N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 aprile 1995

                                 N. 29
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 22 aprile 1995 (del commissario  dello  Stato  per  la
 regione siciliana)
 Elezioni - Regione Sicilia - Rinvio delle elezioni amministrative di
    alcuni  consigli circoscrizionali del comune di Messina al secondo
    turno autunnale per la  realizzazione  di  interventi  urgenti  in
    occasione  della  visita  dei  Ministri  degli  esteri  dei  paesi
    aderenti all'Unione europea -  Irragionevolezza  ed  arbitrarieta'
    del rinvio delle elezioni per la mancanza di motivi di eccezionale
    gravita'  -  Incidenza  sui diritti di elettorato attivo e passivo
    nonche' sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 Caccia - Regione Sicilia - Previsione sino all'emanazione della legge
    regionale organica in materia di protezione  ed  incremento  della
    fauna  e della regolamentazione programmata del prelievo venatorio
    e non oltre il 31 gennaio 1996 che nel  territorio  della  regione
    siciliana  continuino  ad  applicarsi  le disposizioni della legge
    regionale 30 marzo 1981, n. 37 - Conseguente ripristino  di  norme
    divenute illegittime a seguito della entrata in vigore della legge
    statale
    11 febbraio 1992, n. 157, che tra l'altro vieta la caccia di
    alcune specie considerate cacciabili dalla legge
    n. 37/1981 - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale
    nn. 577/1990 e 35/1995.
 (Legge regione Sicilia 7 aprile 1995, artt. 12 e 13, primo, secondo,
    terzo e quarto comma).
 (Cost., artt. 3, 10, 51 e 97; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt.
    10 e 18; statuto regione Sicilia, art. 14).
(GU n.22 del 24-5-1995 )
    L'assemblea  regionale  siciliana, nella seduta del 7 aprile 1995,
 ha approvato il disegno di legge n. 975-955  dal  titolo  "Interventi
 urgenti nel comune di Messina da realizzare in occasione della visita
 dei  Ministri  degli  esteri  dei  Paesi aderenti all'Unione europea.
 Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e
 dell'esercizo venatorio" pervenuto a questo commissariato, ai sensi e
 per  gli  effetti  dell'art.  28 dello statuto speciale, il 10 aprile
 1995.
    Nel  corpo  del  provvedimento  legislativo   iniziale,   la   cui
 approvazione  in tempi particolarmente brevi si rendeva necessaria in
 considerazione degli interventi urgenti da autorizzare  in  occasione
 della visita a Messina nel prossimo mese di giugno dei Ministri degli
 esteri dei Paesi aderenti all'Unione europea sono stati inseriti, nel
 corso del dibattito in aula, numerosi emendamenti attinenti alle piu'
 svariate  materie,  alcuni  dei  quali riproducono norme contenute in
 distinti  disegni  di  legge  in  atto  all'esame  delle   competenti
 commissioni di merito.
    Va preliminarmente rilevato che, nonostante il regolamento interno
 dell'assemblea  all'art.  111,  secondo comma, espressamente disponga
 che  "non  possono  proporsi  sotto  qualsiasi   forma"   emendamenti
 "estranei  allo  specifico  oggetto  della  discussione",  sono stati
 approvati ben 11 articoli attinenti a materie fra loro eterogenee che
 concernono interventi  a  sostegno  di  alcuni  teatri  pubblici,  la
 modifica di recenti norme sui consorzi fidi, l'utilizzazione di somme
 andate in economia, devoluzione di competenze ad organismi collegiali
 statali per la determinazione dei compensi esattoriali, etc .
    La  mancata  osservanza della citata norma regolamentare, anche se
 giustificata da motivi politici contingenti, oltre a  non  consentire
 il  dovuto  attento  esame  delle  competenti commissioni permanenti,
 inevitabilmente comporta che impugnative  anche  di  una  sola  delle
 norme   inserite  nel  contesto  del  disegno  di  legge  determinino
 l'impossibilita' di dare immediata attuazione alle  improcrastinabili
 disposizioni che costituivano il primario intento del legislatore.
