N. 188 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1994
N. 188 Ordinanza emessa il 29 novembre 1994 dal tribunale di Sanremo nei procedimenti penali riuniti a carico di Alberino Antonio ed altri Processo penale - Indagini preliminari - Attribuzione della competenza alla procura della Repubblica distrettuale per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p. (artt. 416-bis, 360 del c.p. e 74 del d.P.R. n. 309/1990) - Lamentata omessa espressa previsione della attribuzione della competenza per l'udienza preliminare - Lesione del principio della precostituzione per legge del giudice competente. Processo penale - Dibattimento - Ritenuta incompetenza del g.u.p. distrettuale - Lamentata omessa previsione di delibazione da parte del giudice del dibattimento sull'incompetenza gia' eccepita all'udienza preliminare e ritualmente riproposta a dibattimento - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione del diritto di difesa e del principio di precostituzione per legge del giudice competente. (C.P.P. 1988, artt. 328, comma 1-bis, 22 e 23). (Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma).(GU n.15 del 12-4-1995 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel processo a carico di Alberino Antonio + 12; Riunito in camera di consiglio per decidere sulle questioni preliminari sollevate dalla difesa. Questioni di nullita' del decreto che dispone il giudizio. Nessuna nullita' e' ravvisabile nel caso di specie in quanto non sussiste la lamentata genericita' ed indeterminatezza dell'accusa. Infatti l'imputazione del reato associativo (art. 416-bis) indica specificamente le attivita' a cui era finalizzata la societas scelerum (attivita' di intermediazione finanziaria, partecipazione in societa' per azioni ed altro). Nessuna rilevanza puo' avere la circostanza che i reati c.d. fine, indicati nell'unico capo B pur se ascritti in concorso a tutti gli imputati, non fanno menzione di alcuni tra questi. Infatti i reati di truffa, usura, estorsione, di cui al capo B indicano l'autore del fatto materiale; pertanto, considerato che l'imputazione e' a titolo di concorso per tutti, gli imputati non espressamente menzionati nel capo B, devono difendersi dall'accusa, compiutamente determinata in tutti i suoi requisiti, di concorso nei reati di truffa, usura ed estorsione, materialmente commessi da altri. Nessun rilievo puo' esser dato a tale proposito alla mancata trasmissione da parte delle autorita' francesi di documenti sequestrati in Francia. Infatti tali documenti, non facendo parte del fascicolo del p.m., per motivi materiali non possono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento. Pertanto nessuna violazione vi e' stata da parte del p.m. dell'obbligo di trasmettere al g.u.p. l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini. D'altro canto l'accusa non poggia il suo fondamento su tali documenti, come gia' ritenuto dal g.u.p., e puntualizzato dal p.m. Questione relativa all'eccepita incompetenza del g.u.p. distrettuale. Premesso che nell'odierno giudizio, instauratosi a seguito di decreto emesso dal g.u.p. presso il tribunale di Genova, in virtu' dell'art. 328, comma 1-bis del c.p.p., alla luce delle fattispecie contestate, le difese degli imputati hanno sollevato eccezione, ex art. 491 del c.p.p., lamentando la nullita' del decreto che ha disposto il giudizio per essere lo stesso stato emesso da giudice incompetente, per territorio e/o per materia secondo le diverse prospettazioni; che tale eccezione si fonda sull'assunto che la deroga alla competenza ordinaria stabilita dal combinato disposto degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, del c.p.p., valga solo per la fase delle indagini preliminari e non per l'attivita' conseguente all'esercizio dell'azione penale; Considerato che in linea di principio il tribunale condivide tale tesi, ritenendo che la norma ex art. 328, comma 1-bis, del c.p.p., contenga una deroga che va interpretata in modo restrittivo, proprio per il carattere diverso che l'ordinamento assegna alle funzioni di g.i.p. e di g.u.p. Tale distinzione non si fonda infatti su una artificiosa costruzione dottrinaria, bensi' sul preciso dettato del codice di rito che assegna al g.i.p. interventi di solito per precisi atti e comunque su istanza di parte, nel corso della fase procedimentale, mentre al g.u.p. riconosce una vera e propria legittimazione al processo, nel senso che l'ordinamento gli consente, oltre al dovere di valutare l'esercizio dell'azione penale, anche la facolta' di definire il giudizio, con cognizione piena, come ad esempio nei casi del rito abbreviato e del c.d. patteggiamento; Rilevato che la questione concernente l'asserita, ed in concreto ritenuta fondata incompetenza del g.u.p. distrettuale puo' rilevare sotto il profilo della competenza territoriale o di quella funzionale; che il tribunale ritiene che l'art. 328, comma 1-bis del c.p.p., attribuisca al g.i.p., nel corso delle indagini preliminari, competenza di natura funzionale, stante il collegamento fissato con l'art. 51, comma 3-bis, ma che la questione inerente alla competenza del g.u.p. distrettuale rispetto a quella del giudice del locus commissi delicti riguardi la competenza territoriale, proprio per lo stesso nesso esistente tra funzioni processuali esercitate dal g.u.p. e dall'organo collegiale; Considerato che il legislatore ha scelto di non sanzionare con nullita' le violazioni della legge processuale concernenti le questioni di competenza, avendo volutamente omesso prevedere tale sanzione per l'inosservanza delle norme sulla competenza per materia (arg. ex art. 34 del c.p.p. 1930, la cui previsione non e' richiamata dal legislatore del 1988) e tali considerazioni portano a fortiori ad escludere che l'incompetenza territoriale