N. 211 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 1995

                                N. 211
 Ordinanza emessa il  10  febbraio  1995  dal  pretore  di  Crema  nel
 procedimento penale a carico di Luquiens Herve, n.q.
 Alimenti   e   bevande   -   Prodotti  alimentari  destinati  ad  una
    alimentazione particolare contenenti additivi  non  autorizzati  -
    Mancata  estensione,  per interpretazione delle ss.uu. della Corte
    di cassazione, della normativa relativa ai prodotti alimentari  di
    uso   corrente   -   Conseguente   sanzionabilita'  come  illecito
    amministrativo - Irragionevole disparita' di trattamento - Mancata
    tutela della salute per soggetti piu' sensibili o piu' indifesi.
 (D.Lgs.  27  gennaio  1992, n. 111, artt. 1, 2, 15 e 17, in relazione
    alla legge 30 aprile 1962, n. 283, artt. 5 e 6).
 (Cost., artt. 3 e 32).
(GU n.17 del 26-4-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha emesso la seguente ordinanza, pubblicata  mediante  lettura  in
 udienza.
    Il presidente della Gervais Danone Italiana S.p.a. veniva rinviato
 a   giudizio   alla  odierna  udienza,  avanti  questo  pretore,  per
 rispondere, quale legale rappresentante della ditta citata, del reato
 p. e p. dagli artt. 5, lett. g), e 6 della legge 30 aprile  1962,  n.
 283,  per avere impiegato nella produzione di yogurt additivi chimici
 (farina di semi di guar) non consentiti.
   Sostiene la  difesa  della  Danone  che  lo  yogurt  in  questione,
 denominato  junior,  arricchito  in calcio, all'epoca dei fatti sotto
 forma di sali di carbonato di calcio, debba essere  qualificato  come
 prodotto  alimentare destinato ad una alimentazione particolare (art.
 1 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 111) e pertanto possa derogare  alla
 normativa  prevista  per i prodotti alimentari di uso corrente, anche
 con riferimento alle prescrizioni dell'art. 5, lett. g),  citato,  in
 quanto  l'art.  2  del  d.lgs.  n.  111  stabilisce  che  i  prodotti
 alimentari  destinati  ad  una  alimentazione   particolare   possono
 derogare  alla  normativa  generale "per quanto concerne le modifiche
 loro  apportate  per  renderli  conformi  alle  prescrizioni  di  cui
 all'art.  1"  e  cioe' per renderli adatti all'obiettivo nutrizionale
 indicato.
    Questo pretore, in relazione  ad  altra  analoga  fattispecie,  ha
 ritenuto  che  anche i prodotti dietetici ed assimilati (prodotti per
 lattanti e  bambini  nella  prima  infanzia)  debbano  rispettare  la
 normativa  prevista  per i prodotti alimentari di uso corrente, salvo
 espressa deroga di legge, in quanto, stabilendo l'art. 2  citato  che
 "i  prodotti  alimentari  destinati  ad una alimentazione particolare
 devono comunque essere conformi  alle  disposizioni  previste  per  i
 prodotti  alimentari  di uso corrente" consente quelle sole modifiche
 relative alla  aggiunta  del  principio  nutrizionale  corrispondente
 all'obiettivo  indicato  (art.  1,  primo  comma, lettera b), decreto
 citato)  e  non  certo  l'aggiunta  di  elementi  non   necessari   e
 nutrizionalmente  non  qualificanti, come possono essere gli additivi
 chimici (nella specie un addensante), tenendo altresi' conto  che  la
 Danone ha potuto poi eliminare l'additivo in questione sostituendo il
 tipo di sale di calcio addizionato allo yogurt.
    In  sostanza la depenalizzazione prevista dall'art. 15 del decreto
 in argomento riguarda solo  gli  illeciti  relativi  alla  disciplina
 degli  alimenti  dietetici  e  non  i  reati previsti dalla normativa
 generale sugli alimenti, che continua ad applicarsi sia agli alimenti
 di uso corrente, sia a quelli c.d. dietetici.
    Alla odierna udienza, tuttavia, la difesa Danone  ha  prodotto  la
 sentenza  19  gennaio-29  settembre  1994,  n. 3, delle sezioni unite
 penali della Corte di cassazione relativa ad un  procedimento  penale
 per  il reato di cui agli artt. 11 del d.P.R. 30 maggio 1953, n. 578,
 e 5 della legge 28 marzo 1951, n. 327 (cosi' qualificata dal  pretore
 la originaria imputazione di cui all'art. 5, lett. g), della legge n.