    Quanto  sopra  premesso  si  rileva che gli articoli 12 e 13 danno
 adito a rilievi di carattere costituzionale.
    La prima delle due disposizioni testualmente recita: "Rinvio delle
 elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali.
    1.   -   Le   elezioni   amministrative   indette   dai   consigli
 circoscrizionali  dei  comuni  della  Sicilia,  relative  alla  prima
 tornata secondo l'articolo 169 dell'ordinamento amministrativo  degli
 enti  locali,  approvato  con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e
 successive modifiche ed  integrazioni,  sono  rinviate  alla  seconda
 tornata prevista dalla medesima disposizione".
    Tale norma costituisce palese violazione degli articoli 3, 51 e 97
 della Costituzione.
    Il   legislatore  siciliano,  infatti,  senza  alcuna  motivazione
 plausibile  ed  espressa  intenderebbe  interrompere   le   procedure
 elettorali  gia' avviate per il rinnovo dei consigli circoscrizionali
 di alcuni comuni dell'isola rinviando le elezioni  al  secondo  turno
 autunnale.
    Tale  differimento  delle  consultazioni  elettorali reca indubbio
 pregiudizio al diritto costituzionalmente garantito dei cittadini  di
 esprimere  il  proprio  voto nei tempi predeterminati in via generale
 dalla legge  e  di  accedere  alle  scadenze  naturali  alle  cariche
 pubbliche per le quali intendono candidarsi.
    Considerato che il procedimento elettorale e' posto a tutela della
 libera   partecipazione   dei  cittadini  alla  vita  politica  delle
 comunita' interessate non e' concesso al legislatore intervenire  per
 interromperlo,   a  meno  che  non  sussistono  delle  situazioni  di
 eccezioonale  gravita'  che ne rendano impossibile il proseguimento e
 la conclusione.
    Con decreto n. 12 del 10 marzo 1995 l'assessore regionale per  gli
 enti  locali  ha  indetto  per  il  prossimo 14 maggio l'elezione dei
 consigli circoscrizionali nei comuni di Bagheria e Siracusa.
    Secondo le vigenti norme dal 14 aprile 1995 i cittadini dei comuni
 possono presentare le liste ed i candidati da eleggere  nei  predetti
 organi   rappresentativi   e   l'amministrazione   pubblica  ha  gia'
 sicuramente attivato tutte le procedure necessarie ad  assicurare  il
 regolare ed ordinato svolgimento delle consultazioni elettorali.
    In  assenza  di  congrue  ed eccezionali ragioni che possono avere
 indotto il legislatore siciliano ad intromettersi ex abrupto in detto
 meccanismo, per interromperlo e rinviarlo di circa sei mesi, non puo'
 non ravvisarsi l'irragionevolezza e l'arbitrarieta'  manifesta  della
 norma  teste'  approvata  che  configura,  pertanto, violazione degli
 articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
    La  seconda  disposizioni  oggetto  del  gravame   introduce   una
 disciplina  transitoria  dell'attivita' venatoria, sino al 31 gennaio
 1996, lesiva dei principi contenuti nella legge n.   157/1992  avente
 le   caratteristiche   e   la   valenza   di  una  legge  di  riforma
 economico-sociale, nonche' dell'art.  14  dello  statuto  speciale  e
 dell'art. 10 della Costituzione.
    La disposizione, infatti, prevede che:
    "1.  -  Sino  all'emanazione  della  legge regionale in materia di
 protezione ed incremento della fauna e regolamentazione programma del
 prelievo venatorio, e comunque non oltre  il  31  gennaio  1996,  nel
 territorio   della  Regione  continuano  a  trovare  applicazione  le
 disposizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 1981, n. 37.
    2. - Con il calendario venatorio 1995/1996  l'assessore  regionale
 per  l'agricoltura  e  le  foreste  pianifica,  nel  territorio della
 Regione, per il periodo relativo alal medesima stagione venatoria, la
 suddivisione in ambiti interprovinciali  di  caccia  e  la  pressione
 venatoria,  fatte  salve  le  isole minori, nel rispetto dei principi
 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Con lo stesso provvedimento  si
 determina il numero massimo di capi da abbattere per ciascuna specie.
