N. 168 ORDINANZA 10 - 16 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Militari - Ufficiali medici della polizia di Stato  -  Durata  legale
 del  corso  di  laurea  in  medicina  - Omessa previsione del computo
 gratuito ai fini di pensione -  Richiamo  alla  giurisprudenza  della
 Corte  in  materia  (v. ordinanza n. 847/1988) - Insussistenza di una
 diversita'  dell'impiego  militare  rispetto  a   quello   civile   -
 Discrezionalita'   legislativa  -  Legittimita'  dell'onerosita'  del
 riscatto     -     Successivo     inquadramento     del     personale
 dell'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  nella categoria dei
 dipendenti civili dello Stato - Manifesta infondatezza.
 
 (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 13 e 32).
 
 (Cost., artt. 3, 36, 38 e 97).
 
(GU n.22 del 24-5-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 32 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico  delle
 norme  sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
 dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio  1994  dalla
 Corte  dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - sul
 ricorso proposto da Caciari Tiziana contro  la  Prefettura  di  Roma,
 iscritta  al  n.  761  del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  1,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  3  maggio  1995  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  la Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la
 Regione Lazio, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale,
 in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97  della  Costituzione,  degli
 artt.  13 e 32 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del
 testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei  dipendenti
 civili  e  militari dello Stato), "in quanto non prevedono il computo
 gratuito ai fini di pensione del periodo di tempo corrispondente alla
 durata legale del  corso  di  laurea  in  medicina  in  favore  degli
 Ufficiali medici della Polizia di Stato";
      che  il giudice a quo premette che la ricorrente, in qualita' di
 medico della Polizia di Stato, chiede il riconoscimento  del  diritto
 al  computo  gratuito del periodo di tempo corrispondente alla durata
 legale del corso di laurea in medicina ai fini di  pensione,  computo
 che   viceversa,   con   il   provvedimento   impugnato,   e'   stato
 legittimamente disposto con riscatto oneroso (ai sensi  dell'art.  13
 del  d.P.R.  n. 1092 del 1973), in quanto l'ordinamento del personale
 della  Polizia  di  Stato  e'  regolato  dalle  norme  relative  agli
 impiegati  civili  dello  Stato,  mentre l'art. 32 del d.P.R. citato,
 concernente il computo gratuito del tempo degli  studi  universitari,
 concerne il solo personale militare;
      che   ricorda,   quindi,   il  giudice  remittente  che  analoga
 questione, concernente alcuni magistrati della Corte dei conti, venne
 gia' sottoposta all'esame di questa Corte,  la  quale,  con  sentenza
 (recte,  ordinanza)  n. 847 del 1988, si pronuncio' negativamente sul
 presupposto della diversita' dell'impiego militare rispetto a  quello
 civile,  e soprattutto in base alla considerazione che il rapporto di
 impiego  militare  e'  caratterizzato  da  limiti  di  eta'  per   la
 cessazione dal servizio piu' bassi di quelli fissati per i dipendenti
 civili;
      che   una   situazione   analoga  si  verifica,  ad  avviso  del
 remittente, proprio anche per i medici del  corpo  della  Polizia  di
 Stato,  i  quali  cessano dal servizio al compimento del sessantesimo
 anno di eta',  cioe'  cinque  anni  prima  del  personale  civile  in
 generale;
      che  non  vanno  trascurate,  infine,  le  affinita' e talora le
 identita' di funzioni e mansioni, orari e turni di servizio,  diritti
 e  doveri  tra  medici delle Forze armate, ne' va dimenticato che nel
 Corpo della Polizia di Stato, anche se dal  1981  di  natura  civile,
 esistono  accasermamenti,  scuole,  uso  di  armi  e  disciplina  che
 oggettivamente lo avvicinano agli istituti e organizzazioni  di  tipo
 militare;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 Ministri, il quale ha concluso per la  manifesta  infondatezza  della
 questione;
    Considerato  che  questa  Corte,  con  ordinanza  n. 847 del 1988,
 citata  dallo  stesso   giudice   remittente,   ha   gia'   affermato
 (richiamando  la  precedente sentenza n. 218/1984) che, in materia di
 contributo di riscatto, spetta al legislatore ordinario un ambito  di
 discrezionalita',  non  solo nello scegliere i periodi e i servizi da
 ammettere al riscatto, ma anche nello stabilire se porre a carico del
 dipendente il relativo onere in tutto o in parte;
      che nella medesima pronuncia si e' ritenuto che il  legislatore,
 nello stabilire per il personale civile dello Stato, a differenza che
 per  quello militare, l'onerosita' del riscatto, avesse correttamente
 esercitato tale  discrezionalita',  in  relazione  alle  peculiarita'
 proprie   dell'impiego   militare   rispetto  a  quello  civile,  con
 particolare riguardo ai piu' bassi limiti di eta' per  la  cessazione
 dal  servizio  stabiliti  per  i  militari  (con  conseguente maggior
 difficolta',  rispetto  ai  civili,   di   raggiungere   il   massimo
 dell'anzianita' per il trattamento di quiescenza);
      che le anzidette argomentazioni appaiono pienamente valide anche
 in relazione alla odierna questione;
      che,  invero,  a  seguito  della riforma adottata con la legge 1
 aprile 1981, n. 121, il personale dell'Amministrazione della pubblica
 sicurezza e' stato inquadrato nella categoria dei  dipendenti  civili
 dello  Stato  (cfr.  art. 23 della citata legge n. 121 del 1981), con
 tutte le  conseguenze,  in  relazione  alla  disciplina  dei  singoli
 istituti, che tale modifica dello stato giuridico comporta;
      che  deve,  pertanto,  ribadirsi  che la censurata differenza di
 regime, in tema di riscatto, tra impiego civile  e  impiego  militare
 costituisce  frutto  di  una  scelta  del  legislatore certamente non
 irrazionale, in relazione alle peculiarita' delle  due  categorie  di
 impiego;
      che  non  vale,  in  contrario,  addurre  generiche  affinita' o
 analogie di funzioni che, in  concreto,  avvicinerebbero  l'attivita'
 dei medici della Polizia a quella dei militari;
      che  si rivela, inoltre, inesatto l'argomento del limite di eta'
 per la cessazione dal servizio del personale in esame -  che  sarebbe
 piu'  basso rispetto a quello stabilito per il personale civile -, in
 quanto, ai sensi dell'art. 33, ultimo comma,  del  d.P.R.  24  aprile
 1982,  n.  338,  il personale inquadrato nei ruoli dei sanitari della
 Polizia  di  Stato  e'  collocato  a   riposo   al   compimento   del
 sessantacinquesimo anno di eta';
      che,  in  conclusione, la questione va dichiarata manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 13 e 32 del d.P.R. 29  dicembre  1973,  n.
 1092  (Approvazione  del  testo  unico delle norme sul trattamento di
 quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),  sollevata,
 in  riferimento  agli  artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione, dalla
 Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la  Regione  Lazio,  con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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