N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 1995

                                 N. 21
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  5  aprile  1995  (del commissario dello Stato per la
 regione siciliana)
 Regione siciliana - Sanita' pubblica - Individuazione delle aziende
    ospedaliere a gestione diretta del  S.S.N.  nel  territorio  della
    regione  siciliana,  mediante  lo  strumento legislativo, anziche'
    (come prescritto dagli artt. 25, 32 e 54 della legge regionale  n.
    30/1993  che  ha  dato  attuazione  al  d.lgs. n. 502/1992) con il
    programma  sanitario  regionale  da  approvare  con  decreto   del
    presidente della regione previa delibera della giunta, su proposta
    dell'assessore  per  la  sanita',  sentito  il consiglio sanitario
    regionale,  acquisito  il  parere  della  competente   commissione
    legislativa  dell'assemblea regionale siciliana - Irragionevolezza
    e  arbitrarieta'  della  impugnata  disciplina  e  violazione  dei
    principi  di  cui  al  citato d.lgs. n. 502/1992 che costituiscono
    norme fondamentali di riforma economico-sociale.
 Regione siciliana - Sanita' pubblica - Previsione che il personale
    tecnico-sanitario  in  servizio  presso   l'ufficio   dei   medici
    provinciali  e  dei veterinari provinciali alla data di entrata in
    vigore della legge  impugnata  e'  iscritto,  a  richiesta,  entro
    centoventi   giorni   dalla  data  stessa,  nei  ruoli  nominativi
    regionali del personale del servizio sanitario nazionale,  nonche'
    dell'inquadramento  del  personale  stesso,  secondo la tabella di
    equiparazione  allegata  al  d.P.R.  n.  761/1969,  tenuto   conto
    dell'anzianita'  di  servizio maturata dagli interessati alla data
    di  entrata  in  vigore  della  legge  regionale  n.   33/1994   -
    Introduzione  di  una  disciplina  di privilegio in violazione dei
    principi circa l'immissione in ruolo e la progressione di carriere
    del personale delle UU.SS.LL. di cui agli artt. 15, 17  e  18  del
    d.lgs. n. 502/1992.
 (Delibera legislativa regione siciliana 22 marzo 1995).
 (Cost., artt. 3 e 97; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. b)).
(GU n.19 del 10-5-1995 )
    L'assemblea  regionale siciliana nella seduta del 22 marzo 1995 ha
 approvato il disegno di legge  n.  918  dal  titolo:  "Individuazione
 delle  aziende  ospedaliere a gestione diretta del Servizio sanitario
 nazionale nel territorio  della  regione  siciliana.  Modifiche  alle
 leggi  regionali  3  novembre  1993,  n.  30 e 20 agosto 1994, n. 33.
 Variazione  di   destinazione   di   somme",   pervenuto   a   questo
 commissariato,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto
 speciale il 25 marzo 1995.
