N. 201 SENTENZA 18 - 30 maggio 1995
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Provincia autonoma di Trento - Dipendenti ammessi ai corsi di dottorato di ricerca - Congedo straordinario non retribuito - Concessione - Omessa previsione - Disciplina della materia collegata al settore della ricerca scientifica e dell'universita' - Norma di carattere speciale - Non fondatezza. (Legge provincia Trento 29 aprile 1983, n. 12, art. 142, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e dall'art. 5 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15). (Cost., art. 3).(GU n.24 del 7-6-1995 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) - come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -, promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1994 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, sul ricorso proposto da Ileana Olivo contro la Provincia autonoma di Trento, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento della Provincia autonoma di Trento; Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli; Udito l'avvocato Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento; Ritenuto in fatto 1. - Con ordinanza emessa il 7 luglio 1994 nel corso di un procedimento promosso da Ileana Olivo contro la Provincia autonoma di Trento, diretto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego della concessione del congedo straordinario senza assegni per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) - come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -, nella parte in cui non prevede per i dipendenti della Provincia autonoma di Trento l'attribuzione dei benefici di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. La disposizione denunciata, nel disciplinare il congedo straordinario non retribuito, prevede che il dipendente provinciale puo' essere collocato in congedo straordinario non retribuito fino ad un anno per gravi ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio, senza che tale periodo sia computato ai fini della progressione giuridica ed economica e del trattamento di quiescenza e previdenza. Manca invece la specifica previsione di un congedo senza assegni (ma utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza) per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, che l'art. 2 della legge n. 476 del 1984 consente ai pubblici dipendenti per la durata (non inferiore a tre anni) dei corsi. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, dopo avere respinto con sentenza parziale il motivo di ricorso basato sulla mancata applicazione della legge statale relativa alle borse di studio ed al dottorato di ricerca nelle Universita', considerando il congedo straordinario istituto compreso nella materia dell'ordinamento del personale, attribuita alla competenza della Provincia (art. 8, numero 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di approvazione delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ritiene che la diversa disciplina prevista per i dipendenti provinciali rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti che frequentano corsi di dottorato di ricerca costituisca per essi una concreta e reale discriminazione, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. 2. - E' intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Trento, concludendo per la non fondatezza della questione. La Provincia ritiene che la disciplina dettata dal legislatore provinciale nell'esercizio della propria competenza primaria, in difformita' da quanto previsto dalla legge statale per i dipendenti il cui ordinamento rientra nella competenza dello Stato, non puo' essere considerata in contrasto con il principio di eguaglianza, mancando il presupposto della confrontabilita' delle due situazioni, diverse proprio in quanto soggette a due diverse potesta' legislative. Nell'udienza di discussione la Provincia ha prospettato l'inammissibilita'della questione, tenendo conto che la disciplina statale indicata quale termine di comparazione per la valutazione della disparita' di trattamento sarebbe inidonea al raffronto, trattandosi di una norma eccezionale. Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale concerne la disposizione dell'ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento che, disciplinando il congedo straordinario non retribuito (art. 142 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni), non prevede che il dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia collocato, per la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, con il periodo di congedo utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza, cosi' come stabilisce per i pubblici dipendenti l'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, ritiene che la disciplina dettata dalla legge statale non sia applicabile ai dipendenti della Provincia, giacche' l'istituto del congedo straordinario e' compreso nella materia dell'ordinamento del personale di competenza della Provincia autonoma (art. 8, numero 1, dello Statuto speciale, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Deduce pertanto la violazione del principio di eguaglianza, venendo i dipendenti della Provincia di Trento discriminati nel godimento di tale beneficio rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati. 2. - Dovendo verificare se la disposizione statale sul congedo straordinario per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, proposta quale termine di comparazione, sia idoneo parametro di raffronto per valutare la denunciata disparita' di trattamento tra pubblici dipendenti, e' necessario preliminarmente determinare l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'art. 2 della legge n. 476 del 1984. Questa disposizione, compresa nella legge che detta norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita', regola la condizione di chi e' ammesso ai corsi di dottorato ed e' titolare di un rapporto di pubblico impiego, senza distinzione alcuna quanto all'amministrazione di appartenenza. Cio' in ragione della necessita' di rendere effettivo lo svolgimento delle attivita' richieste per la prosecuzione degli studi destinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca e la formazione scientifica; attivita' e studi che rispondono all'interesse, costituzionalmente rilevante, della ricerca scientifica. Al formale inserimento nel contesto della disciplina della ricerca scientifica e dell'Universita' corrisponde la sostanziale finalita' della norma di disciplinare un profilo soggettivo dei corsi di dottorato. Questi richiedono un impegno assorbente di chi li frequenta, in corrispondenza ad un elevato onere organizzativo e didattico da parte delle istituzioni universitarie che vi provvedono, con un limitato numero di posti, programmati in relazione alle esigenze di sviluppo e di incremento della ricerca scientifica. In questo contesto la disposizione relativa al congedo straordinario ha carattere di norma speciale, che disciplina un aspetto considerato necessariamente connesso all'attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate ai corsi di dottorato, con effetti consequenziali sullo stato giuridico del pubblico dipendente ammesso ai corsi. La disposizione considerata fa quindi corpo con la materia della ricerca scientifica e dell'Universita', compresa nelle competenze dello Stato, e non costituisce utile elemento di comparazione della specifica disciplina relativa allo stato giuridico del personale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142 della legge provinciale di Trento 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) - come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 -, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: MIRABELLI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 95C0657