N. 157 SENTENZA 8 - 10 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Giudizio  di legittimita' costituzionale in via principale.  Ambiente
 - Tutela dell' - Regione Lombardia e Veneto -  Incendi  boschivi  sul
 territorio  nazionale  -  Intesa  con  le  regioni interessate per la
 gestione  delle  aree  naturali  protette  -  Estensione   -   Omessa
 previsione  - Impiego degli operatori volontari antincendio - Riserva
 del potere di impiego alla regione cui questi siano stati destinati -
 Omessa previsione - Erogazioni di finanziamenti finalizzati  a  piani
 di  rilevamento degli incendi - Partecipazione della regione - Omessa
 previsione - Violazione  di  competenza  regionali  -  Illegittimita'
 costituzionale   -   Realizzazione  di  un  sistema  di  monitoraggio
 elettronico - Revoca dei contributi per la parte non  utilizzata  nel
 caso  di  regioni  che  non abbiano definito gli atti di consegna dei
 lavori entro i termini di legge - Ragionevole  giustificazione  della
 previsione  di  revoca  quale  conseguenza  dell'inutile  decorso del
 termine - Non fondatezza.
 
 (D.-L. 15 giugno 1994, n. 377,  art.  1,  secondo  comma,  lett.  c),
 convertito  in  legge 8 agosto 1994, n. 497; d.-l. 15 giugno 1994, n.
 377, art. 2, secondo comma; d.-l. 15 giugno 1994, n.  377,  artt.  1,
 secondo comma, lett. b), e 3, primo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 97, 117 e 118).
 
(GU n.20 del 12-5-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici:  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2 e 3,
 comma 1, del decreto-legge  15  giugno  1994,  n.  377  (Disposizioni
 urgenti   per   fronteggiare   gl'incendi   boschivi  sul  territorio
 nazionale) e degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 giugno  1994,  n.
 377, convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497 (Conversione in legge,
 con   modificazioni,   del  decreto-legge  15  giugno  1994,  recante
 disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  gli  incendi  boschivi  sul
 territorio  nazionale),  promossi  con  ricorsi della Regione Veneto,
 della Regione Lombardia e della  Regione  Veneto,  notificati  il  14
 luglio  1994,  il 15 luglio 1994 e il 7 settembre 1994, depositati in
 cancelleria il 20 luglio 1994, il 23 luglio 1994 e  il  13  settembre
 1994 ed iscritti ai nn. 51, 52 e 67 del registro ricorsi 1994;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1995 il Giudice  relatore
 Cesare Ruperto;
    Uditi gli avvocati Guido Viola per la Regione Veneto e Giuseppe F.
 Ferrari  per  la  Regione  Lombardia  e l'avvocato dello Stato Plinio
 Sacchetto per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con un primo ricorso notificato il 14 luglio 1994 (Reg.  Ric.
 51/94),  la  Regione  Veneto  ha  sollevato questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 giugno 1994, n.
 377,  recante  "Disposizioni  urgenti  per  fronteggiare   gl'incendi
 boschivi  sul territorio nazionale", per violazione degli artt. 117 e
 118 della Costituzione, in relazione all'art. 69,  terzo  comma,  del
 d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  alla  legge 1› marzo 1975, n. 47
 (Difesa dei boschi dagl'incendi), alla legge 4 dicembre 1993, n.  491
 (Riordino  delle competenze regionali in materia agricola e forestale
 e istituzione del nuovo Ministero delle risorse agricole,  alimentari
 e  forestali),  al  d.P.R.  15  marzo  1994,  n.  197 (Regolamento di
 organizzazione del Ministero delle risorse agricole) ed alla legge  6
 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette).
    Espone  la  ricorrente  che  su  uno  stanziamento  complessivo di
 sessantacinque miliardi di lire, trenta miliardi sono stati destinati
 al Ministero delle risorse agricole per la gestione dei mezzi aerei e
 terrestri antincendio, di centri operativi e stazioni forestali,  per
 il  potenziamento  delle  strutture,  nonche'  per il reclutamento di
 operatori antincendio volontari  da  distribuire  in  relazione  alla
 superficie  terrestre,  a  quella  forestale ed a quella percorsa dal
 fuoco  nell'ultimo  triennio.  Cinque  miliardi  sono  poi  destinati
 all'avvio  di  un  piano  di  rilevamento degl'incendi da realizzarsi
 d'intesa tra il predetto Ministero e  quello  dell'ambiente  mediante
 sistemi aventi requisiti di rapidita' e rilocabilita' nell'ambito dei
 parchi  nazionali, delle riserve naturali a rischio ed in altre aree,
 parimenti a rischio, ad elevato pregio naturalistico  ed  ambientale.
 La   selezione   e  la  decisione  dell'impiego  degli  operatori  e'
 attribuita  al  Corpo  forestale  dello  Stato,  mentre  le   regioni
 risulterebbero   coinvolte   come   meri   enti   di  erogazione  del
 finanziamento  statale  relativo  al  reclutamento  degli   operatori
 stessi.
    Tali  previsioni  si  porrebbero  in  contrasto  con le competenze
 regionali in materia  di  agricoltura  e  foreste  ed  anche  con  la
 normativa  statale  in  materia di servizio antincendi nei boschi; il
 Governo  sarebbe  intervenuto  in  un  settore  gia'  abbondantemente
 disciplinato  sotto il profilo della competenza regionale, come se la
 motivazione del finanziamento assolvesse  dall'obbligo  del  rispetto
 del  riparto  di competenza tra Stato e regioni e dall'osservanza del
 necessario rapporto di collaborazione.
