N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1995
N. 285 Ordinanza emessa l'8 marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Pittonet Antonio Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 ma in osservanza di quelli previsti dalla regione - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severita', nonche' rispetto ai limiti meno permissivi previsti da altre regioni - Violazione del principio di uniformita' sul territorio nazionale del diritto penale - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessita' ed urgenza. (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, primo comma, prima parte). (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 25, secondo comma, 32 e 77).(GU n.22 del 24-5-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, letti gli atti del procedimento n. 1339/1995 r.g.g.i.p. nei confronti di Pittonet Antonio, nato il 9 settembre 1941, a Flaibano (Udine), ivi residente via Indipendenza, 39, persona sottoposta ad indagini, quale sindaco del comune di Flaibano, in ordine allo scarico di reflui da depuratore fognario pubblico entro la tabella "C1" del d.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 384, ma eccedente i limiti di accettabilita' stabiliti dalla tabella "A" allegata alla legge n. 319/1976 avvenuto in data 12 maggio 1993 nel territorio del comune di Flaibano; Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 20 febbraio 1995 che insta per il giudizio di costituzionalita' degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.; Premesso in fatto che dalle relazioni di analisi dd. 30 novembre 1992 e 8 luglio 1993 del Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva il superamento alla data dei campionamenti (12 novembre 1992 e 12 maggio 1993) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di Flaibano, frazione San Odorico, dei limiti di accettabilita' previsti eccedenti i limiti posti dalla tabella "A" allegata alla legge n. 319 cit. e, per quanto concerne il primo prelievo, pure il limite della tabella "A1" del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia, osserva.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 283/1995), salvo che, in motivazione, vanno aggiunti altri due capoversi, il primo in fondo al paragrafo n. 1, ed il secondo va inserito subito dopo il terzultimo capoverso: Va altresi' segnalato un ulteriore profilo di incostituzionalita' della norma in esame ove, letta congiuntamente all'art. 1, terzo comma, del d.-l. n. 9/1995, essa legittimi limiti di accettabilita' dei reflui degli scarichi delle pubbliche fognature fissati dalle regioni piu' favorevoli rispetto a quelli nazionali, come nel caso si verifica per i campionamenti dd. 12 maggio 1993, essendosi accertata la violazione di alcuni parametri della tabella "A" nazionale e l'osservanza di quelli del Piano generale di risanamento delle acque regionali: se cosi' fosse, e' possibile che uno stesso comportamento sia considerato lecito nella nostra regione e illecito in altre regioni, aventi limiti piu' restrittivi e conformi alle tabelle nazionali, con la conseguenza che i cittadini residenti in regioni regolate da norme diverse quanto ai limiti di accettabilita' dei reflui provenienti da propri insediamenti subirebbero un diverso trattamento penale, in violazione del principio di uguaglianza e di "territorialita'" del diritto penale (desumibili dagli artt. 3 e 6 del cod. pen.) che impongono un'identica disciplina sanzionatoria sull'intero territorio nazionale (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 cit.; Cass. 2 aprile 1990, n. 4450, ric. Armuzzi). 95C0580