N. 181 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1994

                                N. 181
 Ordinanza  emessa  il 21 novembre 1994 dal pretore di Chieti, sezione
 distaccata di Francavilla al Mare nel procedimento penale a carico di
 Recanatese Rodolfo
 Processo penale - Procedimento pretorile - Dichiarazioni  rese  dalla
    parte  offesa  e  consacrate nella denuncia-querela ricevuta dalla
    p.g. - Irripetibilita' a dibattimento per  morte  della  stessa  -
    Lamentata  mancata  previsione  della  possibilita' di deposizione
    degli   ufficiali   ed   agenti   di   p.g.  sul  contenuto  delle
    dichiarazioni sopra citate, nonche' dell'inserimento  del  verbale
    contenente le dichiarazioni di cui sopra, quale atto irripetibile,
    nel  fascicolo  del  dibattimento  al fine dell'accertamento della
    verita' da parte del giudice e non  solo  per  la  verifica  della
    sussistenza  della  condizione  di  procedibilita'  -  Lesione del
    principio di ragionevolezza - Violazione  del  diritto  di  azione
    delle  vittime  dei  reati,  del  principio  di  legalita' nonche'
    dell'effettivo esercizio della giurisdizione.
 (C.P.P. 1988, artt. 195, quarto comma, 431, lettere a) e b), 500, 503
    e 512).
 (Cost., artt. 3, 24, 25, 101 e 112).
(GU n.15 del 12-4-1995 )
                       IL VICE PRETORE ONORARIO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Visti gli atti del procedimento penale, iscritto al  n.  4164/1991
 r.g.n.r.   (della   Procura   della   Repubblica  presso  la  pretura
 circondariale di Chieti) e n. 335/1994 r. della pretura circondariale
 di Chieti, sezione distaccata di Francavilla al  Mare,  a  carico  di
 Recanatese  Rodolfo,  nato  il  24 marzo 1961, imputato: a) del reato
 previsto e punito dall'art. 672 del c.p.  "per  aver  maltrattato  il
 fratello convivente Recanatese Donato, ingiurandolo, minacciandolo di
 morte,  percuotendolo,  impedendogli  di  lavarsi,  di  mangiare e di
 dormire"; b) del reato p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 11  del  c.p.
 per  essersi  impossessato,  al fine di trarne profitto per se' o per
 gli altri, di due televisori, di una radio, di capi di  abbigliamento
 e  di  altri soggetti personali, di Recanatese Donato sottraendoli al
 medesimo che li deteneva e con abuso di relazioni domestiche;
    Rilevato a seguito della esposizione operata dal p.m. di udienza e
 su sua sollecitazione che l'unica fonte di prova (diretta)  che  puo'
 avvalorare,  relativamente  al  capo  sub a) l'assunto accusatorio e'
 costituito  dalla   testimonianza   della   stessa   persona   offesa
 (Recanatese  Donato),  la  quale pero' medio tempore e' deceduta come
 risulta inequivocabilmente dalla  relata  di  notifica  dell'atto  di
 citazione testimoniale;
    Verificato  che la persona offesa dal reato non e' stata sentita a
 sommarie informazioni ( ex art. 351 del c.p.p.) e  che,  in  sede  di
 indagini   preliminari,   il   pubblico   ministero  non  ha  assunto
 informazioni ( ex art. 362 del c.p.p.) dallo stesso;
    Considerato che, pertanto, le sole dichiarazioni rese dalla  parte
 offesa  risultano  essere  contenute  (e formalizzate) nel verbale di
 ricezione di denuncia-querela del 3 agosto 1991;
      che  tale  atto  e'  stato  allegato   al   fascicolo   per   il
 dibattimento, formato ex art. 431 del c.p.p. ma che del suo contenuto
 se  ne  puo'  tener  conto  al  limitato  fine  della  verifica della
 condizione di procedibilita' dell'azione penale;
      che  si  pone  quindi,  in  maniera   concreta,   la   questione
 dell'utilizzabilita'ai  fini probatori delle dichiarazioni rese dalla
 parte offesa e contenute nella denuncia-querela;
    Tutto quanto premesso e dopo aver rilevato in diritto:
       a) che come gia' detto il vigente codice di  rito  preclude  la
 possibilita'  di  utilizzazione  delle dichiarazioni rese dalla parte
 offesa in sede di presentazione della querela;
       b)  che non e' possibile convocare gli ufficiali e/o gli agenti
 di p.g. (nella fattispecie: il brigadiere  dei  cc.  Massimo  Ruffini
 della  stazione  dei carabinieri di Miglianico) che hanno raccolto le
 dichiarazioni  formalizzate  nella  querela,  al  fine  di  una  loro
 conferma  visto  che la parte offesa nel momento in cui ha presentato
 la querela non assumeva la qualita'  di  testimone  (con  conseguente
 inutilizzabilita'  del  disposto  dell'art.  195,  quarto  comma, del
 c.p.p.   cosi'   come   modificato   dalla   sentenza   dalla   Corte
