N. 175 ORDINANZA 15 - 16 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Stabilimenti balneari, idroterapici,  di  cure  fisiche  e  di  acque
 minerali  -  Regioni  Campania  ed  Emilia-Romagna - Ente autonomo di
 gestione per le aziende termali (EAGAT) - Partecipazioni azionarie  -
 Trasferimento  al Ministero del tesoro - Provvedimento di dismissione
 - Sottrazione della materia alla competenza delle regioni  -  Mancata
 conversione   in   legge  del  decreto-legge  impugnato  -  Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (D.-L. 7 gennaio 1995, n. 1, art. 7, primo e secondo comma).
 
 (Cost., artt. 3, 32, 72, secondo comma, 77,  97,  primo  comma,  117,
 primo comma, e 118, primo comma)
 
(GU n.22 del 24-5-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
    Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO;
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  7, primo e
 secondo comma, del decreto-legge 7 gennaio  1995,  n.  1  (Disciplina
 operativa  concernente  partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche'
 norme sugli organismi e sulle procedure attinenti  ai  mercati,  alla
 Tesoreria e all'EAGAT), promossi con ricorsi della Regione Campania e
 della  Regione  Emilia-Romagna notificati rispettivamente il 2 e il 6
 febbraio 1995, depositati in cancelleria il 7 e il 14  febbraio  1995
 ed iscritti ai nn. 7 e 10 del registro ricorsi 1995;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  5  aprile  1995  il  Giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
    Ritenuto  che  con  due distinti ricorsi, ritualmente notificati e
 depositati, le Regioni  Campania  ed  Emilia-Romagna  hanno  promosso
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo
 comma,  del  decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1 (Disciplina operativa
 concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli
 organismi e sulle procedure attinenti ai mercati,  alla  Tesoreria  e
 all'EAGAT),  denunciando  la violazione degli artt. 117, primo comma,
 118, primo comma, 77, 32, 97, primo comma, 3  e  72,  secondo  comma,
 della Costituzione;
      che  la disposizione denunciata stabilisce che le partecipazioni
 azionarie gia' appartenenti al soppresso Ente  autonomo  di  gestione
 per  le  aziende  termali  (EAGAT)  sono  trasferite al Ministero del
 tesoro - Direzione generale del tesoro, il quale, di concerto con  il
 Ministero   dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
 avvalendosi delle disposizioni  in  materia  di  accelerazione  delle
 procedure  di dismissione delle partecipazioni possedute direttamente
 dallo Stato, provvede, in base  a  criteri  di  valorizzazione  delle
 finalita'  istituzionali  delle aziende interessate, alla dismissione
 delle partecipazioni, tenuto conto dell'importanza delle aziende  per
 l'economia generale, nonche' degli interessi turistici e locali;
      che  viene  denunciata la sottrazione delle aziende termali alla
 competenza delle regioni ed alla loro  destinazione  quale  strumento
 per  lo  svolgimento  dei  compiti  assegnati  al  Servizio sanitario
 nazionale, nonche' la sostanziale riproduzione di una norma soppressa
 dalla Camera dei deputati esaminando un precedente decreto-legge, non
 convertito nel termine previsto dall'art. 77 della Costituzione;
      che nei due giudizi si e' costituito il Presidente del Consiglio
 dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
 Stato, che ha concluso per la non fondatezza delle questioni;
    Considerato  che  le  questioni  presentano  profili  analoghi   o
 comunque  connessi e hanno ad oggetto la stessa disposizione, sicche'
 i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
 pronuncia;
      che  il  decreto-legge  7  gennaio  1995,  n.  1  non  e'  stato
 convertito   in   legge  nel  termine  previsto  dall'art.  77  della
 Costituzione  (si  veda  il  comunicato  pubblicato  nella   Gazzetta
 Ufficiale n. 57, serie generale, del 9 marzo 1995);
      che  pertanto,  secondo  la  giurisprudenza  di questa Corte (da
 ultimo ordinanze nn. 141, 123  e  122  del  1995),  le  questioni  di
 legittimita'  costituzionale  devono essere dichiarate manifestamente
 inammissibili, tenuto anche conto che il decreto-  legge  attualmente
 vigente a seguito di successive reiterazioni (10 maggio 1995, n. 161)
 non riproduce le norme denunciate nell'identico tenore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la manifesta inammissibilita' delle
 questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo
 comma, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 1  (Disciplina  operativa
 concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonche' norme sugli
 organismi  e  sulle  procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e
 all'EAGAT), promosse, in riferimento agli  artt.  117,  primo  comma,
 118,  primo  comma,  77,  32, 97, primo comma, 3 e 72, secondo comma,
 della Costituzione, dalle Regioni Campania ed  Emilia-Romagna  con  i
 ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                        Il redattore: MIRABELLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0604