N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 aprile 1995
N. 29 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 aprile 1995 (del commissario dello Stato per la regione siciliana) Elezioni - Regione Sicilia - Rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali del comune di Messina al secondo turno autunnale per la realizzazione di interventi urgenti in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei paesi aderenti all'Unione europea - Irragionevolezza ed arbitrarieta' del rinvio delle elezioni per la mancanza di motivi di eccezionale gravita' - Incidenza sui diritti di elettorato attivo e passivo nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. Caccia - Regione Sicilia - Previsione sino all'emanazione della legge regionale organica in materia di protezione ed incremento della fauna e della regolamentazione programmata del prelievo venatorio e non oltre il 31 gennaio 1996 che nel territorio della regione siciliana continuino ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 30 marzo 1981, n. 37 - Conseguente ripristino di norme divenute illegittime a seguito della entrata in vigore della legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, che tra l'altro vieta la caccia di alcune specie considerate cacciabili dalla legge n. 37/1981 - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 577/1990 e 35/1995. (Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, artt. 12 e 13, primo, secondo, terzo e quarto comma). (Cost., artt. 3, 10, 51 e 97; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 10 e 18; statuto regione Sicilia, art. 14).(GU n.22 del 24-5-1995 )
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 7 aprile 1995, ha approvato il disegno di legge n. 975-955 dal titolo "Interventi urgenti nel comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizo venatorio" pervenuto a questo commissariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 10 aprile 1995. Nel corpo del provvedimento legislativo iniziale, la cui approvazione in tempi particolarmente brevi si rendeva necessaria in considerazione degli interventi urgenti da autorizzare in occasione della visita a Messina nel prossimo mese di giugno dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione europea sono stati inseriti, nel corso del dibattito in aula, numerosi emendamenti attinenti alle piu' svariate materie, alcuni dei quali riproducono norme contenute in distinti disegni di legge in atto all'esame delle competenti commissioni di merito. Va preliminarmente rilevato che, nonostante il regolamento interno dell'assemblea all'art. 111, secondo comma, espressamente disponga che "non possono proporsi sotto qualsiasi forma" emendamenti "estranei allo specifico oggetto della discussione", sono stati approvati ben 11 articoli attinenti a materie fra loro eterogenee che concernono interventi a sostegno di alcuni teatri pubblici, la modifica di recenti norme sui consorzi fidi, l'utilizzazione di somme andate in economia, devoluzione di competenze ad organismi collegiali statali per la determinazione dei compensi esattoriali, etc . La mancata osservanza della citata norma regolamentare, anche se giustificata da motivi politici contingenti, oltre a non consentire il dovuto attento esame delle competenti commissioni permanenti, inevitabilmente comporta che impugnative anche di una sola delle norme inserite nel contesto del disegno di legge determinino l'impossibilita' di dare immediata attuazione alle improcrastinabili disposizioni che costituivano il primario intento del legislatore. Quanto sopra premesso si rileva che gli articoli 12 e 13 danno adito a rilievi di carattere costituzionale. La prima delle due disposizioni testualmente recita: "Rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali. 1. - Le elezioni amministrative indette dai consigli circoscrizionali dei comuni della Sicilia, relative alla prima tornata secondo l'articolo 169 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, sono rinviate alla seconda tornata prevista dalla medesima disposizione". Tale norma costituisce palese violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Il legislatore siciliano, infatti, senza alcuna motivazione plausibile ed espressa intenderebbe interrompere le procedure elettorali gia' avviate per il rinnovo dei consigli circoscrizionali di alcuni comuni dell'isola rinviando le elezioni al secondo turno autunnale. Tale differimento delle consultazioni elettorali reca indubbio pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito