N. 180 ORDINANZA 15 - 17 maggio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Edilizia e urbanistica - Regione Campania - Concessioni edilizie - Procedure concernenti il rilascio - Sottrazione delle competenze istituzionali regionali - Invasione delle relative sfere di attribuzione legislativa ed amministrativa - Ricorso alla decretazione di urgenza in assenza dei presupposti giustificativi della stessa - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato - Manifesta inammissibilita'. (D.-L. 25 novembre 1994, n. 649, artt. 1, 2, 3, 4, secondo, terzo e quarto comma, 6, decimo comma, e 8, quarto comma). (Cost., artt. 9, 77, 117, 118 e 130).(GU n.22 del 24-5-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3 e 4, 6, comma 10, 8, comma 4 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, recante: "Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata" promosso con ricorso della Regione Campania, notificato il 22 dicembre 1994, depositato in cancelleria il 28 dicembre 1994 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi 1994; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa; Ritenuto che con ricorso notificato in data 22 dicembre 1994, la Regione Campania ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3, 4, dell'art. 6, comma 10, e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e della edilizia privata), in riferimento agli artt. 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione; che con riguardo agli artt. 1 e 2 viene denunciato il contrasto con gli artt. 9, 117 e 118 della Costituzione in ragione della violazione del generale assetto di competenze stabilito dalla Costituzione in materia urbanistica e di tutela del paesaggio; che identiche considerazioni in ordine alla sottrazione delle competenze istituzionali regionali ed alla invasione delle relative sfere di attribuzione legislativa ed amministrativa vengono svolte dalla ricorrente circa il conferimento ad organi statali delle funzioni di controllo e sostitutive per i provvedimenti di competenza del sindaco mediante la nomina di commissari ad acta prevista dall'art. 3 del decreto-legge n. 649 del 1994 che viene ritenuto pertanto lesivo degli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione; che, inoltre, l'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 649 del 1994 viene censurato in riferimento agli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione in quanto concernente la materia dell'urbanistica, ed in particolare il procedimento ed il termine per la formazione degli strumenti urbanistici degli enti locali; l'art. 8 viene ritenuto lesivo dell'art. 117 della Costituzione in ordine alla eccessiva analiticita' della normativa statale dettata per le procedure concernenti il rilascio delle concessioni edilizie, ed infine l'art. 6, comma 10, viene ritenuto lesivo dell'art. 117 della Costituzione in quanto viola la competenza legislativa ed amministrativa della Regione in materia di opere pubbliche di interesse regionale; che, infine, il giudice remittente ritiene che il decreto-legge n. 649 del 1994 sia, nel suo complesso, in contrasto con l'art. 77 della Costituzione in quanto la violazione delle competenze regionali succitate verrebbe a coincidere con il ricorso alla decretazione di urgenza in assenza dei presupposti giustificativi della stessa; che nel giudizio dinanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque respinto; Considerato che il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 non e' stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21, serie generale del 26 gennaio 1995; che, pertanto, in conformita' alla giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 148 e 146 del 1995), le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili, tanto piu' che il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente ha un contenuto solo parzialmente riproduttivo della normativa impugnata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3 e 4, dell'art. 6, comma 10 e dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata) sollevata, in riferimento agli artt. 9, 77, 117, 118 e 130 della Costituzione, dalla Regione Campania con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CHIEPPA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0621