    Secondo la ricorrente, la legge n. 491 del 1993, nel sopprimere il
 Ministero dell'agricoltura e foreste, nell'ambito  della  generale  e
 principale  competenza  regionale  in  materia  di  foreste,  avrebbe
 lasciato allo Stato soltanto  attribuzioni  speciali,  non  attuabili
 senza   specifiche  modalita'  di  coordinazione  con  la  competenza
 regionale.  La  stessa  costituzione  del  Ministero  delle   risorse
 agricole  si sarebbe attuata con riguardo ad un assetto normativo che
 vedeva gia' attribuita alle regioni, ex d.P.R. n. 616  del  1977,  la
 difesa  dei  boschi  dagl'incendi attraverso il trasferimento ad esse
 delle funzioni di cui alla legge n. 47 del 1975, che gia' esprimeva a
 sua volta, una necessita' di difesa dagl'incendi articolata su  piani
 regionali  ed  interregionali (si' che le competenze statali dovevano
 esercitarsi in collaborazione con le regioni).
    Ma esplicita salvezza delle competenze regionali sarebbe  altresi'
 contenuta  nel  regolamento  di  organizzazione  del  Ministero delle
 risorse agricole, che non si occupa peraltro del servizio antincendi.
    Le descritte competenze - ex legge n. 47 del 1975, d.P.R.  n.  616
 del  1977,  ed ex art. 1 della legge n. 491 del 1993 - risulterebbero
 negate dal denunciato  decreto-legge,  che,  seppure  concernente  in
 sostanza  il  finanziamento  dei servizi di spegnimento, colliderebbe
 anche con il principio - cardine della cooperazione con  le  regioni,
 espressamente  investite  del  compito di costituire servizi boschivi
 antincendi. In materia lo Stato sarebbe sempre tenuto all'intesa  con
 le  regioni stesse, anche se il servizio di difesa aerea dagl'incendi
 parrebbe  evocare  un'esigenza  unitaria   collocandosi   sul   piano
 dell'interesse  nazionale.  L'impugnato decreto-legge, nel rivolgersi
 al solo  Ministero  come  destinatario  della  erogazione  di  trenta
 miliardi,  ne  farebbe in realta' il centro d'imputazione di tutte le
 strutture afferenti i servizi antincendi, nominando le regioni -  con
 intento  svalutativo  e  per  allontanarne ogni pretesa attiva - come
 sede territoriale ovvero come ubicazione dei servizi stessi.
   Viceversa, in base all'art. 7, terzo comma, della legge n.  47  del
 1975,  sia  i  volontari che l'utilizzazione delle opere sarebbero di
 competenza  regionale,   residuando   la   competenza   dello   Stato
 esclusivamente  per  il servizio aereo e per l'impiego dei vigili del
 fuoco, di  talche'  l'aver  unitariamente  considerato  tali  profili
 risulterebbe lesivo della competenza regionale. Quest'ultima parrebbe
 addirittura   eliminata   con   riguardo   al  piano  di  rilevamento
 degl'incendi delineato dall'art. 1, comma 2, lettera  c),  in  quanto
 risultante  da  un'intesa  non  gia'  con  le  regioni  bensi'  tra i
 Ministeri delle risorse  agricole  e  dell'ambiente.  Ma  le  dedotte
 violazioni    sarebbero   anche   riscontrabili   nella   distrazione
 dall'a'mbito riservato alla regione della  selezione  e  dell'impiego
 degli operatori antincendi e nel collegamento instaurato tra il piano
 di  rilevamento  e i parchi, le riserve naturali e le aree di elevato
 pregio naturalistico e culturale a  rischio  (materia,  quest'ultima,
 riservata alla regione ex legge n. 394 del 1991).
    Con  l'impugnato  decreto-legge,  quindi,  oltre  ad articolare il
 testo normativo in modo da comprendere  oggetti  diversi,  delineando
 una  struttura  statale che esclude le regioni, si sarebbe operato la
 compressione delle competenze  di  queste  con  il  pretesto  di  una
 disposizione   di   finanziamento,   tradottasi   in   un   mezzo  di
 stravolgimento  ovvero   d'illecita   intrusione   nelle   competenze
 medesime.
    2.  -  Si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto la
 declaratoria d'infondatezza della questione, qualificata come  frutto
 della  tendenza  della  ricorrente  a porre il problema nei piu' ampi
 termini della delimitazione di competenza tra Stato  e  regioni,  la'
 dove  la soluzione sarebbe individuabile circoscrivendo la norma alla
 sua ratio.
    La gravita' e la frequenza degl'incendi boschivi e  la  diffusione
 degli stessi sul territorio nazionale - secondo l'Avvocatura generale
 -  richiedono  una  strategia  globale  ed  un coordinamento unitario
 degl'interventi, in ragione della  loro  immediatezza  nonche'  della
 limitata  disponibilita'  di  uomini  e mezzi. Per questa ragione non
 sarebbe  possibile  ritenere  che  l'attribuzione  alle  regioni   di
 costituire servizi antincendi boschivi integri un trasferimento delle
 relative  funzioni;  anzi  lo  Stato  avrebbe  sempre  considerato le
 competenze volte allo spegnimento degl'incendi nei boschi, unitamente
 a quelle relative al Corpo forestale  ed  a  quelle  dei  vigili  del
 fuoco, sicche' sarebbe giustificata l'erogazione disposta a favore di
 quest'ultimo,  come  pure  lo  stanziamento previsto per il Ministero
 delle  risorse  agricole.  Anche   il   reclutamento   di   operatori
 antincendio  facenti capo al Corpo forestale assumerebbe una funzione
 strumentale  rispetto  alle  attribuzioni  del   Corpo   stesso   per
 salvaguardare l'efficienza, senza con cio' incidere in senso negativo
 sulle competenze regionali in materia o sulle possibilita' d'intesa.