    L'assemblea regionale con il  provvedimento  teste'  approvato  ha
 proceduto  ad  identificare  i centri di cura ed assistenza sanitaria
 della regione nonostante la legge regionale n. 30/1993, che  ha  dato
 attuazione  nell'ordinamento siciliano alle innovative previsioni del
 decreto legislativo n. 502/1992, preveda agli articoli 25  e  32  che
 l'individuazione  e  l'articolazione  delle aziende ospedaliere debba
 essere effettuata nel contesto della programmazione,  e  segnatamente
 del  piano  sanitario  regionale,  di  cui all'art. 54 della medesima
 legge, da approvare con decreto del presidente della  regione  previa
 delibera  della  giunta,  su  proposta dell'assessore per la sanita',
 sentito il consiglio sanitario regionale e acquisito il parere  della
 competente  commissione  legislativa  dell'Ars.    La  determinazione
 assunta dal legislatore  siciliano,  secondo  quanto  e'  emerso  dai
 lavori  d'aula,  trova  ragione  d'essere  nella  circostanza  che  a
 tutt'oggi l'iter di formazione del piano sanitario regionale  non  e'
 ancora concluso.  Infatti, pur essendone stata presentata nel mese di
 settembre  una  bozza da parte dell'assessore per la sanita', in atto
 gli uffici del relativo assessorato sono impegnati nell'esame e nella
 valutazione  delle  osservazioni  presentate  da   diversi   soggetti
 interessati   per   cui,  non  e'  prevedibile  l'adozione  in  tempi
 ragionevolmente brevi del testo definitivo.  Di contro, il  Ministero
 della  sanita'  ha di recente sollecitato la rapida definizione dello
 strumento programmatorio ed al contempo prospettato  la  possibilita'
 di  un  intervento  sostitutivo,  ai  sensi dell'art. 1, primo comma,
 della legge n. 590/1994, facendo riferimento,  intanto,  alla  nomina
 dei  direttori  generali  delle aziende unita' sanitarie locali, gia'
 individuate  con legge n.  30/1993.  Proprio con l'intento di ovviare
 alle conseguenze dell'intervento statale il governo regionale, pur in
 presenza delle rimostranze di taluni  deputati  dell'opposizione  che
 prospettavano  le loro perplessita' sulla possibilita' di intervenire
 in sede legislativa su una  materia  che  avrebbe  dovuto  costituire
 oggetto  di provvedimento del presidente della regione, a conclusione
 del complesso procedimento disciplinato  dall'art.  54  della  citata
 legge   regionale   n.   30/1993,   ed  in  un  contesto  di  globale
 programmazione e pianificazione anche in relazione  al  rapporto  fra
 risorse   e  risultati  da  conseguire,  ha  insistito  affinche'  si
 addivenisse   immediatamente   all'individuazione    delle    aziende
 ospedaliere   stralciandole   dall'intero   assetto  del  sistema  di
 assistenza  sanitaria  nell'isola.    Tale  operazione,  inoltre,  in
 seguito  anche alle modificazioni apportate all'originario disegno di
 legge con emendamenti d'aula, si e'  conclusa  con  l'individuazione,
 quali  aziende  ospedaliere,  di  presidi  che  nella  bozza di piano
 sanitario  non  risultavano  inseriti  nella   rete   di   emergenza,
 probabilmente  per  il  non  ancora  accertato possesso dei requisiti
 prescritti dal quarto comma dell'art. 4 del  decreto  legislativo  n.
 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
    Infatti l'art. 1 del provvedimento legislativo de quo recita:
    "1. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, in
 deroga  alle  disposizioni  contenute  nell'art. 25, secondo comma, e
 nell'art. 32, primo comma, lettere a) e b), della legge  regionale  3
 novembre  1993, n. 30, in applicazione delle modifiche introdotte nel
 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo
 7 dicembre 1993, n. 517, nonche' dall'art. 1, quarto comma, del d.-l.
 27 agosto 1994, n. 512, convertito senza modificazioni dalla legge 17
 ottobre 1994, n. 590 al fine  di  consentire  il  primo  avvio  delle
 aziende  unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, la rete
 ospedaliera a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nella
 regione siciliana e' individuata come segue:
       a) aziende di rilievo nazionale e di alta specializzazione:
       1) gia' individuate dal Consiglio dei Ministri con decreto  del
 31  agosto  1993:  Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M.
