N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 1995

                                N. 285
 Ordinanza   emessa  l'8  marzo  1995  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Pittonet Antonio
 Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche
    fognature  eccedenti  i  limiti  tabellari previsti dalla legge n.
    319/1976 ma in osservanza  di  quelli  previsti  dalla  regione  -
    Lamentata  depenalizzazione  -  Irragionevolezza  -  Disparita' di
    trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con  maggior
    severita',  nonche' rispetto ai limiti meno permissivi previsti da
    altre regioni  -  Violazione  del  principio  di  uniformita'  sul
    territorio  nazionale  del  diritto  penale  - Lesione del diritto
    all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto
    internazionale, in particolare con quelle  CEE  -  Violazione  del
    principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a
    catena  dei  decreti-legge  -  Conseguente  sottrazione del potere
    legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali
    di necessita' ed urgenza.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, primo comma, prima parte).
 (Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 10, primo comma, 25, secondo
    comma, 32 e 77).
(GU n.22 del 24-5-1995 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza di rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale, letti gli atti del  procedimento  n.  1339/1995
 r.g.g.i.p.  nei  confronti  di  Pittonet Antonio, nato il 9 settembre
 1941, a Flaibano (Udine), ivi residente via Indipendenza, 39, persona
 sottoposta ad indagini, quale sindaco  del  comune  di  Flaibano,  in
 ordine  allo  scarico di reflui da depuratore fognario pubblico entro
 la tabella "C1" del d.P.G.R. 23 agosto 1982, n. 384, ma  eccedente  i
 limiti  di  accettabilita'  stabiliti dalla tabella "A" allegata alla
 legge n. 319/1976 avvenuto in data 12 maggio 1993 nel territorio  del
 comune di Flaibano;
    Vista  la  richiesta  del  pubblico ministero pervenuta in data 20
 febbraio 1995 che insta per il giudizio  di  costituzionalita'  degli
 artt.  3  e  6  del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, e, in subordine, per
 l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto  dalla
 legge come reato, ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.;
    Premesso  in  fatto che dalle relazioni di analisi dd. 30 novembre
 1992 e 8 luglio 1993 del Servizio  chimico  ambientale  del  presidio
 multizonale  di  prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva
 il superamento alla data dei campionamenti (12  novembre  1992  e  12
 maggio  1993)  da  parte  delle  acque  di  scarico  dell'impianto di
 depurazione comunale di Flaibano, frazione San Odorico, dei limiti di
 accettabilita' previsti eccedenti i limiti posti  dalla  tabella  "A"
 allegata  alla  legge  n.  319  cit.  e, per quanto concerne il primo
 prelievo, pure il limite della tabella "A1"  del  Piano  generale  di
 risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia, osserva.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 283/1995),  salvo  che,  in  motivazione,  vanno  aggiunti  altri due
 capoversi, il primo in fondo al paragrafo n.  1,  ed  il  secondo  va
 inserito subito dopo il terzultimo capoverso:
    Va  altresi' segnalato un ulteriore profilo di incostituzionalita'
 della norma in esame ove,  letta  congiuntamente  all'art.  1,  terzo
 comma,  del  d.-l. n. 9/1995, essa legittimi limiti di accettabilita'
 dei reflui degli scarichi delle  pubbliche  fognature  fissati  dalle
 regioni piu' favorevoli rispetto a quelli nazionali, come nel caso si
 verifica  per i campionamenti dd. 12 maggio 1993, essendosi accertata
 la violazione di alcuni  parametri  della  tabella  "A"  nazionale  e
 l'osservanza  di quelli del Piano generale di risanamento delle acque
 regionali: se cosi' fosse, e' possibile che uno stesso  comportamento
 sia  considerato  lecito  nella  nostra  regione  e illecito in altre
 regioni, aventi limiti  piu'  restrittivi  e  conformi  alle  tabelle
 nazionali,  con  la  conseguenza che i cittadini residenti in regioni
 regolate da norme diverse quanto  ai  limiti  di  accettabilita'  dei
 reflui  provenienti  da  propri  insediamenti  subirebbero un diverso
 trattamento penale, in violazione del principio di uguaglianza  e  di
 "territorialita'"  del  diritto  penale (desumibili dagli artt. 3 e 6
 del cod. pen.) che  impongono  un'identica  disciplina  sanzionatoria
 sull'intero  territorio  nazionale  (cfr. Cass. 2 febbraio 1994 cit.;
 Cass. 2 aprile 1990, n. 4450, ric. Armuzzi).
 95C0580