dei cittadini di esprimere il proprio voto nei tempi predeterminati in via generale dalla legge e di accedere alle scadenze naturali alle cariche pubbliche per le quali intendono candidarsi. Considerato che il procedimento elettorale e' posto a tutela della libera partecipazione dei cittadini alla vita politica delle comunita' interessate non e' concesso al legislatore intervenire per interromperlo, a meno che non sussistono delle situazioni di eccezioonale gravita' che ne rendano impossibile il proseguimento e la conclusione. Con decreto n. 12 del 10 marzo 1995 l'assessore regionale per gli enti locali ha indetto per il prossimo 14 maggio l'elezione dei consigli circoscrizionali nei comuni di Bagheria e Siracusa. Secondo le vigenti norme dal 14 aprile 1995 i cittadini dei comuni possono presentare le liste ed i candidati da eleggere nei predetti organi rappresentativi e l'amministrazione pubblica ha gia' sicuramente attivato tutte le procedure necessarie ad assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali. In assenza di congrue ed eccezionali ragioni che possono avere indotto il legislatore siciliano ad intromettersi ex abrupto in detto meccanismo, per interromperlo e rinviarlo di circa sei mesi, non puo' non ravvisarsi l'irragionevolezza e l'arbitrarieta' manifesta della norma teste' approvata che configura, pertanto, violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. La seconda disposizioni oggetto del gravame introduce una disciplina transitoria dell'attivita' venatoria, sino al 31 gennaio 1996, lesiva dei principi contenuti nella legge n. 157/1992 avente le caratteristiche e la valenza di una legge di riforma economico-sociale, nonche' dell'art. 14 dello statuto speciale e dell'art. 10 della Costituzione. La disposizione, infatti, prevede che: "1. - Sino all'emanazione della legge regionale in materia di protezione ed incremento della fauna e regolamentazione programma del prelievo venatorio, e comunque non oltre il 31 gennaio 1996, nel territorio della Regione continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 1981, n. 37. 2. - Con il calendario venatorio 1995/1996 l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste pianifica, nel territorio della Regione, per il periodo relativo alal medesima stagione venatoria, la suddivisione in ambiti interprovinciali di caccia e la pressione venatoria, fatte salve le isole minori, nel rispetto dei principi della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Con lo stesso provvedimento si determina il numero massimo di capi da abbattere per ciascuna specie. 3. - Il presidente della Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente norma transitoria, rende esecutivo, conproprio decreto, il regolamento dell'attivita' cinologica in Sicilia, gia' munito del parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Con tale regolamento, che assume validita' di piano settoriale faunistico-venatorio, si intendono definite anche le indicazioni di cui all'articolo 10, comma ottavo, lettera e) della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 4. - L'esercizio venatorio potra' svolgersi esclusivamente nei periodi fissati dai commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 5. - Sino al recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' vietata l'introduzione di specie alloctone, ad eccezione del fagiano". Nell'approssimarsi della stagione venatoria ed a chiusura della sessione legislativa, l'assemblea regionale poiche' non poteva affrontare esaustivamente la disciplina della caccia nell'isola, in quanto all'organico disegno di legge erano stati presentati oltre 400 emendamenti, ha approvato una norma a termine che mal si concilia, come si dimostrera', con la preesistente legislazione regionale e con le sopravvenute disposizioni statali e comunitarie della materia. Il legislatore siciliano, in buona sostanza, richiama in vigore in tutte le sue previsioni la legge 30 marzo 1981, n. 37, anche nelle parti divenute illegittime a seguito dell'entrata in vigore della cennata legge n. 157/1992. In proposito, giova osservare che l'art. 19 della legge regionale n. 37/1981 prevede quali specie animali oggetto di attivita' venatoria esemplari di fauna selvatica, non piu' cacciabili ai sensi dell'art. 18 della legge n. 157/1992. Orbene, codesta ecc.ma Corte, con sentenza n. 577/1990, ha acclarato che l'individuazione della sfera sottopsota a protezione quanto l'elencazione delle possibili eccezioni (specie cacciabili) investono un interesse unitario proprio della