N. 250 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 marzo 1995
N. 250 Ordinanza emessa il 14 marzo 1995 dal pretore di Tolmezzo nel procedimento civile vertente tra Marchesan Gilberto e Ente Poste Italiane Giustizia amministrativa - Enti pubblici trasformati in enti pubblici economici (nella specie, Azienda autonoma PP.TT. trasformata in Ente Poste italiane) - Attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione - Conseguente attribuzione al G.O. delle controversie successive al 1 gennaio 1994 - Mancata previsione del potere dell'A.G.O. di annullare i provvedimenti amministrativi dell'ente sottoposti al suo giudizio (nella specie: provvedimento disciplinare) - Incidenza sul diritto di difesa in giudizio. (D.-L. 6 maggio 1994, n. 269, art. 1, convertito in legge 4 luglio 1994, n. 432). (Cost., art. 24).(GU n.19 del 10-5-1995 )
IL PRETORE Visto il ricorso del sig. Marchesan Gilberto nei confronti dell'Ente Poste Italiane, depositato nella cancelleria di questo pretore del lavoro in data 19 dicembre 1994, concernente l'accertamento dell'"insussistenza degli addebiti" e la "dichiarazione dell'illegittimita' del provvedimento disciplinare" di cui in narrativa; Vista la memoria di costituzione con la quale l'Ente Poste Italiane solleva una eccezione di carenza di giurisdizione del giudice adito per essere la materia di competenza del t.a.r.; Considerato che con d.-l. n. 487 del 1 dicembre 1993 convertito in legge n. 71 del 29 gennaio 1994, l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e' stata trasformata in Ente pubblico economico, "con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi .. che dovranno essere emanati entro e non oltre il 31 dicembre 1993"; Considerato che appare pacifica la circostanza che l'efficacia degli intervenuti decreti di nomina degli organi dell'Ente decorre dal 1 gennaio 1994; Visto il d.-l. n. 269 del 6 maggio 1994, convertito in legge n. 432 del 4 luglio 1994, con il quale e' stato stabilito il riparto della giurisdizione in tema di controversie di lavoro degli "Enti Pubblici trasformati in Enti Pubblici economici" nel senso che "continuano ad essere attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al periodo di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione" e che pertanto questo pretore ha giurisdizione sulla controversia in esame, essendo i fatti che hanno dato origine al procedimento disciplinare (e gli atti del procedimento) successivi al 1 gennaio 1994; Ritenuto che questo pretore e' chiamato a giudicare della legittimita' di provvedimenti disciplinari presi, prima della effettiva privatizzazione del rapporto d'impiego del personale dell'Ente Poste Italiane (avvenuta con la stipula del CCNL del 25 novembre 1994), sulla base della regola dettata dall'art. 6 del d.-l. n. 587/1993 di trasformazione dell'Ente ("ai dipendenti dell'Ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipula di un nuovo contratto") e quindi della legge che regolava la materia disciplinare e il rito disciplinare (t.u. impiegati dello Stato d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3); Considerato che il procedimento disciplinare attuato e' procedimento amministrativo e che questo giudice non ha il potere di sindacarne il merito e la legittimita', per le regole del riparto della giurisdizione e dei limiti del potere dell'A.G.O. nei confronti della p.a., e in specie, per il principio costituzionale di cui all'art. 113, comma terzo ("la legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della p.a. nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa"); Ritenuto che si profila un dubbio sulla legittimita' costituzionale del d.-l. n. 269/1994 in quanto limita eccessivamente il diritto del cittadino, impiegato di un Ente pubblico trasformato in Ente pubblico economico, punito con sanzione disciplinare sulla base di norme sostanziali e procedurali di natura amministrativa, "di agire in giudizio per la tutela di propri diritti e interessi legittimi" (art. 24 della Costituzione) non prevedendo il potere dell'A.G.O. di annullare tali provvedimenti; ritenuta la rilevanza della questione, dalla cui soluzione dipende la possibilita' di accogliere o meno la domanda del ricorrente;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva d'ufficio la questione della illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 6 maggio 1994 n. 269, convertito in legge 4 luglio 1994 n. 432 rispetto al principio di cui all'art. 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede il potere dell'autorita' giudiziaria ordinaria, per le controversie attribuite alla sua giurisdizione, di annullare i provvedimenti amministrativi dell'Ente sottoposti al giudizio; Dichiara tale questione rilevante per il giudizio in corso e non manifestamente infondata; Ordina che a cura della cancelleria gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale, e che la presente ordinanza, letta in udienza pubblica alle parti, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il giudizio. Tolmezzo, addi' 14 marzo 1995 Il pretore: TAMMARO 95C0518