   3.  - Il presidente della Regione, entro trenta giorni dall'entrata
 in  vigore  della  presente  norma  transitoria,   rende   esecutivo,
 conproprio  decreto,  il  regolamento  dell'attivita'  cinologica  in
 Sicilia,  gia'  munito  del  parere  del   Consiglio   di   giustizia
 amministrativa.  Con  tale regolamento, che assume validita' di piano
 settoriale  faunistico-venatorio,  si  intendono  definite  anche  le
 indicazioni  di  cui  all'articolo 10, comma ottavo, lettera e) della
 legge 11 febbraio 1992, n. 157.
    4. - L'esercizio venatorio  potra'  svolgersi  esclusivamente  nei
 periodi  fissati  dai  commi  primo  e secondo dell'articolo 18 della
 legge 11 febbraio 1992, n. 157.
    5. - Sino al recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157,  e'
 vietata   l'introduzione   di  specie  alloctone,  ad  eccezione  del
 fagiano".
    Nell'approssimarsi della stagione venatoria ed  a  chiusura  della
 sessione   legislativa,  l'assemblea  regionale  poiche'  non  poteva
 affrontare esaustivamente la disciplina della caccia  nell'isola,  in
 quanto all'organico disegno di legge erano stati presentati oltre 400
 emendamenti,  ha  approvato  una norma a termine che mal si concilia,
 come si dimostrera', con la preesistente legislazione regionale e con
 le sopravvenute disposizioni statali e comunitarie della materia.
    Il legislatore siciliano, in buona sostanza, richiama in vigore in
 tutte le sue previsioni la legge 30 marzo 1981, n.  37,  anche  nelle
 parti  divenute  illegittime  a  seguito dell'entrata in vigore della
 cennata legge n. 157/1992.
    In proposito, giova osservare che l'art. 19 della legge  regionale
 n.   37/1981  prevede  quali  specie  animali  oggetto  di  attivita'
 venatoria esemplari di fauna selvatica, non piu' cacciabili ai  sensi
 dell'art. 18 della legge n. 157/1992.
    Orbene,  codesta  ecc.ma  Corte,  con  sentenza  n.  577/1990,  ha
 acclarato che l'individuazione della sfera  sottopsota  a  protezione
 quanto  l'elencazione  delle  possibili eccezioni (specie cacciabili)
 investono un interesse unitario proprio della comunita' nazionale  la
 cui valutazione e la cui salvaguardia restano in primo luogo affidati
 allo  Stato  ed  ai  poteri  dell'amministrazione centrale. Pertanto,
 anche  le  Regioni  ad  autonomie  speciali  sono  obbligate  a   non
 oltrepassare,   nell'esercizio   della   loro   potesta'  legislativa
 esclusiva, la soglia  minima  di  tutela  del  patrimonio  faunistico
 determinata dalla legge statale potendo, invero, soltanto limitare, e
 non  ampliare,  il  numero delle specie cacciabili quali eccezioni al
 divieto generale.
    Inoltre, con giurisprudenza costante (da ultimo  con  sentenza  n.
 35/1995)  e'  stato  affermato il principio secondo il quale le norme
 costituenti  affievolimento  del  diritto  di  caccia   rappresentano
 principi  vincolanti  la  legislazione anche esclusiva delle regioni,
 poiche' l'elencazione delle  specie  cacciabili,  come  eccezione  al
 generale   divieto  di  caccia  stabilito  per  qualsiasi  specie  di
 mammiferi e  uccelli  appartenenti  alla  fauna  selvatica  italiana,
 costituisce  l'oggetto  minimo  inderogabile  della protezione che lo
 Stato,  anche  in  adempimento  agli   obblighi   assunti   in   sede
 internazionale  e  comunitaria,  ha  ritenuto  di  dovere  offrire al
 proprio patrimonio faunistico.
