N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 1995

                                N. 323
 Ordinanza  emessa  il  30 marzo 1995 dal pretore di Siracusa, sezione
 distaccata di Augusta nel procedimento civile  vertente  tra  Morello
 Domenico e Banca di credito popolare
 Esecuzione forzata - Obbligazioni pecuniarie - Esecuzione presso
    terzi  per crediti nei confronti di lavoratori arruolati in mare -
    Retribuzioni   dovute   dall'armatore   -   Impignorabilita'    ed
    insequestrabilita'salvo  che,  nella  misura  di  un  quinto,  per
    alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili
    verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave -  Disparita'
    di  trattamento rispetto agli altri dipendenti privati nonche' tra
    categorie di creditori.
 (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 369).
 (Cost., art. 3).
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                              IL PRETORE
    Ha emesso  la  seguente  ordinanza  nel  giudizio  di  opposizione
 all'esecuzione iscritto al n. 6840/1995 promosso da Morello Domenico,
 contro la Banca di credito popolare.
    Premesso:
      che  con  atto  di  citazione  notificato il 12 ottobre 1994, la
 Banca di credito polare soc. coop. a r.l. con sede in Siracusa, quale
 creditore di Morello  Domenico  per  la  somma  di  L.  27.063.013  e
 accessori,  ha  proceduto  al  pignoramento  presso  terzi citando in
 giudizio, oltre al debitore,  la  Augustea  Imprese  Marittime  e  di
 Salvataggio s.p.a. con sede in Augusta, quale terzo debitore in forza
 del rapporto di lavoro subordinato;
      che  pertanto  l'ufficiale  giudiziario  presso  la  pretura  di
 Siracusa sezione distaccata di Augusta - su istanza  della  Banca  di
 credito  popolare  soc. coop a r.l. di Siracusa - ha pignorato "tutte
 le somme dovute e debende  dalla  Augustea  Imprese  Marittime  e  di
 Salvataggio  s.p.a.  al signor Morello Domenico, a qualsiasi titolo o
 causa e in special modo  gli  stipendi,  i  premi,  le  indennita'  e
 qualsiasi  altro  emolumento  fino alla concorrenza della complessiva
 somma di L. 30.000.000 salvo conguaglio", ingiungendo contestualmente
 al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a  sottrarre  alla
 garanzia  del  credito  le  somme  assoggettate  ad  espropriazione e
 intimando ai sensi dell'art. 543 del  c.p.c.  alla  Augustea  Imprese
 Marittime di Salvataggio s.p.a. di non disporre delle somme pignorate
 senza ordine del giudice;
      che  all'udienza  fissata per la dichiarazione del terzo ex art.
 547 del c.p.c., la Augustea Imprese Marittime e di Salvataggio s.p.a.
 ha dichiarato che il Morello Domenico lavora alle proprie  dipendenze
 dal  3  gennaio  1971 e riveste la qualifica di marinaio e che dal 19
 ottobre  1994  (data  della  notifica  del  pignoramento)  e'   stata
 trattenuta  la somma di L. 500.000 al mese pari a 1/5 dello stipendio
 pari complessivamente a L. 2.600.000 mensili;
      che con ricorso depositato il 3 febbraio 1995, Morello  Domenico
 ha   proposto   rituale  opposizione  all'esecuzione  chiedendone  la
 immediata   sospensione   perche'   le   somme   sono   assolutamente
 impignorabili a norma dell'art. 369 cod. nav.;
      che  con ordinanza del 6 febbraio 1995 il pretore di Augusta, in
 funzione di giudice dell'esecuzione, ha sospeso  il  procedimento  di
 espropriazione  forzata  presso terzi promosso dalla Banca di credito
 popolare contro Morello Domenico e iscritto al n. 4571/1994 r. es.;
      che all'udienza del 20 marzo  1995,  fissata  ex  art.  625  del
 c.p.c.  per  provvedere  con ordinanza sulla sospensione disposta con
 decreto inaudita  altera  parte,  e'  stata  sollevata  questione  di
 legittimita'  costituzionale dal creditore istante in ordine all'art.
 369  cod.  nav. che "impedendo la pignorabilita' degli emolumenti dei
 lavoratori arruolati in mare, tratta  la  categoria  in  oggetto  con
 inspiegabile  ed anacronistico favore rispetto alla posizione che con
 riguardo alla pignorabilita' della retribuzione si trovano  ad  avere
 tutte  le  altre  categorie  di  pubblici dipendenti e cio' in palese
 contrasto con la norma dell'art. 3 della Costituzione".
    Tutto cio' premesso,  ritiene  questo  pretore  che  la  questione
 proposta  sia  rilevante  e  non manifestante infondata, in realzione
 all'art. 3 della Costituzione e all'art. 545 del c.p.c.  nella  parte
 in   cui   l'art.  369  cod.  nav.  limita  la  pignorabilita'  delle
 retribuzioni degli arruolati "fino al quinto del  loro  ammontare  ed
 esclusivamente  per  alimenti  dovuti  per  legge o per debiti certi,
 liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio  della
 nave".
    La  questione  e'  rilevante  perche'  questo giudizio, nella fase
 preliminare relativa alla  sospensione  della  esecuzione,  non  puo'
 essere  definito  indipendentemente dalla risoluzione della questione
 di  legittimita'  costituzionale  proposta:   l'esecuzione   forzata,
 infatti,  e' stata sospesa con decreto proprio sulla base della norma
 di cui all'art. 369 cod. nav. di cui si eccepisce  la  illegittimita'
 costituzionale.