 Ascoli di Palermo; Ospedali Garibaldi, S. Luigi e S. Curro' e  Ascoli
 Tomaselli di Catania;
       2)  che  saranno  individuate  ai sensi dell'art. 4 del decreto
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,  come  modificato  dal  decreto
 legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
       b)  aziende regionali in cui insiste la prevalenza del percorso
 formativo  del  triennio  clinico  della  facolta'  di   medicina   e
 chirurgia:  Ospedali  Vittorio  Emanuele,  Ferrarotto e S. Bambino di
 Catania;
       c) aziende regionali di riferimento per  l'emergenza  di  terzo
 livello:
       1) Ospedale S. Elia di Caltanissetta;
       2) Ospedale Cannizzaro di Catania;
       3) Ospedale Papardo di Messina;
       4)  Ospedali  Villa Sofia e Centro Traumatologico Ortopedico di
 Palermo;
       d)  aziende  ospedaliere  di  riferimento  per  l'emergenza  di
 secondo livello:
       1) Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento;
       2) Ospedale Gravina di Caltagirone;
       3) Ospedale Umberto I di Enna;
       4) Ospedale Vittorio Emanuele di Gela;
       5) Ospedale Piemonte di Messina;
       6) Ospedale V. Cervello di Palermo;
       7) Ospedale Civile - OMPA di Ragusa;
       8) Ospedale Umberto I di Siracusa;
       9) Ospedale S. Antonio Abate di Trapani.
    2. In deroga alle previsioni dell'art. 32, primo comma, lettera b)
 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in considerazione delle
 specifiche  caratteristiche  del territorio, e' altresi' individuato,
 quale azienda di riferimento regionale di secondo livello, l'ospedale
 'Ospedali civili riuniti' di Sciacca.
    3.  L'individuazione  delle  aziende  di  cui   al   primo   comma
 costituisce  specificazione  della  norma  di  cui all'art. 32, primo
 comma, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993,  n.  30,  e
 determina i presidi ospedalieri costituiti in azienda che fanno parte
 del piano sanitario regionale.
    4.  Sono  confermati  gli adempimenti previsti dal secondo, terzo,
 quarto, quinto e ottavo comma, dell'art. 55 della legge  regionale  3
 novembre  1993,  n.  30, i cui tempi di attuazione decorreranno dalla
 data di entrata in vigore della presente legge".
    Orbene,   siffatta   repentina   individuazione   delle    aziende
 ospedaliere  non soltanto differisce dalle previsioni contenute nella
 citata  bozza  del  piano  sanitario  regionale  che  originariamente
 contemplava,  per quanto concerne la rete di emergenza, l'istituzione
 di quattro aziende di terzo livello e cinque di secondo livello,  ma,
 nel  superare  le disposizioni della precedente legislazione organica
 regionale (legge regionale n. 30/1993, art. 32),  si  discosta  dalle
 prescrizioni  contenute  nella  normativa  statale  di  riferimento e
 segnatamente, riguardo  all'ospedale  "Ospedali  civili  riuniti"  di
 Sciacca,  dall'art.  4,  quarto  comma  del  decreto  legislativo  n.
 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
    Questa ultima disposizione, infatti, richiede espressamente, quale
 requisito imprescindibile ai fini della costituzione in  azienda  dei
 nosocomi  destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di
 emergenza, che questi siano effettivamente dotati del dipartimento di
 emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 del d.P.R.  27  marzo
 1992 nonche' "di norma" anche dell'eliporto.
    Dai chiarimenti forniti dall'assessorato regionale alla sanita' ai
 sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, con note prot. n. 01022 del
 10  marzo  1995  (all.  1)  e  n. 01204 del 22 marzo 1995 (all. 2) si
 evince che presso l'ospedale di Sciacca non  sono  attivati  tutti  i
 reparti afferenti all'area di emergenza.
    Ne'  vale  in  proposito,  per  superare  la  cennata  carenza del
 requisito prescritto, il riferimento alla disposizione  di  cui  alla
 lett.  b),  primo  comma,  dell'art.  32,  della  legge  regionale n.
 30/1993.
    Detta norma infatti prevede che la rete ospedaliera regionale  sia
 costituita  dalle  aziende  di  riferimento regionale per l'emergenza
 costituiti dagli ospedali che hanno "o per i quali il piano regionale
 preveda" tutti i requisiti di cui al d.P.R. 27 marzo 1992.
    Ebbene  fra i luoghi di cura in questione viene inserito ope legis
 nel documento programmatorio, come gia' detto non ancora definito  ed
 approvato,  il  presidio  ospedaliero  "Ospedali  civili  riuniti" di
 Sciacca non contemplato dalla bozza del piano sanitario ed introdotto
 grazie ad un emendamento presentato in aula ed  approvato  nonostante
 il  parere  contrario  e  del  Governo e della competente commissione
 legislativa.
