N. 268 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 luglio 1994- 26 aprile 1995
N. 268 Ordinanza emessa il 15 luglio 1994 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 aprile 1995) dal Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale sul ricorso proposto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano contro Antonelli Romeo ed altri. Impiego pubblico - Dipendenti del C.O.N.I. - Computo della indennita' integrativa speciale nella determinazione della indennita' di buonuscita - Prevista automatica estinzione dei giudizi in corso con declaratoria di compensazione delle spese - Compressione della funzione giurisdizionale - Limitazione della garanzia giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a. - Incidenza sul diritto di difesa - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 243/1993. (Legge 29 gennaio 1994, n. 87, art. 4). (Cost., artt. 3, 24, 25, 103 e 113).(GU n.21 del 17-5-1995 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2638 del 1993 proposto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., rappresentato e difeso dall'avv. Alfonso Palladino, con domicilio eletto in Roma, via Po n. 40, contro Antonelli Romeo, Cadazzi Anna Maria, Cantori Anna e Giannetta Rolando, rappresentati e difesi dall'avv. Roni Adalberto, con domicilio eletto in Roma alla via Goiran n. 8, per l'annullamento della sentenza n.1409 del 2 novembre 1992 pronunciata tra le parti dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio degli appellati; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il cons. Corrado Allegretta; Nessuno e' comparso alla pubblica udienza del 15 luglio 1994; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. propone appello avverso la sentenza n. 1409/1992, con la quale il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennita' di buonuscita, calcolata sulla base della retribuzione media, comprensiva dell'indennita' integrativa speciale. Deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 152 del regolamento organico del personale dipendente, in relazione agli artt. 13 e 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, ed all'art. 1 della legge 27 marzo 1959, n. 324, dovendosi escludere la natura retributiva dell'indennita' integrativa speciale, e chiede che il Consiglio di Stato annulli la sentenza impugnata, respigendo le domande avanzate dagli appellati con il ricorso di primo grado; vinte spese ed onorari. Si sono costituiti in giudizio gli appellati per resistere al gravame, del quale hanno chiesto la reiezione. Sopravvenuta la legge 29 gennaio 1994, n. 87, il C.O.N.I. ha chiesto con istanza del 24 maggio 1994 che il giudizio sia dichiarato estinto di ufficio con compensazione delle spese tra le parti, a norma dell'art. 4 della citata legge, e gli appellati, a loro volta, hanno chiesto con domanda depostitata il 1 luglio 1994, che si dia atto che la fattispecie in esame rientra nelle previsioni di cui alla stessa disposizione, tenuto conto che essi hanno tutti lasciato il servizio dopo il 1984. All'udienza del 15 luglio 1994, sentiti i difensori delle parti, la causa e' stata trattenuta in decisione. D I R I T T O La controversia concerne la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto di dipendenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I. Nelle more del giudizio, prima, e' intervenuta la pronuncia 19 maggio 1993, n. 243, della Corte costituzionale sulla questione di legittimita' costituzionale delle disposizioni di legge che tale computabilita' negavano e, poi, e' entrata in vigore (in data 6 febbraio 1994) la legge 29 gennaio 1994, n.87, recante "Norme rela- tive al computo della indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1994). Questa legge, "in attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali" (art. 1), disposne che, a decorrere dal 10 dicembre 1994, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata in varia misura nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizo determinati in applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili. Nel prescrivere che il trattamento con essa previsto si applica anche ai dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti nonche' a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento (art. 3, primo comma), la stessa legge dispone poi che l'applicazione del trattamento ai dipendenti gia' cessati dal servizio "avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994" (art. 3, secondo comma). All'art. 4 si stabilisce, infine, che "i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti" e che "i provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Entrambe le parti in giudizio hanno chiesto l'applicazione della nuova normativa: il C.O.N.I., perche', a norma del citato art. 4, sia dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese; gli appellati, perche' si dia atto che il caso in esame rientra nella previsione di cui alla stessa disposizione, tenuto conto che essi hanno tutti lasciato il servizio dopo il 1984. La disposizione assume, dunque, evidenza nel presente giudizio, ma riguardo alla sua costituzionalita' questa sono stati gia' sollevati dubbi con ordinanza