N. 319 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1995
N. 319 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Firenze nel procedimento penale a carico di Pancani Massimo Reato in genere - Commercio non autorizzato di cose preziose - Prevista sanzione penale - Lamentata mancata depenalizzazione - Conseguente disparita' di trattamento rispetto ad analoghe fattispecie relative alla stessa prescrizione in materia di commercio di cose antiche o usate nonche' rispetto alla violazione delle prescrizioni di legge (T.U.L.P.S.) per il commercio di preziosi per le quali e' prevista sanzione amministrativa - Ingiustificata limitazione all'iniziativa economica. (C.P., art. 705, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 17-bis, aggiunto da d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, artt. 3 e 13). (Cost., artt. 3 e 41).(GU n.23 del 31-5-1995 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di rigetto di richiesta di decreto penale, art. 459 del c.p.p., eccezione di illegittimita' costituzionale, art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. F A T T O Al termine delle indagini preliminari, il p.m. chiedeva a questo giudice la emissione di decreto penale a carico di Pancani Massimo in atti generalizzato per il reato di cui all'art. 705 del c.p. Si contesta all'imputato di aver esercitato l'attivita' di commercio di oggetti preziosi senza la licenza di p.s. Dalla lettura degli atti, la sussistenza del fatto appare del tutto pacifica. Va premesso innanzitutto che in materia di commercio di cose antiche o usate cosi' come di oggetti preziosi, la disciplina sanzionatoria per le violazioni all'obbligo rispettivamente di preventiva dichiarazione e di licenza nonche' alle relative prescrizioni di legge richiamate nel Testo Unico di pubblica sicurezza ha subito una sostanziale modifica per effetto del d.lgs. 13 luglio 1994 n. 480. 1) In primo l'art. 706 c.p. e' stato abrogato (cfr. art. 13 d.lgs. cit.). Venuta meno tale disposizione, la violazione agli obblighi esistenti in materia di commercio di cose antiche o usate, trova ora la propria disciplina sanzionatoria nell'art. 17 del T.U.L.P.S., che, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., per le violazioni al testo unico, laddove non sia prevista una sanzione dal codice penale ovvero dove non sia prevista una sanzione amministrativa, stabilisce in via generale e residuale la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire 400.000. Per la materia riguardante il commercio delle cose antiche o usate, dunque, la mancata preventiva dichiarazione all'autorita', imposta dall'art. 126 T.U.L.P.S. e' ora sanzionata in via amministrativa, stante la introduzione della previsione specifica all'art. 17-bis T.U.L.P.S., per effetto dell'art. 3 terzo comma del d.lgs. cit. Diversamente, sempre nella stessa materia, la violazione alle prescrizioni imposte dalla legge e piu' precisamente dall'art. 128 T.U.L.P.S. (con riferimento alle attivita', appunto richiamate all'art. 126), non e' stata depenalizzata talche', in mancanza dell'art. 706 - ora abrogato - dovra' applicarsi la sanzione penale prevista dall'art. 17 primo comma, come modificato dall'art. 2 del d.lgs. cit., come appena detto. 2) Diversamente in materia di commercio di cose preziose si applica tuttora l'art. 705 c.p., che diversamente dall'art. 706 c.p., non e' stato abrogato. La violazione all'obbligo della preventiva licenza di p.s., imposta dall'art. 127 c.p., continua dunque ad essere sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 c.p. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a 2 milioni, visto che l'art. 17 primo comma T.U.L.P.S., fa salve le sanzioni previste dal codice penale per le violazioni al medesimo testo unico. Diversamente, per le violazioni alle prescrizioni di legge, quelle richiamate all'art. 128 T.U.L.P.S. (riferite all'attivita' di cui all'art. 127), l'art. 705 c.p. puo' ritenersi implicitamente abrogato (in parte qua), posto che il terzo comma dell'art. 3 del d.lgs. cit., introducendo l'art. 17-bis T.U.L.P.S. ha depenalizzato una serie di violazioni tra cui quella all'art. 128 (sempreche' non sia riferita alle attivita' di cui all'art. 126), prevedendo