N. 92 ORDINANZA 8 - 17 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere - ILOR - Esclusione della deduzione delle perdite
 di esercizio -  Difetto  di  motivazione  circa  la  rilevanza  della
 questione - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, art. 4, terzo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 53 e 76).
 
(GU n.12 del 22-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
 MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
 del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  599  (Istituzione  e  disciplina
 dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 29
 luglio 1982 dalla Commissione tributaria di primo grado di Fermo, sul
 ricorso proposto da Mornati Claudio, in qualita' di liquidatore della
 "Novatecne   Arredamenti"  S.p.A.,  contro  l'Ufficio  delle  Imposte
 dirette di Fermo, iscritta al n. 652 del registro  ordinanze  1994  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 45, prima
 serie speciale, dell'anno 1994;
    Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
    Ritenuto  che  la  Commissione tributaria di primo grado di Fermo,
 con ordinanza del 29 luglio 1982 (pervenuta alla Corte il 19  ottobre
 del  1994),  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,
 terzo  comma,  del  d.P.R.  29  settembre 1973, n. 599 (Istituzione e
 disciplina dell'imposta locale sui  redditi),  "nella  parte  in  cui
 esclude  in  ogni  caso la deduzione delle perdite d'esercizio di cui
 all'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598".
    Considerato che il giudice a quo non ha menomamente motivato circa
 la  rilevanza  della  questione e la non manifesta infondatezza della
 stessa, limitandosi a riportare le norme costituzionali, a citare  la
 norma impugnata e ad argomentare nei termini testuali sopra descritti
 circa  il  dedotto profilo d'illegittimita' costituzionale (del resto
 gia' escluso nel frattempo da questa Corte con l'ordinanza n. 54  del
 1988);
      che,  pertanto,  il sindacato di legittimita' costituzionale non
 puo' essere ammesso;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e  9  delle  norme  integrative  per i giudizi davanti alla Corte
 costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara manifestamente inammissibile la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4,  terzo  comma,  del d.P.R. 29 settembre
 1973, n.  599  (Istituzione  e  disciplina  dell'imposta  locale  sui
 redditi),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3, 53 e 76 della
 Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo  grado  di  Fermo
 con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0351