N. 173 ORDINANZA 15 - 16 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia e urbanistica  -  Abusivismo  -  Condono  edilizio  -  Omesa
 concessione   con   le   forme  previste  per  l'amnistia  -  Mancata
 conversione  in  legge  del  decreto-legge  impugnato   -   Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L. 27 settembre 1994, n. 551, artt. 1, 2 e 3).
 
 (Cost., artt. 3, 9, 32, 41 e 79).
 
(GU n.22 del 24-5-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del
 decreto-legge 27 settembre  1994,  n.  551  (Misure  urgenti  per  il
 rilancio   economico   ed   occupazionale   dei   lavori  pubblici  e
 dell'edilizia privata), promossi con ordinanze emesse il  26  ottobre
 1994  dal Pretore di Reggio Calabria, sezione distaccata di Villa San
 Giovanni, il 6 ottobre 1994 dal Pretore di Gela e il 7 novembre  1994
 dal  Pretore  di  Reggio  Calabria,  sezione  distaccata  di  Bagnara
 Calabra, iscritte rispettivamente ai nn. 120, 143 e 165 del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 10, 12 e 13, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 maggio 1995 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto che  nel  corso  del  procedimento  penale  a  carico  di
 D'Inzillo  Oreste,  imputato  per reati edilizi, il Pretore di Reggio
 Calabria, sezione distaccata di Villa San Giovanni, con ordinanza del
 26 ottobre 1994 (r.o. n. 120 del 1995), ha sollevato, in  riferimento
 agli  artt.  3  e 79 della Costituzione, la questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del  decreto-legge  27  settembre
 1994,   n.   551   (Misure  urgenti  per  il  rilancio  economico  ed
 occupazionale dei  lavori  pubblici  e  dell'edilizia  privata),  che
 disciplinano il procedimento di sanatoria per le violazioni edilizie;
      che,  premettendo  che  l'imputato  nel  giudizio  a  quo  aveva
 richiesto la sospensione del  processo  per  potersi  avvalere  della
 procedura  di  sanatoria  al  fine  di ottenere il "condono edilizio"
 previsto dal decreto-legge impugnato, nell'ordinanza si  osserva  che
 il  condono  rientra  tra  gli  "istituti  di  clemenza" disciplinati
 dall'art.  79  della  Costituzione,  come   riformato   dalla   legge
 costituzionale  6  marzo  1992,  n.  1, mentre le norme impugnate non
 rispettano i requisiti procedurali richiesti dal  medesimo  art.  79,
 essendo state adottate con decreto-legge;
      che  il  giudice remittente richiama la sentenza n. 369 del 1988
 della  Corte  costituzionale,  e  afferma  che  le  norme   impugnate
 contrastano  con il principio di ragionevolezza, dal momento che esse
 reiterano quelle disposizioni dei  capi  III  e  IV  della  legge  28
 ottobre  1995,  n.  47, che la Corte aveva dichiarato "eccezionali" e
 giustificate solo dall'intento di "chiudere un passato di illegalita'
 di massa", nonche' finalizzate a porre sicure basi per la repressione
 futura di fatti che violano "fondamentali esigenze"  di  governo  del
 territorio,   come   la   sicurezza   dell'esercizio  dell'iniziativa
 economica privata e la tutela del paesaggio e del patrimonio  storico
 e artistico;
      che  nel  corso  del  procedimento  penale a carico di Benedetto
 Santa, imputata per reati edilizi, il  Pretore  di  Reggio  Calabria,
 sezione  distaccata  di Bagnara Calabra, con ordinanza del 7 novembre
 1994 (r.o. n. 165 del 1995), ha sollevato la  medesima  questione  di
 legittimita' costituzionale;
      che  nel  corso  del  procedimento  penale  a  carico  di Patri'
 Salvatore anche il Pretore di Gela, con ordinanza del 6 ottobre  1994
 (r.o. n. 143 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 9,
 32,  41  e  79  della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2  e  5,  del  decreto-legge  27
 settembre  1994,  n. 551, proponendo argomentazioni analoghe a quelle
 esposte nelle precedenti ordinanze di rimessione;
    Considerato  che  le  questioni  sollevate  con  le  ordinanze  di
 rimessione riguardano le norme di sanatoria delle violazioni edilizie
 previste dal decreto-legge n. 551 del 1994, e che pertanto i relativi
 giudizi vanno riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;
      che il decreto-legge 27 settembre 1994, n.  551,  non  e'  stato
 convertito  in  legge  entro  il  termine  di  sessanta  giorni dalla
 pubblicazione fissato dall'art. 77 della Costituzione,  come  risulta
 dal  comunicato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,
 n. 277 del 26 novembre 1994, e che,  pertanto,  in  conformita'  alla
 giurisprudenza  di  questa  Corte (v. da ultimo ordinanze nn. 67 e 43
 del 1995), le questioni di legittimita' costituzionale sollevate  nel
 presente    giudizio    devono   essere   dichiarate   manifestamente
 inammissibili;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 1, 2 e 3 del
 decreto-legge 27 settembre  1994,  n.  551  (Misure  urgenti  per  il
 rilancio   economico   ed   occupazionale   dei   lavori  pubblici  e
 dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 3, e  79
 della   Costituzione,   dal   Pretore  di  Reggio  Calabria,  sezione
 distaccata di Villa San Giovanni  e  sezione  distaccata  di  Bagnara
 Calabra,  e,  in  riferimento  agli  artt.  3,  9,  32, 41 e 79 della
 Costituzione, dal Pretore  di  Gela  con  le  ordinanze  indicate  in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0602