N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 aprile 1995

                                 N. 28
 Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
 cancelleria  il  22  aprile  1995 (del commissario dello Stato per la
 regione siciliana)
 Lavoro (collocamento al) - Regione Sicilia - Norme sui consorzi di
    bonifica  -  Garanzie  occupazionali  per  i  prestatori   d'opera
    dell'ESA   e   disposizioni   per   i  commissari  straordinari  -
    Assunzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da parte
    dei consorzi medesimi, degli operai e braccianti agricoli e  altri
    soggetti che nel triennio
    1992-1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, la loro opera, a
    qualunque  titolo,  per  un  numero  non  inferiore a 400 giornate
    lavorative, ai fini previdenziali, o almeno 250 in  due  anni  del
    predetto  triennio  -  Assunzione,  a  domanda,  del  personale in
    servizio alla data del 31 dicembre 1994 presso  l'ASCEBEM,  presso
    il  consorzio  il  cui  comprensorio  maggiormente  insiste  nella
    provincia di Palermo - Violazione del principio di uguaglianza per
    l'eguale  trattamento  di  soggetti  in  situazioni  completamente
    diverse  -  Incidenza  sul  principio  del  concorso  pubblico per
    l'accesso  ai  pubblici   impieghi   nonche'   sui   principi   di
    imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, artt. 30, secondo, terzo e
    settimo comma, e 33).
 (Cost., artt. 3, 51 e 97).
(GU n.22 del 24-5-1995 )
    L'assemblea  regionale siciliana nella seduta del 7 aprile 1995 ha
 approvato il disegno di legge n. 460, 88, 110, 358,  394,  408,  558,
 718   dal   titolo   "Norme   sui   consorzi  di  bonifica.  Garanzie
 occupazionali per i prestatori d'opera dell'Esa e disposizioni per  i
 commissari   straordinari",   successivamente   pervenuto   a  questo
 Commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello  Statuto
 speciale, il 10 aprile 1995.
    Il  provvedimento  legislativo  disciplina  organicamente il nuovo
 assetto dei consorzi di bonifica,  conseguente  all'accorpamento  dei
 preesistenti  organismi consortili e, traendo spunto dalla necessita'
 di regolamentare il passaggio alla nuova  gestione  delle  competenze
 attribuite  agli  stessi,  introduce  norme di particolare favore nei
 confronti del personale precario in servizio presso i disciolti enti.
    L'art. 30 che di seguito si riporta, limitatamente ai commi 2, 3 e
 7 da' adito a  censure  di  costituzionalita'  per  violazione  degli
 articoli 3, 51 e 97 della Costituzione:
    "1.  -  I  consorzi  assumono,  con  rapporto  di  lavoro  a tempo
 indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli  ed  altri  soggetti
 che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con
 assunzioni  fatte  a  norma  delle vigenti disposizioni in materia di
 collocamento, a qualunque titolo, la loro opera  per  un  numero  non
 inferiore  a  400  giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno
 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di assunzione  sono
 presentate,  a  pena  di  decadenza,  entro  120 giorni dalla data di
 pubblicazione della presente legge.
    2. - Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in osservanza
 delle procedure previste all'art. 19, comma 4, della legge  regionale
 1 settembre 1993, n. 25, anche ai soggetti che nel triennio 1992/1994
 abbiano  svolto  incarico  di  prestazione  d'opera  per  le esigenze
 istituzionali nei consorzi, per un periodo complessivo non  inferiore
 a 6 mesi nel suddetto triennio.
    3.  -  Ai prestatori d'opera non rientranti nei benefici di cui al
 comma 2 vengono assicurate, a richiesta, 151 giornate lavorative  con
 le procedure di cui al comma 6.
    4.  - Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano lavorato presso il
 medesimo consorzio nel triennio 1992/1994, per un periodo inferiore a
 250 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assicurate per il
 triennio 1996/1998:
       a) 101 giornate a coloro che hanno svolto  almeno  51  giornate
 lavorative ai fini previdenziali;
       b)  151  giornate a coloro che hanno svolto almeno 101 giornate
 lavorative ai fini previdenziali.
   5. - Ai soggetti di cui alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  4  si
 applicano  i  benefici  di  cui  all'art.  30 della legge regionale 5
 giugno 1989, n. 11.
