N. 9 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 18 marzo 1995
N. 9 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 18 marzo 1995 (della provincia autonoma di Trento) Agricoltura e foreste - Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura in attuazione del regolamento C.E.E. n. 2079/1992 - Definizione delle condizioni per l'ammissione al regime di aiuti da detto programma previsti, distintamente per i cedenti, per i lavoratori dipendenti, per i rilevatori agricoli e non agricoli, in attuazione dell'art. 6 del regolamento C.E.E., che demanda agli Stati membri di definire tali condizioni in riferimento alle situazioni contributive dei cedenti e dei lavoratori dipendenti, alle dimensioni minime delle superfici aziendali cedute, al numero dei lavoratori ammessi al prepensionamento per ogni azienda - Previsione: a) della competenza degli assessorati all'agricoltura regionali e provinciali per Trento e Bolzano per l'applicazione del programma di aiuti; b) dell'obbligo delle regioni di verificare il possesso dei requisiti per accedere al programma di prepensionamento; c) dell'obbligo delle regioni e province autonome di provvedere al controllo dei requisiti dei cedenti e dei rilevatori per il titolo delle domande e di provvedere alla verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento C.E.E. n. 2079/1992 con controlli campionari su almeno il dieci per cento dei beneficiari - Lamentata lesione della sfera di competenza provinciale in materia di agricoltura - Mancanza di fondamento legislativo dell'atto impugnato. (Deliberazione C.I.P.E. 11 ottobre 1994). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 6, n. 21, 16, titolo VI, e rela- tive norme di attuazione).(GU n.16 del 19-4-1995 )
Ricorso per conflitto di attribuzioni della Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1659 in data 17 febbraio 1995, rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, Largo della Gancia 1, come da mandato speciale a rogito del notaio dott. Pierluigi Mott di Trento in data 20 febbraio 1995, n. 60587 di rep., contro il Presindente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in relazione alla deliberazione 11 ottobre 1994 del Comitato interministerialeper la programmazione economica, recante "Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in attuazione del regolamento CEE n. 2079/1992", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995. Il regolamento CEE n. 2079/92 del Consiglio, in data 30 giugno 1992, prevede l'istituzione di un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, applicato negli Stati membri "tramite programmi pluriennali a livello nazionale o regionale" (art. 4, par. 1). La Provincia Autonoma di Trento, come e' noto, dispone della competenza legislativa esclusiva e della competenza amministrativa in materia di agricoltura e foreste (art. 8, n. 21, e art. 16 stat. spec.), e, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e' competente altresi' a dare attuazione, nelle materie ad essa attribuite, ai regolamenti comunitari. L'art. 42 della legge finanziaria provinciale per il 1995 - legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 - detta le disposizioni necessarie per l'attuazione del predetto regolamento CEE n. 2079/92, stabilendo che la Giunta provinciale, con il piano pluriennale di sviluppo del settore agricolo previsto dall'art. 4 del testo unico delle disposizioni di cui alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni (testo unico approvato con deliberazione della Giunta provinciale 22 dicembre 1988, n. 16560), "fissa i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni previste dal predetto regolamento stabilendo che per la concessione e liquidazione delle agevolazioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 12 e 16 del citato testo unico; e autorizzando la spesa relativa per ciascuno degli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997. Con deliberazione in data 11 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1995, il CIPE ha approvato il "Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura", allegato alla medesima deliberazione. L'allegato alla predetta deliberazione esordisce affermando che "nell'applicazione del regolamento CEE n. 2079/92, si ritiene opportuno presentare un unico programma valido per l'intero territorio nazionale, pur essendo lo stesso caratterizzato da sensibili differenziazioni nei sistemi e nelle strutture agrarie", differenze - si aggiunge - che "non possono essere semplicemente ricondotte all'approccio tradizionale 'Nord-Sud', essendo distribuite in modo consistente su tutto il territorio tanto da produrre effetti a 'macchia di leopardo'" (punto 1: delimitazione geografica del programma). Successivamente il programma contiene gli elementi e le determinazioni previste dal regolamento CEE. Dopo la descrizione della situazione strutturale delle aziende, dei lavoratori e dei redditi agricoli (punto 2) e la descrizione dei regimi vigenti in materia di pensionamento e prepensionamento e degli importi pensionistici attualmente versati (punto 3), il programma definisce al punto 4 le condizioni per l'ammissione al regime di aiuti da esso previsti, distintamente per i