N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1994

                                N. 168
 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dalla commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Milano  sul ricorso proposto da Sacco Rosina contro
 l'ufficio del registro di Milano
 Tributi in genere - Imposta di registro, bollo, trascrizione, catasto
    e I.N.V.IM. relativa al trasferimento di un immobile  in  sede  di
    separazione  consensuale  dei  coniugi  - Mancata previsione della
    esenzione da detti tributi come previsto per gli atti e  documenti
    del giudizio di divorzio (art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74)
    -  Disparita'  di trattamento di situazioni omogenee con incidenza
    sui principi della tutela del matrimonio e della famiglia  nonche'
    sul  principio  della  capacita'  contributiva  - Riferimento alla
    sentenza della Corte costituzionale n. 176/1992.
 (Legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 19).
 (Cost., artt. 3, 29, 31 e 53).
(GU n.14 del 5-4-1995 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente odinanza sul ricorso n. 91/15501  presentato
 il  6  agosto  1991 dalla sig.ra Rosina Sacco, residente in Limbiate,
 elettivamente domiciliata in Milano, alla  via  Andrea  Verga  n.  5,
 presso  lo studio dell'avv. Giovanni Maria Migliori, avverso l'avviso
 di liquidazione dell'Ufficio del registro atti giudiziari ed  ammende
 di  Milano  del  12  giugno  1991,  notificato  il  24  giugno  1991,
 concernenti le imposte di registro, bollo,  trascrizione,  catasto  e
 Invim  relative al trasferimento di proprieta' di un immobile in sede
 di  separazione  consensuale  dei  coniugi  Rosina  Sacco  e  Michele
 Maccarone  in data 1 febbraio 1989 avanti al Presidente del Tribunale
 di Milano;
    Letto il ricorso;
    Visti i documenti prodotti;
    Sentite le parti all'udienza del 28 aprile 1994;
    Ritenuto che la  sig.ra  Rosina  Sacco  ha  proposto  impugnazione
 dell'avviso  di  liquidazione  in  epigrafe  con  cui  l'Ufficio  del
 registro atti giudiziari ed  ammende  di  Milano  determinava  in  L.
 9.850.000  le  imposte  di  registro,  bollo, trascrizione, catasto e
 Invim relative al trasferimento di proprieta' di un immobile in  sede
 di  separazione  consensuale  dei  coniugi  Rosina  Sacco  e  Michele
 Maccarone in data 1 febbraio 1989 avanti al Presidente del  Tribunale
 di Milano;
    Ritenuto    che    la    ricorrente    ha    sollevato   eccezione
 d'incostituzionalita' dell'art. 8 lett.  f),  tariffa  parte  I,  del
 d.P.R.  131  del 1986, nonche' degli artt. 2, 15, e 25 del d.P.R. 643
 del 1972, dell'art. 2, primo  comma,  del  d.P.R.  642  del  1972  ed
 allegata tariffa, degli artt. 3 e 21 del d.P.R. 635 del 1972 e art. 5
 della  tariffa,  in  relazione  agli  artt.  3,  29,  31  e  53 della
 Costituzione, nella parte in cui, a  differenza  di  quanto  disposto
 dall'art.   19  della  legge  6  marzo  1987  n.  74  in  materia  di
 scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili  del
 matrimonio,  non  prevedono  l'esenzione  dalle  imposte di bollo, di
 registro e da ogni altra tassa tutti gli atti ed  i  documenti  ed  i
 provvedimenti  relativi  al procedimento di separazione personale dei
 coniugi;
    Considerato che la Corte costituzionale con sentenza n. 176 del 15
 aprile 1992  ha  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  -  per
 contrasto  con l'art. 3 della Costituzione, anche in riferimento agli
 artt. 29, 31 e 53 della Costituzione - dell'art.  19  della  legge  6
 marzo 1987 n. 74, in relazione agli artt. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972 n.
