N. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 marzo 1995

                                N. 287
 Ordinanza  emessa  il  1  marzo  1995  dal  pretore  di  Cosenza  nel
 procedimento civile vertente tra Parisi Rina e S.p.a. G.E.T.
 Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Pignoramenti dei
    beni mobili - Opposizione di terzo da parte del coniuge per quelli
    ad esso pervenuti per atto pubblico di  donazione  di  data  certa
    anteriore   a   quella   di  consegna  del  ruolo  all'esattore  e
    conseguente potere del giudice dell'esecuzione  di  sospendere  la
    stessa   -   Omessa   previsione  -  Irragionevole  disparita'  di
    trattamento tra soggetti nelle identiche condizioni  giuridiche  -
    Lesione del principio del diritto ad agire e resistere in giudizio
    a tutela dei propri diritti.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 52, secondo comma, lett. b),
    e 54).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.22 del 24-5-1995 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Esaminati gli atti di causa;
                           OSSERVA E RILEVA
    L'opponente,   coniuge   del   debitore   esecutato,   a  sostegno
 dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, deduce  e  rivendica  la
 proprieta' dei beni assoggettati ad esecuzione esattoriale, in virtu'
 di  atto  di  donazione  del  21 marzo 1988, antecedente alla data di
 consegna del ruolo all'esattore.
    L'art.  52,  secondo  comma,  lett.  b),  del d.P.R. n. 602 del 29
 settembre 1973, tuttavia, nella sua formulazione  letterale,  esclude
 la proponibilita' dell'opposizione di terzo ex art. 619 del c.p.c. da
 parte  del  coniuge  e dei parenti ed affini entro il terzo grado del
 contribuente sempreche' non si tratti di beni costituiti in dote  con
 atto  anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla
 notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta, mentre  l'art.  65
 del predetto d.P.R. impone all'ufficiale esattoriale di astenersi dal
 pignoramento  quando sia dimostrato che i beni appartengano a persone
 diverse dal debitore o dai soggetti indicati  nell'art.  52,  secondo
 comma,  lett.  b), in virtu' di titolo di data anteriore di quella di
 consegna ruolo dell'esattore.
    La disciplina normativa che regolamenta i limiti di proponibilita'
 dell'opposizione  di  terzo,  ed  in  particolare  del  coniuge   del
 contribuente  esecutato non appare, tuttavia, in linea con i principi
 sanciti dagli  artt.  3,  primo  comma,  e  24,  primo  comma,  della
 Costituzione.
    Al  riguardo  e'  opportuno  premettere  che  con  la  sentenza n.
 358/1994  la  Corte  costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  52,  secondo comma, lett. b) del d.P.R. n.
 602/1973 nella parte in cui non prevede che il coniuge  del  debitore
 possa  proporre  opposizione  di  terzo  per  i  beni  mobili ad esso
 pervenuti per  atto  pubblico  di  donazione  di  data  anteriore  al
 matrimonio.
    La   Corte,   a  sostegno  della  pronuncia,  ha  evidenziato  che
 l'improponibilita' dell'opposizione all'esecuzione mobiliare per ogni
 altro  bene  mobile  appartenente  al  coniuge,  eccetto  per  quelli
 costituiti  in  dote,  quali  che  siano l'epoca il titolo e la prova
 d'acquisto,   si   configura    cosi'    assoluta    da    collocare,
 sostanzialmente,  per  tale  pignoramento,  il  coniuge  nella stessa
 posizione del coobbligato e che tale preclusione  non  si  giustifica
 nella  sua assolutezza eccedendo "la misura della speciale protezione
 da assicurare alla pronta realizzazione  del  credito  fiscale,  come
 pure l'esigenza di prevenire ed evitare frodi o simulazioni".
    Anche nel caso di specie, non sussumibile nell'ipotesi individuata
 dalla  Corte  costituzionale,  l'improponibilita' dell'opposizione ex
 art. 619 e,  conseguentemente  l'inapplicabilita'  dell'art.  54  del
 d.P.R.   n.   602/1973,   che   consente  al  pretore  di  sospendere
 l'esecuzione in tale ipotesi, si pone in contrasto con  il  principio
 di  uguaglianza  in  quanto  determina un'irragionevole disparita' di
 trattamento tra  soggetti  che  versano  nelle  identiche  condizioni
 giuridiche  e  con  il  principio che riconosce il diritto ad agire e
 resistere a tutela dei propri diritti.
    Non si giustifica,  infatti,  con  le  finalita'  richiamate,  che
 garantiscono  la  particolare preminenza dell'esecuzione esattoriale,
 l'improponibilita', da parte del coniuge del contribuente  esecutato,
 dell'opposizione  di  terzo  per  i beni mobili ad esso pervenuti per
 atto pubblico di data  anteriore  a  quella  di  consegna  del  ruolo
 all'esattore.
    Ed  invero,  se l'esigenza di riscuotere con speditezza le imposte
 non pagate  impone  ragionevoli  limitazioni  alla  prova,  potendosi
 dimostrare l'appartenenza del bene solo con atto pubblico o scrittura
 privata  autenticata  di data certa, anteriore a quella di consegna a
 ruolo (art. 65 del d.P.R.  n.  602/739)  non  vi  e'  una  plausibile
 ragione  per escludere dai soggetti opponenti il coniuge del debitore
 in grado  di  potere  dimostrare,  con  gli  stessi  mezzi  di  prova
 richiesti  a  qualunque  altro  soggetto,  la  titolarita'  dei  beni
 assoggettati d'esecuzione.
    Considerato,  pertanto,   che   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale,   nei   limiti   di   quanto   evidenziato,   non  e'
 manifestamente infondata, e che  la  procedura  in  esame,  non  puo'
 essere definita senza la risoluzione della questione medesima.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  d'ufficio  rilevante  e  non manifestamente infondata la
 questione  di  legittimita'  costituzionale,  nei  sensi  di  cui  in
 motivazione,  del  combinato  disposto degli artt. 52, secondo comma,
 lett. b), e 54, del d.P.R. 29 settembre 1973,  con  riferimento  agli
 artt.  3,  primo  comma,  24,  primo comma, della Costituzione, nella
 parte in cui non prevede che il coniuge del debitore  possa  proporre
 opposizione  di  terzo  per  i beni mobili ad esso pervenuti per atto
 pubblico di donazione di data certa anteriore a  quella  di  consegna
 del  ruolo  all'esattore,  e correlativamente, nella parte in cui non
 prevede, in tale ipotesi, il potere del  giudice  dell'esecuzione  di
 sospendere l'esecuzione;
    Sospende  la  presente  procedura  e dispone la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei Ministri
 nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Cosenza, addi' 1 marzo 1995
                           Il pretore: LENTO
 
 95C0582