cedenti, per i lavoratori dipendenti, per i rilevatari agricoli e non agricoli, in attuazione dell'art. 5 del regolamento CEE, che demanda agli Stati membri di definire tali condizioni, in particolare integrando le condizioni minime previste dal regolamento con una serie di elementi, relativi ad esempio alle situazioni contributive dei cedenti e dei lavoratori dipendenti, alle dimensioni minime delle superfici aziendali cedute, al numero di lavoratori ammessi al prepensionamento per ogni azienda (punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5); nonche' le condizioni applicabili ai terreni resi disponibili e le condizioni di miglioramento dell'azienda del rilevatario, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (punti 4.6 e 4.7). In particolare, nel punto 4.2 e nel punto 4.7 si prevede che le Regioni e le Province autonome, "con delibera della Giunta regionale o provinciale", da trasmettere entro trenta giorni al Ministero delle risorse agricole nonche' alla Commissione europea, possono rideterminare "per talune aree" i limiti minimi della sperficie aziendale ceduta, e rispettivamente i limiti dell'ingrandimento minimo in termini di superficie "in funzione della specificita' del territorio". Il punto 5 determina l'entita' degli aiuti previsti dal programma, in relazione alle diverse forme di aiuto previste dall'art. 3 del regolamento. Il punto 6 disciplina le "competenze amministrative", stabilendo fra l'altro che "l'applicazione del programma di aiuti e' di competenza degli assessorati all'agricoltura regionali, o provinciali per Trento e Bolzano", potendo le Regioni e le Province delegare altri enti per la raccolta e l'istruttoria delle domande; che "le Regioni verificano il possesso dei requisiti richiesti per accedere al programma di prepensionamento"; che "le amministrazioni daranno priorita', nell'accoglimento delle domande, a quelle che prevedono l'assunzione delle terre cedute da parte di giovani rilevatari (al di sotto dei 40 anni) che presentino domanda per il finanziamento di un piano di miglioramento aziendale ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 2328/91"; che il Ministero delle risorse agricole predispone d'intesa con le amministrazioni regionali i moduli per la presentazione delle domande, definendo le modalita' di invio da parte delle Regioni degli elenchi dei beneficiari all'AIMA per la liquidazione dei premi; che le amministrazioni regionali e provinciali "concordano le modalita' per l'effettuazione da parte dell'AIMA dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti". Il punto 7 contiene le stime relative alle persone e alle superfici interessate; il punto 8 enuncia i costi del programma, il calendario di applicazione, e dispone, in tema di controlli, che "le amministrazioni competenti (Regioni e Province autonome) provvedono al controllo cartaceo dei requisiti dei cedenti e dei rilevatari per il totale delle domande e provvedono alla verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento n. 2079/92 con controlli campionari in campo su almeno il 10% dei beneficiari", e che il Ministero e le amministrazioni erogatrici prevedono controlli periodici, "anche in collaborazione con le amministrazioni regionali e delle province autonome", sia sulla documentazione giustificativa presentata dai beneficiari, sia mediante verifiche dirette. Il programma si conclude con paragrafi concernenti le norme nazionali vigenti (punto 9), la compatibilita' degli aiuti con altre misure nazionali e comunitarie (punto 10) e le comunicazioni dei dati sull'attuazione del programma (punto 11). La deliberazione in questione appare illegittima e lesiva dell'autonomia della provincia autonoma. Essa infatti dispone che gli aiuti vengano erogati sulla base di un programma nazionale, laddove, essendo la materia di esclusiva competenza provinciale, il programma avrebbe dovuto essere formulato dalla Provincia con riguardo al proprio territorio, tanto piu' che il regolamento CEE prevede espressamente che i programmi possano essere "a livello nazionale o regionale" (art. 4, comma 1). Ne' varrebbe osservare che ivi si prevedono anche programmi nazionali, poiche' l'alternativa lasciata aperta dalla norma comunitaria comporta necessariamente che la competenza, e dunque il livello di programmazione, siano determinati sulla base delle norme del diritto interno, nel nostro caso in base al riparto costituzionale delle competenze. Del resto, sul piano sostanziale, si e' gia' notato che lo stesso programma approvato dal CIPE da' atto dell'esistenza di "sensibili differenziazioni nei sistemi e nelle strutture agrarie", che dunque dovrebbero indurre in ogni caso, anche per ragioni di merito, a definire programmi regionali o provinciali. Il programma nazionale approvato dal CIPE non si limita peraltro alla fissazione di linee guida o principi o criteri, ma definisce in tutti i dettagli il regime di aiuti, stabilendo tutti gli elementi in relazione ai quali nel regolamento comunitario si rinvia a determinazioni ad opera del diritto interno degli Stati membri. Non potrebbe nemmeno dirsi che il programma nazionale tenda ad assicurare un certo grado di uniformita' agli interventi delle diverse Regioni