 costituzionale n. 24 del 22-31 gennaio 1992);
       c) che per le stesse ragioni non puo' soccorrere l'art. 351 del
 c.p.p.,  in  quanto anche in tal caso difetta la qualifica soggettiva
 di testimone in capo  alla  persona  alla  quale  dovrebbe  riferirsi
 l'agento  e/o  l'ufficiale di p.g. nel deporre circa le dichiarazioni
 rese dalla stessa;
       d) che miglior sorte non puo' essere riservata  a  un'ipotetica
 prospettazione  di  utilizzabilita', ai fini probatori, della querela
 sotto il profilo che l'atto sarebbe acquisibile agli atti in base  al
 combinato  disposto  degli artt. 500, 503 e 512 del c.p.p., in quanto
 la prima e la seconda disposizione (cosi' come modificate dal d.-l. 8
 giugno 1992, n. 306, convertito in  legge  7  agosto  1992,  n.  356)
 presuppongono  la circostanza che la parte abbia gia' deposto in sede
 dibattimentale (e cio', all'evidenza, non puo' verificarsi  nel  caso
 di  specie),  mentre la terza (anch'essa sensibilmente modificata con
 il d.-l. n. 306/1992 convertito in legge  n.  356/1992)  fa  espresso
 riferimento   alla   lettura   degli   atti   assunti  dalla  polizia
 giudiziaria,  dal  pubblico  ministero  e  dal  giudice   nel   corso
 dell'udienza  preliminare  (e  quindi e' del tutto inconferente nella
 fattispecie trattandosi di rito pretorile);
       e) che alla luce delle considerazioni  svolte,  deve  ritenersi
 che,  allo  stato della vigente disciplina processualpenalistica, per
 il giudicante non vi sia alcuna possibilita' di  avere  contezza,  al
 fine  dell'accertamento  dei  fatti,  delle  dichiarazioni rese dalla
 parte  offesa  (qualora  quest'ultima  sia  deceduta)   e   contenute
 (esclusivamente)  nella  querela,  con la inevitabile conseguenza che
 gli viene preclusa ogni possibilita' di valutazione, nell'ambito  del
 compendio  probatorio,  delle  stesse  dichiarazioni,  con gravissima
 compromissione della esigenza di accertamento  della  verita'  reale,
 cui deve tendere, istituzionalmente, il processo penale;
       f)  che  in  particolare (e come gia' evidenziato) le norme che
 ostacolano tale utilizzabilita' possono individuarsi:
       1) nell'art. 195 del c.p.p., nella parte in cui non prevede che
 gli ufficiali agenti di polizia giudiziaria possano deporre anche sul
 contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte  offesa  e  consacrate
 nella   querela   qualora,   per  circostanze  imprevedibili  (morte,
 irreperibilita' et similia),  sia  venuta  meno  la  possibilita'  di
 acquisirle oralmente;
       2) nell'art. 431, lett. a) e b), del c.p.p., nella parte in cui
 non  prevede che, qualora sopravvenga in modo del tutto imprevedibile
 la morte della parte offesa (o la  sua  irreperibilita')  il  verbale
 contenente  la  querela  (e  quindi  le  dichiarazioni ivi contenute)
 divenga atto non ripetibile compiuto dalla p.g. e quindi, come  tale,
 valutabile  dal  giudice  anche al fine dell'accertamento dei fatti e
 non solo per verificare, come prescritto dalla lett. a) della  stessa
 norma, la sussistenza della condizione di procedibilita';
       3)  nel  combinato  disposto  degli  artt.  500,  503 e 512 del
 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che,  qualora  si  verifichi
 l'evenienza  appena  considerata,  il  predetto  verbale possa essere
 acquisito nel fascicolo per il dibattimento e valutato dal giudice al
 fine dell'accertamento dei fatti;
       g) che tali norme, quindi, fanno sorgere dubbi  circa  la  loro
 legittimita' costituzionale in parte qua;
       h)   che   sembrano  individuabili  nella  fattispecie  sia  il
 requisito della rilevanza della questione  di  costituzionalita'  sia
 quello  della  non  manifesta infondatezza della stessa, e che quindi
 sembrerebbe   ammissibile   la   sottoposizione   del    dubbio    di
 costituzionalita' allo scrutinio del giudice delle leggi;
       i) che infatti:
       1)   Sulla  rilevanza  della  questione.  Nella  causa  (ed  in
 particolare relativamente al primo capo di imputazione) l'unica fonte
 probatoria diretta consiste nella testimonianza  della  parte  offesa
 dal  reato  visto  che  l'altro  teste (Concistre' Elisa responsabile
 dell'ufficio sanitario della  U.L.S.S.  n.  4  di  Chieti)  e'  stato
 addotto  solo  per riferire "sulle condizioni di vita dell'imputato e
 della p.o.";
       2)  Sulla  non  manifesta  infondatezza  della  questione.   Il
 criterio  seguito  dalla  vigente  disciplina  del  c.p.p.  e' quello