possa risolversi in un vizio del processo sanzionato con nullita', tenuto anche conto del regime cui la questione stessa e' sottoposta (termini precisi per la proposizione della relativa eccezione posti a pena di decadenza); che da tale quadro emerge che nessun problema di nullita' del decreto che dispone il giudizio puo' legittimamente porsi; Ritenuto tuttavia che, alla luce delle sopra indicate considerazioni, e' evidente che la parte che abbia sollevato, ritualmente e tempestivamente la questione di incompetenza territoriale del g.u.p. e' priva di tutela in quanto: 1) l'eccezione, non riguardando nullita' alcuna come detto, non e' valutabile sotto tale profilo; 2) manca una norma che consenta al tribunale, sicuramente organo competente per territorio a conoscere del giudizio, di valutare l'eccepita incompetenza del g.u.p., o che consenta al giudice di appello di trarre le conseguenze di tale difetto originario: rinvio a giudizio disposto dal giudice incompetente per territorio, giudice che nel caso di specie avrebbe potuto definire con rito abbreviato tutte le posizioni processuali tratte innanzi a lui, come si evince dagli atti depositati; Ritenuto che tale situazione in concreto appare priva di sanzione anche perche' essa non e' tutelabile dalle norme regolanti la competenza: artt. 22, 23 (e 24) del c.p.p., neppure in via analogica. Basta infatti ricordare sul punto che questo Tribunale non ha nessun strumento per dichiarare l'incompetenza del g.u.p. e per far regredire il processo alla fase anteriore, potendo delibare comunque solo sulla propria competenza; Ritenuto che tale situazione, cioe' l'omessa possibilita' di accertare, a fronte di un eccezione tempestivamente e ritualmente proposta al g.u.p. e riproposta ex art. 491 del c.p.p., il difetto di competenza del g.u.p. distrettuale a causa dell'inesistenza della sanzione per tale violazione processuale negli artt. 22 e 23 del c.p.p. comporti violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituazione in quanto: non appare di poco conto che la formulazione di una accusa nei confronti di un imputato avvenga con la partecipazione di un organo giudicato incompetente (cfr. C. Cost., 26-2/11-3-1993, n. 76) poiche' tale situazione viola sia il diritto di difesa della parte sia il principio di precostituzione del giudice nel senso del diritto costituzionalmente garantito all'imputato di essere giudicato dal giudice competente. Non avrebbe infatti senso alcuno fissare criteri attributivi di competenza valevoli per i giudici, l'inosservanza dei quali e', pur se a determinate condizioni valutate dal legislatore, sanzionata dalle norme e poi consentire che nel momento in cui viene esercitata l'azione penale, con conseguente controllo del giudice sul corretto esercizio di essa, in cui puo' essere anche definito il giudizio con l'applicazione della pena ex art. 444 del c.p.p. o con giudizio abbreviato, tali criteri vengano posti nel nulla, pur a fronte della legittima richiesta da parte dell'imputato che la sua posizione processuale sia valutata dal giudice competente, come nel caso di specie. Si rileva, peraltro, che l'imputato di reati non rientranti nella previsione dell'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p., sottoposto a giudizio con i riti alternativi avrebbe invece tutte le possibilita' che l'ordinamento gli pone a disposizione per far rilevare l'incompetenza del giudice, con palese violazione dell'art. 3 della Costituzione. Ritiene altresi' indubbio il tribunale che la stessa norma di cui all'art. 328, comma 1-bis, del c.p.p., non definendo specificamente quale giudice debba svolgere le funzioni di g.u.p. presti il fianco a critiche di incostituzionalita' in relazione all'art. 25, primo comma, della Costituzione poiche' pone gravi dubbi interpretativi. Infatti la norma, intesa nel senso che il g.i.p. distrettuale possa anche definire nel merito un processo, appare presupporre un giudice non preventivamente e con certezza predeterminato, poiche' esso sarebbe individuato solo in forza della completa obliterazione del criterio del locus commissi delicti in favore del criterio derogativo, come tale eccezionale; Ritenuto che la questione e' rilevante, poiche' a fronte dell'eccepita situazione di incompetenza del g.u.p., il tribunale non dispone di uno strumento normativo che gli consenta di trarre le dovute conseguenze dalla ritenuta violazione dei criteri attributivi di competenza, e non appare manifestamente infondata poiche' la violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione si evince dalla mancata, ma non certo perche' previamente e consapevolmente voluta dal legislatore, previsione di una sanzione specifica per l'inosservanza dei predetti criteri nella fase dell'udienza preliminare da parte degli artt. 22 e 23 del c.p.p., nonche' dalla previsione generica di cui all'art. 328, comma 1-bis, del c.p.p.;
P.Q.M. Rigetta le eccezioni di nullita' del decrto che dispone il giudizio; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 328, comma 1-bis, del c.p.p. nella parte in cui non indica quale magistrato debba svolgere le funzioni di giudice dell'udienza preliminare per i procedimenti relativi ai delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, in relazione all'art. 25 della Costituzione, primo comma; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 22 e 23 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma e 25, primo comma della Costituzione, nella parte in cui non porevedono che il giudice del dibattimento possa delibare la questione di incompetenza del g.u.p., gia' eccepita nell'udienza preliminare e poi riproposta ritualmente in dibattimento; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Sanremo, addi' 29 novembre 1994 Il presidente: BOCHICCHIO 95C0388