N. 311 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1995
N. 311 Ordinanza emessa il 27 febbraio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Geddes Filicaia Vincenzo ed altro Reato in genere - Violazione alle prescrizioni di legge (T.U.L.P.S.) per il commercio di cose antiche o usate - Prevista sanzione penale - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparita' di trattamento rispetto alle fattispecie relative alle stesse prescrizioni in materia di commercio di preziosi e per la violazione dell'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorita' di p.s. per il commercio di cose usate o antiche per le quali e', invece, prevista la sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, terzo comma, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.23 del 31-5-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di archiviazione, art. 554 del c.p.p., eccezione di illegittimita' costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. F A T T O Nel corso delle indagini preliminari a carico di Geddes Filicaia Vincenzo e Giaconi Patrizio, svolte sulla base della denuncia di Antonini Brunetta, la quale riferiva di aver visto presso l'esercizio commerciale del primo, esposte per la vendita, delle sedie antiche che assumeva essere identiche a quelle a lei rubate qualche anno prima, veniva accertata a carico degli indagati sopraindicati, la violazione alle norme relative alla tenuta dei registri delle operazioni commerciali aventi ad oggetto mobili antichi e usati, norme previste dall'art. 128 del T.U.L.P.S. Per il reato ipotizzato di cui all'art. 712 del c.p. questa a.g., su richiesta del p.m. procedeva con decreto di archiviazione, essendo emerso che trattavasi di beni diversi da quelli oggetto del furto denunciato. Parimenti il p.m. chiedeva l'archiviazione per la violazione alle disposizioni di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S., assumendo l'avvenuta depenalizzazione della fattispecie ai sensi dell'art. 3, terzo comma, del d.lgs. n. 480/1994. Questa a.g. ritiene, diversamente, di non poter accogliere tale ultima richiesta poiche' con l'art. 3 cit. contrariamente a quanto affermato dal p.m. e' stata depenalizzata la fattispecie prevista dall'art. 128 del T.U.L.P.S., con riferimento unicamente all'attivita' di commercio di preziosi di cui all'art. 127 del T.U.L.P.S., ma non anche con riferimento a quella del commercio di cose antiche e usate di cui al diverso art. 126 del T.U.L.P.S. Dovrebbe pertanto ordinarsi la formulazione dell'imputazione a mente dell'art. 554, secondo comma del c.p.p. onde procedere per il reato di cui all'art. 17, primo comma del T.U.L.P.S. in relazione agli artt. 128 e 126 del T.U.L.P.S. Tuttavia, ad avviso della scrivente, ed in questo senso se ne evidenzia la rilevanza nel presente giudizio, deve essere sollevata d'ufficio questione di illegittimita' costituzionale in relazione alla mancata depenalizzazione di tale fattispecie, questione gia' sollevata in procedimenti analoghi da questa stessa a.g. con ordinanze del 31 gennaio 1995, la cui motivamente si riporta quasi integralmente. D I R I T T O Va, infatti, premesso innanzitutto che in materia di commercio di cose antiche o usate cosi' come di oggetti preziosi, la disciplina sanzionatoria per le violazioni all'obbligo rispettivamente di preventiva dichiarazione e di licenza nonche' alle relative prescrizioni di legge richiamate nel testo unico di pubblica sicurezza ha subito una sostanziale modifica per effetto del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480. 1) In primo l'art. 706 del c.p. e' stato abrogato (cfr. art. 13 del d.lgs. cit.). Venuta meno tale disposizione, la violazione agli obblighi esistenti in materia di commercio di cose antiche o usate, trova ora la propria disciplina sanzionatoria nell'art. 17 del T.U.L.P.S., che, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., per le violazioni al testo unico, laddove non sia prevista una sanzione dal codice penale ovvero dove non sia prevista una sanzione amministrativa, stabilisce in via generale e residuale la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire 400.000. Per la materia riguardante il commercio delle cose antiche o usate, dunque, la mancata preventiva dichiarazione all'autorita', imposta dall'art. 126 del T.U.L.P.S. e' ora sanzionata in via amministrativa, stante la introduzione della previsione specifica all'art. 17-bis del T.U.L.P.S., per effetto dell'art. 3, terzo comma, del d.lgs. cit. Diversamente, sempre nella stessa materia, la violazione alle prescrizioni imposte dalla legge e piu' precisamente dall'art. 128 del T.U.L.P.S. (con riferimento alle attivita', appunto richiamate all'art. 126), non e' stata depenalizzata talche', in mancanza dell'art. 706 del c.p., - ora abrogato - dovra' applicarsi la sanzione penale prevista dall'art. 17, primo comma, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., come appena detto. 