 635  e  1  della  tariffa  allegata, nella parte in cui non comprende
 nell'esenzione del tributo anche le iscrizioni di ipoteca  effettuate
 a  garanzia  delle  obbligazioni  assunte dal coniuge nel giudizio di
 separazione;
    Considerato che la Corte nella predetta sentenza ha  premesso  che
 l'oggetto della sua decisione "in correlazione ai limiti del petitum,
 segnati  dall'ambito  della  rilevanza della questione nel giudizio a
 quo .. deve intendersi circoscritto  alla  mancata  estensione  della
 esenzione  fiscale - introdotta dal menzionato art. 19 per gli atti e
 documenti del giudizio divorzile -  anche  (non  gia'  agli  atti  in
 genere  del  processo  di  separazione  personale  dei coniugi ma) al
 provvedimento (in particolare) di iscrizione di ipoteca effettuata  a
 garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge separato ..";
    Considerato  che  la  stessa  Corte,  tenuto conto delle "profonde
 analogie e la complementarieta' funzionale dei due procedimenti .. di
 separazione dei coniugi e di  divorzio"  ha  ascritto  "ad  una  mera
 dimenticanza"  l'estensione  al  procedimento  di  separazione  delle
 esenzioni fiscali disciplinate dal menzionato art. 19 della legge  n.
 74  del  1987,  affermando,  peraltro, che "il profilo tributario non
 puo' ragionevolmente riflettere un momento di diversificazione  delle
 due comparate procedure, atteso che l'esigenza di agevolare l'accesso
 alla  tutela  giurisdizionale,  che  motiva e giustifica il beneficio
 fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile, e'  con  ancor
 piu' accentuata evidenza presente nel giudizio di separazione, ove la
 situazione  di  contrasto tra i coniugi, cui occorre dare uno sbocco,
 esibisce, di regola, toni di ben maggiore asprezza e drammaticita' di
 quelli che essa manifesta nella fase gia'  stabilizzata  dell'epilogo
 divorzile";
    Ritenuto  che  le  predette  affermazioni  ben  si attagliano alle
 imposte oggetto dell'avviso di accertamento in epigrafe;
    Ritenuto che, in particolare, oltre ad una violazione dei principi
 di eguaglianza e ragionevolezza ex  art.  3  della  Costituzione,  il
 differente  regime  tributario si risolve in una violazione anche dei
 precetti costituzionali di cui agli artt. 29,  31  e  53,  poiche'  -
 secondo  la  prospettazione offerta dalla difesa della ricorrente che
 la Commissione recepisce - si ha una "penalizzazione  della  famiglia
 attraverso  l'imposizione  fiscale  proprio  al  momento in cui essa,
 perdendo  unita',  si  trova  ad  attraversare  maggiori  difficolta'
 economiche e quando e' evidente che ogni attribuzione patrimoniale in
 sede  di separazione e' intesa proprio a sopperire alla perdita della
 possibilita', da parte della famiglia, di  continuare  nel  godimento
 comune  dei  beni e dei redditi di ciascuno dei coniugi", talche' non
 si ha nella specie "un aumento della capacita' contributiva richiesta
 dall'art. 53 della Costituzione quale  presupposto  dell'imposizione,
 ma  pura  e  semplice reintegrazione (parziale) di una perdita in una
 situazione alla quale la legge deve accordare, anche fiscalmente, una
 particolare tutela ex art. 29 e 31 della Costituzione";
    Ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata  e  rilevante  ai
 fini  della  decisione la questione di costituzionalita' dell'art. 19
 della legge 6 marzo 1987 n. 74 nella  parte  in  cui,  in  violazione
 degli  artt.  3,  29, 31 e 53 della Costituzione, non comprende nella
 esenzione  del  tributo  anche  le  imposte   di   registro,   bollo,
 trascrizione,  catasto  e  Invim  relative  ad  atti  e documenti del
 giudizio di separazione personale dei coniugi.
                               P. Q. M.
    Solleva eccezione d'incostituzionalita' dell'art. 19 della legge 6
 marzo 1987 n. 74 nella parte in cui, in violazione degli artt. 3, 29,
 31 e 53 della Costituzione, non comprende nelle esenzioni del tributo
 anche le imposte di registro, bollo, trascrizione,  catasto  e  Invim
 relative  ad  atti  e documenti del giudizio di separazione personale
 dei coniugi;
    Dispone che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n.
 87 del 1953 a cura della segreteria della Commissione  tributaria  la
 presente  ordinanza  sia  trasmessa  alla  Corte costituzionale e sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati;
    Sospende il procedimento in epigrafe fino all'esito dell'incidente
 di costituzionalita' oggetto della presente ordinanza.
      Milano, addi' 9 dicembre 1994
                        Il presidente: CARCASIO
                                                    Il relatore: CONTE
 95C0367