N. 112 ORDINANZA 23 marzo - 6 aprile 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Acque pubbliche e private - Disciplina degli scarichi delle pubbliche
 fognature  -  Trattamento  sanzionatorio  penale  -  Impugnazione  di
 decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L. 15 novembre 1993, n. 454, artt. 1 e 2).
 
 (Cost., artt. 3, 25 e 117).
 
(GU n.15 del 12-4-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.  Mauro  FERRI,  prof.  Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei giudizi di legittimita' costituzionale degli  artt.  1  e  2  del
 decreto-legge  15  novembre  1993,  n. 454 (Modifiche alla disciplina
 degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti  civili
 che non recapitano in pubbliche fognature) promossi con due ordinanze
 emesse  il  10  dicembre  e  il 19 novembre 1993 dal Pretore di Pisa,
 sezione distaccata di San Miniato, nei procedimenti penali  a  carico
 di  Battaglioli  Luciano  ed  altro,  e di Ghizzani Alfredo ed altro,
 iscritte ai nn. 85 e 86 del  registro  ordinanze  1994  e  pubblicate
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica,  n.  11,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1994;
    Visti gli atti di intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1995 il Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto che  il  Pretore  di  Pisa,  sezione  distaccata  di  San
 Miniato, con due ordinanze - emesse, l'una, il 10 dicembre 1993 (r.o.
 n.  85  del  1994),  nel  procedimento penale a carico di Battaglioli
 Luciano e Ferrari Giorgio e, l'altra, il 19 novembre 1993 (r.o. n. 86
 del 1994), nel procedimento penale a carico  di  Ghizzani  Alfredo  e
 Borrini  Angelo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 117
 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  1  e  2  del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 454 (Modifiche
 alla disciplina degli scarichi  delle  pubbliche  fognature  e  degli
 insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature);
      che,  in  entrambi  i  giudizi, e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate
 inammissibili,  per  la   mancata   conversione   del   decreto-legge
 denunciato e, comunque, infondate;
    Considerato  che  le  ordinanze  sottopongono alla Corte identiche
 questioni  e,   pertanto,   debbono   essere   riunite   e   trattate
 congiuntamente;
      che  il decreto-legge n. 454 del 1993 non e' stato convertito in
 legge nel termine di sessanta giorni dalla  sua  pubblicazione,  come
 risulta  dal  comunicato  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 11, serie generale, del 15 gennaio 1994;
      che, pertanto, in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte,  deve  essere  dichiarata  la manifesta inammissibilita' della
 questione;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' della
 questione di legittimita'  costituzionale  degli  artt.  1  e  2  del
 decreto-legge  15  novembre  1993,  n. 454 (Modifiche alla disciplina
 degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti  civili
 che non recapitano in pubbliche fognature), sollevata, in riferimento
 agli  artt.  3,  25  e  117  della Costituzione, dal Pretore di Pisa,
 sezione distaccata di San Miniato, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 23 marzo 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: VARI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 aprile 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0416