N. 304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 1995

                                N. 304
 Ordinanza emessa il 9 marzo 1995 (recte: 10 marzo 1995)  dal  pretore
 di Potenza nel procedimento penale a carico di Sileo Antonio
 Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della
    sospensione dei procedimenti penali relativi a costruzioni abusive
    ultimate  o  interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993
    ed estinzione  dei  reati  dopo  l'avvenuto  pagamento  -  Mancata
    osservanza  del  divieto di emanazione di provvedimenti atipici di
    clemenza  senza  la  prescritta  maggioranza  dei  due  terzi  dei
    componenti  di  ciascuna  Camera come richiesto per la concessione
    dell'amnistia - Irragionevole lesione del principio di uguaglianza
    - Violazione del principio di obbligatorieta' e della finalita' di
    prevenzione della pena.
 (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).
 (Cost., artt. 3, 27 e 79).
(GU n.22 del 24-5-1995 )
                              IL PRETORE
    Sulle richieste delle parti formulate all'odierno dibattimento nel
 procedimento penale n. 2033/1995 contro Sileo Antonio;
                             O S S E R V A
    Il presente procedimento dovrebbe essere sospeso, in  accoglimento
 di tali richieste, ai sensi dell'art. 39, comma primo, della legge 23
 dicembre  1994,  n.  724  che  richiama l'art. 38, comma primo, della
 legge 28 febbraio 1985 n. 47, essendo documentato il versamento della
 prima rata di oblazione e la presentazione al comune della domanda di
 concessione in sanatoria.
    Secondo quanto emerge dalla contestazione infatti esso  attiene  a
 costruzione   abusiva   ultimata   entro   il   31  dicembre  1993  e
 caratterizzata da volumetria abusiva  inferiore  a  750  mc.  sicche'
 tutti   i   reati   oggetto  dell'imputazione  sono  suscettibili  di
 estinzione a norma  dell'art.  38,  comma  secondo,  della  legge  28
 febbraio  1985  n.  47  e  dell'art.  39, comma primo, della legge 23
 dicembre 1994 n. 724, che, richiamandone le disposizioni  di  cui  ai
 capi  IV  e  V,  reintroduce  sostanzialmente  nell'ordinamento,  con
 marginali modifiche e con la denominazione di  definizione  agevolata
 delle  violazioni  edilizie,  la sanatoria in precedenza disciplinata
 dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47.
    Ma  sulla  legittimita'  costituzionale  della   disposizione   in
 questione,  nella  parte in cui prevede e disciplina tale estinzione,
 sorgono  fondati  dubbi  che,  risolvendosi  anche  in  dubbi   sulla
 legittimita'  della  previsione  della  sospensione, assumono diretta
 rilevanza anche ai fini della relativa pronunzia.
    Invero  da  un  verso la condotta dell'imputato, con il versamento
 della prima rata dell'oblazione, la presentazione della domanda e  la
 richiesta   di   sospensione  del  procedimento,  denota  in  maniera
 inequivocabile la volonta'  di  avvalersi  dell'intera  procedura  di
 definizione  agevolata e di fruire del condono edilizio ivi previsto,
 di cui in tal modo viene in rilievo l'intera disciplina  (cfr.  Corte
 costituzionale,  sent.  n.  369  del  31  marzo  1988), dell'altro la
 previsione legislativa di  sospensione  del  procedimento  penale  ha
 natura   chiaramente   strumentale,  essendo  finalizzata  a  rendere
 possibile il perfezionalmento della  fattispecie  estintiva,  sicche'
 eliminata    dall'ordinamento    quest'ultima    con   la   eventuale
 dichiarazione di incostituzionalita' delle norme che la prevedono,  e
 non  trovando piu' in essa giustificazione finalistica, verrebbe meno
 anche la necessita' di sospensione.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 303/1995).
 95C0614