    3.  -  Con un successivo ricorso (Reg. Ric. 67/94) notificato il 7
 settembre 1994, la Regione  Veneto  ha  riproposto  integralmente  le
 medesime  censure  gia' formulate nei confronti del decreto- legge n.
 377 del 1994, avverso la  legge  di  conversione  di  quest'ultimo  8
 agosto 1994, n. 497, specificando che le integrazioni apportate dalla
 legge   non   intaccano   le  disposizioni  a  suo  tempo  impugnate,
 limitandosi a corredarle di mezzi tecnici e finanziari e a  precisare
 la finalizzazione.
    4.  -  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, costituitosi a
 mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha parimenti riproposto le  stesse
 considerazioni difensive di cui sub 2, sottolineando pero' l'avvenuto
 prolungamento del termine (da 30 a 180 giorni) accordato alle regioni
 per  la  realizzazione  degl'interventi voluti dalle leggi in materia
 (v. infra sub 6).
    5. - Con ricorso (Reg. Ric. 52/94) notificato il 15  luglio  1994,
 la   Regione   Lombardia   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale, per violazione degli artt. 117, 118,  3  e  97  della
 Costituzione,  in  relazione  all'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n.
 616 del 1977, ed alla legge n. 491 del 1993, degli artt. 1, comma  2,
 lettera  b),  e 3, comma 1, del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 377.
 Quest'ultima disposizione prevede che entro 30 giorni dalla  data  di
 entrata  in  vigore  del  decreto-  legge, le regioni che non abbiano
 ancora realizzato gl'interventi  previsti  dalle  leggi  28  febbraio
 1990,  n.  38  (di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
 415) e 3 luglio 1991, n. 195  (di  conversione  del  decreto-legge  3
 maggio  1991,  n.  142),  debbano  definire  gli atti di consegna dei
 relativi  lavori.  Trascorso  inutilmente  detto  termine,  l'art.  3
 prevede  la  revoca per la parte non utilizzata dei contributi di cui
 alle predette normative.
    A differenza della Regione Veneto, la Lombardia ritiene pienamente
 legittimo lo  stanziamento  di  cui  all'art.  1,  in  ragione  della
 competenza  statale  in  materia  di  servizio  aereo  di spegnimento
 degl'incendi. Invece il reclutamento di  operatori  antincendio  -  i
 quali   risulterebbero   alle   dipendenze   del  Corpo  forestale  -
 comporterebbe il ritrasferimento allo Stato delle competenze relative
 all'organizzazione delle squadre volontarie  (gia'  costituite  nella
 regione  ricorrente  con  migliaia  di  addetti),  con la conseguente
 duplicazione di funzioni e strutture, e con gravi disfunzioni  opera-
 tive.
    Di  qui  il  vulnus  degli  evocati  parametri costituzionali, che
 risulterebbero altresi' violati in relazione alla legge  n.  491  del
 1993,   attuativa   della   volonta'  referendaria  nel  senso  della
 soppressione del Ministero dell'agricoltura e  foreste,  che  avrebbe
 riservato  al  nuovo  Ministero  delle risorse agricole, ambientali e
 forestali soltanto competenze di carattere generalissimo, concernenti
 i rapporti con l'ordinamento internazionale o comunitario, ovvero  la
 definizione   di   politiche   di   indirizzo   e   coordinamento   e
 l'elaborazione e diffusione di informazioni e  dati,  fermo  restando
 che tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste sono ora di
 competenza  regionale.  Tra queste ultime risulterebbe la prevenzione
 degl'incendi boschivi senza possibilita' di distinguerla dalle altre;
 dalla  legge  citata  sarebbe   pertanto   mutuabile   un   ulteriore
 rafforzamento  del  principio  autonomistico in tema di agricoltura e
 foreste.
    Con l'art. 3 del decreto-legge n.  415  del  1989,  convertito  in
 legge  n.  38 del 1990, e con l'art. 6, comma 3, del decreto-legge n.
 142 del 1991, convertito in legge n. 195 del 1991, era stata disposta
 l'erogazione  ad  alcune  regioni  -  tra  cui  la  ricorrente  -  di
 finanziamenti    per    la   realizzazione   di   opere   finalizzate
 all'avvistamento di incendi boschivi. Ma la generale  prefissione  di
 un termine di 30 giorni, ora introdotta dall'impugnato art. 3, per la
 consegna  dei  lavori  con  la  relativa  sanzione  della  perdita di
 contributi, oltre a violare gli artt.  117  e  118,  introducendo  un
 potere  sostitutivo  dello Stato ed un'automatica revoca-sanzione del
 finanziamento senza alcuna formalita' procedimentale, si porrebbe  in
 contrasto  con  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  che  ha sempre
 richiesto una puntuale comunicazione, ritenendo insufficiente la mera
 prefissione di un termine ad integrare l'esigenza  di  un  intervento
 statale  sostitutivo.  Sul  piano  pratico  la ricorrente segnala che
 numerosi decreti ministeriali (da ultimo il d.m.  n.  979  del  1993)
 hanno  gia'  impegnato  i  relativi  fondi  a  favore  della regione.
 L'elevata complessita' delle opere  renderebbe  evidente  l'esiguita'
 del   termine   e  la  sostanziale  natura  di  automatico  esproprio
 realizzato dalla norma.
    6. - Si e' costituito il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura dello Stato, che ha chiesto
 dichiararsi infondate le proposte questioni,  con  argomentazioni  in
 parte  identiche  a  quelle  riportate  sub  2. A tali tesi difensive
 l'Avvocatura aggiunge che la censurata previsione di cui all'art.  3,
 e' connessa con l'urgenza degl'interventi e si giustifica quindi come
 azione di stimolo nel quadro unificante dell'intervento dello Stato.
