N. 19 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 1995
N. 19 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Veneto - Impiego regionale - Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell'art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 - Previsione dell'equiparazione, a tutti gli effetti, di detto personale al personale assunto ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 - Conseguente applicazione al personale in questione dell'art. 4-bis del d.-l. n. 148/1993, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha autorizzato (in deroga all'art. 31 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) le pubbliche amministrazioni, che si trovassero ad utilizzare personale con rapporti di lavoro a tempo determinato, ai sensi del citato art. 7 della legge n. 544/1988, reclutato per la realizzazione di specifici "progetti-obiettivo", a bandire - a determinate condizioni - concorsi per la copertura dei corrispondenti posti nelle qualifiche funzionali richiedenti titolo di studio superiore a quello di scuola secondaria di primo grado - Lamentata indebita estensione della sfera di operativita' di una norma statale, per giunta di natura derogatoria, a personale diverso da quello dalla norma stessa tassativamente indicato - Esorbitanza dalla competenza delle regioni in materia di musei e biblioteche di enti locali, della disciplina del rapporto di lavoro del personale, impiegato dai comuni, per il funzionamento di detti enti - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 921/1988. (Delibera legislativa regione Veneto riapprovata il 7 marzo 1995). (Cost., artt. 117 e 128).(GU n.18 del 3-5-1995 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma e' domiciliato ope legis, contro il Presidente della giunta della regione Basilicata, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa n. 1599 del 6 marzo 1995 con la quale il Consiglio regionale della regione Basilicata ha approvato nel nuovo testo la l.r.: "abrogazione della l.r. 17 aprile 1995 n. 20 - Partecipazione della regione Basilicata al Consorzio lucano universitario" nel testo allegato al provvedimento medesimo (artt. 1, 2, 3 e 4) in relazione agli artt. 97 e 117 della Costituzione, art. 36 del d.lgs. n. 29/1993, art. 3, ventesimo comma, della legge n. 537/1993 e principi cui ad art. 22 della legge n. 724/1994. Con provvedimento 24 gennaio 1995 n. 1528, del Consiglio regionale la regione Basilicata ha inteso abrogare la legge regionale n. 20/1995 (art. 1) recante "Partecipazione della regione Basilicata al Consorzio lucano universitario" con decorrenza del 25 luglio 1995 in quanto la scadenza di durata dell'Ente viene a cadere per decorso del termine alla predetta data. Il suddetto Consorzio veniva costituito in data 24 luglio 1985 all'atto della cessazione della societa' consortile per la promozione e lo sviluppo dell'universita' di Basilicata S.p.a., per lo svolgimento della medesima attivita' e l'intero patrimonio sociale della predetta societa' per azioni veniva trasferito per obbligo statutario al Consorzio. Al detto Consorzio partecipavano gli stessi soci: regione Basilicata, comune di Potenza, provincia di Potenza e provincia di Matera della ex Societa' consortile S.p.a. con identiche quote di partecipazione e con obbligo di corrispondere un contributo annuo per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Con il suo art. 2 sulla delibera e' stato testualmente disposto: "Le due unita' di personale dipendente del disciolto Consorzio lucano universitario in servizio alla data del 1 gennaio 1994, previa istanza documentata, saranno assorbite dalla regione ed inquadrate nel proprio ruolo organico nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti vacanti nella pianta organica dell'ente". La riferita delibera legislativa ha formato oggetto di rinvio governativo siccome ritenuta in contrasto all'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993 e disposizioni cui all'art. 3 ventesimo comma, della legge n. 537/1993 e con i principi desumibili dall'art. 22 della legge n. 724/1994. In data 11 marzo 1995 e' pervenuta al commissario di Governo presso la regione Basilicata comunicazione dell'avvenuta riapprovazione nella seduta consiliare del 6 marzo 1995 con delibera n. 1599 con cui e' stato disposto oltrecche' l'abrogazione della l.r. n. 20 del 17 aprile 1985 (art. 1) anche l'inquadramento nel ruolo organico della regione nel livello funzionale corrispondente al titolo di studio posseduto e nei limiti dei posti vacanti nella pianta organica dell'Ente, e previo superamento di concorso per titoli ad esse riservato, di due unita' di personale dipendente del disciolto Consorzio lucano universitario e gia' in servizio alla data dell'11 gennaio 1994 (art. 2). Il provvedimento in questione e' censurabile per la disposizione cui all'art. 2 ove prevede l'inquadramento ope legis nel ruolo regionale del personale dipendente del disciolto Consorzio lucano universitario - il cui rappporto di lavoro sembra avere natura contrattuale di tipo privatistico - essendo in contrasto con i principi generali in materia di accesso agli impieghi presso le pubbliche amministrazioni cui all'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993 