N. 263 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 1994
N. 263 Ordinanza emessa il 23 novembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Vecchione Cesare contro la regione Campania ed altri Regione Campania - Impiego pubblico - Concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della giunta regionale della Campania - Previsione, riguardo al punteggio attribuibile per titoli di servizio, del riconoscimento di un punto per ogni anno di servizio svolto in carriera direttiva in ruolo diverso da quello regionale fino al massimo di cinque punti - Irragionevole mancata valutazione dell'intero servizio svolto dai concorrenti, peraltro riconosciuto in sede di primo inquadramento, con incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge regione Campania 4 luglio 1991, n. 13, art. 4, primo comma, lett. c)). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.21 del 17-5-1995 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1664 del 1992 reg. gen., proposto da Vecchione Cesare, rappresentato e difeso dall'avv. G. Abbamonte e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 16 contro la regione Campania in persona del legale rappresentante pro tempore il presidente della Giunta regionale rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale in persona degli avvocati V. Baroni, S. Ferrari e U. Della Gatta e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via S. Lucia n. 81 e nei confronti del dott. Dino Moccia e del dott. Antonio Gargiulo, n.c. per l'annullamento della graduatoria dei partecipanti alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta regionale della Campania ex legge regionale 4 luglio 1991, n. 13, approvata con d.P.G.R. Campania n. 7055 del 27 aprile 1992 e prima ancora della Giunta regionale n. 1816 del 17 aprile 1992 di approvazione della graduatoria della citata selezione, nonche' della nomina dei vincitori avvenuta con d.P.G.R. n. 7056 del 27 aprile 1992, nella parte in cui gli sono stati attribuiti complessivamente punti 64.70 e nella quale decisione n. 13896 adottata in data 20 dicembre 1991 con la quale egli e' stato collocato al n. 169 posto, nonche' dei criteri di valutazione dei servizi prestati; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese; Vista la costituzione in giudizio dell'Avvocatura regionale; Visti gli atti tutti di causa; Udita alla pubblica udienza del 23 novembre 1994 la relazione del dott. Pascone; Per il ricorrente dott. proc. Luppardi, per delega dott. G. Abbamonte e per la regione Crotti; Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue; F A T T O 1. - Con ricorso depositato in data 13 luglio 1992 il dott. Cesare Vecchione dirigente di prima fascia della regione Campania ha impugnato la graduatoria dei partecipanti alla selezione per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del ruolo del personale della Giunta regionale della Campania ex legge regionale 4 luglio 1991 n. 13, graduatoria approvata con decreto del presidente della Giunta regionale n. 7055 del 27 aprile 1992 e prima ancora con decreto della Giunta regionale n. 1816 del 17 aprile 1992 nonche' della nomina dei vincitori avvenuta con d.P.G.R. n. 7056 del 27 aprile 1992. L'impugnativa della graduatoria e' stata effettuata in relazione alla posizione in graduatoria attribuita allo stesso ricorrente collocato al 169 posto e con riferimento al punteggio allo stesso riconosciuto pari a punti 64.70. Deduce il ricorrente i seguente vizi di legittimita' degli atti impugnati: 1) illegittimita' dei provvedimenti per illegittimita' della costituzione della Commissione costituita per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 4, lettera g) della legge regionale n. 13 del 1991; 3) illegittimita' costituzionale per contrasto fra gli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il ricorso e' stato notificato ad altri due dipendenti collocati nella graduatoria finale del concorso ed in particolare al dott. Gargiulo collocato all'ultimo posto tra i dirigenti di seconda fascia nominati con d.P.G.R. 27 aprile 1992, n. 7065. Si e' costituita in data 4 settembre 1992 l'Avvocatura regionale che, in data 9 febbraio 1994 ha depositato una memoria chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque infondato. Con sentenza n. 261 del 1994, la sezione ha ordinato alla Regione il deposito degli atti anche interni, del procedimento di valutazione del dott. Vecchione, incombente cui la Regione ha dato esecuzione in data 13 agosto 1994. All'udienza pubblica del 23 novembre 1994 le parti si sono riportate alle difese gia' esposte insistendo nelle rispettive richieste. Nella stessa udienza e' stata data lettura del dispositivo come per legge. D I R I T T O 2. - Con il ricorso in esame, il dott. Vecchione dipendente della regione Campania con la qualifica di dirigente di prima fascia ha impugnato la graduatoria e gli atti di nomina a questa conseguenziali relativi al concorso di accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania nella parte in cui lo stesso e' stato collocato al 169 posto con l'attribuzione del punteggio di 64,70. Il ricorrente, avendone i requisiti di legge, assume di aver partecipato al concorso per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania regolamentato in base alle previsioni di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 13. Le doglianze del dott. Vecchione si appuntano sia su aspetti connessi alla costituzione della Commissione giudicatrice sia sui criteri adoperati da questa per la determinazione del risultato fi- nale cristallizzato nella graduatoria che ha visto attribuiti alla stesso dipendente 64,70 punti collocandolo al 169 posto con la conseguente esclusione dai posti disponibili nella qualifica superiore a quella in atto posseduta. Alla luce di quanto sopra va osservato che con la sentenza istruttoria n. 261 del 1994, il Tribunale ha ordinato alla Regione il deposito della documentazione interna relativa alle prove di