N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 1995
N. 21 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1995 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Regione siciliana - Sanita' pubblica - Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del S.S.N. nel territorio della regione siciliana, mediante lo strumento legislativo, anziche' (come prescritto dagli artt. 25, 32 e 54 della legge regionale n. 30/1993 che ha dato attuazione al d.lgs. n. 502/1992) con il programma sanitario regionale da approvare con decreto del presidente della regione previa delibera della giunta, su proposta dell'assessore per la sanita', sentito il consiglio sanitario regionale, acquisito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana - Irragionevolezza e arbitrarieta' della impugnata disciplina e violazione dei principi di cui al citato d.lgs. n. 502/1992 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Regione siciliana - Sanita' pubblica - Previsione che il personale tecnico-sanitario in servizio presso l'ufficio dei medici provinciali e dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della legge impugnata e' iscritto, a richiesta, entro centoventi giorni dalla data stessa, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, nonche' dell'inquadramento del personale stesso, secondo la tabella di equiparazione allegata al d.P.R. n. 761/1969, tenuto conto dell'anzianita' di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/1994 - Introduzione di una disciplina di privilegio in violazione dei principi circa l'immissione in ruolo e la progressione di carriere del personale delle UU.SS.LL. di cui agli artt. 15, 17 e 18 del d.lgs. n. 502/1992. (Delibera legislativa regione siciliana 22 marzo 1995). (Cost., artt. 3 e 97; statuto regione Sicilia, art. 17, lett. b)).(GU n.19 del 10-5-1995 )
L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 marzo 1995 ha approvato il disegno di legge n. 918 dal titolo: "Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del Servizio sanitario nazionale nel territorio della regione siciliana. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme", pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il 25 marzo 1995. L'assemblea regionale con il provvedimento teste' approvato ha proceduto ad identificare i centri di cura ed assistenza sanitaria della regione nonostante la legge regionale n. 30/1993, che ha dato attuazione nell'ordinamento siciliano alle innovative previsioni del decreto legislativo n. 502/1992, preveda agli articoli 25 e 32 che l'individuazione e l'articolazione delle aziende ospedaliere debba essere effettuata nel contesto della programmazione, e segnatamente del piano sanitario regionale, di cui all'art. 54 della medesima legge, da approvare con decreto del presidente della regione previa delibera della giunta, su proposta dell'assessore per la sanita', sentito il consiglio sanitario regionale e acquisito il parere della competente commissione legislativa dell'Ars. La determinazione assunta dal legislatore siciliano, secondo quanto e' emerso dai lavori d'aula, trova ragione d'essere nella circostanza che a tutt'oggi l'iter di formazione del piano sanitario regionale non e' ancora concluso. Infatti, pur essendone stata presentata nel mese di settembre una bozza da parte dell'assessore per la sanita', in atto gli uffici del relativo assessorato sono impegnati nell'esame e nella valutazione delle osservazioni presentate da diversi soggetti interessati per cui, non e' prevedibile l'adozione in tempi ragionevolmente brevi del testo definitivo. Di contro, il Ministero della sanita' ha di recente sollecitato la rapida definizione dello strumento programmatorio ed al contempo prospettato la possibilita' di un intervento sostitutivo, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge n. 590/1994, facendo riferimento, intanto, alla nomina dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali, gia' individuate con legge n. 30/1993. Proprio con l'intento di ovviare alle conseguenze dell'intervento statale il governo regionale, pur in presenza delle rimostranze di taluni deputati dell'opposizione che prospettavano le loro perplessita' sulla possibilita' di intervenire in sede legislativa su una materia che avrebbe dovuto costituire oggetto di provvedimento del presidente della regione, a conclusione del complesso procedimento disciplinato dall'art. 54 della citata legge regionale n. 30/1993, ed in un contesto di globale programmazione e pianificazione anche in relazione al rapporto fra risorse e risultati da conseguire, ha insistito affinche' si addivenisse immediatamente all'individuazione delle aziende ospedaliere stralciandole dall'intero assetto del sistema di assistenza sanitaria nell'isola. Tale operazione, inoltre, in seguito anche alle modificazioni apportate all'originario disegno di legge con emendamenti d'aula, si e' conclusa con l'individuazione, quali aziende ospedaliere, di presidi che nella bozza di piano sanitario non risultavano inseriti nella rete di emergenza, probabilmente per il non ancora accertato possesso dei requisiti prescritti dal quarto comma dell'art. 