N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 luglio 1994- 1 aprile 1995

                                N. 202
 Ordinanza   emessa   il   1    luglio   1994  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 1  aprile 1995)  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di  Treviso sul ricorso proposto da Piccin Carlo contro
 l'Intendenza di finanza di Treviso
 Tributi in genere - Imposte dirette - Previsione della  tassabilita',
    con  effetto  retroattivo  rispetto alla data di entrata in vigore
    della norma impugnata,  delle  indennita'  di  esproprio  o  somme
    percepite   a   seguito   di  cessioni  volontarie  nel  corso  di
    procedimenti espropriativi, nonche' di somme comunque  dovute  per
    effetto  di  acquisizione coattiva conseguentemente ad occupazioni
    d'urgenza divenute illegittime, relativamente a terreni  destinati
    a  opere  pubbliche  ovvero  a interventi di edilizia residenziale
    pubblica  -  Assoggettamento  a  imposizione  fiscale  con   legge
    retroattiva  di  fatti  passati che hanno esaurito completamente i
    loro effetti economici  e  patrimoniali  e  non  possono  pertanto
    essere indici di capacita' contributiva.
 (Legge  30  dicembre  1991,  n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo,
    ottavo e nono comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.16 del 19-4-1995 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  emesso  la  seguente  decisione  sul  ricorso   n.   1566/1993
 presentato  il  28  luglio 1993 (avverso: s/rif. su i. rimb., imposta
 sost. - imposta sostit., 91) da Piccin Carlo,  residente  a  Vittorio
 Veneto  in  via  dei Forlani, 83/B, contro l'Intendenza di finanza di
 Treviso.
    Piccin  Carlo  impugna  il  silenzio  rifiuto  dell'Intendenza  di
 finanza  di  Treviso  alla  richiesta  di rimborso dell'importo di L.
 25.046.000 pagato in  data  18  giugno  1992  (L.  12.523.000)  e  27
 novembre  1992 (idem) sull'indennita' di esproprio erogata negli anni
 1989-90-91 del comune di Vittorio Veneto. Assume che l'art. 11  della
 legge  n.  413/1991  e'  costituzionalmente illegittimo dappoiche' ha
 disposto sia la retroattivita' al 1› gennaio 1989 della tassazione di
 somme riscosse fin da  tale  data,  a  seguito  di  provvedimenti  di
 esproprio  gia' divenuti definitivi, sia la tassazione di plusvalenze
 realizzate al di fuori di  ogni  ipotesi  di  finalita'  speculative.
 Aggiunge  che tale censura e' conforme al principio di cassa previsto
 in via generale dall'art. 81 del testo  unico  n.  917/1986  e  succ.
 mod.,  dappoiche'  somme  incassate  nel  1989-90  dovrebbero  essere
 dichiarate tassate come percepite nel 1991, in contrasto  con  l'art.
 53 della Costituzione.
    Chiede  pertanto  che  venga  dichiarata  fondata  l'eccezione  di
 incostituzionalita' con ogni conseguenza di legge.
    L'amministrazione non ha presentato deduzioni.
                          IL COLLEGIO OSSERVA
    Gli  incrementi  di  valore  dei  beni  sono  tassati   sia   come
 "plusvalori"  considerati  nel  loro  valore oggettivo, a prescindere
 cioe' dall'attivita' che li ha prodotti (Invim), sia nella tassazione
 dei redditi, come plusvalenze realizzate con un'attivita' speculativa
 (art. 81 del testo  unico).  L'incremento  di  valore  che  segue  la
 percezione  di  indennita'  di  esproprio  (o  di  somme a seguito di
 cessioni  volontarie  nella  procedura  espropriativa)   e'   escluso
 dall'Invim (art. 2 del d.P.R. n. 649/1972), ma e' considerato reddito
 ai fini dell'imposta (art. 11 della legge n. 413/1991).
    L'esclusione  ai  fini  Invim significa che la legge non considera
 tale incremento come idonea manifestazione di capacita'  contributiva
 rispetto  all'Invim,  la  quale  tassa  gli  incrementi  di  valore a
 prescindere dalle cause che li ha prodotti. Conseguentemente, fino al
 1991, essi incrementi non erano stati considerati redditi.
