N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 1995
N. 323 Ordinanza emessa il 30 marzo 1995 dal pretore di Siracusa, sezione distaccata di Augusta nel procedimento civile vertente tra Morello Domenico e Banca di credito popolare Esecuzione forzata - Obbligazioni pecuniarie - Esecuzione presso terzi per crediti nei confronti di lavoratori arruolati in mare - Retribuzioni dovute dall'armatore - Impignorabilita' ed insequestrabilita'salvo che, nella misura di un quinto, per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave - Disparita' di trattamento rispetto agli altri dipendenti privati nonche' tra categorie di creditori. (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 369). (Cost., art. 3).(GU n.24 del 7-6-1995 )
IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nel giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto al n. 6840/1995 promosso da Morello Domenico, contro la Banca di credito popolare. Premesso: che con atto di citazione notificato il 12 ottobre 1994, la Banca di credito polare soc. coop. a r.l. con sede in Siracusa, quale creditore di Morello Domenico per la somma di L. 27.063.013 e accessori, ha proceduto al pignoramento presso terzi citando in giudizio, oltre al debitore, la Augustea Imprese Marittime e di Salvataggio s.p.a. con sede in Augusta, quale terzo debitore in forza del rapporto di lavoro subordinato; che pertanto l'ufficiale giudiziario presso la pretura di Siracusa sezione distaccata di Augusta - su istanza della Banca di credito popolare soc. coop a r.l. di Siracusa - ha pignorato "tutte le somme dovute e debende dalla Augustea Imprese Marittime e di Salvataggio s.p.a. al signor Morello Domenico, a qualsiasi titolo o causa e in special modo gli stipendi, i premi, le indennita' e qualsiasi altro emolumento fino alla concorrenza della complessiva somma di L. 30.000.000 salvo conguaglio", ingiungendo contestualmente al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate ad espropriazione e intimando ai sensi dell'art. 543 del c.p.c. alla Augustea Imprese Marittime di Salvataggio s.p.a. di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice; che all'udienza fissata per la dichiarazione del terzo ex art. 547 del c.p.c., la Augustea Imprese Marittime e di Salvataggio s.p.a. ha dichiarato che il Morello Domenico lavora alle proprie dipendenze dal 3 gennaio 1971 e riveste la qualifica di marinaio e che dal 19 ottobre 1994 (data della notifica del pignoramento) e' stata trattenuta la somma di L. 500.000 al mese pari a 1/5 dello stipendio pari complessivamente a L. 2.600.000 mensili; che con ricorso depositato il 3 febbraio 1995, Morello Domenico ha proposto rituale opposizione all'esecuzione chiedendone la immediata sospensione perche' le somme sono assolutamente impignorabili a norma dell'art. 369 cod. nav.; che con ordinanza del 6 febbraio 1995 il pretore di Augusta, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sospeso il procedimento di espropriazione forzata presso terzi promosso dalla Banca di credito popolare contro Morello Domenico e iscritto al n. 4571/1994 r. es.; che all'udienza del 20 marzo 1995, fissata ex art. 625 del c.p.c. per provvedere con ordinanza sulla sospensione disposta con decreto inaudita altera parte, e' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dal creditore istante in ordine all'art. 369 cod. nav. che "impedendo la pignorabilita' degli emolumenti dei lavoratori arruolati in mare, tratta la categoria in oggetto con inspiegabile ed anacronistico favore rispetto alla posizione che con riguardo alla pignorabilita' della retribuzione si trovano ad avere tutte le altre categorie di pubblici dipendenti e cio' in palese contrasto con la norma dell'art. 3 della Costituzione". Tutto cio' premesso, ritiene questo pretore che la questione proposta sia rilevante e non manifestante infondata, in realzione all'art. 3 della Costituzione e all'art. 545 del c.p.c. nella parte in cui l'art. 369 cod. nav. limita la pignorabilita' delle retribuzioni degli arruolati "fino al quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave". La questione e' rilevante perche' questo giudizio, nella fase preliminare relativa alla sospensione della esecuzione, non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale proposta: l'esecuzione forzata, infatti, e' stata sospesa con decreto proprio sulla base della norma di cui all'art. 369 cod. nav. di cui si eccepisce la illegittimita' costituzionale. La questione e' altresi' non manifestamente infondata perche' la norma dell'art. 369 r.d. