N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1994

                                N. 188
 Ordinanza  emessa  il  29  novembre 1994 dal tribunale di Sanremo nei
 procedimenti penali riuniti a carico di Alberino Antonio ed altri
 Processo  penale  -  Indagini  preliminari   -   Attribuzione   della
    competenza  alla procura della Repubblica distrettuale per i reati
    di cui all'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p.  (artt.  416-bis,  360
    del  c.p. e 74 del d.P.R. n. 309/1990) - Lamentata omessa espressa
    previsione  della  attribuzione  della  competenza  per  l'udienza
    preliminare  -  Lesione  del  principio  della precostituzione per
    legge del giudice competente.
 Processo penale - Dibattimento -  Ritenuta  incompetenza  del  g.u.p.
    distrettuale - Lamentata omessa previsione di delibazione da parte
    del  giudice  del  dibattimento  sull'incompetenza  gia'  eccepita
    all'udienza preliminare e ritualmente riproposta a dibattimento  -
    Lesione  del  principio di eguaglianza - Violazione del diritto di
    difesa e del principio di precostituzione per  legge  del  giudice
    competente.
 (C.P.P. 1988, artt. 328, comma 1-bis, 22 e 23).
 (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma).
(GU n.15 del 12-4-1995 )
                             IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel processo a carico di
 Alberino Antonio + 12;
    Riunito in  camera  di  consiglio  per  decidere  sulle  questioni
 preliminari sollevate dalla difesa.
   Questioni di nullita' del decreto che dispone il giudizio.
    Nessuna  nullita'  e' ravvisabile nel caso di specie in quanto non
 sussiste la lamentata genericita' ed indeterminatezza dell'accusa.
    Infatti l'imputazione del reato associativo (art. 416-bis)  indica
 specificamente  le  attivita'  a  cui  era  finalizzata  la  societas
 scelerum (attivita' di intermediazione finanziaria, partecipazione in
 societa' per azioni ed altro).
    Nessuna rilevanza puo' avere la circostanza che i reati c.d. fine,
 indicati nell'unico capo B pur se ascritti in concorso  a  tutti  gli
 imputati, non fanno menzione di alcuni tra questi.
    Infatti  i  reati  di  truffa, usura, estorsione, di cui al capo B
 indicano l'autore del  fatto  materiale;  pertanto,  considerato  che
 l'imputazione  e'  a  titolo  di concorso per tutti, gli imputati non
 espressamente menzionati nel capo B, devono  difendersi  dall'accusa,
 compiutamente  determinata in tutti i suoi requisiti, di concorso nei
 reati di truffa,  usura  ed  estorsione,  materialmente  commessi  da
 altri.
    Nessun  rilievo  puo'  esser  dato  a  tale proposito alla mancata
 trasmissione  da  parte  delle  autorita'   francesi   di   documenti
 sequestrati in Francia.
    Infatti  tali documenti, non facendo parte del fascicolo del p.m.,
 per motivi materiali non possono essere acquisiti al fascicolo per il
 dibattimento.
    Pertanto  nessuna  violazione  vi  e'  stata  da  parte  del  p.m.
 dell'obbligo   di   trasmettere  al  g.u.p.  l'intera  documentazione
 raccolta nel corso delle indagini.
    D'altro canto l'accusa  non  poggia  il  suo  fondamento  su  tali
 documenti, come gia' ritenuto dal g.u.p., e puntualizzato dal p.m.
    Questione    relativa   all'eccepita   incompetenza   del   g.u.p.
 distrettuale.