 "tendente   a   contemperare   il   rispetto   del    principio-guida
 dell'oralita'  con  l'esigenza di evitare la 'perdita', ai fini della
 decisione, di quanto acquisito  prima  del  dibattimento  e  che  sia
 irripetibile in tale sede" (sent. n. 254 del 18 maggio-3 giugno 1992;
 sent.  n.  255 del 18 maggio-3 giugno 1992). Il divieto derivante dal
 disposto degli articoli sopra indicati, pertanto,  non  sembra  abbia
 alcuna  ragion  d'essere  ponendosi  in  contrasto non solo con detto
 criterio ma anche e soprattutto con il  principio  di  ragionevolezza
 (art.  3  della  Costituzione),  il diritto di azione (art. 24, primo
 comma, della Costituzione, con particolare riguardo ai diritti  delle
 vittime  del delitto) e della giurisdizione penale (art. 101, secondo
 comma, della Costituzione, in relazione  al  principio  di  legalita'
 posto  dall'art.  25, secondo comma, della Costituzione), nonche' con
 l'esigenza, cui e' correlato il corrispondente diritto dei cittadini,
 di  assicurare  l'effettivo  e  concreto   esercizio   della   stessa
 giurisdizione  (espressa dagli artt. 24, primo e secondo comma, 101 e
 112 della Costituzione) attraverso mezzi e  strumenti  giuridici  che
 soddisfino  da  una  parte  la  fondamentale  esigenza di un processo
 giusto, e che  dall'altra  non  inibiscano  al  giudice  la  piena  e
 completa cognizione del fatto, attraverso la valutazione di tutti gli
 elementi  probatori (e quindi anche delle dichiarazioni della persona
 offesa del reato,  la  quale,  per  fatti  imprevedibili,  non  possa
 renderle  oralmente  in  sede  dibattimentale)  per  la  effettiva  e
 concreta attuazione della legge che ha il dovere di applicare.
    Si aggiunge a tali brevissime considerazioni che il codice vigente
 ha  "patrimonializzato"  ai  fini  decisori   diversi   elementi   di
 valutazione  formatisi prima del dibattimento mediante l'acquisizione
 dei relativi atti o con la loro lettura (es.: imputato che si rifiuti
 di sottoporsi all'esame, art. 513; imputato che  renda  dichiarazioni
 diverse,  art.  503; teste che sia irreperibile o deceduto, art. 512;
 coimputato che si rifiuti di rispondere, art. 513) ed allora piu' che
 evidente apparira' la necessita' di utilizzazione anche  del  verbale
 di  querela  e  delle  dichiarazioni in essa contenute in presenza di
 decesso o irreperibilita' del querelante.
                               P. Q. M.
    Ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
 n. 1, e 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art. 195, quarto comma, del c.p.p., nella parte in cui
 non si prevede che gli ufficiali ed  agenti  di  polizia  giudiziaria
 possano  deporre  anche  sul contenuto delle dichiarazioni rese dalla
 parte  offesa  e  consacrate  nella  denuncia-querela,  qualora   per
 circostanze imprevedibili (morte e/o irreperibilita') sia venuta meno
 la possibilita' di acquisirle oralmente in sede dibattimentale;
       b) dell'art. 431, lett. a) e b), del c.p.p., nella parte in cui
 non  si  prevede  che,  nella  prospettata  eventualita',  il verbale
 contenente  la  stessa  denuncia-querela   e   quindi   le   relative
 dichiarazioni  ivi  contenute,  divenga  atto non ripetibile compiuto
 dalla   p.g.   (e   quindi   da   includersi,   eventualmente,    con
 un'interpretazione estensiva fra quelli di cui alla lett. b)) e, come
 tale,  valutabile  dal  giudice anche ai fini dell'accertamento della
 verita' e non solo per verificare, come  prescritto  dalla  lett.  a)
 della    stessa   norma,   la   sussistenza   della   condizione   di
 procedibilita';
       c) del combinato disposto degli artt. 500,  503  e  512,  nella
 parte  in  cui  non  si  prevede  che, in ipotesi di verificazione di
 quanto suipotizzato, il predetto verbale possa essere  acquisito  nel
 fascicolo  per  il  dibattimento e valutato dal giudice, in relazione
 alle  dichiarazioni  della  parte  offesa  ivi  contenute,  al   fine
 dell'accertamento dei fatti;
       d)  per  contrasto  con  gli  artt.  3, 24, 25, 101 e 112 della
 Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;
    Dispone la sospensione del presente  giudizio  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia notificata, a cura della
 cancelleria, alle parti in causa ed al Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati
 e del Senato della Repubblica.
      Francavilla, addi' 21 novembre 1994.
                 Il vice pretore onorario: DI LORENZO
 
 95C0381