    Se cosi' e', appare illogica la tassazione introdotta nel 1991 fra
 le  plusvalenze  che  sono  frutto  di  attivita'  speculativa,   non
 apparendo  conforme  a  giustizia  collocare  sullo  stesso  piano la
 speculazione e l'espropriazione. Se si vuole tassare  la  plusvalenza
 da  esproprio,  la  relativa imposizione afferisce l'Invim, non certo
 l'Irpef,  ma  la  legge  sull'Invim  esclude  da   tassazione   detta
 plusvalenza.
    Ne consegue, a parere del collegio, che viene violato il principio
 di  uguaglianza  di  cui  agli  articoli  3  e 53 della Costituzione,
 dappoiche' si  tassano  plusvalenze  che  non  sono  speculative,  in
 contrasto  con  la giurisprudenza costituzionale che ebbe a ravvisare
 tale incongruenze ai fini dell'Ilor (sentenza n. 42/1980).
    Appare inoltre violato, a parere del  collegio,  il  principio  di
 capacita'  contributiva perche' con la tassazione si colpiscono somme
 che non rappresentano ricchezza nuova, ne' plusvalenze,  ma  solo  un
 ristoro  a  seguito  dello  spossessamento  effettuato dalla pubblica
 amministrazione su un bene privato.
    Viene quindi a mancare il nesso  causale  tra  imposizione  ed  il
 presupposto  rilevatore  di ricchezza e quindi l'idoneita' soggettiva
 all'imposizione.
    Quanto infine alla eccepita retroattivita'  della  tassazione  per
 gli  incrementi realizzati prima dell'entrata in vigore della norma a
 partire dal 31 dicembre 1988, occorre osservare quanto segue.
    L'emanazione di una legge  finanziaria  retroattiva  non  comporta
 tout  court la violazione del principio di capacita' contributiva, ma
 deve  essere  verificato  (sentenza  della  Corte  costituzionale  n.
 45/1964)  se  esistano  ancora  le  disponibilita'  monetarie per far
 fronte all'imposizione e cioe' se persistano nella sfera patrimoniale
 del contribuente gli effetti economici della ricchezza oggetto  della
 tassazione.
    La  Corte  costituzionale  (sentenza  n.  44/1966) ha ritenuto che
 debba considerarsi interrotto il rapporto tra imposizione e capacita'
 contributiva laddove si abbia applicazione  dell'imposta  a  rapporti
 esauriti,  senza che l'efficacia retroattiva della norma sia sorretta
 da alcuna razionale presunzione che gli effetti economici del  valore
 realizzato permangano nella sfera patrimoniale del soggetto.
    Nella  fattispecie  non  puo'  non  tenersi  conto che il soggetto
 potrebbe non essere piu' nella disponibilita' dell'indennita'.
    La norma di cui all'art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono
 comma della  legge  n.  413/1991,  appare  quindi  costituzionalmente
 censurabile a stregua degli artt. 53 e 3 della Costituzione.
    In  tal  senso si sono pronunciate anche la commissione tributaria
 di primo grado di Reggio Calabria, con ordinanza 12 maggio  1993  (in
 Gazzetta Ufficiale 30 marzo 1994, pag. 37 e la commissione tributaria
 di  primo  grado  di  Cagliari 3 aprile 1993 in Gazzetta Ufficiale 25
 maggio 1994, pag. 101).
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone l'immediata trasmissione alla Corte  costituzionale  degli
 atti e sospende il giudizio in corso;
    Ordina che a cura della segreteria questa ordinanza sia notificata
 al  ricorrente Piccin Carlo, all'Intendenza di finanza di Treviso, al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  sia  comunicata  anche  al
 Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
 Repubblica;
    Visto  l'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale dispone che la trasmissione di questa  ordinanza
 alla Corte costituzionale avvenga unitamente agli atti del giudizio e
 alle   prove  delle  notificazioni  delle  comunicazioni  come  sopra
 ordinate.
      Cosi' deciso in Treviso, li' 1› luglio 1994
                         Il presidente: JACOBI
                                                  Il relatore: CAMPION
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