N. 235 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 febbraio 1995
N. 235 Ordinanza emessa il 9 febbraio 1995 dal pretore di Lecco nel procedimento civile vertente tra Maggi Lucia e il Ministero degli interni Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (indennita' di accompagnamento) - Ratei arretrati - Interessi legali e rivalutazione monetaria - Modifica legislativa - Modalita' di calcolo con detrazione da parte degli enti gestori delle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dall'avente diritto per la diminuzione del valore del suo credito - Mancata previsione per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della norma impugnata - Deteriore trattamento dei crediti assistenziali rispetto ai crediti previdenziali per i quali e' ammessa la detrazione in questione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 196/1993. (Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma). (Cost., art. 3).(GU n.18 del 3-5-1995 )
IL PRETORE Il pretore, rilevato: che la ricorrente ha domandato la condanna del Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria sui ratei, dovuti a titolo di indennita' di accompagnamento, a lei pagati ben oltre il centoventunesimo giorno successivo alla data di decorrenza del diritto al percepimento; che l'amministrazione convenuta, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto il diritto di controparte a percepire tanto la rivalutazione monetaria quanto gli interessi legali sui ratei di indennita' di accompagnamento maturati sino al 31 dicembre 1991, assumendo pero' di dover corrispondere, in relazione alle successive mensilita', solamente quanto dovuto a titolo di interessi legali, in forza del disposto dell'art. 16, sesto comma della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e tenuto conto del fatto che il saggio attualmente in vigore e' ampiamente compensativo del danno procurato alla parte per il diminuito potere di acquisto della moneta; Considerato: che la fnorma in questione fa esplicito riferimento agli "enti gestori di forme di previdenza obbligatoria"; che la differenza fra prestazioni previdenziali e prestazioni assistenziali, piu' volte ribadita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (essendo le prime destinate "ad assicurare al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita", le secondo volte a garantire "ai cittadini inabili e bisognosi il minimo esistenziale ed i mezzi necessari per vivere", Corte costituzionale n. 31/1986), comporta che possano conseguentemente distinguersi gli enti erogatori delle une e delle altre; che dunque il disposto della norma in parola non puo' che essere inteso nel senso di limitare il proprio ambito di operativita' ed efficacia ai soli enti erogatori di prestazioni previdenziali, con esclusione di ogni ente gestore unicamente di forme di assistenza; Ritenuto: che l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, pur riferendosi non piu' alle prestazioni ma agli enti erogatori, non abbia previsto un'unica disciplina per i due tipi di prestazioni - come invece lascia intendere la Corte costituzionale nella sentenza n. 196/1993 (ultimo periodo del secondo capoverso del punto 2 in diritto) - atteso che, ad esempio, non puo' certo qualificarsi come ente gestore di forme di previdenza obbligatoria l'amministrazione pubblica convenuta in questo procedimento; che quindi il disposto dell'art. 442 del c.p.c., come modificato a seguito della sentenza n. 196/1993 della Corte costituzionale, non debba applicarsi ai soli "crediti relativi a prestazioni di assistenza obbligatoria per i quali la fattispecie della responsabilita' del debitore per ritardato pagamento si sia perfezionata anteriormente al 31 dicembre 1991", ma anche a crediti maturati dopo tale termine, con evidenti maggiori oneri a carico degli enti erogatori delle menzionate prestazioni rispetto agli esborsi sostenuti dagli enti previdenziali; che la norma de qua, cosi' interpretata, contrasti con il principio di razionalita' previsto dall'art. 3 della Costituzione, in considerazione della "somiglianza di contenuto e di funzione" sussistente fra il disposto del primo e del secondo comma dell'art. 38 della Costituzione; Ritenuta la rilevanza della questione, in quanto parte convenuta chiede la reiezione di parte delle avversarie pretese in virtu' del disposto della norma censurata;
P. Q. M. Visti gli aticoli 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio, in considerazione della rilevanza ai fini del decidere, questione di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione dell'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 nella parte in cui non prevede che anche gli enti erogatori di mere prestazioni di carattere assistenziale possano portare in detrazione l'importo dovuto a titolo di interessi dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito; Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Sospende il procedimento introdotto da Lucia Maggi nei confronti del Ministero degli interni; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del procedimento e della presente ordinanza, unitamente alle prove della notifica e delle comunicazioni sopra indicate. Lecco, addi' 9 febbraio 1995 Il pretore: PAZZI 95C0492