N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 marzo 1995
N. 299 Ordinanza emessa il 3 marzo 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Pascolini Giuseppe Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi di pubbliche fognature eccedenti i limiti tabellari previsti dalla legge n. 319/1976 - Lamentata depenalizzazione - Irragionevolezza - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi meno gravi, ma punite con maggior severita' - Lesione del diritto all'ambiente salubre - Omesso adeguamento con le norme del diritto internazionale, in particolare con quelle CEE - Violazione del principio di riserva di legge in materia penale per reiterazione a catena dei decreti-legge - Conseguente sottrazione del potere legislativo al Parlamento - Carenza dei presupposti costituzionali di necessita' ed urgenza. (D.-L. 16 gennaio 1995, n. 9, art. 3, primo comma, prima parte). (Cost., artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 77).(GU n.22 del 24-5-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio degli atti alla Corte costituzionale, letti gli atti del procedimento n. 2593/1994 r.g.g.i.p. nei confronti di Pascolini Giuseppe, nato il 14 agosto 1929 a Cividale del Friuli (Udine), ivi residente, via Gagliano n. 8, persona sottoposta ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 21, terzo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319, per avere, nella sua qualita' di sindaco pro-tempore del comune di Cividale del Friuli, scaricato reflui dal depuratore fognario pubblico eccedenti i limiti di accettabilita' stabiliti dalla tabella "A" allegata alla legge n. 319/1976; in comune di Cividale del Friuli il 10 giugno 1993; Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 18 febbraio 1995 che insta per il giudizio di costituzionalita' degli artt. 3 e 6 del d.-l. 16 gennaio 1995, n. 9, e, in subordine, per l'archiviazione del procedimento non essendo il fatto previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.; Premesso in fatto che dalla relazione di analisi dd. 8 luglio 1993 del Servizio chimico ambientale del presidio multizonale di prevenzione presso la U.S.L. n. 7 "Udinese" emergeva il superamento alla data del campionamento (10 giugno 1993) da parte delle acque di scarico dell'impianto di depurazione comunale di Cividale del Friuli, via degli Abeti (autorizzato sin dal 27 febbraio 1989), dei limiti di accettabilita' previsti, segnatamente per cio' che concerne il parametro "C.O.D." (eccedente il limite posto dalla tabella "A" allegata alla legge n. 319 cit. e il limite della tabella "A1" del Piano generale di risanamento delle acque della regione Friuli-Venezia Giulia); il parametro "BOD 5" (eccedente i limiti della tabella "A" e quello della tabella "A1" del p.g.r.a.); il parametro "fosforo totale" (superiore ad entrambe le tabelle allegate alla legge n. 319 cit., e non contemplato dal p.g.r.a.); Premesso altresi' che gli accertamenti esperiti hanno consentito di rinvenirne la causa nel cattivo funzionamento dell'impianto conseguente all'avaria di una turbina di ossigenazione intervenuta nel giugno dell'anno 1993 ed eliminata dall'amministrazione comunale, con la sua sostituzione, solo dopo qualche giorno, osserva.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 296/1995), salvo che, a fine motivazione, leggasi: "ovvero la restituzione degli atti al pubblico ministero affinche' formuli l'imputazione o perche' compia ulteriori indagini, ove si accertasse la non conformita' delle norme al dettato costituzionale", anziche': "ovvero l'archiviazione per difetto dell'elemento psicologico del reato nelle persone sottoposte ad indagini, avendo gli stessi posto in essere la condotta in un momento in cui risultava provvisoriamente penalmente lecita, ove si accertasse la non conformita' delle norme al dettato costituzionale". 95C0609