    Premesso che nell'odierno  giudizio,  instauratosi  a  seguito  di
 decreto  emesso  dal  g.u.p. presso il tribunale di Genova, in virtu'
 dell'art. 328, comma 1-bis del c.p.p., alla  luce  delle  fattispecie
 contestate,  le  difese  degli imputati hanno sollevato eccezione, ex
 art. 491 del c.p.p.,  lamentando  la  nullita'  del  decreto  che  ha
 disposto  il  giudizio  per  essere lo stesso stato emesso da giudice
 incompetente, per territorio  e/o  per  materia  secondo  le  diverse
 prospettazioni;  che  tale  eccezione  si  fonda  sull'assunto che la
 deroga alla competenza ordinaria  stabilita  dal  combinato  disposto
 degli  artt.  51,  comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, del c.p.p., valga
 solo per la fase delle indagini preliminari  e  non  per  l'attivita'
 conseguente all'esercizio dell'azione penale;
   Considerato  che  in linea di principio il tribunale condivide tale
 tesi, ritenendo che la norma ex art. 328, comma  1-bis,  del  c.p.p.,
 contenga  una deroga che va interpretata in modo restrittivo, proprio
 per il carattere diverso che l'ordinamento assegna alle  funzioni  di
 g.i.p.  e  di  g.u.p.  Tale  distinzione  non si fonda infatti su una
 artificiosa costruzione dottrinaria, bensi' sul preciso  dettato  del
 codice di rito che assegna al g.i.p. interventi di solito per precisi
 atti   e   comunque  su  istanza  di  parte,  nel  corso  della  fase
 procedimentale,  mentre  al  g.u.p.  riconosce  una  vera  e  propria
 legittimazione al processo, nel senso che l'ordinamento gli consente,
 oltre  al dovere di valutare l'esercizio dell'azione penale, anche la
 facolta' di definire il  giudizio,  con  cognizione  piena,  come  ad
 esempio nei casi del rito abbreviato e del c.d. patteggiamento;
    Rilevato  che  la questione concernente l'asserita, ed in concreto
 ritenuta fondata incompetenza del g.u.p. distrettuale  puo'  rilevare
 sotto   il   profilo   della  competenza  territoriale  o  di  quella
 funzionale; che il tribunale ritiene che l'art. 328, comma 1-bis  del
 c.p.p.,  attribuisca al g.i.p., nel corso delle indagini preliminari,
 competenza di natura funzionale, stante il collegamento  fissato  con
 l'art.  51, comma 3-bis, ma che la questione inerente alla competenza
 del g.u.p. distrettuale rispetto  a  quella  del  giudice  del  locus
 commissi  delicti riguardi la competenza territoriale, proprio per lo
 stesso nesso esistente tra funzioni processuali esercitate dal g.u.p.
 e dall'organo collegiale;
    Considerato che il legislatore ha scelto  di  non  sanzionare  con
 nullita'   le  violazioni  della  legge  processuale  concernenti  le
 questioni di competenza, avendo  volutamente  omesso  prevedere  tale
 sanzione  per l'inosservanza delle norme sulla competenza per materia
 (arg. ex art. 34 del c.p.p. 1930, la cui previsione non e' richiamata
 dal legislatore del 1988) e tali considerazioni portano a fortiori ad
 escludere che l'incompetenza  territoriale  possa  risolversi  in  un
 vizio  del  processo  sanzionato con nullita', tenuto anche conto del
 regime cui la questione stessa e' sottoposta (termini precisi per  la
 proposizione della relativa eccezione posti a pena di decadenza); che
 da tale quadro emerge che nessun problema di nullita' del decreto che
 dispone il giudizio puo' legittimamente porsi;
    Ritenuto   tuttavia   che,   alla   luce   delle   sopra  indicate
 considerazioni,  e'  evidente  che  la  parte  che  abbia  sollevato,
 ritualmente   e   tempestivamente   la   questione   di  incompetenza
 territoriale del g.u.p. e' priva di tutela in quanto:
      1) l'eccezione, non riguardando nullita' alcuna come detto,  non
 e' valutabile sotto tale profilo;
      2) manca una norma che consenta al tribunale, sicuramente organo
 competente  per  territorio  a  conoscere  del  giudizio, di valutare
 l'eccepita incompetenza del g.u.p., o  che  consenta  al  giudice  di
 appello di trarre le conseguenze di tale difetto originario: rinvio a
 giudizio  disposto  dal  giudice incompetente per territorio, giudice
 che nel caso di specie avrebbe potuto definire  con  rito  abbreviato
 tutte  le  posizioni processuali tratte innanzi a lui, come si evince
 dagli atti depositati;
    Ritenuto che tale situazione in concreto appare priva di  sanzione
 anche  perche'  essa  non  e'  tutelabile  dalle  norme  regolanti la
 competenza: artt. 22, 23 (e 24) del c.p.p., neppure in via analogica.