n. 664 del 3 maggio 1984. Si e' ritenuto, invero, che, nel contesto normativo della legge considerata, l'art. 4 si pone in contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione. La norma in esso contenuta incide, infatti, direttamente sul diritto di difesa quale garantito dall'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione. Dopo aver ricordato che il potere del legislatore ordinario di variamente disciplinare il diritto di difesa, quale espressione della tutela giurisdizionale, in funzione di superiori interessi di giustizia, incontra limiti, fra cui il principale e' rappresentato dalla condizione che l'esercizio del diritto di difesa sia garantito in modo effettivo ed adeguato alle circostanze, la menzionata odinanza rileva che il limite anzidetto risulta ampiamente superato allorche', come nella specie, il legislatorre intervenga successivamente all'esercizio dell'azione con disposizioni preclusive intese a vanificare la tutela giurisdizionale, specie se questa sia stata gia' sperimentata, essendosi resa necessaria in conseguenza dell'inerzia del legislatore a fronte di posizioni soggettive, che la Corte costituzionale, con la sentenza sopra citata, ha poi ritenuto direttamente garantite dalla Costituzione. Quanto meno in ordine alla sussistenza del diritto, infatti, non puo' riconoscersi alla legge in esmae alcun carattere innovativo, dato che soltanto la determinazione della misura, dei modi e dei tempi di computo dell'indennita' integrativa speciale in quella di anzianita' trova risposta nella nuova legge, essendo nella previgente legislazione statale, siccome emendata dalla pronuncia costituzionale, il riconoscimento della titolarita' del diritto ad un suo adeguato computo. Il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sul piano della razionalita', si e' ravvisato nel fatto che, imponendo la dichiarazione di estinzione, la disposizione normativa si risolve proprio nella vanificazione di quegli stessi giudizi, che hanno reso possibile la proposizione incidentale della questione di illegittimita' costituzionale in materia e che, seppure ancora non definitivamente decisi dal giudice naturale con sentenza passata in cosa giudicata, pur tuttavia hanno consentito di incidere sull'ordinamento generale attraverso la pronuncia suddetta. Ad ulteriore sospetto di incostituzionalita' da' corpo la compromissione del diritto di difesa derivante dalla estinzione dei giudizi pedenti, in relazione ai tempi lunghi previsti per la realizzazione della pretesa e, in definitiva, per il riconoscimento del diritto, dal momento che, per un verso, anche i soggetti che avevano gia' proposto la loro pretesa in sede giurisdizionale sono tenuti a proporre apposita domanda entro un determinato termine di decadenza, e, per altro verso, tale estinzione potrebbe consentire alla Amministrazione di rimettere in discussione, caso per caso, l'esistenza stessa del diritto, anche in relazione a quelle ipotesi che per tale aspetto potrebbero gia' pervenire a pronta soluzione. Anche la disposta compensazione delle spese del giudizio e' apparsa in violazione delle garanzie costituzionali poste dagli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, della Costituzione, in quanto sottrae al giudice naturale della pretesa sostanziale dedotta in giudizio tale parte accessoria della controversia, che per principio costituzionale non puo' esserne distolta. Il sospetto di illegittimita' dell'art. 4 della legge n. 87 del 1994 e' stato esteso poi alla violazione degli artt. 103 e 113 della Costituzione, sotto il profilo dell'illegittima interferenza dell'esercizio del potere legislativo nella sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale in un ambito che vede come giudice naturale delle relative controversie il giudice amministrativo. Per le stesse ragioni, del resto, la Corte costituzionale ha gia' dichiarato incostituzionale, con sentenza n. 123 del 10 aprile 1987, una norma di identico contenuto della legge n. 425 del 1994. Non si ha motivo di dissentire dalla precedente pronuncia e, peraltro, tutti gli aspetti di illegittimita' costituzionale sopra delineati sono rilevati a fini della definizione del giudizio. Dalla risoluzione della relativa questione dipende, infatti, se possa essere accolta, o non, la domanda di estinzione del giudizio avanzata dalle parti, ovvero se questo debba proseguire fino a conclusioni di merito, salva ogni altra iniziativa processuale delle parti intesa a determinarne comunque la chiusura senza una pronuncia di merito. Per le considerazioni fin qui svolte, previa sospensione del giudizio, la risoluzione della questione di illegittimita' costituzionale di cui sopra dev'essere rimessa alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, nella parte in cui dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennita' integrativa speciale, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti, per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113, della Costituzione; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, nella Camera di consiglio del 15 luglio 1994. Il presidente: IMPERATRICE Il consigliere, rel. est.: ALLEGRETTA 95C0542