N. 93 ORDINANZA 8 - 17 marzo 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia  -  Abusivismo  -  Obbligo  del  giudice  di ordinare con la
 sentenza di condanna la rimessione in pristino dello stato dei luoghi
 a spese del condannato -  Ius superveniens: legge 23  dicembre  1994,
 n.  724,  art.  39, ottavo comma - Intervenuta estinzione del reato -
 Esigenza di riesame della rilevanza  della  questione  da  parte  del
 giudice  a quo - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (D.-L.  27 giugno 1985, n. 312; legge 8 agosto 1985, n. 431, art.  1-
 sexies cpv., ( rectius: art. 1- sexies, secondo comma))
 
(GU n.12 del 22-3-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
 MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.  Renato  GRANATA, prof. Giuliano
 VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.   1-sexies
 capoverso  della  legge  8  agosto  1985,  n.  431-rectius, dell'art.
 1-sexies, secondo comma, del decreto-legge 27 giugno  1985,  n.  312,
 introdotto  dall'art.  1 della legge di conversione 8 agosto 1985, n.
 431  (Conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle
 zone di particolare interesse  ambientale),  promosso  con  ordinanza
 emessa  il  2 giugno 1994 dal pretore di Vicenza - sezione distaccata
 di Schio, nel procedimento penale  a  carico  di  Bressan  Pietro  ed
 altra,  iscritta  al  n. 622 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  43,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio  1995  il  Giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
    Ritenuto  che il pretore di Vicenza - sez. distaccata di Schio, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies, secondo comma,  della
 legge  8  agosto  1985,  n. 431 (rectius, dell'art. 1-sexies, secondo
 comma, d.l. 27 giugno 1985, n.  312,  introdotto  dall'art.  1  della
 legge  di  conversione  8  agosto  1985,  n. 431), nella parte in cui
 prevede che il giudice - in caso di riscontrata violazione alla  c.d.
 legge  Galasso  -  ha  l'obbligo  di  ordinare,  con  la  sentenza di
 condanna, la rimessione in pristino dello stato dei  luoghi  a  spese
 del condannato;
      che,  ad  avviso  del  pretore  remittente,  la  norma censurata
 violerebbe il principio di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un
 duplice profilo: anzitutto perche' precluderebbe al giudice qualsiasi
 valutazione delle  determinazioni  che  -  in  ordine  alla  medesima
 vicenda  -  hanno legittimamente adottato le autorita' amministrative
 territoriali a  vario  titolo  competenti,  e  dotate  di  poteri  di
 programmazione,  di  pianificazione  e  gestione  del  territorio; in
 secondo luogo perche' assoggetterebbe l'imputato ad un ingiustificato
 regime punitivo in quanto, dopo aver versato  contributi  e  sanzioni
 pecuniarie  per  l'ottenimento  della  sanatoria,  verrebbe  comunque
 sottoposto all'ordine di demolizione da parte del giudice;
    Considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza  di
 rimessione,  sono  intervenute  norme  innovative sugli effetti delle
 concessioni e autorizzazioni in sanatoria: e' entrata  in  vigore  la
 legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui articolo 39, ottavo comma (che
 modifica  l'art. 1, ottavo comma, del d.l. 649/94), statuisce che nel
 caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte  a  vincolo  storico
 (legge  n. 1089 del 1939), a vincolo paesaggistico (legge n. 1497 del
 1939) o ambientale  (legge  n.  431  del  1985)  "il  rilascio  della
 concessione   edilizia   o   della   autorizzazione  in  sanatoria  -
 subordinato   al    conseguimento    delle    autorizzazioni    delle
 Amministrazioni  preposte alla tutela del vincolo - estingue il reato
 per la violazione del vincolo stesso"; inoltre l'art.  7,  sedicesimo
 comma,  del  d.l.  26  gennaio  1995,  n.  24,  ha  disposto  la  non
 applicabilita' del citato secondo comma dell'art. 1-sexies  del  d.l.
 27  giugno  1985, n. 312 "nei casi di sanatoria previsti dal presente
 decreto";
      che pertanto, occorre disporre la  restituzione  degli  atti  al
 giudice  a quo, affinche' verifichi la rilevanza della questione alla
 luce  dei  principi  desumibili  dalla   normativa   sopravvenuta   e
 dell'eventuale  sanatoria ai sensi delle citate disposizioni legisla-
 tive;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al pretore di Vicenza - sez.
 distaccata di Schio.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: CHIEPPA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 17 marzo 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0352