 Basta infatti ricordare sul punto che questo Tribunale non ha  nessun
 strumento   per  dichiarare  l'incompetenza  del  g.u.p.  e  per  far
 regredire il processo alla fase anteriore, potendo delibare  comunque
 solo sulla propria competenza;
    Ritenuto  che  tale  situazione,  cioe'  l'omessa  possibilita' di
 accertare, a fronte di un  eccezione  tempestivamente  e  ritualmente
 proposta al g.u.p. e riproposta ex art. 491 del c.p.p., il difetto di
 competenza  del  g.u.p.  distrettuale  a causa dell'inesistenza della
 sanzione  per  tale  violazione  processuale  negli artt. 22 e 23 del
 c.p.p. comporti violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituazione
 in quanto: non appare di poco conto che la formulazione di una accusa
 nei confronti di un imputato avvenga  con  la  partecipazione  di  un
 organo  giudicato incompetente (cfr. C. Cost., 26-2/11-3-1993, n. 76)
 poiche' tale situazione viola sia il diritto di  difesa  della  parte
 sia il principio di precostituzione del giudice nel senso del diritto
 costituzionalmente  garantito  all'imputato  di  essere giudicato dal
 giudice competente.
    Non avrebbe infatti senso alcuno fissare  criteri  attributivi  di
 competenza  valevoli  per i giudici, l'inosservanza dei quali e', pur
 se a determinate  condizioni  valutate  dal  legislatore,  sanzionata
 dalle  norme e poi consentire che nel momento in cui viene esercitata
 l'azione penale, con conseguente controllo del giudice  sul  corretto
 esercizio  di essa, in cui puo' essere anche definito il giudizio con
 l'applicazione della pena ex art.  444  del  c.p.p.  o  con  giudizio
 abbreviato,  tali criteri vengano posti nel nulla, pur a fronte della
 legittima richiesta da  parte  dell'imputato  che  la  sua  posizione
 processuale  sia  valutata  dal  giudice competente, come nel caso di
 specie. Si rileva, peraltro, che l'imputato di reati  non  rientranti
 nella  previsione dell'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p., sottoposto a
 giudizio con i riti alternativi avrebbe invece tutte le  possibilita'
 che   l'ordinamento   gli   pone  a  disposizione  per  far  rilevare
 l'incompetenza del giudice, con palese violazione dell'art.  3  della
 Costituzione.
   Ritiene  altresi'  indubbio il tribunale che la stessa norma di cui
 all'art. 328, comma 1-bis, del c.p.p., non  definendo  specificamente
 quale giudice debba svolgere le funzioni di g.u.p. presti il fianco a
 critiche  di  incostituzionalita'  in  relazione  all'art.  25, primo
 comma, della Costituzione poiche' pone  gravi  dubbi  interpretativi.
 Infatti  la  norma, intesa nel senso che il g.i.p. distrettuale possa
 anche definire nel merito un processo, appare presupporre un  giudice
 non  preventivamente  e  con  certezza  predeterminato,  poiche' esso
 sarebbe individuato solo in forza della  completa  obliterazione  del
 criterio   del   locus   commissi  delicti  in  favore  del  criterio
 derogativo, come tale eccezionale;
    Ritenuto  che  la  questione  e'  rilevante,  poiche'   a   fronte
 dell'eccepita situazione di incompetenza del g.u.p., il tribunale non
 dispone  di  uno  strumento  normativo  che gli consenta di trarre le
 dovute conseguenze dalla ritenuta violazione dei criteri  attributivi
 di  competenza,  e  non  appare  manifestamente  infondata poiche' la
 violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione si evince  dalla
 mancata,  ma  non  certo perche' previamente e consapevolmente voluta
 dal  legislatore,  previsione   di   una   sanzione   specifica   per
 l'inosservanza   dei   predetti   criteri   nella  fase  dell'udienza
 preliminare da parte degli artt. 22 e 23 del  c.p.p.,  nonche'  dalla
 previsione generica di cui all'art. 328, comma 1-bis, del c.p.p.;
                                P.Q.M.
    Rigetta  le  eccezioni  di  nullita'  del  decrto  che  dispone il
 giudizio;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  328, comma 1-bis, del c.p.p.
 nella parte in cui non indica  quale  magistrato  debba  svolgere  le
 funzioni  di  giudice  dell'udienza  preliminare  per  i procedimenti
 relativi  ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, in relazione
 all'art. 25 della Costituzione, primo comma;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  22  e  23  del  c.p.p. in
 relazione agli artt. 3, 24, secondo comma e  25,  primo  comma  della
 Costituzione,  nella  parte  in cui non porevedono che il giudice del
 dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del  g.u.p.,
 gia'  eccepita  nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente
 in dibattimento;
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e sospende il giudizio;
    Ordina  che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Sanremo, addi' 29 novembre 1994
                       Il presidente: BOCHICCHIO
 
 95C0388