N. 318 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1995

                                N. 318
 Ordinanza  emessa  il  31  gennaio  1995  dal giudice per le indagini
 preliminari presso la pretura di Firenze nel  procedimento  penale  a
 carico di Peli Vasco
 Reato  in genere - Commercio di cose antiche od usate - Omessa tenuta
 dei registri per le operazioni di  vendita  giornaliere  -  Lamentata
 mancata  depenalizzazione  -  Conseguente  disparita'  di trattamento
 rispetto  alle  fattispecie  relative  alle  stesse  prescrizioni  in
 materia  di commercio di preziosi e per la violazione dell'obbligo di
 preventiva dichiarazione all'autorita' di p.s. per  il  commercio  di
 cose  usate  o  antiche per le quali e', invece, prevista la sanzione
 amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica.
 (R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, terzo comma,  aggiunto  da
 d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, art. 3).
 (Cost., artt. 3 e 41).
(GU n.23 del 31-5-1995 )
                IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza di rigetto di richiesta di
 decreto penale, art. 459  del  c.p.p.,  eccezione  di  illegittimita'
 costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
                               F A T T O
    Al  termine  delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo
 giudice la emissione di decreto penale a carico di Peli Vasco in atti
 generalizzato per il reato di cui all'art. 708 del c.p.
    Si contesta all'imputato di aver omesso,  nella  sua  qualita'  di
 titolare  di  negozio  di  antiquariato, di trascrivere sull'apposito
 registro le operazioni di vendita giornaliere.
    Dalla lettura degli atti, la  sussistenza  dei  fatti  appare  del
 tutto pacifica.
    Vi  e' un caso mai da dire che il fatto cosi' come contestato deve
 essere diversamente e correttamente inquadrato nella  fattispecie  di
 cui  all'art. 706 del c.p. (e non 708 del c.p. erroneamente indicato)
 in relazione all'art. 128 del T.U.L.P.S.
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 317/1995).
 95C0643