    7.1.  -  Nell'imminenza  dell'udienza entrambe le ricorrenti hanno
 presentato memorie. In particolare, la Regione Veneto ha sottolineato
 come  l'istituzione  del  Ministero  delle  risorse  agricole   abbia
 rafforzato  la  competenza  regionale  in materia d'incendi boschivi,
 onde il relativo regolamento di organizzazione dovrebbe essere  letto
 con  criterio  restrittivo  di  fronte alle competenze stesse. Invece
 l'impugnato decreto-legge non ripartisce i finanziamenti per regioni,
 ne' affida a queste il reclutamento dei  volontari,  ma  si  rapporta
 alla superficie terrestre percorsa dal fuoco, sottendendo la tesi per
 cui  quest'ultimo,  non  conoscendo  confini,  dovrebbe comportare la
 cancellazione delle attribuzioni regionali.
    Inoltre,   dietro   la   presunta    generalita'    ultraregionale
 dell'interesse da tutelare, sarebbe ravvisabile la manomissione della
 disciplina  dei parchi e delle aree di pregio naturalistico. Infatti,
 prevedendo un'intesa tra Ministero delle risorse agricole e Ministero
 dell'ambiente, ed accorpando parchi nazionali ed  aree  protette,  si
 escluderebbero  di fatto le regioni, in contrasto con le attribuzioni
 loro riconosciute dalla legge-quadro sulle aree protette.
    In sostanza intorno alla  competenza  -  sicuramente  statale,  ma
 speciale  -  del  servizio  aereo, sarebbero state raccolte materie e
 interessi appartenenti alle  regioni,  cosi'  violando  il  principio
 cooperativo.  Anche  l'urgenza  dichiarata  nell'intitolazione  e nel
 primo articolo del provvedimento impugnato non sarebbe  giustificata,
 anzitutto   perche'   non   vi   sarebbero   materie  ontologicamente
 suscettibili di essere trattate in via di urgenza, in  secondo  luogo
 perche'  i finanziamenti de quibus non sarebbero inediti o imposti da
 particolari situazioni, ma compatibili con la  precedente  disciplina
 (e con la competenza regionale).
    7.2.   -   La  regione  Lombardia,  premessa  l'irrilevanza  delle
 modificazioni  apportate  in  sede  di  conversione   ai   fini   del
 trasferimento  delle  censure  dal  decreto-legge alla legge, osserva
 come in nome di un'urgenza determinata  proprio  dall'amministrazione
 centrale  si  cerchi  di reintrodurre un'unitarieta' di interventi in
 capo  allo  Stato,  eufemisticamente  definita  "strategia  globale".
 Inoltre  la  ricorrente  contesta  la  ricostruzione  del  riparto di
 competenza offerta dall'Avvocatura e sottolinea come l'assunzione  di
 volontari  da  parte  dello  Stato  rappresenti  un fatto creativo di
 duplicazione,   concretizzando   una   sorta   di   nazionalizzazione
 dell'urgenza e di trasformazione della stessa in emergenza.
    Conclude  la  Regione  Lombardia  ribadendo come il recupero delle
 somme per effetto del mero decorso di  un  breve  termine,  configuri
 nella  sostanza  un vero e proprio intervento sostitutivo. Infatti la
 sottrazione di risorse (al di fuori di  ogni  garanzia  procedurale),
 altro  non  starebbe  a  significare  che l'automatico subentro dello
 Stato nello svolgimento delle stesse attribuzioni cui si  riferiscono
 le risorse avocate.
    8.  -  Anche  l'Avvocatura  dello  Stato  ha  presentato ulteriore
 memoria, sostenendo anzitutto che al nuovo  Ministero  delle  risorse
 agricole    spetterebbero   in   materia   funzioni   d'indirizzo   e
 coordinamento,  si'  che  nel  settore  in  esame   permarrebbe   una
 "circoscritta  ma essenziale competenza statale". Il finanziamento di
 cui  all'impugnato  decreto-legge  risulterebbe  giustificato  da  un
 preciso  interesse  nazionale,  ed analogamente dovrebbe argomentarsi
 con riguardo al reclutamento ed all'impiego degli operatori, si'  che
 sarebbe da escludere la lamentata marginalizzazione delle regioni.
    Quanto  all'impugnativa  concernente  l'art. 3, si sostiene che il
 termine (poi  prorogato  dalla  legge  di  conversione)  avrebbe  una
 funzione  d'impulso  per  la  realizzazione  "di  interventi da tempo
 previsti  e  finanziati  che  avrebbero  dovuto  essere  gia'   stati
 completati e consegnati".
    L'Autorita' intervenuta conclude richiamandosi alla necessita', in
 materia, di una strategia globale e di un coordinamento rigorosamente
 unitario.
                        Considerato in diritto
    1.1.  -  La  regione  Veneto  solleva  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 15 giugno 1994, n.
 377, per violazione degli artt. 117  e  118  della  Costituzione,  in
 relazione  all'art.  69,  terzo  comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n.
 616, nonche' alle leggi 1› marzo 1975, n. 47,  4  dicembre  1993,  n.
 491, 6 dicembre 1991, n. 394, ed al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197.
    A   parere  della  ricorrente  l'art.  1,  comma  2,  lettera  b),
 nell'erogare un  finanziamento  di  trenta  miliardi  in  favore  del
 Ministero   delle   risorse   agricole,   alimentari   e   forestali,
 individuerebbe tale amministrazione quale centro d'imputazione  delle
 strutture  del  servizio antincendi, in tal modo relegando la regione
 al ruolo di mera sede  territoriale.  Viceversa,  per  effetto  della
 normativa  indicata,  quest'ultima sarebbe la sola responsabile della
 costituzione dei servizi  antincendi,  dell'utilizzo  delle  opere  e
 dell'impiego degli operatori volontari, i quali sono invece reclutati
 ai  sensi della norma impugnata, nonche' selezionati ed impiegati dal
 Corpo forestale  dello  Stato  a'  termini  del  successivo  art.  2,
 parimenti impugnato.
