N. 183 ORDINANZA 17 - 18 maggio 1995

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia e urbanistica - Regione Veneto -  Abusivismo  -  Trattamento
 sanzionatorio  -  Disciplina  regionale  e statale in materia -   Ius
 superveniens: d.-l. 27 marzo 1995, n. 88, art. 8, dodicesimo comma  -
 Necessita'  di riesame della rilevanza della questione - Restituzione
 degli atti al giudice  a quo.
 
 (Legge regione Veneto 5 marzo 1985, n. 24, artt. 6, ultimo  comma,  e
 12, quarto comma).
 
(GU n.22 del 24-5-1995 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE;
 Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
    Fernando  SANTOSUOSSO,  avv.  Massimo  VARI, dott. Cesare RUPERTO,
    dott. Riccardo CHIEPPA;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  6,  ultimo
 comma  e  12, comma 4, della legge della Regione Veneto 5 marzo 1985,
 n. 24 (Tutela ed edificabilita' delle zone  agricole),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  5  maggio  1994  dal  Tribunale Amministrativo
 Regionale per il Veneto, su  ricorso  proposto  da  Danesin  Giuliano
 contro  il  Comune  di San Biagio di Callalta, iscritta al n. 574 del
 registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
    Visto  l'atto  di costituzione di Danesin Giuliano, nonche' l'atto
 di intervento della Regione Veneto;
    Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Udito l'avvocato Guido Viola per la Regione Veneto;
    Ritenuto che nel  corso  del  processo  promosso  con  ricorso  da
 Danesin  Giuliano  avverso  il  provvedimento  sindacale  di  diniego
 dell'autorizzazione per il mutamento di destinazione - da agricolo ad
 artigianale e senza opere - di un annesso  rustico,  con  vincolo  di
 destinazione  costituito  ai  sensi  della  normativa  regionale,  il
 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con ordinanza del 5
 maggio 1994 (r.o.  n.  574  del  1994),  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 6, ultimo comma, e 12, comma
 4, della legge regionale del Veneto 5 marzo 1985, n.  24  (Tutela  ed
 edificabilita' delle zone agricole), in riferimento agli artt. 5, 97,
 117 e 128 della Costituzione;
      che,   secondo   il  giudice  remittente,  le  norme  regionali,
 prevedendo per gli annessi agricoli un vincolo  di  destinazione  che
 impedisce  ogni  variazione  di destinazione d'uso sino all'eventuale
 variazione dello strumento urbanistico, anche in  assenza  di  opere,
 contrasterebbero  con  l'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
 quale norma di principio che ha posto limiti  al  potere  legislativo
 regionale  riservando  a  questo  solo  l'individuazione di criteri e
 modalita' per le  variazioni  della  destinazione  d'uso,  mentre  ha
 attribuito  ai  Comuni  la  competenza  -  da esercitare mediante gli
 strumenti  urbanistici  -   ad   assoggettare   tali   mutamenti   ad
 autorizzazione,  nonche'  ad  individuare  gli ambiti territoriali da
 disciplinare;
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 della Giunta regionale del  Veneto,  concludendo  per  l'infondatezza
 della questione;
      che   si   e'  costituita  la  parte  privata,  concludendo  per
 l'illegittimita' costituzionale;
    Considerato che, successivamente all'ordinanza di  rimessione,  e'
 intervenuto il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88 (Misure urgenti per
 il   rilancio  economico  ed  occupazionale  dei  lavori  pubblici  e
 dell'edilizia privata), il  cui  art.  8,  comma  12,  ha  sostituito
 l'ultimo  comma  dell'art.  25  della  legge  n.  47  del 1985, cosi'
 modificando   la   norma   statale   interposta   nel   giudizio   di
 costituzionalita';
      che  la  menzionata  modifica  legislativa  e'  suscettibile  di
 incidere sulla questione di costituzionalita' sottoposta all'esame di
 questa Corte, essendo  mutata  la  norma  assunta  quale  termine  di
 raffronto  della  illegittimita'  costituzionale  delle  disposizioni
 impugnate;
      che, pertanto, gli atti vanno restituiti al  giudice  a  quo  al
 quale  spetta  valutare  se,  alla  luce  della  nuova disciplina, la
 questione sollevata sia tuttora rilevante.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale  Amministrativo
 Regionale per il Veneto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1995.
                      Il Presidente: BALDASSARRE
                          Il redattore: CHELI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 1995.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 95C0624