N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 1995

                                 N. 13
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 27  marzo  1995  (del  presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Regione  Puglia - Impiego regionale - Previsione di concorsi speciali
    per   il   reinquadramento   del   personale    regionale    senza
    rideterminazione  di  uffici  e  piante organiche - Immissione nei
    ruoli organici a tempo indeterminato  di  personale,  in  servizio
    presso   enti   locali   ex  lege  n.  285/1977,  destinatario  di
    provvedimenti  giurisdizionali  non  meglio  specificati  e  anche
    inidonei   a  costituire  giudicato  -  Interpretazione  in  senso
    ordinatorio del  termine  per  la  presentazione  dell'istanza  di
    inquadramento  -  Violazione  dei  principi generali in materia di
    accesso   agli   impieghi   pubblici   nonche'   dei  principi  di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Delibera legislativa regione Puglia del 21 febbraio 1995).
 (Cost., artt. 97 e 117).
(GU n.16 del 19-4-1995 )
   Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
 e difeso dall'avvocatura generale domiciliataria  ex  lege  nei  suoi
 uffici  in  Roma, contro la regione Puglia, in persona del presidente
 della   giunta   regionale   p.-t.,   per    la    declaratoria    di
 incostituzionalita'  della  legge regionale riapprovata a maggioranza
 assoluta dal consiglio regionale nella seduta del 21  febbraio  1995,
 comunicata  al commissario di Governo il 6 marzo 1995, recante "Norme
 in materia di riorganizzazione regionale".
    Il testo legislativo  approvato  una  prima  volta  dal  consiglio
 regionale,  era stato oggetto di rinvio da parte del Governo che, con
 telex 21 ottobre 1994, nel contestare in via generale la  conformita'
 della  legge  ai  principi  vigenti  in tema di organizzazione e buon
 andamento  della  p.a.,  formulava  diciassette  motivi   di   rinvio
 attinenti a singole disposizioni della legge medesima.
    La  regione,  nel  riapprovare  il testo della legge, ha apportato
 numerose modifiche al testo originario, procedendo  a  riformulazione
 delle  norme oggetto di rinvio oltreche' a diversa sistemazione della
 materia disciplinata. Peraltro per quanto  attiene  a  tre  specifici
 motivi di rinvio, le modifiche apportate non appaiono idonee a super-
 are la censura di illegittimita' in precedenza formulata.
    In particolare:
      1)  con  il  motivo di rinvio n. 5 si contestava che "l'art. 31,
 consentendo in sede  di  prima  applicazione  et  per  posti  che  si
 renderanno,   disponibili   nell'arco  triennio,  reinquadramento  in
 qualifica superiore mediante selezioni riservate et anche in mancanza
 prescritti requisiti giuridici  personale  regionale,  contrasta  con
 vigenti  principi  legislativi  in  materia di accesso e progressione
 personale in pubblici uffici";
      2) con il motivo di rinvio n. 6 si contestava  che  "l'art.  32,
 commi  1 e 2, prevedendo la trasformazione di determinati rapporti di
 lavoro at  tempo  indeterminato  in  rapporti  di  ruolo  organico  -
 peraltro con riconoscimento giuridico pregresso servizio non di ruolo
 -  at  favore  di  personale  destinatario  di  non  meglio precisate
 sentenze giurisdizionali  o  di  provvedimenti  cautelari,  determina
 incertezze  diritto e contrasta con principi buona amministrazione di
 cui at art. 97 Costituzionale";
      3) con il motivo n. 12, si contestava (che l'art. 35,  comma  1,
 interpretando  in senso ordinatorio termine per presentazione istanza
 per inquadramento in fascia funzionale  superiore,  rende  ultrattiva
 norma  transitoria  che  deve  avere  gia'  esaurito suoi effetti, in
 contrasto con principio buona  amministrazione  di  cui  at  art.  97
 Costituzione".
    La  legge  riapprovata,  anche  se  con diversa formulazione delle
 norme  e  diverso  ordine  e  sistemazione  degli  articoli,  non  ha
 minimamente superato i rilievi sopra precisati. Infatti:
      1)  l'illegittimita'  della  originaria  disposizione  di  legge
 regionale,  oggetto  di  motivo  di  rinvio,  si   incentrava   sulla
 inammissibilita'di  concorsi  speciali  riservati in violazione e dei
 principi generali in materia di accesso ai pubblici concorsi e con  i
 principi  di  cui agli artt. 30, 31 e 32 del d.P.R. n. 29/1993 e art.
 22  della  legge  n.  724/1994, cosi' come modificato dall'art. 8 del
 d.P.R. n. 41/1995.
    Il combinato disposto degli artt. 28, comma 3, lett. d); 29, comma
 6, e 32 disciplina  concorsi  speciali  per  il  reinquadramento  del
 personale  regionale,  senza  che vi sia rideterminazione di uffici e
 piante organiche continua a configurare aperta - anche se  mascherata
 - violazione dei principi sopra richiamati;
      2)  ugualmente  la perdurante previsione di immissione ope legis
 nei ruoli organici di personale a tempo indeterminato,  di  personale
 destinatario  di provvedimenti giurisdizionali non meglio specificati
 e anche inidonei a costituire giudicato,  di  personale  in  servizio
 presso  enti  locali  ex  legge n. 285/77 determina la illegittimita'
 della disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 29, commi  1,
 2  e  3  e art. 28, comma 3, lett. b) per violazione del principio di
 buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione,  nonche'  con  i
 principi  generali  in  materia  di  accesso  agli impieghi presso le
 pubbliche amministrazioni e i principi specifici di  cui  agli  artt.
 30, 31 e 32 del d.P.R. n. 29/1993 e art. 22 della legge n. 724/1994;
      3) infine l'art. 34, comma 1 della legge in esame, interpreta in
 senso  ordinatorio  il  termine  per la presentazione dell'istanza di
 inquadramento  in   fascia   funzionale   superiore,   da   un   lato
 riconfermando  la  norma  oggetto di rinvio e dall'altro perseverando
 nella palese violazione del principio di buona amministrazione.
    Tenuto conto  che  la  competenza  regionale  ex  art.  117  della
 Costituzione  ha  come  limite  invalicabile il rispetto dei principi
 generali delle leggi dello Stato, e' evidente la violazione posta  in
 essere dalla regione.
   Cio'  premesso  e  sulla  base  della  delibera  del  Consiglio dei
 Ministri del 16 marzo 1995 che approva la determinazione di impugnare
 la  legge  regionale  in  esame,  si  chiede   che   l'ecc.ma   Corte
 costituzionale   voglia  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
 della legge regionale della regione Puglia indicata in epigrafe per i
 motivi sopra esposti.
    Si   produrranno   il   testo   della   delibera   consiliare   di
 riapprovazione della legge; il testo della legge originaria; il telex
 di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1995.
      Roma, addi' 20 marzo 1995
                  Claudio LINDA, avvocato dello Stato
 
 95C0392