N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 1995

                                N. 250
 Ordinanza  emessa  il  14  marzo  1995  dal  pretore  di Tolmezzo nel
 procedimento civile vertente tra  Marchesan  Gilberto  e  Ente  Poste
 Italiane
 Giustizia amministrativa - Enti pubblici trasformati in enti pubblici
    economici  (nella  specie,  Azienda autonoma PP.TT. trasformata in
    Ente Poste italiane) - Attribuzione alla  giurisdizione  esclusiva
    del giudice amministrativo delle controversie relative a questioni
    attinenti   al  periodo  di  lavoro  svoltosi  anteriormente  alla
    trasformazione   -   Conseguente   attribuzione   al   G.O.  delle
    controversie successive al 1 gennaio 1994 - Mancata previsione del
    potere dell'A.G.O. di  annullare  i  provvedimenti  amministrativi
    dell'ente  sottoposti al suo giudizio (nella specie: provvedimento
    disciplinare) - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio.
 (D.-L. 6 maggio 1994, n. 269, art. 1, convertito in legge 4 luglio
    1994, n. 432).
 (Cost., art. 24).
(GU n.19 del 10-5-1995 )
                              IL PRETORE
    Visto  il  ricorso  del  sig.  Marchesan  Gilberto  nei  confronti
 dell'Ente  Poste  Italiane,  depositato  nella  cancelleria di questo
 pretore  del  lavoro  in   data   19   dicembre   1994,   concernente
 l'accertamento    dell'"insussistenza    degli    addebiti"    e   la
 "dichiarazione dell'illegittimita' del provvedimento disciplinare" di
 cui in narrativa;
    Vista la  memoria  di  costituzione  con  la  quale  l'Ente  Poste
 Italiane  solleva  una  eccezione  di  carenza  di  giurisdizione del
 giudice adito per essere la materia di competenza del t.a.r.;
    Considerato che con d.-l. n. 487 del 1 dicembre 1993 convertito in
 legge n. 71 del 29 gennaio  1994,  l'amministrazione  delle  Poste  e
 delle   Telecomunicazioni  e'  stata  trasformata  in  Ente  pubblico
 economico, "con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina
 degli organi .. che dovranno essere emanati entro e non oltre  il  31
 dicembre 1993";
    Considerato  che  appare  pacifica  la circostanza che l'efficacia
 degli intervenuti decreti di nomina degli  organi  dell'Ente  decorre
 dal 1 gennaio 1994;
    Visto  il  d.-l.  n. 269 del 6 maggio 1994, convertito in legge n.
 432 del 4 luglio 1994, con il quale e'  stato  stabilito  il  riparto
 della  giurisdizione  in  tema  di controversie di lavoro degli "Enti
 Pubblici trasformati  in  Enti  Pubblici  economici"  nel  senso  che
 "continuano  ad  essere  attribuiti  alla giurisdizione esclusiva del
 giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti
 al periodo di lavoro svoltosi anteriormente  alla  trasformazione"  e
 che  pertanto  questo  pretore ha giurisdizione sulla controversia in
 esame, essendo  i  fatti  che  hanno  dato  origine  al  procedimento
 disciplinare  (e  gli  atti del procedimento) successivi al 1 gennaio
 1994;
    Ritenuto  che  questo  pretore  e'  chiamato  a  giudicare   della
 legittimita'   di   provvedimenti  disciplinari  presi,  prima  della
 effettiva  privatizzazione  del  rapporto  d'impiego  del   personale
 dell'Ente  Poste  Italiane  (avvenuta  con la stipula del CCNL del 25
 novembre 1994), sulla base della regola dettata dall'art. 6 del d.-l.
 n. 587/1993 di trasformazione  dell'Ente  ("ai  dipendenti  dell'Ente
 continuano  ad  applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata
 in vigore  del  presente  decreto  fino  alla  stipula  di  un  nuovo
 contratto") e quindi della legge che regolava la materia disciplinare
 e  il rito disciplinare (t.u. impiegati dello Stato d.P.R. 10 gennaio
 1957, n. 3);
    Considerato  che   il   procedimento   disciplinare   attuato   e'
 procedimento  amministrativo e che questo giudice non ha il potere di
 sindacarne il merito e la legittimita', per  le  regole  del  riparto
 della giurisdizione e dei limiti del potere dell'A.G.O. nei confronti
 della  p.a.,  e  in  specie,  per  il principio costituzionale di cui
 all'art. 113, comma  terzo  ("la  legge  determina  quali  organi  di
 giurisdizione  possono  annullare  gli atti della p.a. nei casi e con
 gli effetti previsti dalla legge stessa");
    Ritenuto   che   si   profila   un   dubbio   sulla   legittimita'
 costituzionale  del d.-l. n. 269/1994 in quanto limita eccessivamente
 il diritto del cittadino, impiegato di un Ente  pubblico  trasformato
 in  Ente  pubblico  economico, punito con sanzione disciplinare sulla
 base di norme sostanziali e procedurali di natura amministrativa, "di
 agire in giudizio  per  la  tutela  di  propri  diritti  e  interessi
 legittimi"  (art.  24  della  Costituzione)  non prevedendo il potere
 dell'A.G.O. di annullare tali provvedimenti;  ritenuta  la  rilevanza
 della  questione,  dalla  cui  soluzione  dipende  la possibilita' di
 accogliere o meno la domanda del ricorrente;
                                P. Q. M.
    Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  solleva
 d'ufficio  la questione della illegittimita' costituzionale dell'art.
 1 del d.-l. 6 maggio 1994 n. 269, convertito in legge 4  luglio  1994
 n.  432  rispetto  al principio di cui all'art. 24 della Costituzione
 nella parte in cui non prevede il potere  dell'autorita'  giudiziaria
 ordinaria,  per le controversie attribuite alla sua giurisdizione, di
 annullare i  provvedimenti  amministrativi  dell'Ente  sottoposti  al
 giudizio;
    Dichiara  tale  questione rilevante per il giudizio in corso e non
 manifestamente infondata;
    Ordina che a cura  della  cancelleria  gli  atti  di  causa  siano
 trasmessi  alla  Corte  costituzionale,  e che la presente ordinanza,
 letta in udienza pubblica alle parti, sia  notificata  al  Presidente
 del  Consiglio  dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due
 Camere del Parlamento;
    Sospende il giudizio.
      Tolmezzo, addi' 14 marzo 1995
                          Il pretore: TAMMARO
 
 95C0518