N. 326 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1994

                                N. 326
 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1994 dal Consiglio di Stato, sezione V
 giurisdizionale sul ricorso proposto dal comune di Villongo contro il
 Comitato  regionale  di  controllo,  regione  Lombardia,  sezione  di
 Bergamo ed altra
 Impiego pubblico - Dipendenti degli enti locali - Previsione della
    validita'  ed efficacia dei provvedimenti deliberativi riguardanti
    il trattamento del personale di detti enti, adottati prima del  31
    agosto 1993, che abbiano previsto profili professionali od operato
    inquadramenti  in modo difforme dal d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347,
    e   successive   modificazioni   e   integrazioni    (fattispecie:
    attribuzione ad un vigile capo della settima qualifica funzionale)
    -  Deteriore  trattamento  dei  dipendenti  degli enti che abbiano
    osservato la normativa di cui al d.P.R. n.  347/1983  rispetto  ai
    dipendenti  degli  enti  che  l'abbiano  violata  -  Incidenza sui
    principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Violazione
    del principio di generalita' e astrattezza della legge.
 (D.-L. 27 agosto 1994, n. 515, art. 2, comma 01, convertito in legge
    28 ottobre 1994, n. 596).
 (Cost., artt. 3, 70, 97 e 98, primo comma).
(GU n.24 del 7-6-1995 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella camera di consiglio del
 9 dicembre 1994;
    Visto l'appello proposto dal comune di Villongo,  in  persona  del
 sindaco  p.-t.,  rappresentato  e  difeso  dagli avv.ti F. Gamba e M.
 Cassola ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo
 in Roma, via G.B.  Vico  n.  1,  nonche'  dall'avv.  Franco  Prosperi
 Mangili,  come  da procura speciale depositata in data 8 giugno 1994;
 contro il Comitato regionale di controllo, regione Lombardia, sezione
 di Bergamo, in persona del presidente p.-t., non  costituito;  e  nei
 confronti  della  regione Lombardia, in persona del presidente p.-t.,
 non costituita; per l'annullamento della sentenza n. 163/1991 del  18
 febbraio   1991,  emessa  dal  t.a.r.  per  la  Lombardia  -  sezione
 distaccata di Brescia, con  cui  e'  stato  respinto  il  ricorso  n.
 335/1987 presentato dal comune di Villongo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita alla pubblica udienza del 9 dicembre 1994 la  relazione  del
 consigliere G.P. Cirillo e udito, altresi',
 l'avv. Prosperi Mangili per il comune appellante;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Il  comune  di  Villongo  ha chiesto in primo grado l'annullamento
 dell'ordinanza del CO.RE.CO. di Bergamo prot. n.  9999/10000  del  10
 febbraio  1987  con cui ha annullato la propria delibera n. 122 del 2
 ottobre 1986 con cui, tra  l'altro,  era  stata  attribuita  al  capo
 vigile,  sig.  Guerino  Mangano,  la  settima  qualifica ai sensi del
 d.P.R. n. 347 del 1983.
    Il t.a.r. ha rigettato il ricorso.
    Propone ora appello il comune medesimo, deducendo, anzitutto,  che
 il  sig.  Guerino Mangano deve ritenersi il responsabile dell'area di
 vigilanza urbana e quindi, siccome tale figura professionale  ricopre
 una   posizione  apicale,  gli  deve  essere  attribuita  la  settima
 qualifica funzionale.  Sicche'  e'  errato  l'assunto  del  tribunale
 secondo  cui,  ai  sensi  dell'art.  40  ex d.P.R. n. 347 del 1983, i
 vigili urbani sono inclusi nella quinta qualifica e i loro capi nella
 sesta.
    Deduce, inoltre, il comune appellante che l'organo  di  controllo,
 anziche'  stabilire la posizione che contraddistingue il responsabile
 dell'area di vigilanza urbana, si e' limitato ad evidenziare il  dato
 dell'esiguita'  del  numero  dei  vigili  da coordinare per escludere
 l'attribuzione  della  settima  qualifica  al  dipendente   indicato.
