N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1994
N. 168 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dalla commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto da Sacco Rosina contro l'ufficio del registro di Milano Tributi in genere - Imposta di registro, bollo, trascrizione, catasto e I.N.V.IM. relativa al trasferimento di un immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi - Mancata previsione della esenzione da detti tributi come previsto per gli atti e documenti del giudizio di divorzio (art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - Disparita' di trattamento di situazioni omogenee con incidenza sui principi della tutela del matrimonio e della famiglia nonche' sul principio della capacita' contributiva - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1992. (Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19). (Cost., artt. 3, 29, 31 e 53).(GU n.14 del 5-4-1995 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente odinanza sul ricorso n. 91/15501 presentato il 6 agosto 1991 dalla sig.ra Rosina Sacco, residente in Limbiate, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Andrea Verga n. 5, presso lo studio dell'avv. Giovanni Maria Migliori, avverso l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del registro atti giudiziari ed ammende di Milano del 12 giugno 1991, notificato il 24 giugno 1991, concernenti le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative al trasferimento di proprieta' di un immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi Rosina Sacco e Michele Maccarone in data 1 febbraio 1989 avanti al Presidente del Tribunale di Milano; Letto il ricorso; Visti i documenti prodotti; Sentite le parti all'udienza del 28 aprile 1994; Ritenuto che la sig.ra Rosina Sacco ha proposto impugnazione dell'avviso di liquidazione in epigrafe con cui l'Ufficio del registro atti giudiziari ed ammende di Milano determinava in L. 9.850.000 le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative al trasferimento di proprieta' di un immobile in sede di separazione consensuale dei coniugi Rosina Sacco e Michele Maccarone in data 1 febbraio 1989 avanti al Presidente del Tribunale di Milano; Ritenuto che la ricorrente ha sollevato eccezione d'incostituzionalita' dell'art. 8 lett. f), tariffa parte I, del d.P.R. 131 del 1986, nonche' degli artt. 2, 15, e 25 del d.P.R. 643 del 1972, dell'art. 2, primo comma, del d.P.R. 642 del 1972 ed allegata tariffa, degli artt. 3 e 21 del d.P.R. 635 del 1972 e art. 5 della tariffa, in relazione agli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto disposto dall'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 in materia di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, non prevedono l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti ed i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi; Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 15 aprile 1992 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, anche in riferimento agli artt. 29, 31 e 53 della Costituzione - dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635 e 1 della tariffa allegata, nella parte in cui non comprende nell'esenzione del tributo anche le iscrizioni di ipoteca effettuate a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel giudizio di separazione; Considerato che la Corte nella predetta sentenza ha premesso che l'oggetto della sua decisione "in correlazione ai limiti del petitum, segnati dall'ambito della rilevanza della questione nel giudizio a quo .. deve intendersi circoscritto alla mancata estensione della esenzione fiscale - introdotta dal menzionato art. 19 per gli atti e documenti del giudizio divorzile - anche (non gia' agli atti in genere del processo di separazione personale dei coniugi ma) al provvedimento (in particolare) di iscrizione di ipoteca effettuata a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato .."; Considerato che la stessa Corte, tenuto conto delle "profonde analogie e la complementarieta' funzionale dei due procedimenti .. di separazione dei coniugi e di divorzio" ha ascritto "ad una mera dimenticanza" l'estensione al procedimento di separazione delle esenzioni fiscali disciplinate dal menzionato art. 19 della legge n. 74 del 1987, affermando, peraltro, che "il profilo tributario non puo' ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione delle due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale, che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e' con ancor piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la situazione di contrasto tra i coniugi, cui occorre dare uno sbocco, esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticita' di quelli che essa manifesta nella fase gia' stabilizzata dell'epilogo divorzile"; Ritenuto che le predette affermazioni ben si attagliano alle imposte oggetto dell'avviso di accertamento in epigrafe; Ritenuto che, in particolare, oltre ad una violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza ex art. 3 della Costituzione, il differente regime tributario si risolve in una violazione anche dei precetti costituzionali di cui agli artt. 29, 31 e 53, poiche' - secondo la prospettazione offerta dalla difesa della ricorrente che la Commissione recepisce - si ha una "penalizzazione della famiglia attraverso l'imposizione fiscale proprio al momento in cui essa, perdendo unita', si trova ad attraversare maggiori difficolta' economiche e quando e' evidente che ogni attribuzione patrimoniale in sede di separazione e' intesa proprio a sopperire alla perdita della possibilita', da parte della famiglia, di continuare nel godimento comune dei beni e dei redditi di ciascuno dei coniugi", talche' non si ha nella specie "un aumento della capacita' contributiva richiesta dall'art. 53 della Costituzione quale presupposto dell'imposizione, ma pura e semplice reintegrazione (parziale) di una perdita in una situazione alla quale la legge deve accordare, anche fiscalmente, una particolare tutela ex art. 29 e 31 della Costituzione"; Ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di costituzionalita' dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, non comprende nella esenzione del tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative ad atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi.
P. Q. M. Solleva eccezione d'incostituzionalita' dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29, 31 e 53 della Costituzione, non comprende nelle esenzioni del tributo anche le imposte di registro, bollo, trascrizione, catasto e Invim relative ad atti e documenti del giudizio di separazione personale dei coniugi; Dispone che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 a cura della segreteria della Commissione tributaria la presente ordinanza sia trasmessa alla Corte costituzionale e sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Sospende il procedimento in epigrafe fino all'esito dell'incidente di costituzionalita' oggetto della presente ordinanza. Milano, addi' 9 dicembre 1994 Il presidente: CARCASIO Il relatore: CONTE 95C0367