N. 180 ORDINANZA 15 - 17 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Edilizia  e  urbanistica  - Regione Campania - Concessioni edilizie -
 Procedure concernenti il  rilascio  -  Sottrazione  delle  competenze
 istituzionali   regionali   -   Invasione  delle  relative  sfere  di
 attribuzione   legislativa   ed   amministrativa   -   Ricorso   alla
 decretazione  di  urgenza  in  assenza dei presupposti giustificativi
 della  stessa  -  Mancata  conversione  in  legge  del  decreto-legge
 impugnato - Manifesta inammissibilita'.
 
 (D.-L.  25  novembre 1994, n. 649, artt. 1, 2, 3, 4, secondo, terzo e
 quarto comma, 6, decimo comma, e 8, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 9, 77, 117, 118 e 130).
 
(GU n.22 del 24-5-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
    Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4,
 commi 2, 3 e 4, 6, comma 10, 8, comma 4 del decreto-legge 25 novembre
 1994, n. 649, recante: "Misure urgenti per il rilancio  economico  ed
 occupazionale  dei  lavori pubblici e dell'edilizia privata" promosso
 con ricorso della Regione Campania, notificato il 22  dicembre  1994,
 depositato  in  cancelleria  il 28 dicembre 1994 ed iscritto al n. 88
 del registro ricorsi 1994;
    Visto l'atto di costituzione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 15 maggio 1995 il Giudice
 relatore Riccardo Chieppa;
    Ritenuto che con ricorso notificato in data 22 dicembre  1994,  la
 Regione    Campania    ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3,  4,  dell'art.  6,
 comma 10, e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1994,
 n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei
 lavori  pubblici e della edilizia privata), in riferimento agli artt.
 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione;
      che con riguardo agli artt. 1 e 2 viene denunciato il  contrasto
 con  gli  artt.  9,  117  e  118  della Costituzione in ragione della
 violazione  del  generale  assetto  di  competenze  stabilito   dalla
 Costituzione in materia urbanistica e di tutela del paesaggio;
      che  identiche  considerazioni  in ordine alla sottrazione delle
 competenze istituzionali regionali ed alla invasione  delle  relative
 sfere  di  attribuzione  legislativa ed amministrativa vengono svolte
 dalla ricorrente  circa  il  conferimento  ad  organi  statali  delle
 funzioni di controllo e sostitutive per i provvedimenti di competenza
 del  sindaco  mediante  la  nomina  di  commissari  ad  acta prevista
 dall'art. 3 del decreto-legge n. 649  del  1994  che  viene  ritenuto
 pertanto lesivo degli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione;
      che,  inoltre, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n.
 649 del 1994 viene censurato in riferimento agli artt. 117, 118 e 130
 della Costituzione in quanto concernente la materia dell'urbanistica,
 ed in particolare il procedimento ed il  termine  per  la  formazione
 degli  strumenti  urbanistici  degli  enti  locali;  l'art.  8  viene
 ritenuto lesivo dell'art.  117  della  Costituzione  in  ordine  alla
 eccessiva   analiticita'  della  normativa  statale  dettata  per  le
 procedure concernenti il  rilascio  delle  concessioni  edilizie,  ed
 infine  l'art. 6, comma 10, viene ritenuto lesivo dell'art. 117 della
 Costituzione  in  quanto   viola   la   competenza   legislativa   ed
 amministrativa  della  Regione  in  materia  di  opere  pubbliche  di
 interesse regionale;
      che, infine, il giudice remittente ritiene che il  decreto-legge
 n.  649  del  1994 sia, nel suo complesso, in contrasto con l'art. 77
 della Costituzione in quanto la violazione delle competenze regionali
 succitate verrebbe a coincidere con il ricorso alla  decretazione  di
 urgenza in assenza dei presupposti giustificativi della stessa;
      che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
 dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile  o
 comunque respinto;
    Considerato  che  il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 non e'
 stato convertito in legge entro il termine di sessanta  giorni  dalla
 sua  pubblicazione,  come  risulta  dal  comunicato  pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale n. 21, serie generale del 26 gennaio 1995;
      che, pertanto, in  conformita'  alla  giurisprudenza  di  questa
 Corte  (v.,  da  ultimo,  le  ordinanze  nn.  148 e 146 del 1995), le
 questioni  devono  essere  dichiarate  manifestamente  inammissibili,
 tanto  piu'  che  il  decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente
 vigente  ha  un  contenuto  solo  parzialmente   riproduttivo   della
 normativa impugnata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3  e  4,
 dell'art.  6,  comma  10 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 25
 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il  rilancio  economico  ed
 occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) sollevata,
 in  riferimento  agli artt. 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione,
 dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                         Il redattore: CHIEPPA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0621