    E'  inoltre  censurata la previsione di cui alla lettera c), nella
 parte  in  cui  eroga  finanziamenti  finalizzati  ad  un  piano   di
 rilevamento  degl'incendi,  da  realizzarsi d'intesa tra il Ministero
 citato e quello  dell'ambiente,  senza  partecipazione  alcuna  della
 regione:  piano che prevede installazioni in riserve naturali, parchi
 ed aree d'interesse naturalistico, oggetto  di  specifica  competenza
 regionale.
    1.2.  -  Identiche  censure  vengono  rivolte  nei confronti delle
 medesime norme, dopo  la  conversione  dell'impugnato  decreto  nella
 legge  8  agosto  1994,  n. 497, sulla premessa che le integrazioni e
 modificazioni  apportate  da  detta  legge  non  intaccherebbero   la
 sostanza delle disposizioni.
    1.3.  -  Anche  la  regione  Lombardia ha impugnato per violazione
 degli artt. 117,  118,  3  e  97  della  Costituzione,  in  relazione
 all'art. 69, terzo comma, del d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla legge n.
 491 del 1993, l'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 377
 del  1994, nella parte in cui prevede il reclutamento di volontari, i
 quali risulterebbero sostanzialmente alle dipendenze del Corpo  fore-
 stale,  con  conseguente  duplicazione  di  competenze  rispetto alle
 squadre di  operatori  volontari  gia'  costituite  ed  operanti  nel
 territorio della ricorrente.
    Infine  la  medesima regione censura l'art. 3 del decreto-legge in
 esame, la' dove prevede che entro 30 giorni dalla data di entrata  in
 vigore  del  decreto  stesso,  le  regioni  che  non  abbiano  ancora
 realizzato alcune opere di avvistamento  degl'incendi  boschivi  gia'
 individuate da precedenti disposizioni, debbano "definire gli atti di
 consegna dei lavori", a pena di revoca della parte non utilizzata dei
 contributi  previsti  dalle dette normative. La norma e' impugnata in
 quanto realizzerebbe, attraverso la mera prefissione di un termine  e
 al  di fuori di qualsiasi procedimento, un intervento sostanzialmente
 sostitutivo.
    2. - Le questioni riguardano temi identici od affini;  i  relativi
 ricorsi possono quindi essere riuniti e trattati congiuntamente.
    Va  premesso  tuttavia  che le denunce della Regione Lombardia nei
 confronti  del  decreto-legge  si   estendono   alle   corrispondenti
 disposizioni   della   legge  di  conversione,  secondo  la  costante
 giurisprudenza in materia di questa Corte (v. sentenze n. 742/1988  e
 n. 151/1986, nonche' ordinanza n. 1035/1988).
    3.1.   -   Va   anzitutto  considerato  il  profilo  attinente  al
 finanziamento di trenta miliardi di  lire  -  disposto  dall'art.  1,
 comma 2, lettera b) - in favore del Ministero delle risorse agricole,
 alimentari  e  forestali  con  riferimento  alla gestione operativa e
 logistica  degli  aeromobili  antincendio,   alla   gestione   e   al
 potenziamento  degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello
 Stato, alla gestione dei centri operativi  e  stazioni  forestali  di
 avvistamento,   al   potenziamento   delle  strutture,  attrezzature,
 equipaggiamenti e mezzi terrestri.
    La questione, proposta dalla sola Regione  Veneto,  e'  infondata.
 Nella    disposizione   sono   enucleabili   due   distinti   profili
 d'imputazione della spesa ivi prevista: l'uno attinente alla gestione
 del servizio aereo e l'altro connesso al potenziamento di strutture e
 mezzi operanti sul territorio.
    3.2. - L'art. 69 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ha  trasferito
 alle  regioni  le  funzioni  di  cui alla legge 1› marzo 1975, n. 47,
 recante norme integrative per la difesa dei boschi dagl'incendi. Tale
 legge fissava alcuni strumenti di programmazione,  definiva  opere  e
 mezzi  per  la  prevenzione degl'incendi, individuava nel Corpo fore-
 stale  dello  Stato  lo  strumento  attraverso   cui   il   Ministero
 dell'agricoltura  e foreste avrebbe costituito il servizio antincendi
 boschivo (cfr. art.  5):  attivita',  quest'ultima,  specificatamente
 menzionata come di competenza regionale dal citato art. 69. La stessa
 norma  dell'art.  69 (terzo comma), peraltro, ha riservato allo Stato
 l'organizzazione e la gestione, d'intesa con le regioni, del servizio
 aereo di spegnimento degli incendi  e  dell'impiego  dei  vigili  del
 fuoco.
    Sul  piano  organizzativo  detto  servizio  si  avvale  del Centro
 operativo   aereo   unificato   (COAU),    il    quale    costituisce
 un'articolazione   dell'ufficio   emergenze  del  Dipartimento  della
 protezione civile istituito dal d.P.C.M. 13  febbraio  1990,  n.  11.
 Attraverso tali strutture vengono assicurati i rapporti con il centro
 operativo  aeromobili  del Corpo forestale dello Stato e con le Forze
 armate, volti a garantire la  disponibilita'  degli  aeromobili,  del
 personale e del supporto logistico.