    Questo  assunto  si  rivela  fondamentale   ed   invalicabile   da
 qualsivoglia  intervento regionale che intenda discostarsene, seppure
 transitoriamente, atteso che il quarto comma dell'art. 1  della  piu'
 volte citata legge n. 157/1992 dispone espressamente che le direttive
 ed  i  regolamenti  comunitari  concernenti  la  conservazione  degli
 uccelli selvatici sono integralmente recipiti ed attuati nei  modi  e
 nei termini in essa previsti.
    E  non  serve a preservare dal vizio di costituzionalita' le norme
 oggetto di impugnativa il combinato  disposto  dei  commi  secondo  e
 quarto  che  si  limitano  a  prevedere,  per  la  prossima  stagione
 venatoria, esclusivamente il rispetto dei periodi  fissati  dall'art.
 18  della  legge  n.  157/1992  e  non  anche  delle  specie  animali
 cacciabili.
    Altro rilievo deve formularsi nei confronti del secondo comma, che
 sostanzialmente  vanifica  uno  degli  aspetti   qualificanti   della
 normativa  statale  di riforma consistente nella pianificazione degli
 ambiti territoriali in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
    L'art.  10  della  legge  regionale  n. 157/1992, infatti, prevede
 un'articolata e complessa procedura ai fini dell'individuazione delle
 zone   e   dei   comprensori   agro-silvo-pastorali,   della    quale
 costituiscono parte attiva e preminente nella fase di iniziativa e di
 predisposizione  le province, mentre alle regioni, ai sensi del comma
 decimo, viene demandato esclusivamente il  compito  di  coordinare  i
 singoli  piani  provinciali secondo i criteri stabiliti dall'Istituto
 nazionale per la fauna selvatica.
    Detta finalita' di pianificazione  non  puo'  di  certo  ritenersi
 soddisfatta  nenanche  dalla  previsione  contenta  nel  terzo  comma
 dell'articolo in questione.
    Il regolamento, di  cui  si  prevede  l'emanazione  da  parte  del
 presidente  della Regione entro trenta giorni, invero, costituisce un
 ulteriore sovvertimento della logica della programmazione, in  quanto
 si sostituisce l'autorita' centrale a quelle locali istituzionalmente
 preposte  a  valutare  condizioni  e situazioni del proprio ambito di
 competenza.
    Determinante, infine,  e'  la  considerazione  che  la  disciplina
 transitoria  teste'  introdotta  dal  legislatore siciliano influisce
 indirettamente nel sistema sanzionatorio penale in quanto prevedendo,
 seppure sino al 31 gennaio 1996, l'attivita' venatoria nei  confronti
 di   specie   animali  escluse  e  protette  dalle  norme  statali  e
 comunitarie di fatto renderebbe esenti dalle sanzioni di cui all'art.
 30 della legge n. 157/1992 i cacciatori siciliani.
                                P. Q. M.
    E con riserva di presentare memorie illustrative  nei  termini  di
 legge,  il  sottoscritto  dott.  Vittorio  Piraneo, commissario dello
 Stato per la regione siciliana, ai sensi dell'art. 28  dello  statuto
 speciale,  con  il presente atto impugna i sottoelencati articoli del
 disegno di legge n.  975-955  dal  titolo:  "Interventi  urgenti  nel
 comune  di  Messina  da  realizzare  in  occasione  della  visita dei
 Ministri  degli  esteri  dei  Paesi  aderenti   all'Unione   europea.
 Disposizioni varie. Disciplina transitoria della tutela della fauna e
 dell'esercizio  venatorio",  approvato dall'assemblea regionale nella
 seduta del 7 aprile 1995:
      art. 12,  per  violazione  degli  articoli  3,  51  e  97  della
 Costituzione;
      art.  13,  commi  primo,  secondo, terzo e quarto per violazione
 degli articoli 10 e 18 della legge n. 157/1992 in relazione ai limiti
 posti  dall'art.  14  dello  statuto  speciale,  dell'art.  10  della
 Costituzione nonche' per interferenza nella materia penale.
      Palermo, addi' 15 aprile 1995
         Il commissario dello Stato per la regione siciliana:
                       prefetto Vittorio PIRANEO
 
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