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale e' stato approvato il testo definitivo del codice della navigazione (sinteticamente richiamato cod. nav.) nel prevedere che le retribuzioni degli arruolati possono essere "cedute, sequestrate o pignorate fino al quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave" comporta una disparita' di trattamento tra gli arruolati (personale assunto con contratto di arruolamento disciplinato dal titolo quarto cod. nav.) e gli altri dipendenti privati per i quali l'art. 545 del c.p.c. prevede la pignorabilita' nella misura di un quinto per ogni credito e nella misura autorizzata dal pretore per i crediti alimentari. La questione, gia' proposta all'attenzione della Corte costituzionale e sollevata con ordinanza del pretore di Trieste 9 marzo 1973 (in Gazzetta Ufficiale n. 198 del 1 agosto 1973 reg. ord.) venne dichiarata infondata con sentenza n. 101 del 18 aprile 1974 dovendosi ritenere razionalmente giustificata la diversita' di disciplina rispetto all'art. 545 del c.p.c. poiche' il medesimo costituisce l'espressione della tutela particolare connessa al fatto della navigazione e quindi giutifica il trattamento di favore accordato a determinate categorie di debitori. La questione viene tuttavia riproposta apparendo ingiustificato un trattamento di favore correlato al mero fatto della navigazione e, quindi costituzionalmente illegittima in relazione all'art. 3 della Costituzione, la diversita' di disciplina tra dipendenti privati appartenenti a diverse categorie professionali. Ed invero, la navigazione appare fatto che, pur in considerazione delle modalita' con cui si svolge, e dei disagi che puo' comportare - comuni peraltro anche ad altri tipi di attivita' (si pensi solo alle trasferte all'estero o fuori della ordinaria sede di servizio) - non appare ex se idoneo a giustificare razionalmente una speciale tutela del dipendente-debitore. La disparita' di trattamento si prospetta peraltro, non solo sotto il profilo della categoria di debitore, ma anche sotto il diverso profilo della categoria di creditore, atteso che la pignorabilita' di un quinto della retribuzione e' prevista dall'art. 369 cod. nav. ma solo limitatamente ai debiti per alimenti e ai debiti certi liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave. La disparita' insita nell'art. 369 cod. nav. emerge vieppiu' se si considerano le successive pronunce della Corte costituzionale, la quale ha progressivamente eliminato le disposizioni che limitavano la pignorabilita' sulla base della qualita' del credito vantato (vds ad esempio Corte costituzionale n. 209 del 18 luglio 1984 relativa alla pignorabilita' delle pensioni dei giornalisti per crediti alimentari; Corte costituzionale n. 155 del 13 maggio 1987 relativa alla pignorabilita' delle pensioni dei notai per crediti alimentari) ovvero in base all'appartenenza a determinate categorie di debitori (vds Corte costituzionale n. 878 del 26 luglio 1988 e Corte costituzionale n. 99 del 19 marzo 1993, che hanno dichiarato la illegitimita' costituzionale parziale dell'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 riguardanti la materia di stipendi, salari e pensioni e le indennita' di fine rapporto spettanti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni nella parte in cui ne escludevano la pignorabilita' e sequestrabilita'). In conclusione, non appare manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale proposta con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 369 del r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (testo definitivo del codice della navigazione) nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 del cod. proc. civ. per gli altri dipendenti privati, la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti all'arruolato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 369 r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (testo definitivo del codice della navigazione) nella parte in cui non prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 del cod. proc. civ. per gli altri dipendenti privati, la pignorabilita' e la sequestrabilita' degli stipendi, salari e retribuzioni corrisposti all'arruolato, fino alla concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale; Sospende il procedimento e ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Si comunichi alle parti; Si notifichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Si comunichi al Presidente della Camera dei deputati e al del Senato della Repubblica. Augusta, addi' 30 marzo 1995 Il pretore: CARLESSO 95C0666