    Cio'  premesso,  appare  chiaro  come l'erogazione di somme per un
 incremento del numero e il potenziamento  dell'efficienza  dei  mezzi
 aerei  corrisponda a materia di competenza dello Stato, e della quale
 sarebbe comunque arduo concepire una gestione non centralizzata,  sol
 che si ponga mente alla molteplicita' delle autorita' impegnate, alla
 morfologia del territorio, alla dislocazione delle basi, all'utilizzo
 degli spazi aerei.
    Peraltro, come meglio si dira' in seguito, anche tale servizio non
 puo'  prescindere  dalla  necessita'  di  un'intesa  con  le  regioni
 interessate e va inserito in un indispensabile quadro unitario.
    3.3.  -  Quanto  al  finanziamento  di  centri  operativi  ed   al
 potenziamento  di  strutture e mezzi terrestri, la norma si inserisce
 in uno schema non nuovo,  costituito  dall'intervento  diretto  dello
 Stato,  che si aggiunge a quanto le regioni gia' hanno predisposto in
 una materia che, in virtu'  del  richiamato  contesto  normativo,  e'
 stata   loro  integralmente  trasferita  (vedasi  ad  esempio  quanto
 disposto con  il  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  332,  recante
 disposizioni  urgenti  per  fronteggiare  il rischio di incendi nelle
 aree protette, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1993,
 n. 428).
    A riguardo va ricordato che questa  Corte  ha  in  piu'  occasioni
 (cfr.,   da   ultimo,  sentenze  nn.  462  e  36  del  1992)  escluso
 l'illegittimita'  d'interventi  statali  attinenti   a   materie   di
 competenza  delle  regioni,  allorche'  essi  presentino il carattere
 della  straordinarieta'  ed  i   relativi   finanziamenti   risultino
 aggiuntivi  rispetto  ai  trasferimenti  ordinari.  Nella  specie  e'
 notorio il carattere di eccezionale  emergenza  assunto  recentemente
 dal   devastante  fenomeno  degl'incendi  boschivi,  si'  da  doversi
 considerare imperativo ed urgente l'interesse a intervenire.  Inoltre
 la  successione  e,  spesso,  la concomitanza degli eventi calamitosi
 postulano l'esigenza di rendere unitario e non  dispersivo  l'impulso
 al   potenziamento  delle  strutture  (cfr.  sentenza  n.  418/1992),
 finalizzando  la  disciplina  al  superamento  dell'emergenza  ed  al
 contenimento  dei  rischi  nel  limitato  arco  temporale  in  cui si
 sviluppano gl'incendi. L'efficienza dei mezzi e' dunque  direttamente
 strumentale  all'efficacia  della  lotta  agl'incendi boschivi, ed il
 concorso  dello Stato non e' in tale ottica lesivo delle attribuzioni
 della ricorrente; una migliore dotazione  non  puo'  che  giovare  ai
 singoli  piani  regionali ed interregionali, volti al contenimento di
 un fenomeno per sua natura idoneo  a  valicare  a'mbiti  territoriali
 definiti.
    4.  -  Entrambe  le ricorrenti censurano la previsione - contenuta
 nell'ultima parte dell'art. 1, comma 2, lettera b) - del reclutamento
 di operatori antincendio volontari da distribuire in  relazione  alla
 superficie  terrestre,  a  quella  forestale ed a quella percorsa dal
 fuoco come media dell'ultimo triennio.  La  Regione  Veneto  denuncia
 altresi' l'art. 2, il cui comma 2 si collega a quanto sopra, la' dove
 consente al Corpo forestale dello Stato di provvedere "alla selezione
 ed all'impiego" degli operatori in parola.
    La questione e' fondata, nei limiti di cui appresso.
    Il gia' esposto quadro normativo deve essere completato con l'art.
 71,  lettera  g), del d.P.R. n. 616 del 1977, che, nel riservare allo
 Stato il reclutamento, l'addestramento e  l'inquadramento  del  Corpo
 forestale,  chiarisce  che  questo  e'  impiegato anche dalle regioni
 secondo l'art. 11, ultimo comma, del d.P.R. 15 gennaio 1972,  n.  11.
 Tale  ultima  norma,  nel trasferire alle regioni a statuto ordinario
 alcuni uffici  periferici  del  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
 foreste,  aveva  appunto  stabilito  l'impiego del Corpo forestale da
 parte delle regioni stesse. Successivamente sono intervenuti il  gia'
 citato  art.  5  della legge n. 47 del 1975 e l'art. 10 della legge 4
 dicembre 1993, n. 491 (istitutiva del nuovo Ministero  delle  risorse
 agricole,   alimentari   e   forestali),   secondo   il   quale  sino
 all'emanazione di apposite leggi di riforma continuano ad  applicarsi
 le  norme  in  vigore concernenti il Corpo forestale dello Stato, del
 quale permane l'utilizzazione funzionale, sulla base di  convenzioni,
 da parte delle regioni.
   A  riguardo  va inoltre ricordato che questa Corte, nel riconoscere
 al Corpo forestale una  sua  peculiarita',  anche  in  ragione  delle
 funzioni  di  polizia  forestale  (cfr.  sentenza  n.  142/1972),  ha
 sottolineato come l'assetto che scaturisce in materia dal  d.P.R.  n.