    6. - I rapporti di lavoro di  cui  al  presente  articolo  vengono
 instaurati in conformita' delle norme della contrattazione collettiva
 di  settore  e  le  garanzie  occupazionali saranno regolamentate con
 apposito decreto attuativo dell'assessore regionale per l'agricoltura
 e le foreste di concerto con l'assessore regionale per il lavoro,  la
 previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.
    7.  -  Il  personale  in  servizio  alla data del 31 dicembre 1994
 presso l'ASCEBEM e'  assunto,  su  domanda  da  presentare  entro  il
 termine  di  cui al comma 1, a pena di decadenza, presso il consorzio
 il cui comprensorio maggiormente insiste nella provincia di Palermo".
    Se da un canto si puo'  ritenere  ragionevole  e  confacente  alle
 attribuzioni    demandate    agli   istituendi   consorzi,   preposti
 essenzialmente  all'erogazione  di  servizi  per  la  gestione  e  la
 manutenzione  delle  opere  realizzate  in  ausilio  delle  attivita'
 economiche dei consorziati, la trasformazione in rapporto di lavoro a
 tempo indeterminato delle preesistenti situazioni  di  precariato  in
 cui attualmente versano gli operai ed i braccianti agricoli di cui al
 comma  1  del  soprariportato articolo, non altrettanto plausibile si
 appalesa l'estensione del medesimo trattamento ai  soggetti  che  nel
 triennio  92/94 abbiano svolto incarico di prestazione d'opera per un
 periodo complessivo non inferiore a 6 mesi nel suddetto triennio.
    Innanzitutto deve, infatti, rilevarsi che i destinatari delle  due
 previsioni  versano in situazioni profondamente diverse sia dal punto
 di vista quantitativo (400 giornate lavorative nel triennio o 250  in
 due  anni  contro  6  mesi  nel  triennio)  sia  dal  punto  di vista
 qualitativo del servizio svolto per  le  esigenze  istituzionali  dei
 consorzi.
    Infatti,  la  deroga  alla  regolare procedura di reclutamento del
 personale  presso  la  struttura  pubblica  puo'   trovare   adeguata
 motivazione  nell'esigenza di sanare pregresse consolidate situazioni
 di precariato di lavoratori,  le  cui  prestazioni  vengono  ritenute
 necessarie  anche  per  la  prosecuzione  delle  attivita'  cui detto
 personale era in precedenza preposto.
    Analoga giustificazione, invece, non puo' supportare  l'assunzione
 a  tempo  indeterminato  di  una  categoria di soggetti non legati da
 rapporti  di  lavoro  subordinato  e  preposti   preminentemente   ad
 attivita'  relativa  agli  ordinari servizi amministrativi degli enti
 disciolti.
    In proposito, preliminarmente, si osserva che la stessa natura del
 contratto  di  prestazione   d'opera   e'   inconciliabile   con   la
 quantificazione  e  la rilevazione dell'orario di servizio espletato,
 necessarie ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della
 norma.
    E'  palese,  pertanto,  la  disparita'  di  trattamento   che   il
 legislatore  regionale  pone  in  essere  nel  valutare  il  servizio
 prestato dalle due categorie di lavoratori.  Inoltre,  mentre  per  i
 braccianti   agricoli  e  gli  operai  richiede  un  lasso  di  tempo
 considerevole ai fini dell'ammissione al nuovo  rapporto  di  lavoro,
 per   i  secondi  ne  ritiene  sufficiente  un  periodo  notevolmente
 inferiore e, come dianza rappresentato, di difficile rilevazione.
    Al riguardo, si soggiunge che ulteriore disparita' di  trattamento
 si  realizza  nei  confronti  dei soggetti di cui al comma 4, i quali
 avendo prestato servizio per un  periodo  inferiore  a  250  giornate
 lavorative  nel  triennio in considerazione (quindi piu' dei sei mesi
 richiesti per i destinatari della disposizione del comma 2) si vedono
 riconosciute soltanto limitate garanzie occupazionali.
    A cio' si aggiunge che il  successivo  comma  3  assicura  congrue
 garanzie  occupazionali,  a semplice richiesta, ai prestatori d'opera
 non rientranti nei benefici di cui  al  2  comma,  senza  indicazione
 alcuna   di  un  limite  minimo  di  servizio  prestato,  e  pertanto
 ipoteticamente anche un solo giorno, addirittura in data  antecedente
 all'entrata in vigore della legge.