e Province autonome, in vista di ipotetici interessi unitari. Il programma nazionale non e' infatti un atto di indirizzo (che peraltro non sarebbe in alcun modo previsto dalla legge), e non ha contenuto di indirizzo nei confronti di un'attivita' regionale e provinciale lasciata comunque alla disciplina autonoma e alla discrezionalita' delle Regioni e delle Province autonome: ma ha il contenuto di un'esaustiva disciplina, sostanziale e procedurale, e di una minuziosa definizione degli interventi, dopo la quale non resta, in capo alle amministrazioni regionali e provinciali, se non un'attivita' puramente esecutiva ed interamente vincolata, peraltro da svolgersi sotto la guida ed "al servizio" del Ministero e dell'AIMA. Alle Regioni e alle Province autonome si riserva solo, come si e' visto, in taluni casi ed entro confini rigorosi (e cosi' solo "per talune aree"), e addirittura individuando nella Giunta l'organo provinciale competente (con macroscopica violazione dell'autonomia organizzativa della Provincia), la possibilita' di derogare a taluni limiti numerici di superficie (punti 4.2 e 4.7). Si prevede bensi' che l'applicazione del programma sia di competenza delle Regioni e delle Province autonome, o meglio degli "assessorati all'agricoltura" delle stesse, ancora una volta individuando, in spregio all'autonomia organizzativa della Provincia, gli uffici provinciali competenti, che vengono cosi' configurati nella sostanza come uffici "serventi" del Ministero. Ma l'attivita' amministrativa prevista in capo alla Provincia sarebbe comunque di pura e stretta esecuzione, dovendosi conformare al programma, a tutte le minuziose disposizioni in esso contenute, alle priorita' da esso stabilite ai fini dell'accoglimento delle domande (punto 6, quarto capoverso), e dovendosi addirittura adottare i "moduli" e le modalita' di invio all'AIMA degli elenchi dei beneficiari, definiti dal Ministero sia pure d'intesa con le amministrazioni regionali (punto 6, quinto capoverso). Parimenti, il programma stabilisce il numero esatto degli agenti impiegati in ogni Regione o Provincia autonoma per l'attuazione del programma (oltre al numero di agenti impiegati presso la Cassa per la formazione della proprieta' contadina), e dispone che essi "opereranno nell'ambito degli assessorati all'agricoltura, degli Enti regionali di sviluppo agricolo (ERSA) o altre strutture controllate dalle amministrazioni" (punto 5.3, primo e secondo capoverso); una volta di piu' violando l'autonomia organizzativa della provincia. Infine la liquidazione dei premi e l'erogazione dei pagamenti non sono affidate alle Regioni o alle Province, ma all'AIMA, sia pure concordando le relative modalita' con le amministrazioni regionali e provinciali (punto 6, quinto e ultimo capoverso). Sono dunque molteplici ed evidenti i profili sotto i quali l'impugnata deliberazione del CIPE appare violare l'autonomia della provincia ricorrente. Peraltro, come si e' accennato, il programma nazionale approvato dal CIPE non ha alcuna base legislativa, e dunque, in quanto atto che pretende di vincolare l'attivita' amministrativa (e, indirettamente, l'attivita' normativa) delle Regioni e delle Province autonome, in un ambito di loro piena competenza, viola il principio di legalita' sostanziale. Non varrebbe sostenere che il fondamento "legislativo" del programma sarebbe costituito dal regolamento comunitario, direttamente applicabile. Infatti il regolamento si limita a dare fondamento e titolo ad interventi normativi e amministrativi delle autorita' competenti degli Stati membri, senza interferire sul riparto interno delle competenze, tanto meno sul riparto costituzionale di tali competenze; esso quindi giustifica e richiede determinazioni e scelte di dette autorita', ma non giustifica in alcun modo l'imposizione di vincoli o l'emanazione di indirizzi nei confronti delle Regioni e delle Prov- ince autonome - costituzionalmente competenti a dare attuazione allo stesso regolamento - da parte delle autorita' centrali dello Stato. E' vero che il d.-l. 7 novembre 1994, n. 621, convertito senza modificazioni dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ha ora autorizzato la spesa di lire 100 miliardi per il 1994 "per assicurare il pronto avvio dell'attuazione" di tre regolamenti CEE in materia di agricoltura, fra cui il regolamento n. 2079/92: somma "da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., che vi attribuisce evidenza contabile, per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale" (comma 1); e che ai sensi del successivo comma 2, l'EIMA "eroga gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle Regioni o delle Province autonome", per quanto qui interessa, "in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92". Ma, in primo luogo, e' da osservare che il d.-l. n. 621 del 1994 e' intervenuto dopo l'approvazione da parte del CIPE del programma in questione, il quale dunque non trova in esso in alcun modo il proprio fondamento ne' i propri limiti. Il principio di legalita' sostanziale non e' certo rispettato attraverso il richiamo a posteriori, in un atto legislativo, del provvedimento amministrativo emanato in assenza di fondamento legislativo. In ogni caso, il d.