N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 1995
N. 183 Ordinanza emessa il 24 gennaio 1995 dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Musicco Giorgio Inquinamento - Scarichi di insediamenti produttivi in acque superficiali eccedenti i limiti di cui alla tabella A della legge n. 319/1976 senza autorizzazione - Lamentata sanzione penale - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi piu' gravi ma punite con minor severita'. (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, artt. 3 e 6). (Cost., art. 3).(GU n.15 del 12-4-1995 )
IL PRETORE Sull'eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 in relazione all'art. 3 della Costituzione formulata dal difensore di Musicco Giorgio; Sentito il p.m.; O S S E R V A Musicco Giorgio e' imputato della violazione dell'art. 21, primo e terzo comma della legge n. 319/1976 perche', quale titolare della ditta Caseificio Sociale Garda Latte, effettuava lo scarico dei reflui dell'attivita' produttiva in corpo idrico superficiale senza autorizzazione e superando i parametri di cui alla tabella A allegata alla legge citata; Dette norme, nelle parti che ci riguardano hanno subito una sostanziale modifica ad opera degli artt. 3 e 6 del d.-l. n. 9/1995, che, a parere di questo giudice, si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della disparita' di trattamento ingiustificata in quanto non fondata su presupposti logici ed obiettivi e su esigenze concrete; In particolare l'art. 3 del decreto-legge citato ha depenalizzato tutte le ipotesi di superamento dei limiti di accettabilita' di cui alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 fatta eccezione per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi mentre nel contesto sanzionatorio della legge n. 319/1976, il reato piu' grave appariva essere quello previsto dall'art. 21, terzo comma, norma applicabile, secondo la corrente interpretazione giurisprudenziale, a tutti gli scarichi, quale ne fosse la provenienza (Cass., sez. unite, 1766/1993); se puo' essere ritenuto ragionevole l'intento legislativo di sanzionare solo amministrativamente gli scarichi provenienti da insediamenti civili, potendosi presumere che gli stessi siano normalmente caratterizzati da un carico inquinante minore rispetto agli scarichi degli insediamenti produttivi e quindi meno dannosi per l'ambiente, non altrettanto puo' dirsi con riferimento agli scarichi delle pubbliche fognature, infatti a queste ultime possono affluire anche scarichi provenienti da insediamenti produttivi, per cui non e' possibile formulare un giudizio preventivo e generale di minore pericolosita'; Alla stregua della disciplina sanzionatoria introdotta con il d.-l. n. 9/1995 dunque, mentre l'esercizio di un singolo scarico da insediamento produttivo in violazione alle tabelle allegate alla legge n. 319/1976 viene sanzionato penalmente anche qualora il superamento dei limiti tabellari sia modesto, costituisce invece semplice illecito amministrativo l'esercizio dello scarico di una pubblica fognatura alla quale affluisce una pluralita' di scarichi provenienti da insediamenti produttivi, anche qualora lo scarico terminale superi in maniera rilevante i limiti tabellari e apporti quindi un concreto danno alla situazione ambientale; La nuova normativa fonda la differenziazione della disciplina sanzionatoria non gia', come sarebbe ragionevole, sulla potenzialita' inquinante e quindi sulla gravita' del fatto ma, in ultima analisi, sulla qualifica del soggetto titolare dello scarico terminale (privato o ente pubblico), dando corpo cosi' al sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, considerato altresi' che la giurisprudenza ritiene preminente ai fini dell'individuazione della disciplina normativa applicabile al singolo scarico la valutazione delle caratteristiche effettive e non gia' l'accertamento della relativa provenienza (Cass., sez. unite, 16 novembre 1987, Ciardi); La violazione dell'art. 3 della Costituzione e' ancora rilevabile da raffronto fra il disposto di cui all'art. 23, primo comma e l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 319/1976 introdotto dall'art. 6, secondo comma del d.-l. n. 9/1995, con quest'ultima disposizione e' stata infatti depenalizzata la condotta costituita dall'effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature senza avere richiesto l'autorizzazione, ne consegue che, mentre chi attivi uno scarico di pubblica fognatura prima di aver ottenuto l'autorizzazione gia' richiesta e' punito con una sanzione penale, la condotta, certamente piu' grave, di chi attivi lo scarico senza avere neppure richiesto l'autorizzazione costituisce semplice illecito amministrativo; La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 6 del d.-l. n. 9/1995 per sospetta violazione dell'art. 3 della Costituzione e' pertanto, per i motivi esposti, non manifestamente infondata ed e' altresi' rilevante ai fini del presente giudizio viste le imputazioni cosi' come sopra specificate;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 in relazione all'art. 3 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Brescia, addi' 24 gennaio 1995 Il pretore: MORELLI 95C0383