N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 aprile 1995
N. 28 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Lavoro (collocamento al) - Regione Sicilia - Norme sui consorzi di bonifica - Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari - Assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da parte dei consorzi medesimi, degli operai e braccianti agricoli e altri soggetti che nel triennio 1992-1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, la loro opera, a qualunque titolo, per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative, ai fini previdenziali, o almeno 250 in due anni del predetto triennio - Assunzione, a domanda, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso l'ASCEBEM, presso il consorzio il cui comprensorio maggiormente insiste nella provincia di Palermo - Violazione del principio di uguaglianza per l'eguale trattamento di soggetti in situazioni completamente diverse - Incidenza sul principio del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici impieghi nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, artt. 30, secondo, terzo e settimo comma, e 33). (Cost., artt. 3, 51 e 97).(GU n.22 del 24-5-1995 )
L'assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 aprile 1995 ha approvato il disegno di legge n. 460, 88, 110, 358, 394, 408, 558, 718 dal titolo "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'Esa e disposizioni per i commissari straordinari", successivamente pervenuto a questo Commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 10 aprile 1995. Il provvedimento legislativo disciplina organicamente il nuovo assetto dei consorzi di bonifica, conseguente all'accorpamento dei preesistenti organismi consortili e, traendo spunto dalla necessita' di regolamentare il passaggio alla nuova gestione delle competenze attribuite agli stessi, introduce norme di particolare favore nei confronti del personale precario in servizio presso i disciolti enti. L'art. 30 che di seguito si riporta, limitatamente ai commi 2, 3 e 7 da' adito a censure di costituzionalita' per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione: "1. - I consorzi assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di assunzione sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 2. - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in osservanza delle procedure previste all'art. 19, comma 4, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, anche ai soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano svolto incarico di prestazione d'opera per le esigenze istituzionali nei consorzi, per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi nel suddetto triennio. 3. - Ai prestatori d'opera non rientranti nei benefici di cui al comma 2 vengono assicurate, a richiesta, 151 giornate lavorative con le procedure di cui al comma 6. 4. - Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio nel triennio 1992/1994, per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assicurate per il triennio 1996/1998: a) 101 giornate a coloro che hanno svolto almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali; b) 151 giornate a coloro che hanno svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini previdenziali. 5. - Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 si applicano i benefici di cui all'art. 30 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11. 6. - I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformita' delle norme della contrattazione collettiva di settore e le garanzie occupazionali saranno regolamentate con apposito decreto attuativo dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste di concerto con l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. 7. - Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso l'ASCEBEM e' assunto, su domanda da presentare entro il termine di cui al comma 1, a pena di decadenza, presso il consorzio il cui comprensorio maggiormente insiste nella provincia di Palermo". Se da un canto si puo' ritenere ragionevole e confacente alle attribuzioni demandate agli istituendi consorzi, preposti essenzialmente all'erogazione di servizi per la gestione e la manutenzione delle opere realizzate in ausilio delle attivita' economiche dei consorziati, la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle preesistenti situazioni di precariato in cui attualmente versano gli operai ed i braccianti agricoli di cui al comma 1 del soprariportato articolo, non altrettanto plausibile si appalesa l'estensione del medesimo trattamento ai soggetti che nel triennio 92/94 abbiano svolto incarico di prestazione d'opera per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi nel suddetto triennio. Innanzitutto deve, infatti, rilevarsi che i