N. 140 ORDINANZA 20 - 27 aprile 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Allievo del corso di formazione per agente di P.S.
 in prova - Dimissione dal  corso  per  assenza  protrattasi  oltre  i
 termini  di  legge  - Ulteriore dimissione anche dal corpo - Identica
 questione gia' dichiarata non fondata dalla Corte (v.    sentenza  n.
 297/1994)  -  Razionalita'  della scelta legislativa - Attuazione del
 principio del buon andamento della p.a. - Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L.  4  agosto  1987,  n.  325, art. 4, primo comma, lett.   d), e
 quinto comma, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402).
 
 (Cost., artt. 3, 32 e 35, primo comma).
 
(GU n.18 del 3-5-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,
 lett.  d),  e  comma  5  del  decreto-legge  4  agosto  1987,  n. 325
 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia
 di Stato e provvedimenti urgenti a favore  del  Corpo  nazionale  dei
 vigili  del  fuoco),  convertito  in  legge  3  ottobre 1987, n. 402,
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  24  marzo  1994  dal  Tribunale
 amministrativo   regionale   del   Lazio,  sul  ricorso  proposto  da
 Bertassello  Tiziana  contro  il  Ministero  dell'Interno  ed  altro,
 iscritta  al  n.  614  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  42,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1994;
    Visti l'atto di costituzione di Bertassello Tiziana nonche' l'atto
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  5 aprile 1995 il Giudice
 relatore Cesare Ruperto;
    Ritenuto che il T.A.R. del Lazio, con ordinanza emessa il 24 marzo
 1994, ha sollevato - in relazione agli artt. 3, 32 e 35, primo comma,
 della Costituzione - questione di legittimita' dell'art. 4, comma  1,
 lett.  d),  e  comma  5  del  decreto-legge  4  agosto  1987,  n. 325
 (Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia
 di Stato e provvedimenti urgenti a favore  del  Corpo  nazionale  dei
 vigili  del fuoco), convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 402, nella
 parte in cui dispone che l'allievo del corso di formazione per agente
 in prova, il quale sia stato dimesso per assenza protrattasi oltre  i
 termini  indicati  nella citata disposizione, venga dimesso anche dal
 Corpo di Pubblica Sicurezza;
      che il giudice a quo , nel richiamarsi all'ordinanza n.  84  del
 1994,  emessa  in  analogo giudizio dal T.A.R. della Liguria, osserva
 che la norma impone che l'allievo-agente di P.S.  assente  dal  corso
 per  oltre  30  giorni,  ovvero  per piu' di 40 in caso di infermita'
 contratta durante il corso stesso, venga dimesso  con  cessazione  di
 ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  mentre  in caso d'infermita'
 contratta a causa di esercitazione pratica, come pure nell'ipotesi di
 assenza  per  maternita',  e'  consentita  la partecipazione al primo
 corso utile successivo;
      che, secondo il remittente Tribunale, alla luce  delle  garanzie
 costituzionali del lavoro e della salute, pari opportunita' di tutela
 dovrebbero assistere tutti i soggetti impegnati nel corso;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,  concludendo  per
 la  declaratoria  d'inammissibilita' oppure d'infondatezza, in quanto
 la questione si presenterebbe negli  stessi  termini  gia'  esaminati
 dalla Corte con sentenza n. 297/1994;
      che  nel  giudizio  dinanzi  a  questa Corte si e' costituita la
 parte privata, la quale ha altresi' depositato memoria nell'imminenza
 della  camera  di   consiglio,   insistendo   per   la   declaratoria
 d'illegittimita' costituzionale;
    Considerato  che  identica  questione e' gia' stata dichiarata non
 fondata con la sentenza  n.  297/1994,  in  ragione  dell'inidoneita'
 delle situazioni invocate come termini di confronto ad essere assunte
 quali tertia comparationis;
      che   in   tale   decisione  questa  Corte  ha  sottolineato  la
 razionalita'  della  scelta  che,  in  un  sistema   transitorio   di
 reclutamento  del  personale,  accorda un trattamento piu' favorevole
 all'allievo assente per causa connessa all'attivita' addestrativa;
      che cio' rappresenta attuazione del principio di buon  andamento
 della  P.A.  - evitando possibili strumentalizzazioni ostative ad una
 corretta selezione - e risulta prevalente nel bilanciamento  con  gli
 altri parametri costituzionali evocati;
      che,  pertanto,  la  questione  e'  manifestamente infondata, in
 quanto il giudice a quo  non  offre  argomenti  ulteriori  o  diversi
 rispetto a quelli a suo tempo esaminati.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo  comma,  delle  norme  integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4,  comma  1,  lett.  d),  e  comma  5 del
 decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (Disciplina temporanea dei  corsi
 per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti
 a  favore  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco), convertito in
 legge 3 ottobre 1987, n. 402, sollevata, in riferimento agli artt. 3,
 32 e 35, primo comma, della Costituzione, dal T.A.R.  del  Lazio  con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 27 aprile 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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