 616 del 1977, nel salvaguardare l'unitarieta' di struttura del Corpo,
 rappresenti  per  le  regioni  un  vincolo  nel senso di imporre alle
 medesime,    allorche'    intendano    avvalersene,    il    rispetto
 dell'organizzazione del Corpo stesso. Tuttavia - ha rilevato la Corte
 -  tale  sistema  non  puo'  "adeguatamente funzionare senza efficaci
 strumenti  di  cooperazione",  per  cui,  "piu'  che  opportuno,   e'
 necessario  che fra le due parti si stipulino convenzioni o intese in
 ordine  all'impiego  del  personale"  (sentenza  n.  772/1988).  Tali
 affermazioni  debbono essere ribadite con riguardo all'organico, alle
 strutture ed alle  dotazioni  del  Corpo  forestale,  ma,  quanto  al
 reclutamento  ed  all'impiego  di  operatori  volontari,  esse  vanno
 necessariamente  armonizzate,  da  un  lato  con   la   sopravvenuta,
 integrale  devoluzione  alle regioni di ogni competenza in materia di
 servizi   antincendi   gia'   appartenente    all'    ex    Ministero
 dell'agricoltura  e foreste (attesa la formulazione dell'art. 1 della
 legge n. 491 del 1993), e dall'altro lato con la nuova disciplina del
 volontariato ex lege 11 agosto 1991, n. 266.
    Ebbene, quest'ultima  legge,  nel  dettare  i  principi  cui  deve
 attenersi  la legislazione regionale nella disciplina delle modalita'
 per lo svolgimento delle  prestazioni  (principi  qualificabili  come
 generali,  per  la  loro  attinenza  a  valori  costituzionali:  cfr.
 sentenza   n.  75/1992),  riserva  proprio  ad  essa  la  definizione
 dell'utilizzo del volontariato all'interno delle strutture  pubbliche
 e  di  quelle  convenzionate  con le regioni. E la legislazione delle
 regioni interessate,  quando  non  prevedeva  gia'  l'utilizzo  degli
 operatori  volontari  (come la Regione Lombardia, con l'art. 3, primo
 comma, della legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33, e, in  relazione
 specifica  ai parchi, attraverso l'art. 10, quinto comma, della legge
 regionale 27 gennaio 1977, n. 9), ha esplicitamente  disciplinato  la
 formazione  e  l'addestramento  degli  aderenti  alle associazioni di
 volontariato (cfr. art. 3, lettera m), della legge  regionale  Veneto
 24  gennaio  1992,  n.  6).  Mentre,  piu'  in generale, il d.P.R. 21
 settembre  1994,  n.  613,  nel  regolare   la   partecipazione   del
 volontariato   alle  attivita'  di  protezione  civile,  conferma  il
 radicamento sul territorio delle associazioni di volontariato.
    Alla luce di quanto sopra, se puo' ammettersi che il  Corpo  fore-
 stale  provveda  alla selezione degli operatori volontari (pur se non
 destinati ad essere inclusi fra gli ausiliari del  corpo  stesso)  in
 ragione  dell'indispensabile  apporto  tecnico  che deve assistere le
 valutazioni  attitudinali,  e'  viceversa  lesiva   della   descritta
 competenza   in  materia  di  gestione  del  servizio  antincendi  la
 previsione di un impiego di tali operatori non collegato direttamente
 alla regione interessata. In altri termini, il Corpo forestale e' una
 delle  strutture  che  concorrono  alla  lotta  agl'incendi  boschivi
 secondo  i  piani  regionali  (e  interregionali);  quindi  non  puo'
 essergli demandata una valutazione dell'impiego dei volontari, che e'
 viceversa un'altra componente della complessiva strategia  di  difesa
 dagl'incendi e che, sempre attraverso il piano, la regione gestisce e
 coordina.
    L'erogazione   di   somme   per  il  reclutamento  e'  dunque  non
 illegittima solo a condizione che gli operatori, sia pur  selezionati
 dal  Corpo  forestale,  siano  impiegati  dalle  regioni  cui vengono
 destinati, si' che la loro attivita' si inserisca nell'insieme  delle
 azioni   volte   a   prevenire   e   fronteggiare   il   fuoco  senza
 sovrapposizioni e  duplicazioni.  Queste  ultime,  infatti,  se  sono
 ancora  ammissibili  sotto  l'aspetto finanziario, non possono essere
 consentite sul piano operativo, poiche' vengono  ad  incidere  su  un
 riparto  di  competenze  che prevede la titolarita' della regione nel
 servizio antincendi.
    Deve essere  percio'  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  2,  comma  2,  del  citato decreto-legge, convertito nella
 legge n. 497 del 1994, in quanto  non  riserva  il  potere  d'impiego
 degli  operatori  antincendio  volontari alla regione cui questi sono
 stati destinati, nel quadro dei  piani  regionali  ed  interregionali
 antincendio.
    5.  -  L'art. 1, comma 2, lettera c), e' denunciato nella parte in
 cui prevede il finanziamento di cinque miliardi per l'avvio di un pi-
 ano di rilevamento, da realizzarsi d'intesa  tra  i  Ministeri  delle
 risorse  agricole e dell'ambiente, mediante "sistemi con requisiti di
 rapidita' di  installazione  e  di  rilocabilita',  nell'a'mbito  dei
 parchi nazionali, delle riserve naturali a rischio e nelle altre aree
 ad elevato pregio naturalistico e culturale a rischio".
    La  regione Veneto richiama in proposito la legge 6 dicembre 1991,
 n.  394,  rivendicando  le  proprie  competenze  in  tema  di  difesa
 dagl'incendi  nelle  aree  protette  e  dolendosi  sostanzialmente di
 essere stata totalmente esclusa dall'intesa di cui sopra.
    La censura e' fondata.
    Nonostante la scarsa intelligibilita' del  dettato  normativo,  e'
 tuttavia ragionevole ritenere che i "sistemi" in questione comportino
 comunque  un  intervento  in  aree naturali protette, nelle quali, ai
 sensi del titolo III della legge-quadro 6 dicembre 1991, n.  394,  le
 regioni  esercitano poteri di gestione o vigilanza secondo un riparto
 di competenze gia' considerato  da  questa  Corte  corrispondente  ai
 principi costituzionali in materia (sentenza n. 366/1992).