    Al  riguardo  questo  ufficio,  pur  nel  pieno   rispetto   della
 discrezionalita'  del  legislatore  sulle  modalita',  i  tempi  ed i
 criteri di scelta  dei  presidi  ospedalieri  da  qualificarsi  quali
 centri  di  riferimento  della  rete  di  emergenza  sanitaria  nella
 regione, non puo'  esimersi  dal  prospettare  censure  di  carattere
 costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto del principio di
 cui  all'art.  97  della Costituzione e della violazione dell'art. 4,
 quarto  comma  del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive
 modifiche ed integrazioni.
    Riguardo  al  primo dei parametri di costituzionalita' invocati si
 soggiunge che non appare confacente al  generale  principio  di  buon
 andamento  della p.a. l'istituzione in aziende, dotate di autonomia e
 destinatarie di particolari finanziamenti, di  strutture  ospedaliere
 che in atto non sono dotate della struttura e di moduli organizzativi
 che  possono  assicurare  un'ottimale  funzionalita'  del servizio da
 rendere.
    D'altronde  l'intervento  del  legislatore   appare   ancor   piu'
 censurabile     sotto     il    profilo    dell'irragionevolezza    e
 dell'arbitrarieta', come evidenziato peraltro da taluni deputati  nel
 corso   del   vicace  dibattito  tenutosi  in  aula  e  dallo  stesso
 assessorato regionale alla sanita' nella nota n. 01247 del  25  marzo
 1995  (all.  3),  per  via  dell'inserimento anomalo dell'Ospedale di
 Sciacca nel novero delle aziende di riferimento regionale di  secondo
 livello,  in  quanto il terzo comma del medesimo art. 1 non l'include
 fra i presidi facenti parte del piano sanitario regionale.
    Per quanto attiene, altresi', alla violazione dell'art. 4,  quarto
 comma, del decreto legislativo n. 502/1992 si osserva che esso, cosi'
 come  riconosciuto  da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 355/1993,
 costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale in quanto
 concerne l'organizzazione del Servizio sanitario  nazionale  nel  suo
 complesso   e  pertanto  vincola  anche  la  regione  siciliana  che,
 peraltro, in subiecta materia ha, ai sensi  dell'art.  17,  lett.  b)
 dello statuto speciale, mera competenza legislativa concorrente.
    Nel  corpo del disegno di legge sono state altresi' inserite norme
 di  modifica  ed  integrazione  di  precedenti  leggi  regionali  che
 dovrebbero    acconsentire   e/o   agevolare,   nell'intenzione   del
 legislatore, l'avvio del nuovo sistema sanitario di  cui  alla  legge
 regionale n. 30/1993.
    L'art.  4,  che  di  seguito si trascrive e che modifica il quarto
 comma dell'art. 17 della legge regionale n.  33/1994  concernente  il
 passaggio del personale dei soppressi uffici dei medici provinciali e
 dei   veterinari  provinciali  nel  ruolo  nominativo  regionale  del
 servizio sanitario,  da'  adito  anch'esso  a  censure  di  carattere
 costituzionale:  "Modifiche  all'art.  17  della  legge  regionale 30
 agosto 1994, n. 33, concernente  la  soppressione  degli  uffici  dei
 medici provinciali e dei veterinari provinciali.
    1.  Il  quarto  comma dell'art. 17 della legge regionale 20 agosto
 1994, n. 33 e' sostituito dal seguente:
      4. Il personale tecnico-sanitario in servizio presso gli  uffici
 dei  medici  provinciali  e  dei  veterinari provinciali alla data di
 entrata in  vigore  della  presente  legge  e'  iscritto,  se  ne  fa
 richiesta alla regione entro centoventi giorni dalla stessa data, nei
 ruoli  nominativi  regionali  del  personale  del  servizio sanitario
 nazionale, ai sensi degli artt. 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978,
 n. 833.