    Detta  disposizione  e',  altresi', palesemente contraddittoria ed
 illogica, data la natura  giuridica  della  locatio  operis,  laddove
 assicura ai prestatori d'opera, un minimo di giornate lavorative.
    Orbene  le  norme  in  questione,  cioe'  i commi 2 e 3, nei fatti
 autorizzano delle assunzioni dirette e nominative, precluse agli enti
 pubblici, la cui illegittimita' risulta ancor  piu'  evidente  se  si
 considera  che  i  beneficiari non saranno sottoposti ad alcuna prova
 selettiva, eccezione fatta per il vaglio dei titoli di  studio  dagli
 stessi  posseduti e dei carichi di famiglia, in relazione al richiamo
 operato alla procedura di cui  all'art.  19,  4  comma,  della  legge
 regionale n. 25/1993.
    Le  medesime  considerazioni  valgono  a  sostenere  la censura di
 incostituzionalita' del 7 comma  dell'art.  30,  laddove  si  prevede
 l'assunzione  "a  domanda" del personale in servizio presso l'ASCEBEM
 alla data del 31 dicembre 1994, addirittura senza la  indicazione  di
 un  termine  minimo di servizio prestato, ne' del tipo di rapporto di
 lavoro esistente, ne' tantomeno di alcuna  forma  di  verifica  delle
 professionalita' e capacita' possedute dai soggetti interessati.
    Risulta   ancora   evidente  che  il  legislatore  regionale,  nel
 disciplinare le predette modalita' di assunzione del personale  degli
 istituendi  enti,  ha  tralasciato  di  considerare del tutto pure il
 principio di buon andamento della p.a.
    Al riguardo, si rileva che l'assemblea,  nel  ritenere  preminente
 l'interesse dei singoli destinatari delle norme oggetto di censura al
 mantenimento  dell'attuale  rapporto di lavoro precario e temporaneo,
 ha capovolto di fatto il principio costituzionale di cui all'art. 97.
    Infatti,   il   rispetto   di   detto   principio    impone    che
 prioritariamente  siano  valutate  le  esigenze di funzionamento e di
 organizzazione degli  uffici  pubblici  e,  in  relazione  a  queste,
 successivamente  si  proceda  all'assunzione del personale necessario
 per l'espletamento dei connessi compiti.
    Detta valutazione si  sarebbe  resa  in  questo  caso  ancor  piu'
 indispensabile  in  quanto  la  stessa  legge,  nel  riorganizzare la
 struttura  degli  enti  consortili,  ha  proceduto  ad  una  drastica
 riduzione  del  loro  numero,  mediante opportuni accorpamenti che ne
 hanno portato il numero da 23 ad 11.
    Le esigenze di carattere organizzativo dei nuovi  enti,  con  ogni
 verosimiglianza, dovrebbero comportare un piu' razionale utilizzo del
 personale   di   ruolo  proveniente  dai  disciolti  consorzi  ed  un
 conseguente minore ricorso a nuove assunzioni.
    Queste, infatti, potrebbero essere ritenute assimilabili  soltanto
 dopo   la   avvenuta   approvazione   delle  nuove  piante  organiche
 predisposte in relazione alla rilevazione dei  carichi  di  lavoro  e
 tenuto conto anche del personale gia' dipendente.
    Da  quanto illustrato sembra, invero, che il legislatore siciliano
 non abbia perduto l'occasione di porre in essere un nuovo,  ulteriore
 ammortizzatore  sociale,  non  giustificato  da effettive esigenze di
 vaste categorie di lavoratori ne' tantomeno da specifiche  necessita'
 funzionali  degli  enti  destinati  ad  accogliere  il  personale  in
 questione.
    Non esente dalle stesse considerazioni e' la previsione  dell'art.
 33,  che  di  seguito  si  trascrive,  rivolta  a mantenere i livelli
 occupazionali  dei  quasi  800  braccianti  agricoli  utilizzati  per
 esigenze    relative    all'esecuzione    di   lavori   condotti   in
 amministrazione  diretta dell'Ente di sviluppo agricolo riconducibili
 e  essenzialmente  alla  conduzione  e  manutenzione  delle  macchine
 agricole:
    "1.  -  L'Ente di sviluppo agricolo applica le disposizioni di cui
 ai commi 1, 4 lett. b) e 5 dell'art. 30,  con  decorrenza  1  gennaio
 1996  e  in  quanto compatibili, nei confronti dei prestatori d'opera
 dallo stesso utilizzati.