-l. n. 621 del 1994 non da' alcun fondamento ad un intervento statale in funzione di indirizzo o di vincolo nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, non individua gli interessi unitari che dovrebbero in ipotesi giustificare siffatto intervento, non stabilisce criteri e limiti per l'esercizio di tale supposta potesta' di indirizzo: si limita a prevedere la formazione di un programma nazionale anziche' di programmi regionali, con cio', appunto, ledendo la competenza delle Regioni e delle Province autonome, ma nulla dice quanto al contenuto del programma medesimo. Inoltre la previsione, nel decreto legge, di un finanziamento statale a titolo di quota "nazionale" del finanziamento del regime di aiuti comunitari (art. 1, primo comma, del d.-l. n. 621 del 1994, in fine) interferisce con il finanziamento del programma di aiuti disposto dalla Provincia con il ricordato art. 42 della l.p. n. 1 del 1995. Si noti che, consentendo il corso di tale legge provinciale, che e' posteriore sia al decreto legge n. 621 del 1994, sia alla delibera del CIPE 11 ottobre 1994, il Governo ha mostrato implicitamente di ritenere anch'esso che il programma sia di competenza provinciale, in contrasto con quanto previsto in detti atti statali. Il d.-l. n. 621 del 1994 e' stato impugnato dalla esponente Provincia con ricorso a questa Corte notificato il 4 gennaio 1995. Ma gli stessi vizi di violazione dell'autonomia sia normativa e amministrativa, sia finanziaria della provincia, oltre ai vizi ulteriori gia' indicati, inficiano la delibera del CIPE qui impugnata. In particolare, se lo Stato pretende di assegnare alle erogazioni previste nel proprio programma, ed effettuate dall'ElMA (o AIMA che dir si voglia), la funzione di quote "nazionali" di finanziamento del regime di aiuti, potrebbero essere negati i finanziamenti comunitari per gli aiuti non contemplati dal programma e dal finanziamento statale (ad esempio perche' non trovino capienza nelle somme assegnate dallo Stato), ma previsti dal programma provinciale formato ai sensi dell'art. 42 della l.p. n. 1 del 1995, ed erogati dalla Provincia a carico del proprio bilancio. Poiche' infatti il cofinanziamento comunitario e' collegato e condizionato a quello nazionale (cfr. artt. 1 e 8 del regolamento CEE), la Provincia rischia di non vedersi riconosciuta la quota di cofinanziamento comunitario relativa agli aiuti da essa erogati, e che non verrebbero finanziati dallo Stato, perdendo cosi' una parte del finanziamento comunitario di cui potrebbe usufruire. L'erogazione diretta da parte dello Stato, sulla base di condizioni stabilite nel programma statale, di aiuti ai beneficiari, sia pure individuati dalla Provincia in applicazione del medesimo programma statale, non e' poi in armonia - anche se tali erogazioni dovessero configurarsi come aggiuntive e non sostitutive rispetto a quelle della Provincia, e non precludere il cofinanziamento comunitario di queste - con l'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, che vieta allo Stato, nelle materie di competenza provinciale, di attribuire ad organi o enti statali funzioni amministrative diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto, e vieta alle amministrazioni statali e agli enti dipendenti dallo Stato di disporre spese e di concedere direttamente o indirettamente contributi o finanziamenti a soggetti diversi dalla Provincia per attivita' nell'ambito del territorio provinciale. In altri termini, per rispettare lo statuto e le norme di attuazione, lo Stato dovrebbe assegnare e trasferire a favore della Provincia - anche ai sensi dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 - le somme che ritenesse di destinare sul proprio bilancio al cofinanziamento del regime comunitario di aiuti, e consentire cosi' alla Provincia di erogare gli aiuti a favore di un numero piu' ampio di destinatari, pur sempre da essa individuati sulla base del proprio programma.
P. Q. M. La Provincia ricorrente chiede che la Corte, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al CIPE, approvare un programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in attuazione del regolamento CEE n. 2079/92, con i contenuti di cui al programma approvato con delibera CIPE in data 11 ottobre 1994, ne' vincolare l'attivita' amministrativa della Provincia autonoma di assegnazione ed erogazione degli aiuti in questione, e che non spetta all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA - erogare detti aiuti; e per l'effetto annullare la delibera del CIPE 11 ottobre 1994, meglio indicata in epigrafe, per violazione dell'art. 6, n. 21 e dell'art. 16 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, fra cui in particolare, quelle di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, e agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonche' per violazione del principio di legalita' sostanziale; e per violazione delle norme di cui al titolo VI dello stesso statuto speciale in tema di autonomia finanziaria della Provincia e delle relative norme di attuazione, e dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386. Roma, addi' 3 marzo 1995 Prof. avv. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 95C0365