N. 318 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1995
N. 318 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Peli Vasco Reato in genere - Commercio di cose antiche od usate - Omessa tenuta dei registri per le operazioni di vendita giornaliere - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparita' di trattamento rispetto alle fattispecie relative alle stesse prescrizioni in materia di commercio di preziosi e per la violazione dell'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorita' di p.s. per il commercio di cose usate o antiche per le quali e', invece, prevista la sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, terzo comma, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.23 del 31-5-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di decreto penale, art. 459 del c.p.p., eccezione di illegittimita' costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. F A T T O Al termine delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo giudice la emissione di decreto penale a carico di Peli Vasco in atti generalizzato per il reato di cui all'art. 708 del c.p. Si contesta all'imputato di aver omesso, nella sua qualita' di titolare di negozio di antiquariato, di trascrivere sull'apposito registro le operazioni di vendita giornaliere. Dalla lettura degli atti, la sussistenza dei fatti appare del tutto pacifica. Vi e' un caso mai da dire che il fatto cosi' come contestato deve essere diversamente e correttamente inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 706 del c.p. (e non 708 del c.p. erroneamente indicato) in relazione all'art. 128 del T.U.L.P.S.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 317/1995). 95C0643