    2. - Il personale di cui al presente  articolo  e'  utilizzato  in
 localita'  distanti fino a 40 chilometri dal luogo di residenza o dal
 luogo della precedente adibizione e, su richiesta  delle  Prefetture,
 degli  enti  locali  e  degli  enti parco anche per lo svolgimento di
 interventi di  protezione  civile,  antincendio  e  nel  campo  della
 conservazione del suolo e della tutela ambientale, nonche' per lavori
 di  diserbamento e manutenzione della viabilita' rurale, trazzerale e
 interpoderale.
    3. - L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato  in
 L. 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, trova riscontro
 nel bilancio pluriennale della regione, codice 2001".
    Non  appare, infatti, in alcun modo giustificabile l'estensione ai
 predetti soggetti del trattamento riservato  agli  operai  stagionali
 dei  consorzi, atteso che la trasformazione a tempo indeterminato del
 rapporto di lavoro stagionale di quasi 500 unita' non e' correlata al
 verificarsi di sopravvenute esigenze di servizio dell'ente presso  il
 quale essi prestano la loro opera.
    Non  sufficienti,  invero,  appaiono  i  compiti  individuati  dal
 secondo comma, cui essi dovrebbero essere adibiti, giacche' si tratta
 di interventi sporadici ed eventuali (ad esempio  protezione  civile)
 che  non  richiedono,  verosimilmente,  l'impiego  a tempo pieno ed a
 regime di un cosi' elevato numero di unita'.
    Si soggiunge che oltre il  35%  dei  destinatari  presta  servizio
 presso  il Centro di meccanizzazione agricola di una sola provincia e
 che, pertanto, in relazione al limite  chilometrico  previsto  dal  2
 comma  per  la  relativa  utilizzazione,  detto  contingente  risulta
 palesemente sovradimensionato rispetto alle prevedibili esigenze  dei
 luoghi.
    La  circostanza  teste' rappresentata rende vieppiu' evidente, ove
 fosse necessario, che il legislatore regionale, nell'imporre un cosi'
 cospicuo numero di dipendenti ad un ente  pubblico  senza  tenere  in
 debita   considerazione   le  effettive  necessita'  operative  delle
 strutture  chiamate  ad  utilizzarli,   preclude   alle   stesse   la
 possibilita'  di  valutare  caso  per caso l'effettivo fabbisogno, in
 palese violazione dell'art. 97 della Costituzione.
    Un'ultima  osservazione  deve,   infine,   farsi   riguardo   alla
 quantificazione della spesa derivante dalla previsione de qua.
    Il  legislatore  regionale,  infatti, valuta in soli 8 miliardi di
 lire gli oneri finanziari che deriverebbero  dall'applicazione  della
 norma,   sottostimando   in  buona  sostanza  l'effettiva  spesa  che
 conseguirebbe alla trasformazione a tempo indeterminato dei  rapporti
 di  lavoro  in  parola  ed  il  mantenimento  a regime delle garanzie
 occupazionali.
    Dai chiarimenti forniti dai competenti uffici  regionali  risulta,
 invero,   che   la   spesa  sostenuta  dall'amministrazione  ammonta,
 rispettivamente per gli anni 1993 e 1994, a L. 12.726.000.000 e a  L.
 14.645.000.000.   Poiche'   i   maggiori   oneri   dovrebbero  essere
 fronteggiati  con  gli  ordinari  trasferimenti  in  favore  dell'ESA
 destinati all'attivita' istituzionale dello  stesso,  non  possono  a
 priori escludersi conseguenti negative refluenze anche sull'ordinaria
 gestione dell'ente.
                               P. Q. M.
    E  con  riserva  di presentare memorie illustrative nei termini di
 legge, il sottoscritto  dott.  Vittorio  Piraneo,  commissario  dello
 Stato  per  la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto
 speciale, con il presente atto impugna i commi 2, 3 e 7 dell'art.  30
 e  l'art. 33 del disegno di legge n. 460, 88, 110, 358, 394, 408, 558
 e  718  dal  titolo  "Norme  sui  consorzi  di   bonifica.   Garanzie
 occupazionali  per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i
 commissari straordinari", per violazione degli articoli 3,  51  e  97
 della Costituzione.
      Palermo, addi' 15 aprile 1995
         Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
                       prefetto Vittorio PIRANEO
 
 95C0503