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Infatti l'art. 1 del provvedimento legislativo de quo recita: "1. Nelle more dell'approvazione del piano sanitario regionale, in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 25, secondo comma, e nell'art. 32, primo comma, lettere a) e b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in applicazione delle modifiche introdotte nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonche' dall'art. 1, quarto comma, del d.-l. 27 agosto 1994, n. 512, convertito senza modificazioni dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590 al fine di consentire il primo avvio delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, la rete ospedaliera a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nella regione siciliana e' individuata come segue: a) aziende di rilievo nazionale e di alta specializzazione: 1) gia' individuate dal Consiglio dei Ministri con decreto del 31 agosto 1993: Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli di Palermo; Ospedali Garibaldi, S. Luigi e S. Curro' e Ascoli Tomaselli di Catania; 2) che saranno individuate ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; b) aziende regionali in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facolta' di medicina e chirurgia: Ospedali Vittorio Emanuele, Ferrarotto e S. Bambino di Catania; c) aziende regionali di riferimento per l'emergenza di terzo livello: 1) Ospedale S. Elia di Caltanissetta; 2) Ospedale Cannizzaro di Catania; 3) Ospedale Papardo di Messina; 4) Ospedali Villa Sofia e Centro Traumatologico Ortopedico di Palermo; d) aziende ospedaliere di riferimento per l'emergenza di secondo livello: 1) Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento; 2) Ospedale Gravina di Caltagirone; 3) Ospedale Umberto I di Enna; 4) Ospedale Vittorio Emanuele di Gela; 5) Ospedale Piemonte di Messina; 6) Ospedale V. Cervello di Palermo; 7) Ospedale Civile - OMPA di Ragusa; 8) Ospedale Umberto I di Siracusa; 9) Ospedale S. Antonio Abate di Trapani. 2. In deroga alle previsioni dell'art. 32, primo comma, lettera b) della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, in considerazione delle specifiche caratteristiche del territorio, e' altresi' individuato, quale azienda di riferimento regionale di secondo livello, l'ospedale 'Ospedali civili riuniti' di Sciacca. 3. L'individuazione delle aziende di cui al primo comma costituisce specificazione della norma di cui all'art. 32, primo comma, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, e determina i presidi ospedalieri costituiti in azienda che fanno parte del piano sanitario regionale. 4. Sono confermati gli adempimenti previsti dal secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma, dell'art. 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, i cui tempi di attuazione decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge". Orbene, siffatta repentina individuazione delle aziende ospedaliere non soltanto differisce dalle previsioni contenute nella citata bozza del piano sanitario regionale che originariamente contemplava, per quanto concerne la rete di emergenza, l'istituzione di quattro aziende di terzo livello e cinque di secondo livello, ma, nel superare le disposizioni della precedente legislazione organica regionale (legge regionale n. 30/1993, art. 32), si discosta dalle prescrizioni contenute nella normativa statale di riferimento e segnatamente, riguardo all'ospedale "Ospedali civili riuniti" di Sciacca, dall'art. 4, quarto comma del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Questa ultima disposizione, infatti, richiede espressamente, quale requisito imprescindibile ai fini della costituzione in azienda dei nosocomi destinati a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, che questi siano effettivamente dotati del dipartimento di emergenza come individuato ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 27 marzo 1992 nonche' "di norma" anche dell'eliporto. Dai chiarimenti forniti dall'assessorato regionale alla sanita' ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, con note prot. n. 01022 del 10 marzo 1995 (all. 1) e n. 01204 del 22 marzo 1995 (all. 2) si evince che presso l'ospedale di Sciacca non sono attivati tutti i reparti afferenti all'area di emergenza. Ne' vale in proposito, per superare la cennata carenza del requisito prescritto, il riferimento alla disposizione di cui alla lett. b), primo comma, dell'art. 32, della legge regionale n. 30/1993. Detta norma infatti prevede che la rete ospedaliera regionale sia costituita dalle aziende di riferimento regionale per l'emergenza costituiti dagli ospedali che hanno "o per i quali il piano regionale preveda" tutti i requisiti di cui al d.P.R. 27 marzo 1992. Ebbene fra i luoghi di cura in questione viene inserito ope legis nel documento programmatorio, come gia' detto non