e con le disposizioni cui all'art. 3, ventesimo comma, della legge n. 537/1993 nonche' con i principi ribaditi con l'art. 22 della legge n. 724/1994. Il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ha dettato una serie di disposizioni espressamente destinate a costituire principi fondamentali dell'art. 117 della Costituzione. Come chiaramente si desume dall'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993 l'assunzione negli impieghi nelle p.a. avviene nei soli modi disciplinati dalle ipotesi a), b) e c) del primo comma e con le modalita' di cui al secondo comma. L'art. 3, ventesimo comma, della legge n. 537/1993 ha stabilito il principio secondo il quale le amministrazioni pubbliche assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi cui all'art. 36 citato, primo comma, solo per le lettere b), c) e dell'art. 42 del d.lgs. n. 29/1993 (categorie protette). L'art. 22 della legge n. 724/1994 ha poi fatto divieto (sesto comma) alle pubbliche amministrazioni di assumere personale di ruolo a tempo indeterminato ivi compreso quello appartenente alle categorie protette. Inoltre con il settimo comma ha richiamato l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 537/1993 (v. principi di mobilita'); con l'ottavo comma ha fissato possibilita' di assunzione solo in applicazione del medesimo art. 22 anche con le graduatorie di idonei di concorsi precedenti. Con il quindicesimo comma ha previsto la verifica dei carichi di lavoro in base ai principi e criteri fissati nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma .. con definizione delle dotazioni organiche (sedicesimo comma) previa verifica dei carichi di lavoro e con individuazione delle procedure, della loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione cui alle lettere b) e c) del quindicesimo comma a comunicarsi alle amministrazioni indicate nel diciassettesimo comma (cfr. pure diciottesimo comma); e' inoltre previsto (diciannovesimo comma) il monitoraggio delle linee di attivita' omogenee, in base ai dati emergenti dai carichi di lavoro, per la definizione dei parametri di dimensionamento delle dotazioni organiche (diciannovesimo comma), il contingentamento di personale a tempo parziale (ventesimo e ventunesimo comma). Dal contesto delle richiamate disposizioni emergono dunque una serie di principi generali che la risposta delibera legislativa della regione Basilicata non ha con evidenza rispettato riservando a personale (avente rapporto di lavoro di tipo privato) accesso riservato e privilegiato, e non aperto a tutti, cioe' a dipendenti del disciolto Consorzio lucano universitario (a sua volta subentrato alla S.p.a. Consortile ex art. 2602 del c.c.) e richiamando la condizione del servizio alla data del 1 gennaio 1994, con procedure semplificate di accesso nei ruoli regionali ed alle relative qualifiche funzionali. Cio' oltrettutto senza la previa definizione delle oggettive e reali esigenze di risorse umane nell'ambito di una razionale riorganizzazione delle strutture pubbliche e senza altresi' dar corso alle procedure di mobilita'. Per cui, anche tenuto conto dei principi cui agli artt. 117 e 97 Costituzione, e soprattutto delle richiamate disposizioni normative nn. 29 e 537 del 1993 e 724/1994, appare evidente il contrasto della delibera legislativa con le richiamate disposizioni legislative. In effetti, cosi' come prefigurata dalla legge regionale in esame, la "copertura" dei posti negli organici regionali non si dimostra rispondente agli obiettivi ed ai mezzi (pur essi vincolantemente imposti dal legislatore statale) di riassetto organizzativo degli apparati e del personale della p.a., apparendo - piuttosto - ispirata da favor per i dipendenti in servizio al 1 gennaio 1994 prima presso S.p.a. e poi presso un Consorzio poi disciolto (con rapporto di tipo privatistico) cui viene consentito (in sostanza, attraverso un agevolato inquadramento) l'accesso definitivo a superiori qualifiche funzionali e con una mobilita' di tipo residuale, di per se' diversa sia per tempi di attuazione che per fini, da quella delineata dalle succitate norme statali di principio. Si perpetua per tal modo, in forme appena mascherate, quel sistema di reinquadramenti di personale che, invalso fino a pochi anni or sono, s'e' reso incompatibile con le linee della riforma del 1993 e con la legge n. 734/1994 le quali si sono prefisse un ottimale impiego di risorse umane ed un conseguente contenimento della spesa pubblica, imponendo una ben precisa scansione temporale ed un gradato ricorso ai diversi strumenti di soddisfacimento delle effettive esigenze di organico nel settore del pubblico impiego.
Per i motivi esposti, il ricorrente Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge regionale in epigrafe indicata per contrasto con gli artt. 97 e 117 della Costituzione, in relazione all'art. 36 del d.lgs. n. 29/1993; art. 3, ventesimo comma, della legge n. 537/1993 e art. 22 della legge n. 724/1994. Saranno prodotti, unitamente a copia della delibera di impugnazione della P.C.M., il testo "rinviato" della legge, il provvedimento di rinvio ed il testo "riapprovato". Roma, addi' 24 marzo 1995 L'avvocato dello Stato, Carlo TONELLO 95C0440