N. 25 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 aprile 1995
N. 25 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 aprile 1995 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Regione Lombardia - Impiego regionale - Norme transitorie di mobilita' verticale - Inquadramento del personale di ruolo della regione della sesta e settima qualifica funzionale nel livello superiore, a seguito di domanda dell'interessato, nel caso di conseguimento del diploma di laurea entro il periodo di servizio e del possesso di anzianita' di servizio superiore a nove anni - Violazione dei principi fondamentali stabiliti dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dalle leggi 24 dicembre 1993, n. 537 e 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di rapporto di pubblico impiego, quali l'obbligatorieta' dell'espletamento del concorso pubblico, con riserva di posti a favore del personale dipendente, per l'assunzione e la progressione "nei pubblici uffici" e l'obbligo della rideterminazione della dotazione organica complessiva. (Delibera legislativa regione Lombardia riapprovata l'8 febbraio 1995).(GU n.21 del 17-5-1995 )
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege, contro la regione Lombardia in persona del presidente della Giunta pro-tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale n. 226 approvata nella seduta dell'8 febbraio 1995 e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione nella seduta dell'8 marzo 1995, comunicata al commissario del Governo nella stessa Regione il 22 marzo 1995 ed intitolata: "Norme transitorie di mobilita' verticale". F A T T O Il Consiglio regionale della Lombardia, nella seduta dell'8 febbraio 1995, ha approvato la legge n. 226: "Norme transitorie di mobilita' verticale". L'art. 1 di tale legge reca: "1. Fino a quando non saranno definiti i criteri le modalita' di cui all'art. 10, commi 6 e 7, della legge regionale 'Revisione dell'ordinamento del personale regionale' approvata dal Consiglio regionale il 30 gennaio 1995, al fine di perseguire la valorizzazione professionale del personale di ruolo in possesso della qualifica funzionale sesta e settima che autonomamente consegua elevati livelli di qualificazione in materie attinenti l'attivita' di servizio, dispone, a seguito di domanda dell'interessato e verifica dei titoli e delle condizioni di cui al comma 2, l'inquadramento a livello superiore del personale che abbia conseguito diploma di laurea entro il periodo di servizio ed in possesso di anzianita' di servizio superiore a 9 anni. 2. L'inquadramento a livello superiore di cui al comma 1 viene disposto con decreto del presidente della giunta regionale, da assumersi entro trenta giorni dalla data della domanda, previa verifica: a) dei titoli presentati; b) della disponibilita' di posti in organico nella qualifica oggetto della richiesta; c) del curriculum professionale e degli studi, dai quali deve risultare specifica attinenza tra il percorso di studio seguito e l'attivita' svolta dal richiedente entro il settore, documentata da dichiarazione del Coordinatore di settore. 3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 possono essere usufruiti una sola volta nell'arco della carriera del dipendente". Ravvisandosi nella norma la violazione delle disposizioni legisla- tive generali sull'esperimento del pubblico concorso e sulla rideterminazione della dotazione organica complessiva, il Governo ha rinviato il provvedimento al Consiglio regionale per un nuovo esame. Senonche' il testo legislativo e' stato riapprovato nella seduta dell'8 marzo e presentato al commissario del Governo in data 22 marzo 1995. Pertanto, il Presidente del Consiglio, previa delibera del Consiglio dei ministri, intende promuovere, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale. D I R I T T O Con d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono stati dettati i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione in materia di rapporto di pubblico impiego. Tra questi principi figurano la obbligatorieta' dell'espletamento del pubblico concorso per le assunzioni e la progressione nei pubblici uffici nonche' l'obbligo della rideterminazione della dotazione organica complessiva (artt. 1, 8, 30, 31 citato d.lgs. n. 29 e regolamento di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487). Tali principi sono stati ribaditi dall'art. 3, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonche' dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'art. 8, comma 4, del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41. Orbene, la impugnata legge della regione Lombardia, recante "norme transitorie di mobilita' verticale", ha previsto il reinquadramento in qualifica superiore ope legis di categorie di personale, peraltro, in mancanza della rideterminazione della dotazione organica del ruolo regionale. Il provvedimento riapprovato a maggioranza nell'identico testo, che dispone il reinquadramento ope legis di determinate categorie di personale regionale e' censurabile per violazione delle citate disposizioni legislative generali di cui all'art. 3, comma 20, della legge n. 537/1993, dell'art. 8 del d.lgs. n. 29/1993 e del regolamento di cui al d.P.R. n. 487/1994 e contrattuali del comparto, tuttora vigenti, che in materia di progressione nei pubblici uffici prevedono l'esperimento di pubblico concorso con riserva di posti a favore del personale dipendente. Lo stesso provvedimento prevedendo il reinquadramento di tale personale nelle qualifiche superiori in mancanza della rideterminazione della dotazione organica complessiva e per qualifiche del ruolo regionale e' altresi' censurabile per violazione delle citate disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 del d.lgs. n. 29/1993, dell'art. 22 della legge n. 724/1994 come integrato dall'art. 8, comma 4, del d.-l. n. 41/1995.
P. Q. M. Sulla base della delibera del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1995, che approva la determinazione di impugnare la legge regionale in epigrafe, si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale della stessa legge regionale. Si producono: testo della legge regionale, nota di rinvio, delibera Consiglio dei ministri, testo originario della legge. Roma, addi' 31 marzo 1995 Giuseppe STIPO, avvocato dello Stato 95C0464