2) Diversamente in materia di commercio di cose preziose si applica tuttora l'art. 705 del c.p., che diversamente dall'art. 706 del c.p., non e' stato abrogato. La violazione all'obbligo della preventiva licenza di P.S., imposta dall'art. 127 del c.p., continua dunque ad essere sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 del c.p. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a 2 milioni, visto che l'art. 17, primo comma, del T.U.L.P.S., fa salve le sanzioni previste dal codice penale per le violazioni al medesimo testo unico. Diversamente, per le violazioni alle prescrizioni di legge, quelle richiamate all'art. 128 del T.U.L.P.S. (riferite all'attivita' di cui all'art. 127), l'art. 705 del c.p. puo' ritenersi implicitamente abrogato in parte qua, posto che il terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. cit., introducendo l'art. 17-bis del T.U.L.P.S. ha depenalizzato una serie di violazioni tra cui quella all'art. 128 (sempreche' non sia riferita alle attivita' di cui all'art. 126), prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire due milioni. In conclusione attivita' relative a due settori molto simili che prima dell'intervento del d.lgs. cit. si trovavano ad essere oggetto di obblighi e di sanzioni penali per cosi' dire paralleli e dunque oggetto di una disciplina omogenea (obbligo di dichiarazione o licenza di P.S., obbligo della tenuta dei registri, etc.), stante la sostanziale identita' di interessi perseguiti attraverso forme di controllo dirette a prevenire e reprimere eventuali reati contro il patrimonio anche in danno degli acquirenti, oggi, invece, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. cit., non tanto in relazione ai precetti quanto in relazione alle sanzioni previste per la violazione a tali precetti - rimasti invariati -, vengono a subire una disparita' di trattamento (cfr. art. 3 della Costituzione), che francamente, ad avviso della scrivente non pare trovare giustificazione, ma che al contrario si traduce, per i casi tuttora sanzionati penalmente, in una ingiustificata e piu' penetrante limitazione alla iniziativa economica, il cui controllo a fini sociali e di sicurezza (cfr. art. 41 della Costituzione) ben puo' essere raggiunto, come negli altri casi, attraverso gli stessi strumenti che prevedono nel caso di inosservanze alle regole una adeguata sanzione amministrativa. Vi e' in conclusione disparita' di trattamento: A) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione all'obbligo di preventiva licenza di P.S. per il commercio di cose preziose (sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 del c.p. in relazione all'art. 127 del T.U.L.P.S.) e quelle previste: a) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorita' per il commercio di cose antiche o usate (sanzionata ora in via amministrativa ex art. 17-bis, terzo comma, in relazione all'art. 126 del T.U.L.P.S.); b) per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 del T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose preziose (sanzionata in via amministrativa ex art. 17-bis, terzo comma); B) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 del T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata penalmente ex art. 17, primo comma del T.U.L.P.S.) e quelle previste: a) per la violazione alle stesse prescrizioni richiamate dall'art. 128 del T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose preziose (sanzionata in via amministrativa ex art. 17-bis, terzo comma); b) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorita' richiesto in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata in via amministrativa ex art. 17-bis, terzo comma, in relazione all'art. 126 del T.U.L.P.S.). Venendo al caso che qui interessa, va rilevato che la fattispecie che ricorre e' proprio quella p. e p. dall'art. 17, primo comma, del T.U.L.P.S. in relazione all'art. 128 del T.U.L.P.S. (con riferimento alle attivita' di cui all'art. 126 del T.U.L.P.S.). Per i motivi sopra specificati si ritiene pertanto la sussistenza delle condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza per sollevare d'ufficio la eccezione di illegittimita' costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione: dell'art. 17-bis del d.lgs. 480/1994 nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 128 del T.U.L.P.S. con riferimento alle attivita' previste dall'art. 126 del T.U.L.P.S., ora sanzionata penalmente ai sensi del primo comma dell'art. 17 del T.U.L.P.S.
P. Q. M. Visti gli artt. 554 del c.p.p., 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 136 e 137 della Costituzione; Respinge allo stato la richiesta di archiviazione del procedimento con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 128 del T.U.L.P.S. Solleva d'ufficio, dichiarando la questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17-bis, terzo comma del T.U.L.P.S., cosi' come introdotto dall'art. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione; Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato; Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza. Firenze, addi' 27 febbraio 1995 Il giudice: CHIARANTINI 95C0636