ancora definito ed approvato, il presidio ospedaliero "Ospedali civili riuniti" di Sciacca non contemplato dalla bozza del piano sanitario ed introdotto grazie ad un emendamento presentato in aula ed approvato nonostante il parere contrario e del Governo e della competente commissione legislativa. Al riguardo questo ufficio, pur nel pieno rispetto della discrezionalita' del legislatore sulle modalita', i tempi ed i criteri di scelta dei presidi ospedalieri da qualificarsi quali centri di riferimento della rete di emergenza sanitaria nella regione, non puo' esimersi dal prospettare censure di carattere costituzionale sotto il profilo del mancato rispetto del principio di cui all'art. 97 della Costituzione e della violazione dell'art. 4, quarto comma del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Riguardo al primo dei parametri di costituzionalita' invocati si soggiunge che non appare confacente al generale principio di buon andamento della p.a. l'istituzione in aziende, dotate di autonomia e destinatarie di particolari finanziamenti, di strutture ospedaliere che in atto non sono dotate della struttura e di moduli organizzativi che possono assicurare un'ottimale funzionalita' del servizio da rendere. D'altronde l'intervento del legislatore appare ancor piu' censurabile sotto il profilo dell'irragionevolezza e dell'arbitrarieta', come evidenziato peraltro da taluni deputati nel corso del vicace dibattito tenutosi in aula e dallo stesso assessorato regionale alla sanita' nella nota n. 01247 del 25 marzo 1995 (all. 3), per via dell'inserimento anomalo dell'Ospedale di Sciacca nel novero delle aziende di riferimento regionale di secondo livello, in quanto il terzo comma del medesimo art. 1 non l'include fra i presidi facenti parte del piano sanitario regionale. Per quanto attiene, altresi', alla violazione dell'art. 4, quarto comma, del decreto legislativo n. 502/1992 si osserva che esso, cosi' come riconosciuto da codesta ecc.ma Corte con sentenza n. 355/1993, costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale in quanto concerne l'organizzazione del Servizio sanitario nazionale nel suo complesso e pertanto vincola anche la regione siciliana che, peraltro, in subiecta materia ha, ai sensi dell'art. 17, lett. b) dello statuto speciale, mera competenza legislativa concorrente. Nel corpo del disegno di legge sono state altresi' inserite norme di modifica ed integrazione di precedenti leggi regionali che dovrebbero acconsentire e/o agevolare, nell'intenzione del legislatore, l'avvio del nuovo sistema sanitario di cui alla legge regionale n. 30/1993. L'art. 4, che di seguito si trascrive e che modifica il quarto comma dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1994 concernente il passaggio del personale dei soppressi uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali nel ruolo nominativo regionale del servizio sanitario, da' adito anch'esso a censure di carattere costituzionale: "Modifiche all'art. 17 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 33, concernente la soppressione degli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali. 1. Il quarto comma dell'art. 17 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 e' sostituito dal seguente: 4. Il personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali alla data di entrata in vigore della presente legge e' iscritto, se ne fa richiesta alla regione entro centoventi giorni dalla stessa data, nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli artt. 67 e 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. All'inquadramento del personale tecnico-sanitario regionale proveniente dai soppressi uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali provvede l'assessore regionale per la sanita' con proprio decreto. Il personale e' assegnato all'unita' sanitaria locale all'interno del cui territorio di competenza aveva sede l'ufficio del medico o del veterinario provinciale presso il quale lo stesso prestava servizio o, a domanda, presso altre unita' sanitarie locali della regione; l'assegnazione puo' avvenire anche in sovrannumero. L'inquadramento avviene secondo le tabelle di equiparazione allegate al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, tenuto conto dell'anzianita' di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento avviene, inoltre, nell'area funzionale e nella specifica disciplina che i richiedenti avranno indicato nell'istanza in base ai criteri di equiparazione previsti dall'art. 26 del d.m. 31 gennaio 1983 modificato con d.m. 2 marzo 1989". La norma, teste' introdotta, si appalesa suscettibile di rilievi, laddove prevede che l'inquadramento del personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali nel ruolo nominativo regionale del S.s.n. avviene secondo le tabelle di equiparazione allegate al d.P.R. n. 761/1979, tenuto conto dell'anzianita' di servizio maturata alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 33/1994. Siffatta previsione, appare incongrua ed in palese contraddizione con i chiarimenti forniti dall'assessorato regionale della sanita', con la nota n. 03649 dell'11 agosto 1994 (all. 4), in occasione del controllo preventivo di legittimita' costituzionale del d.d.