concorso, incombente che e' stato adempiuto dalla Regione in data 13 agosto 1994. Riguardo alla eccezione di inammissibilita' del ricorso per la carenza di interesse del ricorrente all'annullamento dei provvedimenti di approvazione della graduatoria del concorso di accesso alla seconda qualifica dirigenziale del personale della Giunta regionale della Campania, il Collegio ritiene che questa vada disattesa, in ragione dei motivi di gravame addotti dal ricorrente. L'avvocatura regionale contesta, infatti, che il ricorrente, adducendo vizi relativi alla modifica dei criteri per la determinazione del punteggio da attribuire ai vari candidati non avrebbe uno specifico e prequalificato interesse in quanto la modifica dei suddetti criteri sarebbe suscettibile di influire anche sulla posizione degli altri candidati esclusi e quindi essere elemento di illegittimita' solo eventuale rispetto alla posizione vantata in via personale dal ricorrente stesso. L'argomentazione e' priva di pregio. Va innanzitutto precisato che la valutazione dell'inammissibilita' del ricorso va effettuata con riguardo non solo ad uno dei motivi di ricorso sebbene, avuti presenti i vizi degli atti impugnati denunciati dalla parte istante. Nel caso di specie il dott. Vecchione ha denunciato tre vizi di legittimita' degli atti impugnati, intervenendo non solo sul profilo della sussistenza di parametri a suo dire illegittimi di valutazione dei titoli di servizio (cfr. motivo sub III), ma anche in merito alla costituzione della Commissione giudicatrice e alla violazione sotto altro profilo (quello della valutazione dell'esercizio della funzione di coordinamento - Motivi sub I e II). Atteso quanto sopra l'esistenza di ipotetici vizi che da soli potrebbero condurre all'annullamento degli atti impugnati pregiudica la proposizione della questione sull'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse, considerato che il ricorrente, ove fosse, ad esempio, accolto il primo motivo di doglianza (relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice), potrebbe avere interesse a partecipare nuovamente alla procedura concorsuale. Sotto altro profilo anche gli ulteriori motivi appaiono dotati dell'adeguata pregnanza ai fini dell'interesse, atteso che la rivisitazione della graduatoria comunque si sostanzia nell'attribuzione di un posto migliore nell'ambito della stessa e nel caso del dott. Vecchione nella possibilita' di un avanzamento ai fini dell'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, avuta presente la funzione della medesima graduatoria per successive nomine nei posti disponibili. Venendo poi al merito, va osservato che con il terzo motivo di ricorso il dott. Vecchione denuncia la violazione delle norme degli artt. 3 e 97 della Costituzione con riferimento all'art. 4, lett. c) della legge regionale n. 13 del 1991. Detta normativa a proposito del punteggio attribuibile per titoli di servizio, prevede il riconoscimento di un punto per ogni anno di servizio svolto in carriera direttiva svolta effettivamente in ruolo diverso da quello regionale e riconosciuta con il decreto di inquadramento regionale. La norma in questione consente l'attribuzione al massimo di cinque punti a prescindere dalla durata del servizio. Il ricorrente, al riguardo, avendo svolto un servizio di dieci anni, secondo quanto dallo stesso documentato, nella carriera direttiva dell'Enpas ha subito una riduzione di circa 6 punti rispetto ad un ipotetico computo degli anni di servizio gia' riconosciuti utili ai fini dell'inquadramento nei ruoli regionali. Al riguardo viene denunciata la lesione delle norme costituzionali degli artt. 3 e 97 della Costituzione che, come noto, prefigurano l'applicazione del principio di eguaglianza sia in termini del tutto generali sia dal punto di vista del rispetto concreto delle norme relative al pubblico impiego, per il quale il principio di eguaglianza formale e sostanziale opera attraverso il richiamo alle clausole dell'imparzialita' e buon andamento della amministrazione pubblica. Nel caso di specie l'imparzialita' ed il buon andamento non sarebbero stati rispettati in considerazione della non valutazione di titoli di servizio che secondo altro giudizio in sede di primo inquadramento sono stati riconosciuti dalla pubblica amministrazione. Peraltro la mancata considerazione degli anni di servizio si traduce in una illogica considerazione delle esperienze di servzio svolte in posizione equiparabile a quella in atto goduta con la conseguenza di privare il dipendente valutato, proprio nella delicata fase del giudizio per il passaggio ad una superiore qualifica della necessaria completezza delle attivita' svolte dal punto di vista professionale. In tal modo la considerazione dell'esperienza viene effettuata privilegiando coloro che tra i candidati ne hanno in misura minore e disincentivando quelli che, invece, ne hanno parecchia. Per quanto attiene all'aspetto della proposizione della questione di costituzionalita' della disciplina dell'art. 4, comma 1, lett. c) della legge regionale della Campania 4 luglio 1991 n. 13, il Collegio ritiene, quindi, la questione non manifestamente infondata ed al riguardo ritiene pertanto di rimettere alla Corte costituzionale la decisione circa la costituzionalita' della suddetta norma rispetto agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, lett. c) della legge regionale della Campania 4 luglio 1991, n. 13 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione; Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla questione di legittimita' costituzionale della norma di legge sopraindicata; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al presidente della Giunta regionale della Campania e comunicata al presidente del Consiglio regionale della Campania. Cosi' deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23 novembre 1994. Il presidente f.f.: D'ALESSANDRO Il referendario: FORLENZA Il referendario est.: PASCONE 95C0544