N. 98 ORDINANZA 20 - 30 marzo 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e personale amministrativo in servizio presso organi della giustizia amministrativa - Indennita' c.d. "giudiziaria" - Omesso adeguamento automatico triennale come stabilito per i magistrati - Intervento di legge interpretativa autentica - Identiche questioni gia' esaminate e dichiarate non fondate (v. sentenza n. 15/1995) - Manifesta infondatezza. (Legge 22 giugno 1988, n. 221, art. 1, cosi' come interpretato dall'art. 31, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537). (Cost., artt. 3 e 36).(GU n.14 del 5-4-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica), promossi con due ordinanze emesse il 13 luglio e il 2 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da Giuseppa Abatini ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri e da Carlo Santella ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritte rispettivamente ai nn. 656 e 701 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Ritenuto che, nel corso di altrettanti procedimenti promossi da dipendenti del Ministero di grazia e giustizia e da personale amministrativo in servizio presso organi della giustizia amministrativa, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con due distinte ordinanze di identico contenuto emesse il 13 luglio ed il 2 febbraio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); che l'art. 3, sessantunesimo comma, della legge n. 537 del 1993, autoqualificandosi come norma interpretativa, prevede che l'indennita' concessa dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai magistrati ed attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie (successivamente estesa al personale amministrativo delle magistrature speciali dalla legge 15 febbraio 1989, n. 51), sia corrisposta al personale amministrativo giudiziario nella misura vigente al 1 gennaio 1988, senza l'adeguamento automatico triennale stabilito per i magistrati; che le ordinanze di rimessione, nel rilevare che l'interpretazione autentica dettata dalla norma impugnata si discosta dalla costante lettura giurisprudenziale, prospettano il dubbio di legittimita' costituzionale in quanto l'esclusione dell'adeguamento triennale sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), determinando una non ragionevole disparita' di trattamento tra magistrati e personale di cancelleria e segreteria nei meccanismi di calcolo di una analoga indennita'. Inoltre sarebbe leso il principio di adeguatezza e proporzionalita' della retribuzione (art. 36 della Costituzione), giacche' l'indennita' e' da tempo componente del trattamento economico del personale che ne beneficia; che in entrambi i giudizi e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni; Considerato che le ordinanze di rimessione hanno per oggetto la stessa norma e prospettano i medesimi profili di legittimita' costituzionale, sicche' i giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica pronuncia; che identiche questioni di legittimita' costituzionale sono gia' state esaminate e dichiarate non fondate con la sentenza n. 15 del 1995, che ha ritenuto non irragionevole la mancata estensione al personale amministrativo del meccanismo di adeguamento automatico previsto per i magistrati, data la mancanza di omogeneita' tra le due categorie di dipendenti e le diverse modalita' di determinazione del loro trattamento retributivo, basato, per i magistrati, sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti e non sulle regole comuni del pubblico impiego, che si applicano invece al personale amministrativo giudiziario. Inoltre il principio di proporzionalita' e sufficienza della retribuzione non implica l'indicizzazione della retribuzione, che deve essere in ogni caso valutata nel suo complesso e non con riferimento ad una sola indennita', che concorre a comporre il trattamento retributivo; che le ordinanze introduttive del presente giudizio non adducono motivazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle gia' esaminate dalla Corte; che, conseguentemente, le questioni di legittimita' costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie), cosi' come interpretato dall'art. 3, sessantunesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 marzo 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0398