-l. n. 223/311, poi divenuto legge regionale n. 33/1994. Con la suddetta nota, infatti, non solo veniva assicurata la riferibilita' dell'art. 17 al solo personale (medici e veterinari) proveniente dai ruoli del Ministero della sanita' e successivamente transitato alla regione ex d.P.R. n. 50/1986, ma veniva anche precisato che l'inquadramento non appariva estensibile al personale eventualmente proveniente dai ruoli dell'amministrazione regionale assegnato a vario titolo agli uffici dei medici provinciali posteriormente al 31 dicembre 1985, in quanto successivamente a tale data non era stato comandato nei sopprimendi uffici personale rientrante nelle categorie in questione. Orbene, se la ratio del provvedimento legislativo era esclusivamente quella di non pregiudicare - a causa del ritardo con cui la regione ha proceduto alla soppressione degli uffici dei medici provinciali - le aspettative del personale statale in servizio e di non precludere definitivamente agli stessi la possibilita' di transitare nel S.s.n. con le particolari modalita' di cui al d.P.R. n. 761/1979, non si comprende per quale ragione ora si voglia pure costituire in loro favore una forma privilegiata di progressione in carriera che non trova riscontro alcuno nella legislazione statale di riferimento. La disposizione in argomento, infatti, nel conferire ultrattivita' alla norma statale, speciale e transitoria, consentirebbe di valutare, non solo l'anzianita' di servizio maturata sino ad agosto 1994, ma anche le eventuali progressioni in carriera conseguite dal 1985 in poi nei ruoli regionali per l'accesso a qualifiche del S.s.n., per le quali, invece, necessita, secondo la vigente legislazione nazionale, il superamento di apposite prove selettive, nonche' il possesso di specifici titoli di merito e di studio. La nuova formulazione della norma di cui al quarto comma dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1994 appare, pertanto, lesiva del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione nei confronti di tutti i dipendenti appartenenti al ruolo regionale del S.s.n. non destinatari del provvedimento, nonche' delle specifiche norme che disciplinano l'immissione e la progressione in carriera del personale delle uu.ss.ll. (artt. 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni). E poiche' il legislatore regionale siciliano, come codesta ecc.ma Corte ha piu' volte espressamente acclarato, in materia di personale sanitario gode di competenza legislativa meramente attuativa non puo' essergli consentito introdurre disposizioni che facultino determinati soggetti ad essere ammessi fra il personale del S.s.n. al di fuori delle procedure ed in assenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. Ne' vale a giustificare l'ultrattivita' conferita dalla norma la circostanza che secondo quanto asserito dall'amministrazione regionale, con nota prot. 01068 del 14 marzo 1995 (all. 5), operare altrimenti "equivarrebbe a cristallizzare la carriera del pubblico dipendente interessato al passaggio nei ruoli della u.s.l." violando "il principio consolidato del rispetto delle posizioni giuridiche conseguite nel transito da un ente ad un altro". In proposito e' sufficiente osservare che l'inquadramento oggetto della presente disposizione non avviene ne' ope legis ne' coattivamente, bensi' a domanda degli interessati che ben possono valutare l'opportunita' e la convenienza, in relazione ai titoli ed all'anzianita' di servizio posseduti, del proprio passaggio nei ruoli del S.s.n. Il legislatore regionale d'altronde ha gia' introdotto una disciplina di particolare privilegio nei confronti dei dipendenti dei soppressi uffici dei medici provinciali atteso che consente l'assegnazione, anche in sovrannumero, nella u.s.l. nel cui ambito territoriale prestavano servizio dietro presentazione di una istanza.
P. Q. M. Con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dr. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 918 dal titolo "Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della regione siciliana. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme" approvato dall'assemblea regionale nella seduta del 22 marzo 1995: art. 1, secondo comma per violazione dell'art. 4, quarto comma del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. b) dello statuto speciale nonche' degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 4 limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianita' di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge" per violazione dell'art. 47 della legge n. 833/1978 e degli artt. 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai limiti posti dall'art. 17 lett. b) dello statuto speciale. Palermo, addi' 28 marzo 1995 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio PIRANEO 95C0444