N. 304 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 marzo 1995
N. 304 Ordinanza emessa il 9 marzo 1995 (recte: 10 marzo 1995) dal pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di Sileo Antonio Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Previsione della sospensione dei procedimenti penali relativi a costruzioni abusive ultimate o interrotte con il sequestro entro il 31 dicembre 1993 ed estinzione dei reati dopo l'avvenuto pagamento - Mancata osservanza del divieto di emanazione di provvedimenti atipici di clemenza senza la prescritta maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera come richiesto per la concessione dell'amnistia - Irragionevole lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di obbligatorieta' e della finalita' di prevenzione della pena. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39). (Cost., artt. 3, 27 e 79).(GU n.22 del 24-5-1995 )
IL PRETORE Sulle richieste delle parti formulate all'odierno dibattimento nel procedimento penale n. 2033/1995 contro Sileo Antonio; O S S E R V A Il presente procedimento dovrebbe essere sospeso, in accoglimento di tali richieste, ai sensi dell'art. 39, comma primo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 che richiama l'art. 38, comma primo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, essendo documentato il versamento della prima rata di oblazione e la presentazione al comune della domanda di concessione in sanatoria. Secondo quanto emerge dalla contestazione infatti esso attiene a costruzione abusiva ultimata entro il 31 dicembre 1993 e caratterizzata da volumetria abusiva inferiore a 750 mc. sicche' tutti i reati oggetto dell'imputazione sono suscettibili di estinzione a norma dell'art. 38, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e dell'art. 39, comma primo, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che, richiamandone le disposizioni di cui ai capi IV e V, reintroduce sostanzialmente nell'ordinamento, con marginali modifiche e con la denominazione di definizione agevolata delle violazioni edilizie, la sanatoria in precedenza disciplinata dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47. Ma sulla legittimita' costituzionale della disposizione in questione, nella parte in cui prevede e disciplina tale estinzione, sorgono fondati dubbi che, risolvendosi anche in dubbi sulla legittimita' della previsione della sospensione, assumono diretta rilevanza anche ai fini della relativa pronunzia. Invero da un verso la condotta dell'imputato, con il versamento della prima rata dell'oblazione, la presentazione della domanda e la richiesta di sospensione del procedimento, denota in maniera inequivocabile la volonta' di avvalersi dell'intera procedura di definizione agevolata e di fruire del condono edilizio ivi previsto, di cui in tal modo viene in rilievo l'intera disciplina (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 369 del 31 marzo 1988), dell'altro la previsione legislativa di sospensione del procedimento penale ha natura chiaramente strumentale, essendo finalizzata a rendere possibile il perfezionalmento della fattispecie estintiva, sicche' eliminata dall'ordinamento quest'ultima con la eventuale dichiarazione di incostituzionalita' delle norme che la prevedono, e non trovando piu' in essa giustificazione finalistica, verrebbe meno anche la necessita' di sospensione.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 303/1995). 95C0614