destinatari delle due previsioni versano in situazioni profondamente diverse sia dal punto di vista quantitativo (400 giornate lavorative nel triennio o 250 in due anni contro 6 mesi nel triennio) sia dal punto di vista qualitativo del servizio svolto per le esigenze istituzionali dei consorzi. Infatti, la deroga alla regolare procedura di reclutamento del personale presso la struttura pubblica puo' trovare adeguata motivazione nell'esigenza di sanare pregresse consolidate situazioni di precariato di lavoratori, le cui prestazioni vengono ritenute necessarie anche per la prosecuzione delle attivita' cui detto personale era in precedenza preposto. Analoga giustificazione, invece, non puo' supportare l'assunzione a tempo indeterminato di una categoria di soggetti non legati da rapporti di lavoro subordinato e preposti preminentemente ad attivita' relativa agli ordinari servizi amministrativi degli enti disciolti. In proposito, preliminarmente, si osserva che la stessa natura del contratto di prestazione d'opera e' inconciliabile con la quantificazione e la rilevazione dell'orario di servizio espletato, necessarie ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della norma. E' palese, pertanto, la disparita' di trattamento che il legislatore regionale pone in essere nel valutare il servizio prestato dalle due categorie di lavoratori. Inoltre, mentre per i braccianti agricoli e gli operai richiede un lasso di tempo considerevole ai fini dell'ammissione al nuovo rapporto di lavoro, per i secondi ne ritiene sufficiente un periodo notevolmente inferiore e, come dianza rappresentato, di difficile rilevazione. Al riguardo, si soggiunge che ulteriore disparita' di trattamento si realizza nei confronti dei soggetti di cui al comma 4, i quali avendo prestato servizio per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative nel triennio in considerazione (quindi piu' dei sei mesi richiesti per i destinatari della disposizione del comma 2) si vedono riconosciute soltanto limitate garanzie occupazionali. A cio' si aggiunge che il successivo comma 3 assicura congrue garanzie occupazionali, a semplice richiesta, ai prestatori d'opera non rientranti nei benefici di cui al 2 comma, senza indicazione alcuna di un limite minimo di servizio prestato, e pertanto ipoteticamente anche un solo giorno, addirittura in data antecedente all'entrata in vigore della legge. Detta disposizione e', altresi', palesemente contraddittoria ed illogica, data la natura giuridica della locatio operis, laddove assicura ai prestatori d'opera, un minimo di giornate lavorative. Orbene le norme in questione, cioe' i commi 2 e 3, nei fatti autorizzano delle assunzioni dirette e nominative, precluse agli enti pubblici, la cui illegittimita' risulta ancor piu' evidente se si considera che i beneficiari non saranno sottoposti ad alcuna prova selettiva, eccezione fatta per il vaglio dei titoli di studio dagli stessi posseduti e dei carichi di famiglia, in relazione al richiamo operato alla procedura di cui all'art. 19, 4 comma, della legge regionale n. 25/1993. Le medesime considerazioni valgono a sostenere la censura di incostituzionalita' del 7 comma dell'art. 30, laddove si prevede l'assunzione "a domanda" del personale in servizio presso l'ASCEBEM alla data del 31 dicembre 1994, addirittura senza la indicazione di un termine minimo di servizio prestato, ne' del tipo di rapporto di lavoro esistente, ne' tantomeno di alcuna forma di verifica delle professionalita' e capacita' possedute dai soggetti interessati. Risulta ancora evidente che il legislatore regionale, nel disciplinare le predette modalita' di assunzione del personale degli istituendi enti, ha tralasciato di considerare del tutto pure il principio di buon andamento della p.a. Al riguardo, si rileva che l'assemblea, nel ritenere preminente l'interesse dei singoli destinatari delle norme oggetto di censura al mantenimento dell'attuale rapporto di lavoro precario e temporaneo, ha capovolto di fatto il principio costituzionale di cui all'art. 97. Infatti, il rispetto di detto principio impone che prioritariamente siano valutate le esigenze di funzionamento e di organizzazione degli uffici pubblici e, in relazione a queste, successivamente si proceda all'assunzione del personale necessario per l'espletamento dei connessi compiti. Detta valutazione si sarebbe resa in questo caso ancor piu' indispensabile in quanto la stessa legge, nel riorganizzare la struttura degli enti consortili, ha proceduto ad una drastica riduzione del loro numero, mediante opportuni accorpamenti che ne hanno portato il numero da 23 ad 11. Le esigenze di carattere organizzativo dei nuovi enti, con ogni verosimiglianza, dovrebbero comportare un piu' razionale utilizzo del personale