N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1995
N. 223 Ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Verciani Francesco ed altri Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione - Lamentata depenalizzazione - Illogica disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severita' - Denunciata reiterazione a catena di decreti-legge con sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Lesione del principio di riserva di legge e di certezza del diritto in materia penale - Carenza dei presupposti di necessita' ed urgenza per l'emissione del decreto-legge - Disparita' di trattamento tra situazioni eguali ma giudicate sotto la vigenza di diversi decreti-legge. (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 6, secondo comma). (Cost., artt. 3, 25 e 77).(GU n.18 del 3-5-1995 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel proc. n. 10595/92 r.g.n.r., n. 99/95 r.g.dib. All'odierna udienza il pretore sollevava d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9, in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione. La questione e' rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza, si osserva che gli imputati sono stati citati a giudizio per rispondenza della violazione dell'art. 21, primo comma, della legge n. 319/1976 (capo a) dell'imputazione), ipotesi depenalizzata dall'art. 6 del d.-l. n. 9/1995. In punto di motivazione della non manifesta infondatezza si rileva quanto segue. 1) Violazione dell'art. 3 della Costituzione. Si rileva violazione dell'art. 3 della Costituzione per disparita' di trattamento dal confronto tra il disposto dell'art. 23, primo comma, e l'ultimo comma dell'art. 21 della legge n.319/1976 cosi' come introdotto dall'art. 6, secondo comma, del d.-l. n. 9/1995. Infatti, con quest'ultima disposizione e' stata depenalizzata la condotta di effettuazione di scarichi civili o di pubbliche fognature senza aver richiesto l'autorizzazione, con la conseguenza che risulta penalmente sanzionata la condotta di chi attivi uno scarico prima che gli venga rilasciata l'autorizzazione richiesta, mentre costituisce mero illecito amministrativo la condotta, certamente piu' grave, di chi attivi lo scarico senza neppure richiedere l'autorizzazione stessa. Il paradosso normativo e' ancora piu' evidente laddove si consideri che, essendo rimasta inalterata la previsione di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge n. 319/1976 (secondo il quale nel caso in cui l'autorizzazione richiesta non venga concessa si applicano il primo ed il terzo comma dell'art. 21) l'esercizio dello scarico con autorizzazione richiesta e non concessa viene punito con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, mentre rimane sempre nella sfera dell'illecito amministrativo l'esercizio dello scarico che, non essendo mai stata richiesta alcuna autorizzazione, e' sfuggito totalmente al controllo dell'autorita' titolare del potere autorizzatorio. La disparita' di trattamento e l'incoerenza logica che derivano da tale situazione non possono rinvenire alcuna adeguata giustificazione, atteso che, come rilevato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 7/1963), il principio di uguaglianza viene preservato solo laddove le disparita' di trattamento legislativamente contemplate si fondino su presupposti logici obiettivi e su esigenze concrete. 2) Violazione degli artt. 25 e 77 della Costituzione. Il principio della riserva di legge in materia penale ha quale primo e fondamentale significato quello che le scelte di politica criminale sono monopolio esclusivo del Parlamento e che l'ammissibilita' che nuove norme di diritto penale siano introdotte attraverso decreti-legge o decreti legislativi e' connessa alla circostanza che, in entrambi i casi, si realizzi e venga assicurato comunque l'intervento del Parlamento in posizione sovraordinata, ora quale organo delegante (art. 76 della Costituzione), ora quale organo cui e' rimesso il potere di conferire stabilita' e durevolezza, con la legge di conversione, a disposizioni normative precarie e soggette a decadenza in caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Nella materia che ci occupa, invece, con la reiterazione di vari decreti-legge mai convertiti si e' ottenuta di fatto la sottrazione al Parlamento della sua esclusiva competenza a disporre in materia penale con l'inammissibile assunzione da parte dell'esecutivo del relativo potere di bilanciamento e valutazione degli interessi che in materia penale e' di esclusiva competenza dell'organo assembleare rappresentativo della sovranita' popolare. Deve altresi' rilevarsi alla reiterazione dei decreti-legge in materia penale con identico contenuto, ovvero, piu' spesso, come nel caso di specie, con contenuto diverso, consegue la sottrazione di fatto al Parlamento della possibilita' prevista dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione "di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". E' evidente che se la reiterazione dei decreti nella stessa materia si protrae per un anno, si potranno determinare effetti definitivi, quali il giudicato, non modificabili in sede giurisdizionale con la conseguente gravissima compressione dei diritti dei singoli resa ancora piu' incisiva dalla disparita' di trattamento che potrebbe verificarsi ove due fattispecie identiche vengano giudicate sotto la vigenza di due diversi decreti con differenti conseguente esito del processo. Va ulteriormente considerato che la continua reiterazione di diversi decreti-legge di disciplina della stessa materia denota in modo evidente, con specifico riferimento all'ultimo dei decreti emanati, la carenza dei requisiti di "necessita' ed urgenza" postulati dall'art. 77 della Costituzione, requisiti che, se in ipotesi possono ritenersi esistenti in relazione al primo dei decreti-legge adottati, sono certamente venuti meno ad oltre un anno di tempo di distanza e quindi dopo un periodo tale da consentire la ordinaria legiferazione del Parlamento.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 16 gennaio 1995 n. 9 in relazione agli artt. 3, 25 e 77 della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso dispondendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Lucca, addi' 23 febbraio 1995 Il pretore: CAPRANICA 95C0480