 Sicche'  il  tribunale  avrebbe  dovuto  indagare sui compiti e sulle
 mansioni assegnate alla figura professionale in esame.
    Deduce, infine, il comune che l'art. 40 del d.P.R. n. 347 del 1983
 prevede  che  l'operazione  di  primo  inquadramento  funzionale   ha
 decorrenza  dal  1  gennaio 1983, sulla base delle declaratorie delle
 qualifiche   funzionali    e    dei    profili    professionali,    e
 indipendentemente  dal  livello  di  inquadramento  acquisito  con  i
 precedenti accordi.
    Sicche' e' del tutto irrilevante la circostanza,  ritenuta  invece
 decisiva  dal  tribunale, secondo cui l'attribuzione definitiva della
 qualifica era avvenuta solamente nella primavera  del  1983,  poiche'
 l'indicata  disposizione  non  prevede  affatto  il  possesso in capo
 all'istante della qualifica di capo vigile alla data del 31  dicembre
 1982, anzi prescinde dall'inquadramento acquisito.
    Pertanto ha chiesto la riforma della sentenza parziale impugnata.
    Con  memoria  depositata  il  25  novembre  1994,  l'appellante ha
 dedotto, in caso di mancato accoglimento dei motivi su  esposti,  che
 al caso di specie si applica l'art. 6-bis della legge 28 ottobre 1994
 n.  596, il quale stabilisce che, quand'anche l'inquadramento operato
 dal comune di Villongo fosse contrastante con la normativa di cui  al
 d.P.R.  n.  347/1983,  esso  dovrebbe  ritenersi  comunque  valido ed
 efficace.
                             D I R I T T O
    1. - Durante lo svolgimento del  giudizio  -  avente  per  oggetto
 l'appello  promosso  avverso la sentenza del tribunale amministrativo
 regionale per la Lombardia (Sezione distaccata di Brescia),  con  cui
 e'  stato  respinto  il  ricorso  presentato  dal  comune di Villongo
 tendente  ad  ottenere  l'annullamento  dell'ordinanza  del  comitato
 regionale  di controllo n. 9999/10000 del 10 febbraio 1987, che aveva
 a sua volta annullato in parte il provvedimento  n.  122/86  relativo
 all'inquadramento  del  proprio  personale, tra cui il vigile Guerino
 Mangano - e' intervenuto l'art. 6-bis della legge 28 ottobre 1994, n.
 596, di  conversione  del  decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  515,
 recante:  "Provvedimenti  urgenti  in  materia  di finanza locale per
 l'anno 1994", ripubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del  22  novembre
 1994.
    Tale  articolo,  inserito  in  una  normativa  che non sembrerebbe
 diretta al risanamento delle finanze degli enti  locali,  stabilisce:
 "I   provvedimenti   deliberativi   riguardanti  il  trattamento  del
 personale degli enti locali che, adottati prima del 31  agosto  1993,
 abbiano  previsto  profili  professionali od operato inquadramenti in
 modo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente
 della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e  successive  modificazioni
 ed  integrazioni,  sono  validi  ed  efficaci.  La  disposizione  del
 presente comma si applica agli enti locali ancorche' dissestati i cui
 organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superino  i
 rapporti  dipendenti-popolazione  previsti  dal comma 14 del presente
 articolo, cosi' come modificato  dall'art.  2  del  decreto-legge  27
 agosto 1994, n. 515".
    2.  -  Sulla rilevanza della questione, il collegio osserva che la
 norma   di   cui   si   denuncia   l'illegittimita'   costituzionale,
 sopravvenuta  nel corso del giudizio, e' di immediata applicazione al
 caso in esame, nel quale si tratta di provvedimento di  inquadramento
 adottato  prima  del  31 agosto 1993 e che l'applicazione della norma
 potrebbe comportare l'accoglimento dell'appello del comune,  tendente
 appunto  alla  conservazione  dell'atto  di  inquadramento, annullato
 dall'organo di controllo per violazione del decreto n. 347 del 1983.
    3. - Ritenuta, dunque, la rilevanza  della  norma  ai  fini  della
 decisione   della   lite,   la   Sezione  dubita,  altresi',  che  la
 disposizione sopra trascritta sia in contrasto con gli artt. 97,  98,
 primo comma, e 70 della Costituzione.