 283/1962)   per   avere  l'imputato  posto  in  vendita  un  prodotto
 alimentare  dietetico denominato Body drink contenente acido sorbico,
 additivo non autorizzato dal Ministero della sanita'.
    Le sezioni unite rilevavano che la normativa applicata dal pretore
 era stata gia' abrogata, al momento della decisione, dall'art. 17 del
 decreto piu' volte citato, e, annullando  senza  rinvio,  stabilivano
 che  i  fatti contestati non sono previsti dalla legge come reato, in
 quanto la  violazione  delle  norme  sulla  produzione  dei  prodotti
 alimentari   dietetici   contenenti   additivi   non  autorizzati  e'
 attualmente sanzionata come illecito amministrativo  in  applicazione
 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 111.
    Questo  pretore  non  concorda con la riferita interpretazione che
 sembrerebbe depenalizzare tutta una serie di illeciti alimentari  sol
 perche'  riferiti  ad  alimenti  dietetici,  ma,  tenuto  conto della
 particolare autorevolezza della fonte,  ritiene  opportuno  sollevare
 d'ufficio  questione  di  legittimita'  costituzionale  del combinato
 disposto degli artt. 1, 2, 15 e 17 del d.lgs.  27  gennaio  1992,  n.
 111, cosi' come interpretato dalla sentenza delle ss.uu. penali della
 Corte  di  cassazione  citata,  nella  parte in cui escluderebbero la
 configurabilita' dei rati relativi agli alimenti di uso corrente  per
 gli   animali   destinati   ad   una   alimentazione  particolare  (e
 segnatamente quello di cui all'art.  5,  lett.  g),  della  legge  n.
 283/1962)   per   violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,  con
 riferimento  ai  reati  previsti  dalla  legge  n.  283/1962,  e  per
 violazione dell'art. 32 della Costituzione.
    La  questione  appare  rilevante  per  la  decisione  del processo
 dipendendo da essa la configurabilita' del  reato  contestato  e  non
 manifestamente infondata per i seguenti motivi.
    Sotto  il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione,
 secondo la interpretazione datane  dalla  giurisprudenza  di  codesta
 Corte,  si  configura una ingiustificata ed irrazionale disparita' di
 trattamento tra due categorie di prodotti alimentari, con  un  regime
 di  tutela  meno  rigoroso  per  quelli c.d. dietetici che dovrebbero
 rispondere a piu' complesse e delicate finalita' nutrizionali.
    Conseguirebbe alla interpretazione  della  ss.uu.  che  mentre  un
 alimento   di  uso  corrente  non  potrebbe  contenere  additivi  non
 consentiti, lo stesso alimento, cui venisse aggiunto  un  particolare
 principio  nutrizionale,  per  cio' solo potrebbe contenere qualsiasi
 additivo non autorizzato senza che il fatto possa essere  qualificato
 reato.
    E  non pare che tale diversita' di trattamento normativo abbia una
 giustificazione ragionevole.
    Sotto il profilo della violazione dell'art. 32 della  Costituzione
 conseguirebbe   alla   interpretazione   delle  ss.uu.  che  prodotti
 alimentari destinati a consumatori con "metabolismo perturbato" o  in
 "condizioni  fisiologiche  particolari" o a "lattanti e bambini nella
 prima infanzia" (art. 1, secondo comma, del d.lgs. n. 111),  cioe'  a
 soggetti  piu'  sensibili  o  piu' indifesi, sarebbero tutelati da un
 sistema di controlli meno penetrante e da sanzioni meno rigorose  con
 presumibile pericolo per la salute pubblica.
                               P. Q. M.
    Solleva questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2,
 15  e  17  del  d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, cosi' come interpreti
 dalla sentenza delle ss.uu. della Corte di cassazione n. 3 del  1994,
 in  relazione alla legge n. 283/1962 ed in particolare agli artt. 5 e
 6, per violazione degli artt. 3 e 32 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Ordina che a cura della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Crema, addi' 10 febbraio 1995
                           Il pretore: RUSSO
 
 95C0467