comunita' nazionale la cui valutazione e la cui salvaguardia restano in primo luogo affidati allo Stato ed ai poteri dell'amministrazione centrale. Pertanto, anche le Regioni ad autonomie speciali sono obbligate a non oltrepassare, nell'esercizio della loro potesta' legislativa esclusiva, la soglia minima di tutela del patrimonio faunistico determinata dalla legge statale potendo, invero, soltanto limitare, e non ampliare, il numero delle specie cacciabili quali eccezioni al divieto generale. Inoltre, con giurisprudenza costante (da ultimo con sentenza n. 35/1995) e' stato affermato il principio secondo il quale le norme costituenti affievolimento del diritto di caccia rappresentano principi vincolanti la legislazione anche esclusiva delle regioni, poiche' l'elencazione delle specie cacciabili, come eccezione al generale divieto di caccia stabilito per qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana, costituisce l'oggetto minimo inderogabile della protezione che lo Stato, anche in adempimento agli obblighi assunti in sede internazionale e comunitaria, ha ritenuto di dovere offrire al proprio patrimonio faunistico. Questo assunto si rivela fondamentale ed invalicabile da qualsivoglia intervento regionale che intenda discostarsene, seppure transitoriamente, atteso che il quarto comma dell'art. 1 della piu' volte citata legge n. 157/1992 dispone espressamente che le direttive ed i regolamenti comunitari concernenti la conservazione degli uccelli selvatici sono integralmente recipiti ed attuati nei modi e nei termini in essa previsti. E non serve a preservare dal vizio di costituzionalita' le norme oggetto di impugnativa il combinato disposto dei commi secondo e quarto che si limitano a prevedere, per la prossima stagione venatoria, esclusivamente il rispetto dei periodi fissati dall'art. 18 della legge n. 157/1992 e non anche delle specie animali cacciabili. Altro rilievo deve formularsi nei confronti del secondo comma, che sostanzialmente vanifica uno degli aspetti qualificanti della normativa statale di riforma consistente nella pianificazione degli ambiti territoriali in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria. L'art. 10 della legge regionale n. 157/1992, infatti, prevede un'articolata e complessa procedura ai fini dell'individuazione delle zone e dei comprensori agro-silvo-pastorali, della quale costituiscono parte attiva e preminente nella fase di iniziativa e di predisposizione le province, mentre alle regioni, ai sensi del comma decimo, viene demandato esclusivamente il compito di coordinare i singoli piani provinciali secondo i criteri stabiliti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Detta finalita' di pianificazione non puo' di certo ritenersi soddisfatta nenanche dalla previsione contenta nel terzo comma dell'articolo in questione. Il regolamento, di cui si prevede l'emanazione da parte del presidente della Regione entro trenta giorni, invero, costituisce un ulteriore sovvertimento della logica della programmazione, in quanto si sostituisce l'autorita' centrale a quelle locali istituzionalmente preposte a valutare condizioni e situazioni del proprio ambito di competenza. Determinante, infine, e' la considerazione che la disciplina transitoria teste' introdotta dal legislatore siciliano influisce indirettamente nel sistema sanzionatorio penale in quanto prevedendo, seppure sino al 31 gennaio 1996, l'attivita' venatoria nei confronti di specie animali escluse e protette dalle norme statali e comunitarie di fatto renderebbe esenti dalle sanzioni di cui all'art. 30 della legge n. 157/1992 i cacciatori siciliani.
P. Q. M. E con riserva di presentare memorie illustrative nei termini di legge, il sottoscritto dott. Vittorio Piraneo, commissario dello Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 975-955 dal titolo: "Interventi urgenti nel comune di Messina da realizzare in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti all'Unione europea. Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e dell'esercizio venatorio", approvato dall'assemblea regionale nella seduta del 7 aprile 1995: art. 12, per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione; art. 13, commi primo, secondo, terzo e quarto per violazione degli articoli 10 e 18 della legge n. 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale, dell'art. 10 della Costituzione nonche' per interferenza nella materia penale. Palermo, addi' 15 aprile 1995 Il commissario dello Stato per la regione siciliana: prefetto Vittorio PIRANEO 95C0524