N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1995

                                N. 235
 Ordinanza emessa  il  9  febbraio  1995  dal  pretore  di  Lecco  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Maggi Lucia e il Ministero degli
 interni
 Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (indennita'
    di  accompagnamento)  -  Ratei  arretrati  -  Interessi  legali  e
    rivalutazione  monetaria  -  Modifica  legislativa  - Modalita' di
    calcolo con detrazione da parte degli  enti  gestori  delle  somme
    eventualmente   spettanti  a  ristoro  del  maggior  danno  subito
    dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo  credito
    - Mancata previsione per il periodo anteriore alla data di entrata
    in  vigore  della  norma  impugnata  -  Deteriore  trattamento dei
    crediti assistenziali rispetto  ai  crediti  previdenziali  per  i
    quali  e'  ammessa  la  detrazione  in  questione  a seguito della
    sentenza della Corte costituzionale n. 196/1993.
 (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.18 del 3-5-1995 )
                              IL PRETORE
    Il pretore, rilevato:
      che  la  ricorrente  ha  domandato  la  condanna  del  Ministero
 dell'interno,   in   persona   del   Ministro   pro   tempore,   alla
 corresponsione degli interessi e della  rivalutazione  monetaria  sui
 ratei, dovuti a titolo di indennita' di accompagnamento, a lei pagati
 ben   oltre  il  centoventunesimo  giorno  successivo  alla  data  di
 decorrenza del diritto al percepimento;
      che l'amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha
 riconosciuto  il  diritto  di  controparte  a  percepire   tanto   la
 rivalutazione  monetaria  quanto  gli  interessi  legali sui ratei di
 indennita' di accompagnamento maturati  sino  al  31  dicembre  1991,
 assumendo  pero' di dover corrispondere, in relazione alle successive
 mensilita', solamente quanto dovuto a titolo di interessi legali,  in
 forza  del disposto dell'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre
 1991, n. 412 e tenuto conto del fatto che il  saggio  attualmente  in
 vigore  e' ampiamente compensativo del danno procurato alla parte per
 il diminuito potere di acquisto della moneta;
    Considerato:
      che la fnorma in questione fa esplicito riferimento  agli  "enti
 gestori di forme di previdenza obbligatoria";
      che  la  differenza  fra prestazioni previdenziali e prestazioni
 assistenziali, piu' volte ribadita dalla giurisprudenza  della  Corte
 costituzionale   (essendo   le  prime  destinate  "ad  assicurare  al
 lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita", le secondo volte  a
 garantire "ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale ed
 i  mezzi  necessari  per  vivere",  Corte costituzionale n. 31/1986),
 comporta che possano conseguentemente distinguersi gli enti erogatori
 delle une e delle altre;
      che dunque il disposto della norma in parola non puo' che essere
 inteso nel senso di limitare il proprio  ambito  di  operativita'  ed
 efficacia  ai  soli  enti erogatori di prestazioni previdenziali, con
 esclusione di ogni ente gestore unicamente di forme di assistenza;
    Ritenuto:
      che l'art. 16, sesto comma, della legge  30  dicembre  1991,  n.
 412,   pur  riferendosi  non  piu'  alle  prestazioni  ma  agli  enti
 erogatori, non abbia previsto un'unica disciplina per i due  tipi  di
 prestazioni  -  come  invece lascia intendere la Corte costituzionale
 nella sentenza n. 196/1993 (ultimo periodo del secondo capoverso  del
 punto  2  in  diritto)  -  atteso  che,  ad  esempio,  non puo' certo
 qualificarsi come ente gestore di forme  di  previdenza  obbligatoria
 l'amministrazione pubblica convenuta in questo procedimento;
      che quindi il disposto dell'art. 442 del c.p.c., come modificato
 a  seguito della sentenza n. 196/1993 della Corte costituzionale, non
 debba  applicarsi  ai  soli  "crediti  relativi  a   prestazioni   di
 assistenza   obbligatoria   per   i   quali   la   fattispecie  della
 responsabilita'  del  debitore  per  ritardato   pagamento   si   sia
 perfezionata  anteriormente  al 31 dicembre 1991", ma anche a crediti
 maturati dopo tale termine, con  evidenti  maggiori  oneri  a  carico
 degli  enti  erogatori  delle  menzionate  prestazioni  rispetto agli
 esborsi sostenuti dagli enti previdenziali;
    che  la  norma  de  qua,  cosi'  interpretata,  contrasti  con  il
 principio di razionalita' previsto dall'art. 3 della Costituzione, in
 considerazione   della  "somiglianza  di  contenuto  e  di  funzione"
 sussistente fra il disposto del primo e del secondo  comma  dell'art.
 38 della Costituzione;
    Ritenuta  la  rilevanza della questione, in quanto parte convenuta
 chiede la reiezione di parte delle avversarie pretese in  virtu'  del
 disposto della norma censurata;
                               P. Q. M.
    Visti gli aticoli 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Solleva  d'ufficio,  in considerazione della rilevanza ai fini del
 decidere, questione di legittimita' costituzionale per contrasto  con
 l'art. 3 della Costituzione dell'art. 16, sesto comma, della legge 30
 dicembre  1991,  n.  412 nella parte in cui non prevede che anche gli
 enti erogatori di mere prestazioni di carattere assistenziale possano
 portare in detrazione l'importo dovuto a titolo  di  interessi  dalle
 somme  eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal
 titolare della prestazione per la  diminuzione  del  valore  del  suo
 credito;
    Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la comunicazione ai
 Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
    Sospende il procedimento introdotto da Lucia Maggi  nei  confronti
 del Ministero degli interni;
    Ordina  la  trasmissione  alla Corte costituzionale degli atti del
 procedimento e della presente ordinanza, unitamente alle prove  della
 notifica e delle comunicazioni sopra indicate.
      Lecco, addi' 9 febbraio 1995
                           Il pretore: PAZZI
 
 95C0492