di ruolo proveniente dai disciolti consorzi ed un conseguente minore ricorso a nuove assunzioni. Queste, infatti, potrebbero essere ritenute assimilabili soltanto dopo la avvenuta approvazione delle nuove piante organiche predisposte in relazione alla rilevazione dei carichi di lavoro e tenuto conto anche del personale gia' dipendente. Da quanto illustrato sembra, invero, che il legislatore siciliano non abbia perduto l'occasione di porre in essere un nuovo, ulteriore ammortizzatore sociale, non giustificato da effettive esigenze di vaste categorie di lavoratori ne' tantomeno da specifiche necessita' funzionali degli enti destinati ad accogliere il personale in questione. Non esente dalle stesse considerazioni e' la previsione dell'art. 33, che di seguito si trascrive, rivolta a mantenere i livelli occupazionali dei quasi 800 braccianti agricoli utilizzati per esigenze relative all'esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dell'Ente di sviluppo agricolo riconducibili e essenzialmente alla conduzione e manutenzione delle macchine agricole: "1. - L'Ente di sviluppo agricolo applica le disposizioni di cui ai commi 1, 4 lett. b) e 5 dell'art. 30, con decorrenza 1 gennaio 1996 e in quanto compatibili, nei confronti dei prestatori d'opera dallo stesso utilizzati. 2. - Il personale di cui al presente articolo e' utilizzato in localita' distanti fino a 40 chilometri dal luogo di residenza o dal luogo della precedente adibizione e, su richiesta delle Prefetture, degli enti locali e degli enti parco anche per lo svolgimento di interventi di protezione civile, antincendio e nel campo della conservazione del suolo e della tutela ambientale, nonche' per lavori di diserbamento e manutenzione della viabilita' rurale, trazzerale e interpoderale. 3. - L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in L. 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, trova riscontro nel bilancio pluriennale della regione, codice 2001". Non appare, infatti, in alcun modo giustificabile l'estensione ai predetti soggetti del trattamento riservato agli operai stagionali dei consorzi, atteso che la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro stagionale di quasi 500 unita' non e' correlata al verificarsi di sopravvenute esigenze di servizio dell'ente presso il quale essi prestano la loro opera. Non sufficienti, invero, appaiono i compiti individuati dal secondo comma, cui essi dovrebbero essere adibiti, giacche' si tratta di interventi sporadici ed eventuali (ad esempio protezione civile) che non richiedono, verosimilmente, l'impiego a tempo pieno ed a regime di un cosi' elevato numero di unita'. Si soggiunge che oltre il 35% dei destinatari presta servizio presso il Centro di meccanizzazione agricola di una sola provincia e che, pertanto, in relazione al limite chilometrico previsto dal 2 comma per la relativa utilizzazione, detto contingente risulta palesemente sovradimensionato rispetto alle prevedibili esigenze dei luoghi. La circostanza teste' rappresentata rende vieppiu' evidente, ove fosse necessario, che il legislatore regionale, nell'imporre un cosi' cospicuo numero di dipendenti ad un ente pubblico senza tenere in debita considerazione le effettive necessita' operative delle strutture chiamate ad utilizzarli, preclude alle stesse la possibilita' di valutare caso per caso l'effettivo fabbisogno, in palese violazione dell'art. 97 della Costituzione. Un'ultima osservazione deve, infine, farsi riguardo alla quantificazione della spesa derivante dalla previsione de qua. Il legislatore regionale, infatti, valuta in soli 8 miliardi di lire gli oneri finanziari che deriverebbero dall'applicazione della norma, sottostimando in buona sostanza l'effettiva spesa che conseguirebbe alla trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro in parola ed il mantenimento a regime delle garanzie occupazionali. Dai chiarimenti forniti dai competenti uffici regionali risulta, invero, che la spesa sostenuta dall'amministrazione ammonta, rispettivamente per gli anni 1993 e 1994, a L. 12.726.000.000 e a L. 14.645.000.000. Poiche' i maggiori oneri dovrebbero essere fronteggiati con gli ordinari trasferimenti in favore dell'ESA destinati all'attivita' istituzionale dello stesso, non possono a priori escludersi conseguenti negative refluenze anche sull'ordinaria gestione dell'ente.
P. Q. M. E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto impugna i commi 2, 3 e 7 dell'art. 30 e l'art. 33 del disegno di legge n. 460, 88, 110, 358, 394, 408, 558 e 718 dal titolo "Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari", per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Palermo, addi' 15 aprile 1995 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio PIRANEO 95C0503