N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 marzo 1995
N. 13 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 marzo 1995 (del presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Puglia - Impiego regionale - Previsione di concorsi speciali per il reinquadramento del personale regionale senza rideterminazione di uffici e piante organiche - Immissione nei ruoli organici a tempo indeterminato di personale, in servizio presso enti locali ex lege n. 285/1977, destinatario di provvedimenti giurisdizionali non meglio specificati e anche inidonei a costituire giudicato - Interpretazione in senso ordinatorio del termine per la presentazione dell'istanza di inquadramento - Violazione dei principi generali in materia di accesso agli impieghi pubblici nonche' dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Delibera legislativa regione Puglia del 21 febbraio 1995). (Cost., artt. 97 e 117).(GU n.16 del 19-4-1995 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale domiciliataria ex lege nei suoi uffici in Roma, contro la regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale p.-t., per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale riapprovata a maggioranza assoluta dal consiglio regionale nella seduta del 21 febbraio 1995, comunicata al commissario di Governo il 6 marzo 1995, recante "Norme in materia di riorganizzazione regionale". Il testo legislativo approvato una prima volta dal consiglio regionale, era stato oggetto di rinvio da parte del Governo che, con telex 21 ottobre 1994, nel contestare in via generale la conformita' della legge ai principi vigenti in tema di organizzazione e buon andamento della p.a., formulava diciassette motivi di rinvio attinenti a singole disposizioni della legge medesima. La regione, nel riapprovare il testo della legge, ha apportato numerose modifiche al testo originario, procedendo a riformulazione delle norme oggetto di rinvio oltreche' a diversa sistemazione della materia disciplinata. Peraltro per quanto attiene a tre specifici motivi di rinvio, le modifiche apportate non appaiono idonee a super- are la censura di illegittimita' in precedenza formulata. In particolare: 1) con il motivo di rinvio n. 5 si contestava che "l'art. 31, consentendo in sede di prima applicazione et per posti che si renderanno, disponibili nell'arco triennio, reinquadramento in qualifica superiore mediante selezioni riservate et anche in mancanza prescritti requisiti giuridici personale regionale, contrasta con vigenti principi legislativi in materia di accesso e progressione personale in pubblici uffici"; 2) con il motivo di rinvio n. 6 si contestava che "l'art. 32, commi 1 e 2, prevedendo la trasformazione di determinati rapporti di lavoro at tempo indeterminato in rapporti di ruolo organico - peraltro con riconoscimento giuridico pregresso servizio non di ruolo - at favore di personale destinatario di non meglio precisate sentenze giurisdizionali o di provvedimenti cautelari, determina incertezze diritto e contrasta con principi buona amministrazione di cui at art. 97 Costituzionale"; 3) con il motivo n. 12, si contestava (che l'art. 35, comma 1, interpretando in senso ordinatorio termine per presentazione istanza per inquadramento in fascia funzionale superiore, rende ultrattiva norma transitoria che deve avere gia' esaurito suoi effetti, in contrasto con principio buona amministrazione di cui at art. 97 Costituzione". La legge riapprovata, anche se con diversa formulazione delle norme e diverso ordine e sistemazione degli articoli, non ha minimamente superato i rilievi sopra precisati. Infatti: 1) l'illegittimita' della originaria disposizione di legge regionale, oggetto di motivo di rinvio, si incentrava sulla inammissibilita'di concorsi speciali riservati in violazione e dei principi generali in materia di accesso ai pubblici concorsi e con i principi di cui agli artt. 30, 31 e 32 del d.P.R. n. 29/1993 e art. 22 della legge n. 724/1994, cosi' come modificato dall'art. 8 del d.P.R. n. 41/1995. Il combinato disposto degli artt. 28, comma 3, lett. d); 29, comma 6, e 32 disciplina concorsi speciali per il reinquadramento del personale regionale, senza che vi sia rideterminazione di uffici e piante organiche continua a configurare aperta - anche se mascherata - violazione dei principi sopra richiamati; 2) ugualmente la perdurante previsione di immissione ope legis nei ruoli organici di personale a tempo indeterminato, di personale destinatario di provvedimenti giurisdizionali non meglio specificati e anche inidonei a costituire giudicato, di personale in servizio presso enti locali ex legge n. 285/77 determina la illegittimita' della disciplina di cui al combinato disposto dell'art. 29, commi 1, 2 e 3 e art. 28, comma 3, lett. b) per violazione del principio di buona amministrazione ex art. 97 della Costituzione, nonche' con i principi generali in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni e i principi specifici di cui agli artt. 30, 31 e 32 del d.P.R. n. 29/1993 e art. 22 della legge n. 724/1994; 3) infine l'art. 34, comma 1 della legge in esame, interpreta in senso ordinatorio il termine per la presentazione dell'istanza di inquadramento in fascia funzionale superiore, da un lato riconfermando la norma oggetto di rinvio e dall'altro perseverando nella palese violazione del principio di buona amministrazione. Tenuto conto che la competenza regionale ex art. 117 della Costituzione ha come limite invalicabile il rispetto dei principi generali delle leggi dello Stato, e' evidente la violazione posta in essere dalla regione.
Cio' premesso e sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 1995 che approva la determinazione di impugnare la legge regionale in esame, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della legge regionale della regione Puglia indicata in epigrafe per i motivi sopra esposti. Si produrranno il testo della delibera consiliare di riapprovazione della legge; il testo della legge originaria; il telex di rinvio e la delibera del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1995. Roma, addi' 20 marzo 1995 Claudio LINDA, avvocato dello Stato 95C0392