    La  questione  e' altresi' non manifestamente infondata perche' la
 norma dell'art. 369 r.d. 30 marzo 1942, n. 327, con il quale e' stato
 approvato  il  testo  definitivo   del   codice   della   navigazione
 (sinteticamente   richiamato   cod.   nav.)   nel  prevedere  che  le
 retribuzioni degli arruolati possono essere  "cedute,  sequestrate  o
 pignorate  fino  al  quinto  del loro ammontare ed esclusivamente per
 alimenti dovuti per legge o per debiti certi,  liquidi  ed  esigibili
 verso  l'armatore,  dipendenti  dal servizio della nave" comporta una
 disparita' di trattamento tra gli arruolati  (personale  assunto  con
 contratto di arruolamento disciplinato dal titolo quarto cod. nav.) e
 gli  altri  dipendenti  privati  per  i  quali  l'art. 545 del c.p.c.
 prevede la pignorabilita' nella misura di un quinto per ogni  credito
 e nella misura autorizzata dal pretore per i crediti alimentari.
    La   questione,   gia'   proposta   all'attenzione   della   Corte
 costituzionale e sollevata con ordinanza del  pretore  di  Trieste  9
 marzo  1973  (in  Gazzetta  Ufficiale  n.  198 del 1 agosto 1973 reg.
 ord.) venne dichiarata infondata con sentenza n. 101  del  18  aprile
 1974  dovendosi  ritenere razionalmente giustificata la diversita' di
 disciplina rispetto all'art.  545  del  c.p.c.  poiche'  il  medesimo
 costituisce  l'espressione della tutela particolare connessa al fatto
 della  navigazione  e  quindi  giutifica  il  trattamento  di  favore
 accordato a determinate categorie di debitori.
    La questione viene tuttavia riproposta apparendo ingiustificato un
 trattamento  di  favore  correlato al mero fatto della navigazione e,
 quindi costituzionalmente illegittima in relazione all'art.  3  della
 Costituzione,  la  diversita'  di  disciplina  tra dipendenti privati
 appartenenti a diverse categorie professionali.
    Ed invero, la navigazione appare fatto che, pur in  considerazione
 delle modalita' con cui si svolge, e dei disagi che puo' comportare -
 comuni  peraltro anche ad altri tipi di attivita' (si pensi solo alle
 trasferte all'estero o fuori della ordinaria sede di servizio) -  non
 appare  ex se idoneo a giustificare razionalmente una speciale tutela
 del dipendente-debitore.
    La disparita' di trattamento si prospetta peraltro, non solo sotto
 il  profilo  della  categoria  di debitore, ma anche sotto il diverso
 profilo della categoria di creditore, atteso che la pignorabilita' di
 un quinto della retribuzione e' prevista dall'art. 369 cod.  nav.  ma
 solo  limitatamente  ai debiti per alimenti e ai debiti certi liquidi
 ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.
    La disparita' insita nell'art. 369 cod. nav. emerge vieppiu' se si
 considerano le successive pronunce  della  Corte  costituzionale,  la
 quale ha progressivamente eliminato le disposizioni che limitavano la
 pignorabilita'  sulla base della qualita' del credito vantato (vds ad
 esempio Corte costituzionale n. 209 del 18 luglio 1984 relativa  alla
 pignorabilita' delle pensioni dei giornalisti per crediti alimentari;
 Corte  costituzionale  n.  155  del  13  maggio  1987  relativa  alla
 pignorabilita' delle  pensioni  dei  notai  per  crediti  alimentari)
 ovvero  in  base all'appartenenza a determinate categorie di debitori
 (vds  Corte  costituzionale  n.  878  del  26  luglio  1988  e  Corte
 costituzionale  n.  99  del  19  marzo  1993, che hanno dichiarato la
 illegitimita' costituzionale parziale dell'art. 2, primo comma, n. 3,
 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 riguardanti la materia di stipendi,
 salari e pensioni e le  indennita'  di  fine  rapporto  spettanti  ai
 dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  nella  parte  in  cui  ne
 escludevano la pignorabilita' e sequestrabilita').
    In conclusione, non appare manifestamente infondata  la  questione
 di  illegittimita' costituzionale proposta con riferimento all'art. 3
 della Costituzione, dell'art. 369 del r.d.  30  marzo  1942,  n.  327
 (testo  definitivo  del  codice della navigazione) nella parte in cui
 non prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 del cod.  proc.
 civ.  per  gli  altri  dipendenti  privati,  la  pignorabilita'  e la
 sequestrabilita' degli stipendi, salari  e  retribuzioni  corrisposti
 all'arruolato,  fino  alla concorrenza di un quinto, per ogni credito
 vantato nei confronti del personale.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente  infondata,  in  relazione
 all'art.   3   della   Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 369  r.d.  30  marzo  1942,  n.  327  (testo
 definitivo  del  codice  della  navigazione)  nella  parte in cui non
 prevede, analogamente a quanto dispone l'art. 545 del cod. proc. civ.
 per  gli  altri  dipendenti   privati,   la   pignorabilita'   e   la
 sequestrabilita'  degli  stipendi,  salari e retribuzioni corrisposti
 all'arruolato, fino alla concorrenza di un quinto, per  ogni  credito
 vantato nei confronti del personale;
    Sospende  il procedimento e ordina la immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Si comunichi alle parti;
    Si notifichi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
    Si comunichi al Presidente della Camera  dei  deputati  e  al  del
 Senato della Repubblica.
      Augusta, addi' 30 marzo 1995
                         Il pretore: CARLESSO
 
 95C0666