    4.  -  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983,
 che ha recepito l'accordo nazionale di lavoro per il  comparto  degli
 enti locali, costituisce nel sistema uno strumento preciso voluto dal
 legislatore  per attuare un razionale assetto del personale alla luce
 dei principi costituzionali del buon andamento  e  dell'imparzialita'
 della p.a., di cui all'art. 97 e 98, primo comma, della Costituzione.
 Sicche'  una  norma,  come  quella  che  si  denuncia,  che  dichiari
 puramente e semplicemente  di  rinunciare  all'assetto  dato  da  una
 normativa  organica,  senza sostituirgliene uno diverso, sembra porsi
 in contrasto con il principio, racchiuso nelle norme di cui  all'art.
 97  e  98,  primo comma, della Costituzione, di razionale ordinamento
 del pubblico impiego.
    5. - In secondo luogo, si prospetta  il  contrasto  con  l'art.  3
 della  Costituzione  e con lo stesso art. 70 della Costituzione, che,
 attribuendo  alle  camere  il  potere  legislativo,   presuppone   la
 concezione   dello   Stato  come  Stato  di  diritto,  essenzialmente
 caratterizzato dal  principio  della  dipendenza  da  un'unica  legge
 comune, valevole per tutti e per la generalita' dei casi, anziche' da
 un  potere  arbitrario.  Discende  dallo  Stato di diritto, ossia dal
 primato della funzione legislativa nel senso suddetto, che i  singoli
 provvedimenti   delle   autorita'  debbano  conformarsi  alle  regole
 previste in via generale dalla legge, e discendono,  in  particolare,
 le  specificazioni  esplicite  o  implicite  dell'art. 97 e 98, primo
 comma, che i pubblici uffici siano organizzati  secondo  disposizioni
 di  legge  e  che lo status dei pubblici impiegati sia definito sulla
 base della legge o in ogni caso con norme di carattere  generale.  Ne
 discende pure la regola che la legge, cosi' come non deve usurpare la
 sfera  delle  decisioni  specifiche  che  le  varie autorita' debbono
 adottare  in  base alla legge comune (sostituendosi allora l'arbitrio
 dell'organo legislativo a quello delle  singole  autorita'),  neppure
 deve  essere  tale da consentire qualsiasi decisione e da legittimare
 nuovamente l'arbitrio per questa via.
    Sembra che  la  stessa  essenza  dello  Stato  di  diritto,  cosi'
 definita,  sia  violata  quando  la legge espressamente consente alle
 pubbliche  amministrazioni  di  regolare  il  rapporto  d'impiego   a
 piacimento;  ovvero  quando, che e' lo stesso, posta una normativa di
 carattere generale sull'ordinamento  gerarchico  ed  economico  degli
 impiegati  di  una  categoria  di  enti,  quale  e'  il  decreto  del
 Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, la legge sancisca
 poi che la violazione di tale normativa e' irrilevante.
    Naturalmente,  altro  sarebbe   una   "sanatoria",   intesa   come
 definizione,  a  determinate  condizioni, di specifiche violazioni di
 legge, altro e' dire che i provvedimenti assunti in violazione di una
 normativa  di  carattere  generale  restano  "validi  ed   efficaci",
 prevedendosi  cosi',  in  violazione  dell'art.  3 Cost., un identico
 indifferenziato regime rispetto a situazioni diverse.
                               P. Q. M.
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale dell'articolo 6-bis del decreto-legge 27
 agosto 1994, n. 515, convertito in legge 28 ottobre 1994, n. 596, con
 riferimento  agli  artt.  97,  98,  primo  comma,  3   e   70   della
 Costituzione, ne rimette l'esame alla Corte costituzionale;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che,  a  cura  della segreteria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;
    Che gli atti siano, poi, trasmessi alla Corte costituzionale.
    Cosi' deciso in Roma, addi' 9 dicembre 1994.
                         Il presidente: ANELLI
                                     Il consigliere estensore: CIRILLO
   I consiglieri: LA MEDICA - DI NAPOLI - CIMMINO
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