    All'inquadramento  del   personale   tecnico-sanitario   regionale
 proveniente  dai  soppressi  uffici  dei  medici  provinciali  e  dei
 veterinari provinciali provvede l'assessore regionale per la  sanita'
 con  proprio  decreto. Il personale e' assegnato all'unita' sanitaria
 locale all'interno  del  cui  territorio  di  competenza  aveva  sede
 l'ufficio del medico o del veterinario provinciale presso il quale lo
 stesso  prestava servizio o, a domanda, presso altre unita' sanitarie
 locali  della  regione;  l'assegnazione  puo'   avvenire   anche   in
 sovrannumero.   L'inquadramento   avviene   secondo   le  tabelle  di
 equiparazione allegate al d.P.R. 20 dicembre 1979, n.    761,  tenuto
 conto  dell'anzianita'  di  servizio  maturata dagli interessati alla
 data di entrata in vigore  della  presente  legge.    L'inquadramento
 avviene,  inoltre,  nell'area funzionale e nella specifica disciplina
 che i richiedenti avranno indicato nell'istanza in base ai criteri di
 equiparazione  previsti  dall'art.  26  del  d.m.  31  gennaio   1983
 modificato con d.m. 2 marzo 1989".
    La  norma, teste' introdotta, si appalesa suscettibile di rilievi,
 laddove prevede che l'inquadramento del  personale  tecnico-sanitario
 in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari
 provinciali nel ruolo nominativo regionale del S.s.n. avviene secondo
 le  tabelle  di  equiparazione allegate al d.P.R. n. 761/1979, tenuto
 conto dell'anzianita' di servizio maturata alla data  di  entrata  in
 vigore della legge regionale n. 33/1994.
    Siffatta  previsione, appare incongrua ed in palese contraddizione
 con i chiarimenti forniti dall'assessorato regionale  della  sanita',
 con  la  nota n. 03649 dell'11 agosto 1994 (all. 4), in occasione del
 controllo preventivo di legittimita' costituzionale  del  d.d.-l.  n.
 223/311,  poi  divenuto  legge  regionale n. 33/1994. Con la suddetta
 nota, infatti, non solo veniva assicurata la riferibilita'  dell'art.
 17  al solo personale (medici e veterinari) proveniente dai ruoli del
 Ministero della sanita' e successivamente transitato alla regione  ex
 d.P.R.  n. 50/1986, ma veniva anche precisato che l'inquadramento non
 appariva estensibile al personale eventualmente proveniente dai ruoli
 dell'amministrazione regionale assegnato a vario titolo  agli  uffici
 dei  medici provinciali posteriormente al 31 dicembre 1985, in quanto
 successivamente a tale data non era stato comandato  nei  sopprimendi
 uffici personale rientrante nelle categorie in questione.
    Orbene,   se   la   ratio   del   provvedimento   legislativo  era
 esclusivamente quella di non pregiudicare - a causa del  ritardo  con
 cui la regione ha proceduto alla soppressione degli uffici dei medici
 provinciali  -  le aspettative del personale statale in servizio e di
 non  precludere  definitivamente  agli  stessi  la  possibilita'   di
 transitare  nel  S.s.n. con le particolari modalita' di cui al d.P.R.
 n. 761/1979, non si comprende per quale ragione ora  si  voglia  pure
 costituire  in  loro favore una forma privilegiata di progressione in
 carriera che non trova riscontro alcuno nella legislazione statale di
 riferimento.
    La disposizione in argomento, infatti, nel conferire ultrattivita'
 alla   norma   statale,  speciale  e  transitoria,  consentirebbe  di
 valutare, non solo l'anzianita' di servizio maturata sino  ad  agosto
 1994,  ma  anche le eventuali progressioni in carriera conseguite dal
 1985 in poi nei  ruoli  regionali  per  l'accesso  a  qualifiche  del
 S.s.n.,   per   le  quali,  invece,  necessita,  secondo  la  vigente
 legislazione nazionale, il superamento di apposite  prove  selettive,
 nonche' il possesso di specifici titoli di merito e di studio.