    Ed   allora   non  puo'  non  farsi  applicazione  del  principio,
 sottolineato dall'art. 1, comma 5, della legge predetta, che  postula
 l'attuazione  di  formule  di  cooperazione  e  d'intesa  tra Stato e
 regione nella tutela e nella gestione delle aree  naturali  protette.
 Il  che  vale  ancor  piu' ove si consideri come il "rilevamento" sia
 attivita' strumentale a  quell'intervento  immediato  sul  territorio
 che, per fronteggiare l'incendio, la regione e' tenuta ad effettuare.
    Ne  consegue  che  l'installazione  e  la rilocazione di qualsiasi
 dispositivo atto allo scopo  predetto,  deve  passare  attraverso  un
 momento   di   coinvolgimento  del  soggetto  titolare  del  servizio
 antincendi. La norma in esame va percio' dichiarata illegittima nella
 parte in cui non prevede che all'intesa tra i  due  Ministeri  citati
 partecipino anche le regioni interessate.
    6.  -  Dopo  quanto  sopra  ritenuto,  non  si  puo'  comunque non
 richiamare all'attenzione del  legislatore  come  il  problema  della
 lotta agl'incendi, per la molteplicita' di riferimenti normativi, per
 la  pluralita'  e  convergenza  di  competenze e, soprattutto, per la
 gravita'  dell'interesse  sotteso,  esige  un'opera  legislativa  che
 riconduca  a sistema le svariate attribuzioni oggi esistenti, secondo
 un disegno organico e coordinato non limitato ad un rapporto  evento-
 intervento,  bensi'  comprensivo  di  prevenzione, di repressione dei
 comportamenti  colposi  e  dolosi,  di  ripristino  dei  luoghi,   di
 coinvolgimento  della collettivita', sul modello di quanto realizzato
 in tema di difesa del suolo attraverso la legge 18  maggio  1989,  n.
 183.
    7.  -  Distinta censura viene infine mossa dalla Regione Lombardia
 all'art. 3 del decreto-legge in esame.
    Va premesso che con l'art. 30- bis del decreto-legge  28  dicembre
 1989, n. 415, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1990,
 n. 38, era stato disposto un contributo straordinario per il triennio
 1990-1992  in  favore  di  Sardegna, Liguria e Sicilia, al fine della
 realizzazione di  un  sistema  di  monitoraggio  elettronico  per  la
 prevenzione degl'incendi avente determinate caratteristiche tecniche,
 da  definirsi  entro  trenta  giorni  dalla pubblicazione del decreto
 citato. Successivamente, con l'art.  6  del  decreto-legge  3  maggio
 1991, n. 142, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 1991, n.
 195,  un  contributo  di  10 miliardi di lire per ciascuno degli anni
 1991, 1992 e 1993 veniva  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
 Ministero dell'agricoltura e foreste, da utilizzarsi in altre regioni
 a  statuto  ordinario,  tra cui la Lombardia, d'intesa con le stesse,
 per i fini e con le modalita' di cui al citato art. 30- bis.
    Lamenta la regione Lombardia che l'impugnato art. 3 abbia disposto
 la revoca dei contributi ed il recupero degli stessi per la parte non
 utilizzata,  nel caso in cui le regioni non abbiano definito gli atti
 di consegna dei relativi lavori entro trenta  giorni  dalla  data  di
 entrata in vigore del decreto.
    La questione non e' fondata.
    Va considerato inesatto il presupposto interpretativo da cui muove
 la  ricorrente,  che  ravvisa nella disposizione un'ipotesi di potere
 sostitutivo esercitato senza le dovute  garanzie  procedimentali.  Il
 vero   invece   e'   che   il  termine  ha  una  finalita'  meramente
 sollecitatoria nei confronti della regione per stimolare  adempimenti
 gia'   da   tempo   dovuti,  cui  il  finanziamento  era  ab  origine
 condizionato,   legandosi   alla   realizzazione   di   un    sistema
 interconnesso di monitoraggio da programmarsi, come s'e' visto, entro
 trenta giorni dalla ormai remota data di erogazione del finanziamento
 stesso.
    Il  termine  stabilito  nella  norma  impugnata e' stato portato a
 centottanta giorni dalla legge di  conversione  e  poi  prorogato  di
 centottanta  giorni dal decreto-legge 16 gennaio 1995, n. 9 ed ancora
 di altri centottanta giorni dal decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79.
    Codeste ripetute proroghe,  ancor  piu'  chiaramente  palesano  la
 finalita'  sollecitatoria  del  termine,  atteso  che  in  entrambi i
 provvedimenti legislativi citati si  dichiara  di  voler  "consentire
 alle  regioni  ..  di  completare  le  procedure  per la consegna dei
 lavori".
    Pertanto,  pienamente  giustificata  deve  ritenersi  la  prevista
 revoca, quale conseguenza dell'inutile decorso del termine stesso.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 2,
 lettera c), del decreto-legge 15 giugno 1994,  n.  377  (Disposizioni
 urgenti   per   fronteggiare   gl'incendi   boschivi  sul  territorio
 nazionale), convertito in legge 8 agosto 1994, n. 497, nella parte in
 cui non estende l'intesa ivi prevista alle regioni  interessate  alla
 gestione delle aree naturali protette;
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 2, del
 decreto-legge  15 giugno 1994, n. 377, nella parte in cui non riserva
 il  potere  d'impiego  degli  operatori  volontari  antincendio  alla
 regione cui questi sono stati destinati;
    Dichiara  non  fondate le questioni di legittimita' costituzionale
 degli artt. 1, comma 2, lettera  b),  e  3,  comma  1,  del  medesimo
 decreto-legge,  sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97, 117 e 118
 della Costituzione, dalle regioni Veneto e Lombardia con i ricorsi di
 cui in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: RUPERTO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0573