I.N.P.S.
 iscritta  al  n.  394  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  27,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  21  febbraio  1995  il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Udito l'avv. Carlo De Angelis per l'I.N.P.S.;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un giudizio promosso da Ida Angela  Nata  contro
 l'I.N.P.S. per ottenere la pensione di riversibilita' in seguito alla
 morte  del  marito  divorziato,  la  Corte  di appello di Torino, con
 ordinanza del 25 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento all'art.
 3  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'   costituzionale
 dell'art. 9, comma 2, della legge 1› dicembre 1970, n. 898, novellato
 dalla  legge  6  marzo 1987, n. 74, "nella parte in cui condiziona il
 diritto alla pensione di riversibilita' alla titolarita'  di  assegno
 attribuito  giudizialmente  ai  sensi  dell'art.  5, e non anche alla
 titolarita' di assegno attribuito convenzionalmente".
    La norma denunziata e'  ritenuta  contrastante  col  principio  di
 ragionevolezza   perche'   esclude,  senza  giustificato  motivo,  il
 riconoscimento del  beneficio  nell'ipotesi  in  cui  la  prestazione
 dell'assegno  sia stata pattuita convenzionalmente fra le parti prima
 della sentenza di divorzio.
    2.  -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito  l'I.N.P.S.  chiedendo che la questione sia dichiarata non
 fondata  alla  stregua  della  valutazione  della  nuova   disciplina
 dell'art.  9 della legge sul divorzio, come novellato dalla legge del
 1987, espressa dalla sentenza n. 777/1988.
    In una memoria depositata  in  prossimita'  dell'udienza  pubblica
 l'I.N.P.S.  osserva che la questione e' mal posta, perche' presuppone
 l'equiparabilita' tra sentenza e convenzione, mentre solo  la  prima,
 non  la  seconda, puo' fare stato nei confronti dell'Istituto, che e'
 terzo estraneo ai rapporti tra i coniugi.
                        Considerato in diritto
    1. - La Corte di appello di Torino ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 1› dicembre 1970, n.
 898, novellato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, "nella parte  in  cui
 condiziona   il   diritto   alla   pensione  di  riversibilita'  alla
 titolarita' di assegno attribuito giudizialmente ai  sensi  dell'art.
 5,   e   non   anche   alla   titolarita'   di   assegno   attribuito
 convenzionalmente".
    2. - La questione non e' fondata.
    Secondo l'art.  9  della  legge  sul  divorzio,  nel  nuovo  testo
 sostituito  dall'art.  13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il diritto
 dell'ex coniuge superstite alla pensione di riversibilita' non e'  la
 continuazione,  mutato  debitore, del diritto all'assegno di divorzio
 precedentemente percepito dal coniuge defunto, ma e' un diritto nuovo
 di  natura  previdenziale,  collegato  a una fattispecie legale i cui
 elementi (titolarita'  di  pensione  diretta  da  parte  del  coniuge
 defunto in virtu' di un rapporto anteriore alla sentenza di divorzio,
 titolarita'  da  parte  del  coniuge  superstite di assegno divorzile
 disposto dal giudice ai sensi  dell'art.  5)  non  richiedono  alcuna
 valutazione  da  parte  del  giudice.  In tale fattispecie l'elemento
 della titolarita' dell'assegno  giudizialmente  riconosciuta  non  e'
 surrogabile  da una convenzione privata, perche' solo il giudice, non
 l'autonomia  privata,  ha  il  potere  di  accertare  i  presupposti,
 attinenti alle condizioni economiche dei coniugi e alle ragioni della
 decisione  di  scioglimento  del  matrimonio,  che  giustificano, nei
 rapporti con l'I.N.P.S., la prosecuzione, nella forma della  pensione
 di  riversibilita',  della  funzione  di  sostentamento  del  coniuge
 superstite prima indirettamente adempiuta dalla pensione di  cui  era
 titolare  il coniuge defunto, debitore dell'assegno (cfr. sentenza n.
 777/1988).
    Un diritto per il cui esercizio la legge predispone  lo  strumento
 del processo - quale il diritto di uno dei coniugi, concorrendo certe
 condizioni,  di  ottenere  l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5
 della legge n. 898 - ammette l'alternativa  dell'attuazione  mediante
 un  atto  di  autonomia  privata  solo  con efficacia circoscritta ai
 rapporti tra  le  parti,  mentre  nessuna  rilevanza  la  convenzione
 privata  puo'  avere  nei  confronti  dell'I.N.P.S.  (terzo)  ai fini
 dell'integrazione della  fattispecie  costitutiva  del  diritto  alla
 pensione di riversibilita' prevista dall'art. 9.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  9,  comma  2,  della  legge  1›  dicembre  1970,  n.   898
 (Disciplina  dei  casi  di  scioglimento  del  matrimonio), novellato
 dall'art. 13 della legge 6 marzo  1987,  n.  74  (Nuove  norme  sulla
 disciplina  dei  casi  di scioglimento del matrimonio), sollevata, in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di appello  di
 Torino con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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