N. 173 ORDINANZA 15 - 16 maggio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Condono edilizio - Omesa concessione con le forme previste per l'amnistia - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, 2 e 3). (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).(GU n.22 del 24-5-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promossi con ordinanze emesse il 26 ottobre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni, il 6 ottobre 1994 dal Pretore di Gela e il 7 novembre 1994 dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Bagnara Calabra, iscritte rispettivamente ai nn. 120, 143 e 165 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di D'Inzillo Oreste, imputato per reati edilizi, il Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni, con ordinanza del 26 ottobre 1994 (r.o. n. 120 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 79 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), che disciplinano il procedimento di sanatoria per le violazioni edilizie; che, premettendo che l'imputato nel giudizio a quo aveva richiesto la sospensione del processo per potersi avvalere della procedura di sanatoria al fine di ottenere il "condono edilizio" previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si osserva che il condono rientra tra gli "istituti di clemenza" disciplinati dall'art. 79 della Costituzione, come riformato dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, mentre le norme impugnate non rispettano i requisiti procedurali richiesti dal medesimo art. 79, essendo state adottate con decreto-legge; che il giudice remittente richiama la sentenza n. 369 del 1988 della Corte costituzionale, e afferma che le norme impugnate contrastano con il principio di ragionevolezza, dal momento che esse reiterano quelle disposizioni dei capi III e IV della legge 28 ottobre 1995, n. 47, che la Corte aveva dichiarato "eccezionali" e giustificate solo dall'intento di "chiudere un passato di illegalita' di massa", nonche' finalizzate a porre sicure basi per la repressione futura di fatti che violano "fondamentali esigenze" di governo del territorio, come la sicurezza dell'esercizio dell'iniziativa economica privata e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico; che nel corso del procedimento penale a carico di Benedetto Santa, imputata per reati edilizi, il Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Bagnara Calabra, con ordinanza del 7 novembre 1994 (r.o. n. 165 del 1995), ha sollevato la medesima questione di legittimita' costituzionale; che nel corso del procedimento penale a carico di Patri' Salvatore anche il Pretore di Gela, con ordinanza del 6 ottobre 1994 (r.o. n. 143 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, proponendo argomentazioni analoghe a quelle esposte nelle precedenti ordinanze di rimessione; Considerato che le questioni sollevate con le ordinanze di rimessione riguardano le norme di sanatoria delle violazioni edilizie previste dal decreto-legge n. 551 del 1994, e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento; che il decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, non e' stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 277 del 26 novembre 1994, e che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43 del 1995), le questioni di legittimita' costituzionale sollevate nel presente giudizio devono essere dichiarate manifestamente inammissibili; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 3, e 79 della Costituzione, dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni e sezione distaccata di Bagnara Calabra, e, in riferimento agli artt. 3, 9, 32, 41 e 79 della Costituzione, dal Pretore di Gela con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CHELI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0602