N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 1995

                                N. 158
 Ordinanza  emessa  il 27 gennaio 1995 dal pretore di Ferrara, sezione
 distaccata di Comacchio nel procedimento penale a carico di  Malagoni
 Orio
 Inquinamento   -  Scarichi  di  insediamento  produttivo  immessi  in
    pubbliche  fognature  ed  eccedenti  i  limiti  di  accettabilita'
    previsti   dal  regolamento  comunale  (nella  specie:  comune  di
    Codigoro) - Lamentata disciplina  realizzata  attraverso  decreti-
    legge  ripetutamente  reiterati - Lesione del principio di riserva
    di legge in materia penale - Conseguente possibile  disparita'  di
    trattamento  tra  fattispecie  indentiche,  ma  giudicate sotto la
    vigenza di diversi decreti-legge -  Carenza  dei  requisiti  della
    "necessita' ed urgenza" necessari per l'emanazione degli stessi.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 1 e segg.).
 (Cost., artt. 25 e 77).
(GU n.13 del 29-3-1995 )
                              IL PRETORE
     Ha  pronunciato  la seguente ordinanza, nel procedimento penale a
 carico di Malagoni Orio, imputato del reato di cui all'art. 21, primo
 e terzo comma, della legge n. 319/1976 perche', nella sua qualita' di
 responsabile della Massalombarda Colombani, effettuava uno scarico in
 pubblica  fognatura  avente  parametri  di  materiali   sedimentabili
 superiori  ai  limiti  di  accettabilita'  di  cui  al regolamento di
 fognatura del comune di Codigoro.
                             O S S E R V A
    Che il p.m. d'udienza dott. Alberto Bonatti ha richiesto pronuncia
 di questo pretore in ordine all'ipotesi di non manifesta infondatezza
 e rilevanza della  questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  1  e segg. del d.-l. n. 9/1995 per violazione degli artt. 25 e
 77  della  Costituzione  con  trasmissione  degli  atti  alla   Corte
 costituzionale.  Osserva  il  pretore  che  la richiesta e' fondata e
 ritiene pertanto di dover dichiarare rilevante e  non  manifestamente
 infondata,  per  violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione la
 questione di legittimita' costituzionale del d.-l. n. 16 gennaio 1995
 n. 9.
    Circa i presupposti  di  diritto  in  ordine  alla  non  manifesta
 infondatezza si rileva quanto segue:
    Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione.
    Il  principio  della  riserva di legge in materia penale possiede,
 quale primo e fondamentale significato, quello secondo cui le  scelte
 di  politica  criminale  sono  monopolio  esclusivo  del Parlamento e
 l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale  siano  introdotte
 attraverso  decreti-legge  o  decreti  legislativi  e'  connessa alla
 circostanza che, in entrambi i casi si  realizzi  e  sia  assicurato,
 comunque, l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora
 quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo
 cui  e'  rimesso  il  potere  di  conferire stabilita' e durevolezza,
 attraverso la legge di conversione, a disposizioni normative precarie
 e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine  di  60
 giorni  dettato dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Nella
 materia che ci occupa invece, con la reiterazione  di  vari  decreti-
 legge  mai  convertiti  si e' realizzata, di fatto, la sottrazione al
 Parlamento della sua  esclusiva  competenza  a  disporre  in  materia
 penale,  con  l'inammissibile  assunzione da parte dell'esecutivo del
 relativo potere di bilanciamento e di valutazione degli interessi che
 in materia penale e' di esclusiva competenza dell'organo  assembleare
 rappresentativo della sovranita' popolare.
    Deve  aggiungersi  che  la  prassi della reiterazione dei decreti-
 legge in nateria penale con contenuto identico ovvero, talvolta, come
 nella  specie,  con  contenuto  diverso,  ha  come   conseguenza   di
 sottrarre, di fatto, al Parlamento la possibilita' prevista dall'art.
 77,  ultimo  comma,  della  Costituzione  "di  regolare  con  legge i
 rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non  convertiti".  E'
 evidente  che, se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si
 protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi quale
 il  giudicato,  non  modificabili  in  sede   giudiziaria,   con   la
 conseguente  gravissima  compressione  dei  diritti dei singoli, resa
 ancora piu' incisiva dalla disparita'  di  trattamento  che  potrebbe
 verificarsi  ove  due  fattispecie  identiche,  ma giudicate sotto la
 vigenza di un diverso decreto-legge, vengano diversamente giudicate.
    Va ulteriormente osservato che la reiterazione a catena, per circa
 un anno di diversi decreti-legge in relazione  alla  stessa  materia,
 denota  in  modo  palese,  con  specifico  riferimento all'ultimo dei
 decreti emanati,  la  carenza  dei  requisiti  della  "necessita'  ed
 urgenza".  Requisiti  che,  se  possono  ipotizzarsi  come  esistenti
 rispetto al primo dei decreti, certamente sono venuti meno ad un anno
 di distanza e cioe' dopo un periodo di tempo tale  da  consentire  la
 normale legiferazione del Parlamento in via ordinaria.
    Il presente giudizio, allo stato e vigente il d.-l. n. 9/1995, non
 puo'  essere  definito  in  modo indipendente dalla risoluzione della
 questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  3  del  predetto
 decreto-legge per violazione art. 77 della Costituzione.
                                P.Q.M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, per violazione
 dell'art. 25 e 77 della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 1 e segg. del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9,
 concernente "Modifica alla disciplina degli scarichi delle  pubbliche
 fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
 fognature";
    Sospende il processo in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata all'imputato, al suo  difensore,  al  pubblico  ministero,
 nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e comunicato al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica.
      Ferrara-Comacchio, addi' 27 gennaio 1995
                         Il pretore: BARONCINI
 
 95C0355