la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire due milioni. In conclusione attivita' relative a due settori molto simili che prima dell'intervento del d.lgs. cit. si trovavano ad essere oggetto di obblighi e di sanzioni penali per cosi' dire paralleli e dunque oggetto di una disciplina omogenea (obbligo di dichiarazione o licenza di p.s., obbligo della tenuta dei registri, etc.), stante la sostanziale identita' di interessi perseguiti attraverso forme di controllo dirette a prevenire e reprimere eventuali reati contro il patrimonio anche in danno degli acquirenti, oggi, invece, per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. cit., non tanto in relazione ai precetti quanto in relazione alle sanzioni previste per la violazione a tali precetti - rimasti invariati -, vengono a subire una disparita' di trattamento (cfr. art. 3 Cost.), che francamente, ad avviso della scrivente non pare trovare giustificazione, ma che al contrario si traduce, per i casi tuttora sanzionati penalmente, in una ingiustificata e piu' penetrante limitazione alla iniziativa economica, il cui controllo a fini sociali e di sicurezza (cfr. art. 41 Cost.) ben puo' essere raggiunto, come negli altri casi, attraverso gli stessi strumenti che prevedono nel caso di inosservanze alle regole una adeguata sanzione amministrativa. Vi e' in conclusione disparita' di trattamento: A) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione all'obbligo di preventiva licenza di p.s. per il commercio di cose preziose (sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 705 c.p. in relazione all'art. 127 T.U.L.P.S.) e quelle previste: a) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorita' per il commercio di cose antiche o usate (sanzionata ora in via amministrativa ex art. 17-bis terzo comma in relazione all'art. 126 T.U.L.P.S.); b) per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose preziose (sanzionata in via amministrativa e art. 17-bis terzo comma); B) tra la disciplina sanzionatoria prevista per la violazione alle prescrizioni di legge richiamate dall'art. 128 T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata penalmente e art. 17 primo comma T.U.L.P.S.) e quelle previste: a) per la violazione alle stesse prescrizioni richiamate dall'art. 128 T.U.L.P.S. in materia di commercio di cose preziose (sanzionata in via amministrativa e art. 17-bis terzo comma); b) per la violazione all'obbligo di preventiva dichiarazione all'autorita' richiesto in materia di commercio di cose antiche o usate (sanzionata in via amministrativa ex art. 17-bis terzo comma in relazione all'art. 126 T.U.L.P.S.). Venendo al caso che qui interessa, va rilevato che la fattispecie applicabile e' proprio quella p. e p. dall'art. 705 c.p. in relazione all'art. 127 T.U.L.P.S. Per i motivi sopra specificati si ritiene pertanto la sussistenza delle condizioni di rilevanza e di non manifesta infondatezza per sollevare d'ufficio la eccezione di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 e 41 dello Costituzione: dell'art. 17-bis del d.lgs. n. 480/1994 nella parte in cui esclude dalla depenalizzazione la fattispecie relativa alla violazione dell'art. 127 T.U.L.P.S.; dell'art. 705 c.p. che punisce la mancanza di preventiva licenza per il commercio di cose preziose in riferimento all'art. 127 T.U.L.P.S. e dell'art. 13 d.lgs. cit. nella parte in cui non abroga la disposizione dell'art. 705 c.p.
P. Q. M. Il giudice per le indagini preliminari; Visti gli artt. 459 del c.p.p. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 136 e 137 della Costituzione; Respinge allo stato la richiesta di decreto penale di condanna; Solleva d'ufficio, dichiarando la questione non manifestamente infondata e rilevante nel presente giudizio, eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 705 del c.p., 17-bis del T.U.L.P.S., cosi' come introdotto dagli artt. 3 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, e 13 del d.lgs. n. 480/1994 per contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione; Sospende il presente giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato; Manda alla cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza. Firenze, addi' 31 gennaio 1995 Il giudice: CHIARANTINI 95C0644