N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1995

                                N. 299
 Ordinanza  emessa  il  3  marzo  1995  dal  giudice  per  le indagini
 preliminari presso la pretura di  Udine  nel  procedimento  penale  a
 carico di Pascolini Giuseppe
 Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche
    fognature  eccedenti  i  limiti  tabellari previsti dalla legge n.
    319/1976  -  Lamentata  depenalizzazione  -   Irragionevolezza   -
    Disparita'  di  trattamento  rispetto  ad  ipotesi  meno gravi, ma
    punite con maggior severita' - Lesione  del  diritto  all'ambiente
    salubre   -   Omesso   adeguamento   con   le  norme  del  diritto
    internazionale, in particolare con quelle  CEE  -  Violazione  del
    principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a
    catena  dei  decreti-legge  -  Conseguente  sottrazione del potere
    legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali
    di necessita' ed urgenza.
 (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, primo comma, prima parte).
 (Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77).
(GU n.22 del 24-5-1995 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente ordinanza  di  rinvio  degli  atti  alla
 Corte  costituzionale,  letti  gli atti del procedimento n. 2593/1994
 r.g.g.i.p. nei confronti di Pascolini Giuseppe,  nato  il  14  agosto
 1929 a Cividale del Friuli (Udine), ivi residente, via Gagliano n. 8,
 persona  sottoposta  ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art.
 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere, nella
 sua qualita' di  sindaco  pro-tempore  del  comune  di  Cividale  del
 Friuli, scaricato reflui dal depuratore fognario pubblico eccedenti i
 limiti  di  accettabilita'  stabiliti dalla tabella "A" allegata alla
 legge n. 319/1976; in comune di Cividale  del  Friuli  il  10  giugno
 1993;
    Vista  la  richiesta  del  pubblico ministero pervenuta in data 18
 febbraio 1995 che insta per il giudizio  di  costituzionalita'  degli
 artt.  3  e  6  del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, e, in subordine, per
 l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto  dalla
 legge come reato, ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.;
    Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 8 luglio 1993
 del   Servizio   chimico   ambientale  del  presidio  multizonale  di
 prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva  il  superamento
 alla  data del campionamento (10 giugno 1993) da parte delle acque di
 scarico dell'impianto di depurazione comunale di Cividale del Friuli,
 via degli Abeti (autorizzato sin dal 27 febbraio 1989), dei limiti di
 accettabilita'  previsti,  segnatamente  per  cio'  che  concerne  il
 parametro  "C.O.D."  (eccedente  il  limite  posto  dalla tabella "A"
 allegata alla legge n. 319 cit. e il limite della  tabella  "A1"  del
 Piano   generale   di   risanamento   delle   acque   della   regione
 Friuli-Venezia Giulia); il parametro  "BOD  5"  (eccedente  i  limiti
 della  tabella  "A"  e  quello  della  tabella "A1" del p.g.r.a.); il
 parametro "fosforo totale" (superiore ad entrambe le tabelle allegate
 alla legge n. 319 cit., e non contemplato dal p.g.r.a.);
    Premesso altresi' che gli accertamenti esperiti  hanno  consentito
 di  rinvenirne  la  causa  nel  cattivo  funzionamento  dell'impianto
 conseguente all'avaria di una turbina  di  ossigenazione  intervenuta
 nel giugno dell'anno 1993 ed eliminata dall'amministrazione comunale,
 con la sua sostituzione, solo dopo qualche giorno, osserva.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 296/1995),  salvo  che,  a  fine  motivazione,  leggasi:   "ovvero la
 restituzione degli  atti  al  pubblico  ministero  affinche'  formuli
 l'imputazione  o perche' compia ulteriori indagini, ove si accertasse
 la non conformita' delle norme al dettato costituzionale",  anziche':
 "ovvero  l'archiviazione  per  difetto  dell'elemento psicologico del
 reato nelle persone sottoposte ad indagini, avendo gli  stessi  posto
 in essere la condotta in un momento in cui risultava provvisoriamente
 penalmente  lecita,  ove si accertasse la non conformita' delle norme
 al dettato costituzionale".
 95C0609