    La nuova formulazione della norma di cui al quarto comma dell'art.
 17  della  legge  regionale  n.  33/1994 appare, pertanto, lesiva del
 principio di eguaglianza di cui all'art.  3  della  Costituzione  nei
 confronti  di  tutti i dipendenti appartenenti al ruolo regionale del
 S.s.n. non destinatari del provvedimento,  nonche'  delle  specifiche
 norme che disciplinano l'immissione e la progressione in carriera del
 personale  delle uu.ss.ll. (artt. 15, 17 e 18 del decreto legislativo
 n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni).
    E poiche' il legislatore regionale siciliano, come codesta  ecc.ma
 Corte  ha piu' volte espressamente acclarato, in materia di personale
 sanitario gode di competenza legislativa meramente attuativa non puo'
 essergli consentito introdurre disposizioni che facultino determinati
 soggetti ad essere ammessi fra il personale del S.s.n.  al  di  fuori
 delle  procedure  ed in assenza dei requisiti richiesti dalla vigente
 normativa.
    Ne' vale a giustificare l'ultrattivita' conferita dalla  norma  la
 circostanza   che   secondo   quanto   asserito  dall'amministrazione
 regionale, con nota prot. 01068 del 14 marzo 1995 (all.  5),  operare
 altrimenti  "equivarrebbe  a  cristallizzare la carriera del pubblico
 dipendente interessato al passaggio nei ruoli della u.s.l."  violando
 "il  principio  consolidato  del  rispetto delle posizioni giuridiche
 conseguite nel transito da un ente ad un altro".
    In proposito e' sufficiente osservare che l'inquadramento  oggetto
 della   presente   disposizione   non   avviene  ne'  ope  legis  ne'
 coattivamente, bensi' a domanda degli  interessati  che  ben  possono
 valutare  l'opportunita'  e la convenienza, in relazione ai titoli ed
 all'anzianita' di servizio posseduti, del proprio passaggio nei ruoli
 del S.s.n.
    Il  legislatore  regionale  d'altronde  ha  gia'  introdotto   una
 disciplina di particolare privilegio nei confronti dei dipendenti dei
 soppressi   uffici   dei   medici  provinciali  atteso  che  consente
 l'assegnazione, anche in sovrannumero, nella u.s.l.  nel  cui  ambito
 territoriale prestavano servizio dietro presentazione di una istanza.
                                P. Q. M.
    Con  riserva  di  presentare  memorie  illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto dr. Vittorio Piraneo, commissario dello  Stato
 per  la  regione  siciliana,  ai  sensi  dell'art.  28  dello statuto
 speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati  articoli  del
 disegno  di  legge  n.  918  dal titolo "Individuazione delle aziende
 ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario  nazionale  nel
 territorio  della regione siciliana. Modifiche alle leggi regionali 3
 novembre 1993,  n.  30  e  20  agosto  1994,  n.  33.  Variazione  di
 destinazione  di  somme"  approvato  dall'assemblea  regionale  nella
 seduta del 22 marzo 1995:
      art.  1,  secondo comma per violazione dell'art. 4, quarto comma
 del  decreto  legislativo  n.  502/1992  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni  in  relazione  ai  limiti  posti dall'art. 17, lett. b)
 dello statuto speciale nonche' degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
      art. 4 limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianita' di
 servizio maturata dagli interessati alla data di  entrata  in  vigore
 della  presente  legge"  per  violazione  dell'art. 47 della legge n.
 833/1978 e degli artt.  15,  17  e  18  del  decreto  legislativo  n.
 502/1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  in relazione ai
 limiti posti dall'art. 17 lett. b) dello statuto speciale.
      Palermo, addi' 28 marzo 1995
         Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
                       prefetto Vittorio PIRANEO
 
 95C0444